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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/12/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. RA Clemente RA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc,
in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4856/2024
tra
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SALVATORE LUCCHESI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MANLIO GALEANO e MARCEDONE IVANO,
giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 9.12.2024 ed il ricorso in opposizione
è stato depositato il 12.12.2024.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è
stato depositato il 6.2.2024 entro il termine di sei mesi dalla data della visita dinanzi alla commissione medica del 27.10.2023.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di disporre nei confronti dell' CP_1
l'accertamento tecnico preventivo volto a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'indennità d'accompagnamento con conseguente diritto al riconoscimento dalla data della domanda amministrativa del 6.12.2022.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. nella relazione scritta Persona_1
depositata il 4.11.2024, ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare, il CTU ha accertato che è affetto dalle Parte_1
seguenti infermità: […] - Insuff renale cronica V stadio per rene policistico bilaterale in
trattamento dialitico trisettimanale;
Ipertensione arteriosa;
Depressione endoreattiva di
grado medio;
Ipertrofia prostatica benigna. [….] In conclusione: per quanto sopra ed in
base agli elementi di giudizio acquisiti, all'esame clinico effettuato ed alla disanima delle
II certificazioni allegate, è parere della scrivente che il periziando Parte_1
, classe 1955, al momento della visita, non presenta i requisiti per il diritto
[...]
all'indennità di accompagnamento, ai sensi delle leggi 18/80 e 508/88, non apparendo le
suddette infermità in grado di incidere gravemente e permanentemente sulla
deambulazione autonoma e, nello stesso tempo, di ridurre l'autonomia personale del
ricorrente, in modo da rendere sicuramente necessario, nei suoi confronti, un intervento
assistenziale di tipo continuativo. Si concorda pertanto con il parere della CML di
Siracusa”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetto.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dott. il quale nella relazione depositata in data Persona_2
16.10.2025 ha concluso nel senso di ritenere che è affetto da […] Parte_1
“marcata astenia in soggetto con IRC in trattamento emodialitico trisettimanale con
neuropatia uremica agli arti;
radicolopatia per discopatie cervicale e lombari;
sindrome
del tunnel carpale bilaterale;
ipertensione arteriosa;
ipertrofia prostatica benigna;
depressione endoreattiva […] sin dal 4/6/2025 ha i requisiti Parte_1
sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. È opportuna una
revisione del giudizio medico-legale nel mese di giungo del 2027.”
III Dal punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
Tuttavia la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP.Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata,
dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo al ricorrente la condizione di invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento (ex lege 18/1980 e 508/1988), a decorrere dal 4.6.2025, con revisione a decorrere dal mese di giugno 2027.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (dal 4.6.2025), successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (27.10.2023), sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro con ricorso iscritto al nr. 4856/2024 R.G. depositato Parte_1 CP_1
il 12.12.2024 a seguito di A.T.P.:
IV Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo a il Parte_1
requisito sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 16.10.2025 dal dott.
Persona_2
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
RA Clemente RA
V
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. RA Clemente RA, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc,
in sostituzione dell'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 4856/2024
tra
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. SALVATORE LUCCHESI, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc./p. Controparte_1
iva in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti MANLIO GALEANO e MARCEDONE IVANO,
giusta procura in atti
- Resistente -
I MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto ed in diritto
Preliminarmente va ritenuta tempestiva l'opposizione proposta, tenuto conto che la dichiarazione di dissenso è stata depositata in data 9.12.2024 ed il ricorso in opposizione
è stato depositato il 12.12.2024.
Non risulta fondata l'eccezione di decadenza (peraltro, proposta solo come mero richiamo alla verifica della stessa), a mente della previsione dell'art. 42, comma 3, del
D.L. 269 del 2003 convertito in L. 326/2003; la decadenza deve ritenersi definitivamente impedita dall'espletamento tempestivo dell'Accertamento Tecnico;
in particolare, la proposizione dell'ATP è intervenuta tempestivamente: il ricorso per l'accertamento è
stato depositato il 6.2.2024 entro il termine di sei mesi dalla data della visita dinanzi alla commissione medica del 27.10.2023.
