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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/09/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2264/2018 R.G.A.C. promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Del Sarto
PARTE ATTRICE
C o n t r o nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Gino Ambrosini
PARTE CONVENUTA
Con la chiamata di nata a [...] l'[...], c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Cristian Saffioti
TERZA CHIAMATA
C O N C L U S I O N I
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare che i fondi censiti al catasto terreni di NA fg. 8 part 947 , allora part 140 , part 137-272- 277-278 nel 1955 facevano parte di un unico compendio immobiliare del quale era nudo proprietario il IG. R_
nato a [...] il [...], residente in [...], oggi 29, ed ivi deceduto il
[...] 29/04/2013 ed usufruttuaria la IG.ra nata a [...] il [...], residente in [...] Triboli 25, oggi 29, ed ivi deceduta nel 1986 e che, sempre nel 1955 il IG. , sopra identificato, era Persona_1 altresì nudo proprietario dei fabbricati oggi censiti al catasto fabbricati di NA fg 8 partt 149 sub 3 ed 148 mentre la IG.ra ne era l'usufruttuaria generale quanto sopra giusta successione ad intestato del IG. Persona_2 [...]
deceduto il 25 aprile 1939 ed atto di divisione rep 13.989 fascicolo 5202 del 4 maggio 1955 a cura Persona_3 notaio Per_4
-Accertare altresì che i predetti IGg.ri ed nelle qualità predette, rispettivamente Persona_2 Persona_1 usufruttuaria generale e nudo proprietario del predetto compendio immobiliare hanno - fin dal 1955 ovvero prima di donare, nel loro stato attuale con ogni accessione, pertinenza servitù attiva e passiva, con il possesso immediato, insieme secondo i suddetti propri diritti e fra loro congiuntamente per intero a titolo gratuito , giusta donazione del 8 marzo 1985 a cura notaio di NA , raccolta nr. 10632, rep. 53.828 , alla IG.ra ,nata a [...] il 28 Persona_5 Parte_1 giugno 1953 ivi residente in [...] c.f. , i terreni censiti al catasto terreni di NA C.F._1 località Triboli fg 8 part.137-272-277-278 ed al IG il terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 Controparte_1 part 140 , oggi 947 , di are 55.60 reddito dominicale di lire 430.90 e reddito agrario lire 105,64 - destinato, ai sensi dell'art.1062 cc, la parte, poi da loro cementificata intorno al 1980, del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part.947 allora 140 , di cui è oggi proprietario, in virtù della predetta donazione, il IG. , c.f. Controparte_1
, residente in [...] , ad utilità e servizio dei beni censiti al catasto C.F._2 fabbricati di NA fg 8 part 148 e 149 sub 3 destinando tale parte cementificata del fg 8 part 947, allora part 140, a parcheggio veicoli, ad accesso e transito, pedonale e carraio dall'accesso di via Triboli di NA, tramite l'entratore oggi di proprietà dei IGg.ri e , di cui al catasto terreni di NA fg.8 part 341, nonché ad Parte_2 CP_3 area di stoccaggio e lavorazione di materiali da costruzione dei fabbricati censiti al catasto di NA fg 8 part 148 e 149 sub 3, ad area di parcheggio dei mezzi e di stoccaggio dei beni provenienti dal bosco ceduo ed oliveti di proprietà dell'attrice censiti al catasto terreni di NA fg. 8 part 137-272-277-278 ed altresì, a servizio ed utilità dell'immobile censito al catasto fabbricati di NA (SP) fg 8 part. 148 quanto al parcheggio auto nanti la porta di ingresso di questo fabbricato di auto e mezzi agricoli, ed a servizio ed utilità del bene censito al catasto fabbricati di NA fg 8 part 149 sub 3 quanto al parcheggio di autovetture e mezzi agricoli sul resto di tale area cementificata
-Accertare altresì che i predetti IGg.ri ed nelle qualità di usufruttuaria e nudo Persona_2 Persona_1 propritario hanno - prima di donare, nello loro stato attuale con ogni accessione, pertinenza servitù attiva e passiva, con il possesso immediato, insieme secondo i suddetti propri diritti e fra loro congiuntamente per intero , giusto atto del 8 marzo 1985 a cura notaio di NA , raccolta nr. 10632, rep. 53.828 a nata a [...] il Persona_5 Parte_1 28 giugno 1953 ivi residente in [...] c.f. i terreni censiti al catasto terreni di NA C.F._1 località Triboli fg 8 part137-272-277-278 ed al IG il terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 Controparte_1 part 140 , oggi 947 , di are 55.60 reddito dominicale di lire 430.90 e reddito agrario lire 105,64 - destinato ex art 1062 cc fin dal 1955 la parte , rimasta terranea, del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part.947 allora 140 , di cui è oggi proprietario, in virtù della predetta donazione, il IG. , c.f. , residente in [...], a servizio ed utilità dei beni censiti al catasto terreni di NA fg 8 part. 137-278-277-
