Ordinanza cautelare 26 febbraio 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00320/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2025, proposto da
Nordenergy Green Solutions S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
Comune di Scurcola Marsicana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del ‘Giudizio n° 4319 Del 29/08/2024 - Prot. n° 24/0303582 Del 23/07/2024’ del 29.8.2024, notificato, a mezzo PEC, in data 4.9.2024, con cui il ‘CCR-VIA -- Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione d’Impatto Ambientale’ della Regione Abruzzo ha espresso ‘IL SEGUENTE GIUDIZIO NON FAVOREVOLE ALLA V.I.A. per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte’; e di tutti gli atti istruttori, preordinati, conseguenti e/o comunque connessi a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Abruzzo e di Comune di Scurcola Marsicana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.§. In data 25.7.2023 la Nordenergy Green Solutions S.r.l. ha presentato una istanza ai sensi dell’art. 27–bis d.lgs. n. 152/2006 per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (c.d. “PAUR”) per la “Realizzazione di un impianto integrato anaerobico/aerobico di trattamento della frazione organica dei rifiuti per produzione di biometano ed ammendante compostato misto in comune di Scurcola Marsicana (AQ)”.
Il progetto prevede la realizzazione dell’impianto su una superficie di circa mq. 50.000, in corrispondenza del sito di un ex opificio, al dichiarato fine di accogliere 50.000 t/a di SU (Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano) e 10.000 t di verde.
Con nota prot. n. 374133 del 13.09.2023, il Servizio Valutazioni Ambientali comunicava, ai sensi del comma 2 dell’art. 27- bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alle Amministrazioni e agli Enti potenzialmente interessati, l’avvenuta pubblicazione sul proprio sito internet della documentazione e degli elaborati progettuali allegati all’istanza, invitandole entro 30 (trenta) giorni a verificarne l’adeguatezza e la completezza.
Con nota prot. n. 421649 del 16.10.2023, a seguito della ricezione delle richieste di integrazioni da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento e sentita l’ARTA, il Servizio Valutazioni Ambientali richiedeva al ricorrente di integrare la documentazione entro 30 gg.
Con nota prot. n. 487837 del 01.12.2023, a seguito della ricezione della documentazione integrativa da parte del ricorrente, il Servizio Valutazioni Ambientali comunicava, ai sensi dell’art. 27 bis comma 4 del D.Lgs. 152/05 e ss.mm.ii., la pubblicazione, a far data dal 01/12/2023, dell’avviso pubblico predisposto dal proponente secondo le modalità previste dall’art. 23 comma 1 lettera c) del citato decreto, indicando che entro 30 gg il pubblico interessato avrebbe potuto presentare le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale.
Successivamente, ricevuti i contributi richiesti, con nota prot. n. 49715 del 07.02.2024, il Servizio Valutazioni Ambientali assegnava all’istante, ai sensi del comma 5 dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., un termine perentorio di 30 gg per la trasmissione di tutta la documentazione integrativa richiesta dagli Enti e dalle Amministrazioni coinvolte, compresa quella richiesta dal CCR-VIA con giudizio n. 4137 del 01/02/2024. Richiedeva, in particolare, le seguenti integrazioni documentali: “1. adeguare la progettazione alle misure di tutela della falda e di mitigazione di impatto olfattivo indicati in premessa; 2. integrare il QRE con i valori limite ed i sistemi di abbattimento previsti per tutti i punti di emissione, comprese le unità odorimetriche; 3. riformulare la valutazione previsionale di impatto odorigeno, tenendo conto di quanto specificato in premessa, al fine di valutare se il progetto possa ritenersi compatibile con il contesto territoriale; 4. fornire i chiarimenti indicati in premessa con riferimento al piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo”.
Con nota prot. n. 312900 del 30.07.2024, il Servizio Valutazioni Ambientali, a valle della sospensione del procedimento, prevista dal comma 5 dell’art. 27 – bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., richiesta dal ricorrente e assentita dal servizio stesso, e a seguito della ricezione della documentazione integrativa da parte del ricorrente, avviava una nuova consultazione del pubblico, ai sensi dell’art. 27 – bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., avvisando che, a far data dal 30.07.2024 e per la durata di 15 gg, il pubblico interessato avrebbe potuto presentare le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale.
A seguito della presentazione di osservazioni da parte del pubblico interessato, il CCR-VIA, con giudizio n. 4319 del 29.08.2024 si esprimeva non favorevolmente alla valutazione di impatto ambientale del progetto.
Tale giudizio è stato impugnato con ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica, poi trasposto dinanzi a questo TAR a seguito della opposizione della Regione, dalla Nordenergy Green Solutions S.r.l. che l’ha contestato, chiedendone altresì la sospensione cautelare degli effetti, sotto i due seguenti profili:
I. “Violazione e falsa applicazione degli articoli 14, comma 4, e 14-ter, della Legge 7.8.1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 27-bis, comma 7, del Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della Legge della Regione Abruzzo 20.12.2023, n. 58. Violazione e falsa applicazione degli articoli 11, comma 5, e 12, comma 3, dell’Allegato A “Aggiornamento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” alla Deliberazione della Giunta Regionale dell’Abruzzo 28.11.2022, n. 713”;
II. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 25, comma 4, del Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, della Legge 7.8.1990, n. 241”.