Nel merito, l'opposizione deve ritenersi fondata.
L'istante con il ricorso per ATP ha chiesto di disporre nei confronti dell' CP_1
l'accertamento tecnico preventivo volto a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'indennità d'accompagnamento con conseguente diritto al riconoscimento dalla data della domanda amministrativa del 6.12.2022.
Il CTU nominato in sede di ATP, dr. nella relazione scritta Persona_1
depositata il 4.11.2024, ha ritenuto il ricorrente non meritevole del requisito sanitario richiesto. In particolare, il CTU ha accertato che è affetto dalle Parte_1
seguenti infermità: […] - Insuff renale cronica V stadio per rene policistico bilaterale in
trattamento dialitico trisettimanale;
Ipertensione arteriosa;
Depressione endoreattiva di
grado medio;
Ipertrofia prostatica benigna. [….] In conclusione: per quanto sopra ed in
base agli elementi di giudizio acquisiti, all'esame clinico effettuato ed alla disanima delle
II certificazioni allegate, è parere della scrivente che il periziando Parte_1
, classe 1955, al momento della visita, non presenta i requisiti per il diritto
[...]
all'indennità di accompagnamento, ai sensi delle leggi 18/80 e 508/88, non apparendo le
suddette infermità in grado di incidere gravemente e permanentemente sulla
deambulazione autonoma e, nello stesso tempo, di ridurre l'autonomia personale del
ricorrente, in modo da rendere sicuramente necessario, nei suoi confronti, un intervento
assistenziale di tipo continuativo. Si concorda pertanto con il parere della CML di
Siracusa”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure.
Tuttavia, a fronte delle superiori conclusioni, depositava Parte_1
tempestivamente atto di contestazione delle conclusioni peritali e instaurava il presente giudizio di merito, deducendo che il CTU era incorso in un grave errore valutativo, per aver sottostimato le patologie di cui era affetto.
In conseguenza dell'instaurazione del presente giudizio, veniva nominato un nuovo CTU,
in persona del dott. il quale nella relazione depositata in data Persona_2
16.10.2025 ha concluso nel senso di ritenere che è affetto da […] Parte_1
“marcata astenia in soggetto con IRC in trattamento emodialitico trisettimanale con
neuropatia uremica agli arti;
radicolopatia per discopatie cervicale e lombari;
sindrome
del tunnel carpale bilaterale;
ipertensione arteriosa;
ipertrofia prostatica benigna;
depressione endoreattiva […] sin dal 4/6/2025 ha i requisiti Parte_1
sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento. È opportuna una
revisione del giudizio medico-legale nel mese di giungo del 2027.”
III Dal punto di vista diagnostico le due consulenze mediche disposte d'ufficio contengono valutazioni tra loro parzialmente divergenti circa la sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento di tale beneficio.
Tuttavia la relazione eseguita dal CTU nel corso della presente fase di merito tiene conto di un complesso patologico e di un quadro clinico più aggiornato rispetto alla consulenza tecnica svolta nella fase di ATP.Inoltre, la relazione del CTU appare ben motivata,
dettagliatamente descrittiva delle condizioni del ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass.
Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Sulla base delle superiori conclusioni, va riconosciuto in capo al ricorrente la condizione di invalido con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, con conseguente riconoscimento del diritto ad ottenere l'indennità di accompagnamento (ex lege 18/1980 e 508/1988), a decorrere dal 4.6.2025, con revisione a decorrere dal mese di giugno 2027.
Avuto riguardo alla decorrenza del requisito sanitario (dal 4.6.2025), successiva alla data della visita medica dinanzi alla Commissione ASP (27.10.2023), sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;
le spese della consulenza tecnica d'ufficio vengono definitivamente poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da contro con ricorso iscritto al nr. 4856/2024 R.G. depositato Parte_1 CP_1
il 12.12.2024 a seguito di A.T.P.:
IV Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, riconosce in capo a il Parte_1
requisito sanitario di cui alla relazione di C.T.U. depositata il 16.10.2025 dal dott.
Persona_2
Compensa le spese del giudizio
Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Il Giudice del Lavoro
RA Clemente RA
V