272 , oggi di proprietà della IG.ra realizzando su di esso frastaglio terraneo un percorso pedonale e Parte_1 carraio con mezzi agricoli, di ampiezza di m 2,10 circa, per raggiungere dalla predetta area cementificata del bene al catasto terreni di NA fg 8 part 140, oggi 947 , tramite la rampa di accesso alla parte terranea del fg 8 part 947 catasto terreni di NA e proseguendo sul percorso che si sviluppa sempre sulla parte terranea del bene censito al catasto terreni di NA fg 8 part 140, oggi 947 tenendo sulla sinistra l'immobile censito al catasto fabbricati di NA fg. 8 part 276 di proprietà di il bosco ceduo ed uliveti di proprietà dell'attrice censiti al catasto terreni Persona_6 di NA fg 8 part. 137-278-277-272 e poscia ritornare da questi ,utilizzando il medesimo percorso al contrario, alla parte cementificata del bene censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 e poi da questo la via triboli
- Accertare altresì che l'esercizio da parte della IG.ra - proprietaria del bene censito al catasto Parte_1 fabbricati di NA fg 8 part 148, giusta donazione del 30 novembre 2005 nr. 134.795 racc. 25.945 a cura notaio Per_5 di NA - delle predette servitù di transito veicolare, accesso veicolare e parcheggio veicolare a vantaggio del bene censito al catasto fabbricati di NA fg 8 part 148 ed in danno della parte cementificata del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947, titolate ex art 1062 cc e giusta donazione del 30 novembre 2005 rep. 134.795 racc.
25.945 a cura notaio e quella di accesso e parcheggio veicolare sempre in danno della parte cementificata del Per_5 terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part 148 ed a favore ed utilità del bene censito al catasto fabbricati i NA fg 8 part 149 sub 3, categoria A/4 cl 2, titolata giusta successione del IG. , sono dal convenuto Persona_1 impedite dall'aprile del 2017 dal IG. con l'apposizione di un lucchetto che blocca un'anta del cancello Controparte_1 realizzato dal IG. , comune dante causa della IG.ra e , in prossimità Persona_1 Parte_1 Controparte_1 dell'entratore di proprietà dei IGg.ri e censito al catasto terreni di NA fg 8 part 341 e che Pt_2 CP_3 l'esercizio da parte della IG.ra della servitù di parcheggio e stoccaggio materiali sulla parte oggi Parte_1 cementificata del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 di proprietà del convenuto ad utilità e vantaggio delle particelle nr 137-272-277-278 censite al catasto terreni di NA e quella di transito pedonale e con mezzi agricoli, di ampiezza di m 2,10 circa, sulla parte terranea del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 di proprietà del convenuto a favore delle particelle nr 137-272-277-278 censite al catasto terreni di NA , titolate in capo all'attrice giusta donazione del 8 marzo 1985 nr. 53.828 rep e nr.10632 racc a cura notaio in NA Per_5 sono impedite dall'aprile 2017 dal IG. con l'apposizione nel predetto periodo del suddetto lucchetto Controparte_1 sull'anta del cancello realizzato dal IG. , comune dante causa della IG.ra e Persona_1 Parte_1 CP_1
, in prossimità dell'entratore di proprietà dei IGg.ri e , censito al catasto terreni di NA
[...] Pt_2 CP_3 fg 8 part 341 nonché dal rifiuto del IG. , al contrario di quanto fatto in passato a semplice richiesta del Controparte_1 padre e della IG.ra , di rimuovere la vettura propria parcheggiata nanti la rampa di accesso alla parte Parte_1 terranea del fondo servente , censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947
- All'effetto Voglia il Tribunale di La Spezia condannare il IG. a rimuovere il lucchetto da questi apposto Controparte_1 sull'anta del cancello di accesso alla predetta area cementificata dalla Via triboli tramite l'entratore di proprietà dei IGg.ri e censito al catasto terreni di NA fg 8 part 341 , a rimuovere il manufatto/casetta in Parte_2 CP_3 legno apposta dal convenuto sulla predetta area cementificata che ostacola la manovra nel frastaglio cementificato della part 947 fg 8 catasto terreni di NA e, peraltro , non risulta in mappa catastale del 19/04/2018, ed a cessare ogni attività di turbativa ed impedimento all'esercizio da parte della IG.ra della servitù di