Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2887 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2933/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Specializzata in materia di Impresa
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Luciana Dughetti, Presidente dott. Stefano Demontis, Giudice rel. dott. Alberto La Manna, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da: on sede in Parte_1
IZ NF (AT), Strada Alessandria n. 57 (C.F. , rappresentata e difesa dagli P.IVA_1
Avv.ti Cristiana Gallia (C.F. ) e Dario Gramaglia (C.F. C.F._1
) C.F._2
ATTRICE
Contro
, nato a [...] il 1° settembre 1982, (C.F. ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Bozzone (C.F. C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
“Reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare respingere la domanda proposta in comparsa di costituzione dal convenuto di CP_1
accertamento della legittimità ed efficacia del recesso, in quanto inammissibile essendo la stessa
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diniego di recesso con conseguente intervenuta decadenza;
nel merito previa ammissione delle prove per testi sui capitoli dedotti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2
c.p.c. depositata il 17.7.2023 con il teste indicato, dichiarare tenuto e condannare , nato CP_1
a AN il 1.9.1982, nella sua qualità di socio della Parte_1 Parte_1
con sede in e a favore della stessa, al pagamento della somma di €
[...] Parte_1
49.344,48 così come determinata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del vigente Statuto sociale, quale multa per il mancato conferimento delle uve nell'anno 2022.
Con gli interessi di mora dalla richiesta al saldo effettivo.
Con il favore delle spese, competenze ed onorari di causa”.
Per la parte convenuta:
“Nel merito:
- Accertare e dichiarare la legittimità ed efficacia del recesso del sig. nei confronti CP_1
della ; Parte_1
- Respingere ogni avversa domanda poiché infondata in fatto ed in diritto;
Col favore di spese e competenze oltre rimborso forfetario, iva e cpa, come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) L'attrice rappresenta le seguenti circostanze: Parte_1
- essa è società cooperativa a mutualità prevalente iscritta nella categoria “Conferimento prodotti agricoli e allevamento” all'Albo delle Società Cooperative tenuto dal MISE;
- lo scopo principale della cooperativa è sancito dall'art. 3 dello Statuto ed è «il ritiro e la vinificazione delle uve conferite dai soci e la commercializzazione dei prodotti e dei sottoprodotti della vinificazione, al fine di garantire ai conferenti, in base alle disponibilità di bilancio, una remunerazione possibilmente a livelli migliorativi rispetto ai prezzi medi di mercato»;
- il convenuto dal 2010 è stato ammesso come socio cooperatore, dichiarando in quel CP_1
momento di essere a piena conoscenza dello Statuto di accettarlo in ogni sua parte;
- egli ha regolarmente conferito le proprie uve sino all'autunno 2021 e, successivamente, con lettera dell'8.2.2022 ha comunicato la propria intenzione di recedere dalla cooperativa, con effetto immediato o comunque non oltre la chiusura dell'esercizio in corso;
pagina 2 di 8 - il Consiglio di Amministrazione della rilevata l'insussistenza dei presupposti per il recesso Pt_1
previsti dall'art. 11 dello Statuto, ha notificato la delibera di rigetto con raccomandata del 20.6.2022;
- egli non ha presentato opposizione nel termine di 60 giorni previsto dalla legge e dallo Statuto;
- a decorrere dalla vendemmia 2022 il convenuto non ha più conferito le uve alla cooperativa, cosicché essa, in virtù dell'art. 7 del Regolamento interno e dell'art. 5 dello Statuto che prevedono rispettivamente gli obblighi di conferimento e l'applicazione al socio di una sanzione per l'inadempimento, ha richiesto il pagamento della somma di € 49.344,48;
- tale somma è stata determinata dal CdA con delibera del 20.10.2022, in applicazione del regolamento interno.
2) Il convenuto contesta la domanda, chiedendo in via riconvenzionale che sia accertata l'efficacia del suo recesso, osservando che:
- dopo la comunicazione da lui inviata il 8.2.2022, il 18.3.2022 la cooperativa ha inviato comunicazione di presa d'atto con richiesta di pagamento di € 49.343,32 per il mancato conferimento dell'uva per il 2022, allegando la tabella di calcolo della “Trattenuta per eventuale recesso del socio”, che egli ha riscontrato evidenziando la mancata previsione di un corrispettivo per l'esercizio del recesso effettuato entro il termine di tre mesi antecedenti alla chiusura dell'esercizio;
- solo successivamente e tardivamente, il 20.6.2022 la ha trasmesso comunicazione di Parte_1
rigetto della domanda di recesso per insussistenza dei presupposti previsti dallo Statuto sociale;
- il 22.11.2022 la cooperativa ha inviato al convenuto nuova richiesta di pagamento di € 49.344,48 a titolo di “multa per mancato conferimento della vendemmia 2022 come da delibera del 26.5.2022”.