Si sono costituiti la Regione Abruzzo e il Comune di Scurcola Marsicana resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
All’udienza pubblica del 25 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2.§. Con il primo motivo di gravame, la ricorrente ha lamentato la “Violazione e falsa applicazione degli articoli 14, comma 4, e 14-ter, della Legge 7.8.1990, n. 241. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 27-bis, comma 7, del Decreto Legislativo 3.4.2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 della Legge della Regione Abruzzo 20.12.2023, n. 58. Violazione e falsa applicazione degli articoli 11, comma 5, e 12, comma 3, dell’‘Allegato A ‘Aggiornamento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” alla Deliberazione della Giunta Regionale dell’Abruzzo 28.11.2022, n. 713”, per essere stato il “Giudizio n° 4319 Del 29/08/2024 - Prot. n° 24/0303582 Del 23/07/2024” assunto al di fuori dell’imprescindibile sede procedimentale normativamente costituita dalla Conferenza di Servizi.
L’Amministrazione regionale ha controdedotto che ai sensi della DGR n. 660 del 14/11/2017 e ss.mm.ii., il Servizio Valutazioni Ambientali è l’Autorità Regionale Competente per l’indizione delle riunioni della Conferenza di Servizi prevista al comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., lo svolgimento del procedimento e l’emanazione del provvedimento finale di autorizzazione (PAUR), mentre il CCR-VIA, istituito con DGR n. 119/2001 e ss.mm.ii., è l’Autorità Regionale competente al rilascio del “Provvedimento di VIA” indicato al comma 7 dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., le attività procedimentali poste in essere dai due distinti organi, nel rispetto delle proprie sfere di competenza appaiono rispettose del quadro normativo richiamato.
La censura appare fondata.
L’art. 14, comma 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, stabilisce che “Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell’ambito di apposita conferenza di servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell’articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall’articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152’. Ebbene, come rilevato dalla Commissione Speciale del Consiglio di Stato nel parere ‘Numero 00890/2016 e data 07/04/2016’ reso sullo ‘Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante ‘Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (poi approvato con il D.Lgs. 30.6.2017, n. 127), la norma in rassegna disciplina ‘la conferenza di servizi nell’ipotesi in cui un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA). In particolare, si intende stabilire un coordinamento tra il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio, comunque denominato, per l’esercizio di un’attività o la realizzazione di un impianto e quello relativo al giudizio di compatibilità ambientale che deve esprimersi sul relativo progetto. La nuova formulazione prevede l’integrazione dei procedimenti attraverso l’indizione, da parte dell’amministrazione competente al rilascio della VIA, di un’unica conferenza di servizi dal carattere decisorio. In questo modo il giudizio di compatibilità ambientale espresso a seguito dei lavori della conferenza andrà a sostituire tutti gli atti di assenso, e non solo quelli ambientali (come, invece, previsto dall’attuale formulazione del comma 4 dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006), necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto...’;
L’art. 25 della Legge della Regione Abruzzo 20.12.2023, n. 58 (‘Nuova legge urbanistica sul governo del territorio)’, prevede che: ‘1. La Regione è competente per la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti indicati dal d.lgs. 152/2006. 2. Con riferimento alla valutazione di impatto ambientale trovano applicazione i procedimenti di cui alla parte I, titolo III, del medesimo d.lgs. 152/2006. 3. La Giunta regionale, con atto di coordinamento tecnico di cui all’articolo 80, può emanare linee guida al fine di uniformare e semplificare le procedure di cui al presente articolo nel rispetto della normativa statale vigente’;
L’art. 11, comma 5, e l’art. 12, comma 3, dell’Allegato A “Aggiornamento Criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali” alla Deliberazione della Giunta Regionale dell’Abruzzo 28.11.2022, n. 713 (‘L.R. n. 11/1999 - Aggiornamento del documento criteri ed indirizzi in materia di procedure ambientali (approvato con DGR 119/2002 e smi) alla luce delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020, convertito, con modificazioni, nella L. 120/2020 e del d.l. 77/2021, convertito, con modificazioni, nella L. 108/2021)’, nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che, ‘Nel caso di procedimenti di cui all’art. 27-bis del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., l’organo tecnico competente in materia di VIA [n.d.r., da individuare, in forza dell’art. 3, comma 1, lett. ‘a, ’ nel ‘Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA)’] indice la Conferenza di Servizi, convocata in modalità sincrona, da svolgersi secondo le disposizioni di cui all’art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii.’ e che, ‘In caso di attivazione di procedimento di VIA di competenza regionale, si applica l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.’.
L’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06, al comma 7, prevede che: “Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l’autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l’indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l’esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un’autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l’autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale”.
Nel caso che ci occupa, il provvedimento deve essere annullato in quanto assunto al di fuori del modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.
3.§. Il ricorso è, quindi, fondato limitatamente al motivo relativo alla violazione delle disposizioni relative alla convocazione della conferenza di servizi e in tali limiti deve essere accolto con annullamento del provvedimento impugnato, salve le ulteriori determinazioni dell'Amministrazione.
In considerazione della particolarità della vicenda e dell'accoglimento per un profilo esclusivamente procedimentale le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso nei limiti e termini di cui in motivazione;
2) compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario Gabriele Perpetuini, Presidente FF, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
Rosanna Perilli, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Mario Gabriele Perpetuini |
IL SEGRETARIO