parcheggio e di Parte_1 accesso veicolare e pedonale gravante su detta parte cementificata del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 in favore dei beni censiti al catasto fabbricati di NA fg 8 part 148 (stalla fienile), fg 8 part 149 sub 3) e terreni censiti al catasto terreni di NA fg 8 part 137-278-272-277 ed ordinare al IG. di astenersi Controparte_1 da ogni turbativa ed impedimento , tramite il parcheggio di autovettura in prossimità della rampa di accesso, all'esercizio da parte della IG.ra della servitù di transito veicolare con mezzi agricoli e pedonale gravante sulla Parte_1 parte terranea del terreno censito al catasto terreni di NA (SP) fg 8 part 947 di proprietà del convenuto , di ampiezza di m 2,10 circa, a favore dei terreni censiti al catasto terreni di NA fg 8 part 137-278-272-277 di proprietà dell'attrice che dalla predetta parte cementificata del catasto di NA fg 8 part 947 e fg 8 part. 149 sub 3 , tramite rampa di accesso a confine con la predetta area cementificata, si sviluppa all'interno del terreno censito al catasto terreni di NA Fg 8 part.947, prosegue fino a tenere sulla sinistra il bene censito al catasto fabbricati di NA fg. 8 part 276 di proprietà di fino a raggiungere la strada che porta al bosco ceduo ed uliveti di proprietà Persona_6 dell'attrice censiti al catasto terreni di NA fg 8 part. 137-278-277-272
- Conseguentemente Voglia ordinare alla Conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali in favore della IG.ra con esonero del conservatore da ogni Parte_1 responsabilità
-Nel caso di mancato ottemperamento di quanto sopra da parte del convenuto, autorizzare l'attrice a provvedere personalmente anche mediante conferimento del relativo incarico a terzi al ripristino delle predette servitù con condanna del convenuto a rimborsare all'attrice tutte le relative spese
- In ulteriore subordine, visto l'art 1158 cc e 1146 cc , Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis:
- a) accertare e dichiarare: che il frastaglio cementificato del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 di proprietà del IG. è gravato 1) da servitù di accesso e transito pedonale e veicolare, nonchè da servitù Controparte_1 di parcheggio di auto e mezzi agricoli nanti la porta di accesso al bene censito al catasto fabbricati di NA fg 8 part 148 per l'utilità del bene censito al catasto fabbricati di NA fg 8 part. 148 , oggi di proprietà della IG.ra Parte_1
2) da servitù di deposito materiali da costruzione dei beni censiti al catasto fabbricati di NA fg 8 part 148
[...] ed 149 sub 3 e beni provenienti dal bosco ceduo ed oliveti di proprietà dell'attrice censiti al catasto terreni di NA (SP) fg. 8 part 137-272-277-278 di proprietà della IG.ra 3) da servitù di accesso e transito pedonale e Parte_1 veicolare, nonchè da servitù di parcheggio di auto e mezzi agricoli per l'utilità del bene censito al catasto fabbricati di NA fg 8 part. 149 sub 3, oggi di proprietà per 1/3 della IG.ra , giusta successione ab intestato del Parte_1 IG. avendo questa usucapito , ai sensi del combinato disposto degli artt 1146 e 1158 cc e 1062 cc , le Persona_1 predette servitù per possesso a loro immagine, proprio ed unito a quello antecedente, risalente al 1955 del IG. R_
, suo padre e dante causa, continuo , ininterrotto, pacifico pubblico indisturbato ed inequivoco fino al 2017 ,
[...] ovvero fino agli impedimenti frapposti al loro esercizio da parte del IG. ; Controparte_1
-b) che sulla parte terranea del fondo censito al catasto terreni di NA(SP) fg 8 part 947 già part.140, uliveto, di proprietà del convenuto sussiste , sempre per intervenuta usucapione da parte della IG.ra ,per possesso Parte_1
,pacifico, pubblico , continuo, inequivoco, ininterrotto, ed indisturbato proprio decorrente dal novembre 1985 unito a quello del padre dante causa , IG. e della nonna IG.ra , risalente al 1955, servitù di Persona_1 Persona_2 transito pedonale e veicolare con mezzi agricoli, di ampiezza di m 2,10 circa, a favore dei beni censiti al catasto terreni di NA fg 8 part. 137-278-277-272 di proprietà dell'attrice il cui percorso si sviluppa dalla predetta area cementificata del fg 8 part 947 del catasto terreni di NA e tramite la rampa di accesso prosegue all'interno di tale part 947 fg 8 catasto terreni di NA, tenendo sulla sinistra l'immobile censito al catasto fabbricati di NA fg. 8 part 276 di proprietà di fino a raggiungere la strada che porta al bosco ceduo ed uliveti censiti al catasto Persona_6 terreni di NA fg 8 part. 137-278-277-272 e poscia ritornare da questi, utilizzando il medesimo percorso al contrario, alla parte cementificata del bene censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 e poi da questo la via triboli