3) All'esito dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., è stata accolta l'istanza di parte convenuta, di ordinare all'attrice l'esibizione dei verbali del Consiglio di Amministrazione, formulata ex art. 210
c.p.c. da parte convenuta, mentre sono state rigettate le ulteriori istanze istruttorie.
In seguito, esperito senza successo procedimento di mediazione demandata, la causa è stata avviata a decisione, e dopo la precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 7.3.2025, è stata rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
4) La richiesta di condanna della parte attrice al pagamento della somma di € 49.344,98, a titolo di multa per il mancato conferimento delle uve per l'anno 2022, muove dalla premessa della permanenza della qualità di socio in capo a sostenuta dalla cooperativa in virtù dell'insussistenza dei CP_1 presupposti per l'esercizio del recesso.
pagina 3 di 8 Occorre dunque verificare prima di tutto se il recesso dell' possa considerarsi valido ed efficace. CP_1
5) Al riguardo, si deve ricordare che la disciplina del recesso del socio cooperatore si atteggia in modo peculiare rispetto a quella del recesso del socio prevista per le altre forme giuridiche di società, e risponde all'esigenza di approntare una maggior tutela agli altri soci e alla cooperativa stessa, in ragione della finalità mutualistica che essa persegue.
Quindi, sotto il profilo sostanziale il recesso del socio di società cooperativa è disciplinato dalla legge, in particolare dall'art. 2530, comma 6, c.c. e dall'art. 2437 c.c. in virtù del rimando operato dall'art. 2519 c.c. che prevede l'applicazione delle disposizioni sulla società per azioni in quanto compatibili, e dalle relative previsioni statutarie che possono ampliare il novero delle ipotesi in cui esso è consentito.
Sono contemplate, perciò, ipotesi di recesso legale (inderogabili) e ipotesi di recesso convenzionale, le seconde delle quali costituiscono «manifestazione della volontà negoziale, la quale può legittimamente disciplinarlo [il recesso] attraverso clausole che ne determinino il contenuto, ammettendo l'esercizio di tale facoltà in situazioni specifiche, ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all'autorizzazione o all'approvazione del consiglio
d'amministrazione dell'assemblea dei soci» (Cass. civ., n. 17667/2022 in motivazione).
Sotto il profilo formale, invece, si assiste ad una “procedimentalizzazione” del recesso (convenzionale) del socio, la cui dichiarazione unilaterale recettizia è sospensivamente condizionata al positivo vaglio del Consiglio di Amministrazione, che deve verificare la sussistenza dei requisiti per il recesso (v.
Cass. civ., n. 17667/2022).
L'art. 2532 c.c. prevede infatti che «Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.
Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo».
6) Nel caso di specie la comunicazione di esercizio del recesso è stata inviata da a CP_1 [...]
l'8.2.2022 (v. doc. 7 att. e doc. 2 conv.), ed è stata riscontrata dapprima con pec del Controparte_2
pagina 4 di 8 18.3.2022 (doc. 3 conv.), successivamente nuovamente esaminata dal Consiglio di Amministrazione il
26.5.2022 (coma da verbale n. 602, doc. 8 att.), finché il 20.6.2022 è stato comunicato il mancato accoglimento della domanda per l'insussistenza dei presupposti sanciti dall'art. 11 dello Statuto Sociale
(v. doc. 9 conv.).
L'art. 2532 c.c., come già osservato, prevede che gli amministratori devono esaminare la dichiarazione di recesso entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione e se non sussistono i presupposti per il recesso devono darne immediata comunicazione al socio, che può poi proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni.
La cooperativa ha riscontrato la dichiarazione di il 18.3.2022, con pec in cui si legge: «Con la CP_1
presente comunichiamo che il consiglio di amministrazione della nella seduta Parte_2
del 9.3.2022, ha preso atto della sua domanda di recesso dalla cooperativa. Alleghiamo quindi il conteggio della trattenuta per mancato conferimento prevista dallo Statuto e dal regolamento aziendale. […]».
Pertanto, ad un primo esame, effettuato nei 60 giorni dal recesso, il Consiglio di Amministrazione si è limitato a comunicare la sua presa d'atto del recesso del socio, cioè di fatto a non manifestare alcuna opposizione, ritenendo però di applicare contestualmente una trattenuta inizialmente motivata come
“Calcolo trattenuta per eventuale recesso da socio” (doc. 3 conv.).
Solo successivamente, nella seduta del CdA del 26.5.2022, si è deciso diversamente, e con raccomandata del 20.6.2022, ricevuta l'1.7.2022, l'organo amministrativo, senza fornire ulteriori spiegazioni in merito alla nuova e diversa valutazione se non il rifiuto del pagamento della somma richiesta, ha comunicato il mancato accoglimento della domanda di recesso per l'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 11 dello Statuto, dando avviso della possibilità di proporre opposizione al tribunale.
7) Tenuto conto della sequenza di fatti appena riportata, il recesso deve considerarsi efficace, per due ragioni.
In primo luogo, la prima comunicazione della cooperativa è stata di mera presa d'atto, quindi implicitamente di assenso al recesso, e pertanto è stata già idonea a integrare quella funzione di condizione sospensiva di efficacia che, come già osservato, le è attribuita dalla giurisprudenza di legittimità.
In secondo luogo, la comunicazione successiva, di diniego al recesso, è intervenuta dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 2352 c.c., e dallo Statuto, ed è perciò da considerarsi priva di efficacia.
pagina 5 di 8 Il termine in esame, infatti, ha sicuramente natura perentoria, essendo posto a presidio della certezza dei rapporti giuridici, e d'altra parte è previsto nello stesso comma dell'art. 2532 che prevede il termine di impugnazione per il socio, sicuramente previsto a pena di decadenza, sicché sarebbe arbitrario ritenere che il primo possa essere invece meramente ordinatorio.
Inoltre, resta il fatto che il recesso dalla cooperativa è e resta un atto unilaterale recettizio, cosicché la sua efficacia resta sì sospensivamente condizionata all'autorizzazione del Consiglio di
Amministrazione, ma l'inerzia di quest'ultimo non può vanificare l'esercizio del diritto potestativo del socio e trasformare il vaglio degli amministratori in un'accettazione contrattuale. La giurisprudenza di legittimità è infatti consolidata nel ritenere che «il recesso, sia quando trovi la propria fonte nella legge, sia quando abbia natura convenzionale, costituisce un atto unilaterale recettizio (cfr. in materia societaria, Cass. n. Cass. n. 26190 del 2017; Cass. n. 5836 del 2013; Cass. n. 20544 del 2009; Cass. n.
5584 del 2004). E' rimasto isolato, infatti, il tentativo (cfr. Cass. n. 812 del 1992) di qualificarlo come patto di opzione relativo ad un accordo di mutuo dissenso, essendosi osservato che esso, sostanzialmente affermando la primazia dello schema contrattuale, confliggeva con il rilievo attribuito agli atti unilaterali, ai sensi degli artt. 1173 e 1224 cod. civ., anche ai fini di incidere su situazione giuridiche preesistenti», e che, pur potendo, con riguardo al recesso del socio di società cooperativa, configurarsi la possibilità di un recesso convenzionale subordinato al verificarsi di particolari presupposti o condizioni, come l'approvazione dell'organo amministrativo, tale potere discrezionale,
«[…] non può essere esercitato in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto di provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell'approvazione, i quali, oltre a contrastare con i principi di correttezza e buona fede, che vanno rispettati anche nell'esecuzione del contratto sociale, comporterebbero una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, il cui esercizio, ai sensi dell'art.
2437 c.c., comma 3, (applicabile anche alle società cooperative), non può essere escluso o reso eccessivamente gravoso» (v. Cass. civ., n. 17667/2022 in motivazione). La mancata risposta del
Consiglio di Amministrazione non può dunque valere ad escludere il diritto di recesso del socio poiché, configurandosi l'approvazione come condizione sospensiva, essa «rende applicabile […] giusta
l'indirizzo ermeneutico di cui si è già dato conto (cfr., ex aliis, Cass. n. 26190 del 2017; Cass. n. 2979 del 2016; Cass. n. 10135 del 006), l'art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell'accoglimento della domanda di recesso, infatti non può comportare la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell'ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, tanto rivelandosi incompatibile con la qualificazione del recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di
pagina 6 di 8 uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera come condizione di efficacia» (Cass. civ. n. 17667/2022 in motivazione;
nello stesso senso Cass. civ., n. 26190/2017).