- Quindi Voglia il Tribunale di La Spezia condannare il IG. a cessare ogni impedimento e turbativa in Controparte_1 narrativa descritte all'esercizio delle predette servitù di transito veicolare , pedonale , di parcheggio veicoli e deposito materiale ordinando al convenuto IG. di rimuovere il lucchetto dallo stesso apposto nell'aprile 2017 al Controparte_1 cancello di ingresso al predetto frastaglio cementificato del bene censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 , di abbattere la casetta in legno dallo stesso apposta su tale frastaglio e rimuovere la propria autovettura dalla posizione di quiete nanti la rampa di accesso al percorso pedonale e carrabile con mezzi agricoli realizzato dal IG. Persona_1 nel terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part. 947 per raggiungere dalla parte cementificata del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 i terreni censiti al catasto terreni di NA fg 8 part.137-272- 277.278, oggi proprietà della IG.ra e tramite il medesimo percorso ritornare alla stalla fienile di cui al catasto Parte_1 fabbricati di NA fg 8 part 148 e poscia da questa, tramite il cancello oggi bloccato, raggiungere la via Triboli
- Conseguentemente Voglia, l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, ordinare alla Conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali in favore della IG.ra con esonero del Parte_1 conservatore da ogni responsabilità
- In ulteriore subordine, in caso di rigetto delle suddette domande, contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di La
Spezia costituire ex 1051 cc una servitù di accesso pedonale e veicolare dalla e per la via Triboli nonché di parcheggio veicolare e di mezzi agricoli in favore dei fondi di proprietà della IG.ra censiti al catasto fabbricati di Parte_1 NA (SP) fg 8 part 148 e part 149 sub 3 e dei beni censiti al catasto terreni di NA fg 8 part 137-272-278 e 277, altrimenti interclusi e comunque privi di accesso veicolare dalla e verso la via Triboli, a carico della parte cementificata del fondo di proprietà del IG censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 al fine di consentire Controparte_1 l'accesso a tale frastaglio cementificato dalla ed alla strada via Triboli in NA oltre che costituire una servitù di passo pedonale e con mezzi agricoli, di ampiezza di mt 2,10, sul terreno censito al catasto terreni di NA (SP) fg 8 part.947 di proprietà del convenuto in favore dei fondi di proprietà della IG.ra censiti al catasto terreni Parte_1 di NA fg 8 part 137- 272-278 e 277 stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire, preferibilmente sul percorso realizzato dal IG. nonchè Persona_1 l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc.
- Conseguentemente Voglia ordinare alla Conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali in favore della IG.ra con esonero del conservatore da ogni Parte_1 responsabilità
- In ogni caso vinte le spese e competenze legali. Con riserva di risarcimento dei danni tutti patiti dalla IG.ra Pt_1
[...] Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo rigettare integralmente le pretese avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate, per le ragioni tutte illustrate e documentate in atti. Vinte le spese”. Per la terza chiamata: “Voglia il Tribunale Ill.mo, preso atto dell'usufrutto esistente in favore della sig.ra
[...]
rigettare le pretese di parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra spiegate. CP_2 Vinte le spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio quale proprietaria di alcuni beni siti in NA: per Parte_1 la quota di un terzo, giusta successione del padre (deceduto il giorno 29.4.2013), dell'unità R_ immobiliare sita in Via Triboli n. 23, identificata al NCEU del suddetto Comune al foglio 8, particella
149, subalterno 3; per l'intero, giusta donazione paterna in data 30.11.2005, della stalla/fienile sita di nuovo in Via Triboli, snc e censita con la particella 148; per l'intero, giusta donazione in data 8.3.1985 da parte del solito genitore, quale nudo proprietario, oltre che della madre di questi, Persona_2 quale usufruttuaria, dei terreni (bosco ceduo e uliveti) di cui alle particelle 272, 137, 277 e 278.
Il convenuto, fratello dell'attrice, è il proprietario dell'altro terreno sito sui luoghi Controparte_1 di causa, quello censito con la particella 947 (già 140) e pure oggetto (unitamente alla cantina/deposito oggi identificata con il mappale 948, adiacente alla stalla succitata) della donazione in data 8.3.1985; anch'egli poi, a seguito della morte del padre, è diventato comproprietario in ragione di 1/3 dell'abitazione sita al n. 23 di Via Triboli.
I predetti beni facevano parte di un unico compendio immobiliare di cui i suddetti Persona_1
e erano rispettivamente nudo proprietario e usufruttuaria, in forza di successione ab Persona_2 intestato del marito di e del successivo atto di divisione tra i figli del de Per_2 Persona_3 cuius, datato 4.5.1955.
L'attrice a fondamento delle domande formulate con il proprio atto di citazione (notificato al convenuto in data 3.10.2018) ha dedotto: che una parte della suddetta particella 947 (già 140) - quella a confine con l'entratore sulla via pubblica (particella 341, all'epoca dell'introduzione del giudizio di proprietà di e , con il fabbricato ad uso abitativo di cui al mappale 149 e con la Pt_2 CP_3 stalla e la cantina pure già indicate - è stata cementificata dal padre nel 1980 e così resa “aia comune”; che lì, nel 1984, in prossimità dell'entratore, è stato apposto anche un cancello in ferro costituito da due ante, per impedire l'accesso a terzi non autorizzati;
che in precedenza, sin dagli anni '60, quello spazio era stato utilizzato per depositare il materiale dei lavori di ampliamento del confinante fabbricato (i.e.: demolizione del vecchio canniccio, sostituito con struttura in muratura e copertura in tegole) e di edificazione (previa demolizione di una latrina) del bene oggi identificato con la particella
948; che sempre nel corso degli anni '60 sul mappale 947 ha ricavato un percorso Persona_1 carrabile con trattore e rimorchio di ampiezza di metri 2,10 circa, con partenza dalla rampa in terra appositamente creata a ridosso della porzione successivamente cementificata e sviluppo all'interno del solito terreno, in prossimità del confine con quello censito con la particella 275, passando davanti
(tenendolo sulla sinistra) al fabbricato di cui alla particella 276 di attraverso lo Persona_6 stradello realizzato sul mappale 274, fino a raggiungere i fondi oggetto della citata donazione del
1985 (particelle 137, 272, 277 e 278); che detto percorso è stato utilizzato per trasportare legna, olive e fieno fino alla stalla;
che sulla porzione cementificata già descritta era solito Persona_1 parcheggiare la vettura e il trattore di proprietà, fare accedere e sostare i veicoli di coloro che venivano a trovare la famiglia o ad aiutare nelle lavorazioni nei terreni, depositare materiale vario, lasciare in sosta i mezzi agricoli necessari per le coltivazioni dei terreni del compendio, depositare la legna tratta dal vicino bosco, svolgere le feste della vendemmia ponendo tavolini e sedie per i commensali, depositare il grano raccolto in sede di trebbiatura per farlo asciugare prima di ricoverarlo nella stalla, depositare temporaneamente il fieno per farlo seccare;
che dopo le donazioni del 1985 e la morte di nel 1986, egli, rimasto proprietario dell'abitazione di cui alla particella 149, sub 3 e Persona_2 della stalla, ha continuato a utilizzare nel solito modo il frastaglio cementificato che aveva donato al figlio, dunque quale area di parcheggio delle proprie auto e dei mezzi agricoli e quale area di carico e scarico di materiale e oggetti vari (da ultimo, nel 2011, avendo rifatto la copertura del fabbricato e lì depositato quanto necessario per i lavori, facendovi accedere i mezzi degli operai incaricati); di aver abitato nel fabbricato di via Triboli n. 23 con i genitori e il fratello tra il 1972 e il 1980; di essersi quindi trasferita (sempre in NA, in via Paradiso 11), continuando, però, a fare regolarmente accesso alla corte di causa, parcheggiandovi l'auto del marito ( per recarsi Testimone_1 nell'abitazione di famiglia o utilizzando il trattore del coniuge per aiutare il padre nei campi, ricoverando, altresì, i prodotti delle coltivazioni nella stalla;
dopo il 1985, di aver continuato a fare accesso a quella corte senza contestazioni di sorta, ricevute dal padre le chiavi di apertura del cancello di accesso dalla via pubblica, lasciando parcheggiati auto o trattore davanti alla stalla, facendo quindi visita ai genitori o recandosi fino al bosco e all'uliveto di proprietà, sia a piedi, sia con mezzi agricoli, attraverso il percorso interno già descritto, utilizzando altresì la stalla oggetto della seconda donazione in suo favore per depositarvi varie attrezzature agricole o le olive raccolte (prima del trasporto in frantoio); che le suddette attività sono proseguite anche dopo la morte del padre nel 2013, senza opposizione da parte del fratello.