In conclusione, allora, si può affermare che l'unico riscontro tempestivo del CdA è stato nel senso di una presa d'atto, senza contestazione del recesso, con conseguente scioglimento del rapporto sociale dal momento della domanda, mentre la comunicazione di mancato accoglimento del recesso è stata trasmessa oltre il termine perentorio previsto per l'esame della dichiarazione, comunque avvenuto tardivamente il 26.5.2022, quando il recesso aveva già spiegato la sua efficacia per effetto della prima comunicazione di presa d'atto, o comunque per avveramento della condizione ex art. 1359 c.c.
8) Accertata l'efficacia del recesso del convenuto dalla cooperativa, ne deriva automaticamente l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di condanna formulata da parte attrice.
Infatti, la cooperativa richiede il pagamento di € 49.344,48 proprio in ragione della ritenuta permanenza della qualità di socio in capo al convenuto. Essa svolge la propria domanda fondandola sulla violazione degli obblighi statutari di conferimento delle uve previsti per i soci cooperatori, secondo quanto disposto dall'art. 5 Statuto e degli artt. 7 e 13 del Regolamento Interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci tenutasi il 29.5.2018 (v. doc. 9 conv. contenente la proposta di bozza di regolamento), le cui disposizioni prevedono il pagamento di una multa in caso di mancato conferimento delle uve in assenza di causa di forza maggiore e i criteri di determinazione degli importi.
Pertanto, il recesso di è incompatibile con l'accoglimento della domanda della cooperativa, in CP_1
considerazione del fatto che una violazione degli obblighi di conferimento sarebbe configurabile unicamente se egli fosse stato ancora socio.
Per il resto, non risulta dagli atti che , a fondamento della propria Parte_1
pretesa, abbia addotto motivi diversi dall'inefficacia del recesso, né sembra che la pretesa stessa sia riferita alla violazione degli obblighi di conferimento relativi all'esercizio ancora in corso al momento del recesso.
Affrontando anche tale ultima ipotesi, per completezza, si consideri comunque che il recesso ha effetto, con riguardo ai rapporti mutualistici, alla chiusura dell'esercizio in corso, chiusura che per la cooperativa attrice è statutariamente collocata al 31 luglio di ogni anno.
Nella fattispecie, il recesso è stato esercitato il giorno 8.2.2022 ed è pervenuto nella sfera di conoscenza della cooperativa al più tardi il 9.3.2022, poiché quella è la data in cui il CdA di Parte_1
afferma di avere per la prima volta esaminato la dichiarazione del socio. Quindi,
[...]
pagina 7 di 8 poiché la dichiarazione è stata ricevuta entro il termine dei tre mesi antecedenti alla chiusura dell'esercizio (a ritroso dal 31.7.2022 la data limite è quella del 30.4.2022), essa è efficace a decorrere dal 1° luglio 2022. La stessa cooperativa riconosce poi che l' ha regolarmente effettuato il CP_1
conferimento per la vendemmia del 2021 (doc. 3 conv., p. 2 e atto di citazione punto 6, p. 2), mentre per quella successiva, relativa all'anno 2022, è evidente che non fosse più dovuto alcun conferimento, trattandosi notoriamente di attività che avrebbe dovuto essere svolta in data successiva al 31 luglio, quindi in periodo in cui egli non rivestiva più la qualità di socio e non era più soggetto ai relativi obblighi.
9) Pertanto, la domanda svolta da di dev'essere rigettata e dev'essere Parte_1 Parte_1
accolta la domanda riconvenzionale del convenuto.
Le istanze di prova orale reiterate dalla parte attrice nelle proprie conclusioni non possono trovare accoglimento, per i motivi già precisati nell'ordinanza dell'11.9.2023, e perché il loro esito non avrebbe alcuna rilevanza rispetto alle conclusioni già formulate.
10) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in prossimità ai parametri medi previsti per lo scaglione di valore individuato in base all'importo della domanda attorea, con applicazione dei valori minimi per la sola fase di trattazione, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria orale.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta la domanda di;
Parte_3
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta l'avvenuto recesso di Parte_4
con effetto dal 31.7.2022; Parte_3
- condanna a rifondere a le spese legali, che Parte_1 CP_1 liquida in € 6.500, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Torino, 12.6.2025
Giudice relatore
Stefano Demontis
Presidente
Dott.ssa Maria Luciana Dughetti
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