Nel suo atto introduttivo la parte ha quindi lamentato che dall'inizio del 2016 le suddette attività sono state ostacolate o impedite da il quale: diversamente da prima, ha iniziato a non Controparte_1 spostare, pur richiesto, la sua vettura parcheggiata sotto la tettoia posta davanti alla rampa di accesso alla parte terranea del mappale 947, così negando di fatto la possibilità di passaggio con mezzi meccanici lungo il solito percorso interno;
ha apposto sul frastaglio un manufatto in legno che restringe lo spazio disponibile;
ha poi (aprile 2017) chiuso con un lucchetto un'anta del cancello, inibendo l'altrui accesso veicolare alla corte.
Secondo quanto prospettato, tali condotte sarebbero illegittime in quanto in contrasto con la destinazione del bene voluta dal genitore, a servizio del bosco e dell'uliveto donati nel 1985, oltre che delle vicine abitazione e stalla e comunque dei propri diritti, come maturati per il possesso esercitato sulle cose nel corso dei decenni.
E' stato quindi chiesto al Tribunale l'accertamento delle servitù che graverebbero sul mappale 947, sia sulla sua porzione cementificata (di accesso e transito pedonale e veicolare, nonchè di parcheggio di auto e mezzi agricoli, per l'utilità dei beni censiti con le particella 148 e 149 sub 3; di deposito materiali da costruzione dei beni suddetti e dei prodotti provenienti dalle particelle 137-272-277-278), sia sulla sua parte terranea (di transito pedonale e veicolare con mezzi agricoli, per raggiungere il bosco e gli uliveti); diritti acquistati per destinazione del padre di famiglia (in principalità) o per usucapione (in subordine); con conseguente necessità di far cessare gli impedimenti frapposti dalla controparte (chiusura con lucchetto di un anta del cancello di ingresso;
parcheggio dell'auto davanti alla rampa;
apposizione della costruzione in legno nel frastaglio).
In ultimo subordine, l'attrice, poiché i suoi beni, a voler diversamente ritenere, sarebbero interclusi, quantomeno all'accesso e al transito veicolare, ha preteso la costituzione coattiva di quelle servitù. si è costituito con comparsa in data 4.1.2019 chiedendo il rigetto di tutte le domande Controparte_1 avversarie ed eccependo in particolare: che contestualmente alla citata donazione del 1985 (atto in forza del quale egli, come visto, era divenuto proprietario della porzione di terreno agricolo attigua all'abitazione di famiglia, comprendente anche l'iniziale corte cementata, oltre che dell'annesso immobile ad uso deposito, mentre la sorella aveva ricevuto i terreni posti più in alto, sulla collina pure facente parte del compendio) è stato concesso ai genitori ( e Persona_1 Controparte_2
l'usufrutto generale sugli immobili donati, come da apposita scrittura privata;
che l'attrice ha quindi formulato le sue pretese pur essendo mera nuda proprietaria dei beni di interesse e, in quanto tale, neppure legittimata alla domanda;
che, in ogni caso, è mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della madre usufruttuaria;
che lo stato dei luoghi, con riguardo all'assetto dei passaggi che danno l'accesso ai vari fondi, è ben descritto nell'atto di divisione ereditaria del 4.5.1955, laddove è stato pattuito che sarebbe rimasto comune ai tre condividenti il viottolo posto a confine tra gli odierni mappali 947 e 274, per consentire a ciascuno di accedere ai singoli lotti oggetto di assegnazione;
che all'interno del fondo di cui alla particella 947 non esiste alcuno stradello che possa raggiungere il bosco dell'attrice, trattandosi di terreno organizzato a piane a dislivello separate da poggi e percorso da meri viottoli di collegamento, inidonei al passaggio di trattori e che comunque non rappresentano una via diretta percorribile;
che comunque, non ha mai attraverso quel fondo, né a Parte_1 piedi né con mezzi agricoli, né su di esso ha mai effettuato interventi di pulitura o manutenzione, avendo avuto una frequentazione dei luoghi, dal 1985 in poi, solo sporadica e saltuaria;
che nelle rare occasioni in cui controparte ha dovuto raggiungere i suoi terreni con il trattore, ella è passata attraverso la strada esistente sul vicino fondo di previa richiesta del relativo Persona_6 permesso, anche per l'apertura del cancello presente all'imbocco; che l'attrice, poi, nell'aia cementata
è sempre entrata unicamente a piedi, per fare visita i genitori, mai con mezzi;
che tali mezzi dunque non sono neppure mai stati parcheggiati in loco, essendo stati piuttosto lasciati all'esterno della corte, in particolare nell'area posta sul retro dell'abitazione, adibita a parcheggio comune (usufruendo della tettoia metallica ivi collocata, utilizzata anche per accatastare la legna o per altri depositi temporanei); che solo in un'occasione nella solita corte è stato ricoverato il trattore del figlio di , che aveva Pt_1 chiesto una cortesia al riguardo;
quanto alla stalla, che il manufatto è dotato di un varco utile solo all'ingresso pedonale ed è sempre stato adibito a ricovero di piccole attrezzature, essendo poi rimasto, dal 2005, inutilizzato;
che nella specie difetterebbero dunque i presupposti fattuali e giuridici per l'applicazione degli istituti ex adverso invocati, in mancanza in particolare di opere visibili e permanenti di rilievo e in assenza di interclusione, stanti, da un lato, la non contestata facoltà di accesso pedonale alla cantina, dall'altro, l'esistenza dei viottolo di confine già descritto (“tutt'oggi comodo, pulito e ben praticabile, con andamento rettilineo e pendenza regolare … ne sarebbe possibile – ove controparte ne avesse reale necessità – anche l'allargamento”).
L'attrice ha a propria volta contestato, evidenziando l'irrilevanza ai presenti fini della servitù costituita con l'atto di divisione del 1955, trattandosi di un passaggio mai esercitato e abbandonato dai danti causa e che comunque sarebbe stato utilizzabile solo pedonalmente (o a dorso di mulo), non con mezzi agricoli.
E' stata prodotta copia della scrittura privata in data 8.3.1985 con cui i due fratelli hanno trasferito in favore dei genitori il diritto di usufrutto generale, vita natural durante, su tutti gli immobili già oggetto di donazione.
L'attrice ha ritenuto di non disconoscere la sottoscrizione apposta in calce a quel documento, esibitole in originale in udienza.
E' stata quindi ordinata la chiamata in causa di Controparte_2
La parte è intervenuta con comparsa in data 25.3.2021, confermando di essere usufruttuaria dei beni di causa, dichiarando di essere a conoscenza dei luoghi e delle consuetudini familiari e quindi smentendo la fondatezza di quanto prospettato dalla figlia, in adesione alle argomentazioni difensive già espresse dal convenuto.
La causa è stata istruita mediante l'ascolto dei testimoni dedotti sui capitoli ammessi (cfr. ordinanza del 27.5.2021 e i verbali d'udienza in data 8.2.2022, 13.7.2022 e 8.11.2022) e anche ispezionando i luoghi (incombente effettuato dallo scrivente il giorno 10.5.2023); essa viene ora in decisione all'esito del deposito delle memorie conclusionali di rito.
Tanto premesso, occorre valutare in primo luogo se nella specie ricorrano i presupposti di cui all'art. 1062 c.c. (“La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”), sulla scorta di quanto prospettato in via principale dall'attrice.
Secondo Cass. n. 4646/2024, “la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla”.
Ad essere rilevante, dunque, è la conformazione dei luoghi esistente alla data dell'8.3.1985.
Nell'atto di donazione in questione, del resto, sul punto è riportata unicamente una dicitura generica e “di stile”, per cui i beni venivano trasferiti “nel loro stato attuale con ogni accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, col possesso immediato” (cfr. doc. 3 fasc. p. att.).
Quanto, poi, alla scrittura datata 16.8.1986 allegata sub a) alla seconda memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c. da essa ha un contenuto che pare solo “abbozzato” (non vi si leggono Parte_1 conclusioni chiaramente formulate) e, comunque, laddove è fatto riferimento al “piazzale in società”, andrebbe evidenziato il contrasto con il contenuto dei precedenti e successivi atti dispositivi
“ufficiali”.
Tornando allora al quesito iniziale (circa l'applicabilità o meno, nella specie, dell'art. 1062 c.c.), la risposta ad esso deve essere positiva (ciò che, invero, non in è contestazione tra le parti, come visto) con riguardo all'asservimento della porzione cementificata della particella 947 rispetto al passaggio pedonale che dalla via pubblica consente l'accesso alla stalla (mappale 148) e all'abitazione (mappale
149, sub 3); beni questi ultimi che hanno ingresso diretto proprio da quella corte e che a ritenere diversamente, a seguito della donazione del 1985 sarebbero stati assolutamente interclusi.
Difettano, invece, i presupposti perché l'istituto de quo possa operare in relazione agli altri diritti invocati dall'attrice.
Quanto in particolare alla servitù di passo, pedonale e carrabile con mezzi agricoli, che dovrebbe gravare anche sulla porzione terranea del fondo nella nuda proprietà del convenuto, va, anzitutto, richiamata la rigorosa giurisprudenza della Suprema Corte, che in materia ha affermato il seguente principio: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per
l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (cfr. Cass. ord. n. 11834/2021).
Ebbene, l'allegazione attorea nell'assunta prospettiva è stata assolutamente generica, in assenza di descrizione di sorta dei segni concreti che sui luoghi indentificherebbero il dedotto “percorso” e del necessario elemento di raccordo con il fondo asseritamente dominante, dal quale possa risultare chiaramente l'utilità dell'opera ipotizzata anche per l'altro bene.
L'unico elemento specificamente dedotto, infatti, concerne lo scivolo in erba già menzionato nelle premesse: esso, però, essendo posto a collegamento delle due porzioni del mappale 947, non può essere decisivo ai presenti fini.
Opere visibili e permanenti eventualmente esistenti sul fondo non risultano neppure dalla documentazione in atti e in particolare dall'esame del file video contenuto nel dvd prodotto dall'attrice, come autorizzato con decreto del 30.9.2019. Esso mostra unicamente che il passaggio fino al confine del mappale in oggetto può essere effettuato piuttosto agevolmente, quantomeno a piedi, attraversando il prato e le varie piane, come collegate.
Di per sé, tuttavia, tale circostanza è qui priva di rilievo.
Di contro, dalla visione del file può escludersi che sui luoghi sia presente un qualche stradello tracciato sul terreno.
Infine, anche i testimoni sentiti in corso di causa non hanno descritto nel dettaglio elementi di possibile interesse per la posizione di parte attrice.
Restano da esaminare gli ulteriori (rispetto al passaggio pedonale) profili di asserito asservimento della corte, che riconduce alla storica cementificazione di quella porzione di Parte_1 immobile, oltre che alla posa del cancello di ingresso.
Peraltro, va rilevato, sulla scorta dell'istruttoria orale svolta, che la prospettazione attorea in merito a quella posa non ha trovato adeguata conferma, essendo risultata la realizzazione dell'attuale manufatto in ferro (probabilmente in sostituzione del precedente varco in legno, mal conservato) nel corso degli anni '90 (e non già prima del 1985).
Ad ogni modo, non pare che la sola presenza della corte cementificata e di un cancello (seppure con caratteristiche non specificate e differenti da quelle dedotte) possa essere decisiva in senso favorevole alla parte.
Quanto all'ipotizzata servitù “di deposito”, anche a voler ammettere che nel caso sussista la tipica realitas (intesa come inerenza dell'utilità al fondo dominante), si ritiene che le suddette opere non sarebbero connotate dalla necessaria inequivocità.
Quanto, poi, alla servitù di parcheggio che pure si vorrebbe così costituita, mancano in ogni caso le opere (permanenti, visibili e obiettivamente destinate) idonee in particolare a individuare gli spazi che sarebbero riservati allo scopo;
ciò che è da reputarsi essenziale, alla luce del più recente orientamento giurisprudenza in materia (cfr. Cass., Sez. Un., n. 3925/2024).
Quanto, infine, al passaggio carrabile, osta la considerazione preliminare per cui il diritto dedotto a ben vedere non è neppure astrattamente configurabile: la servitù in questi casi, ai sensi di legge, presuppone che il presunto titolare, con il proprio mezzo, possa accedere direttamente al fondo asseritamente dominante, non che egli - come accadrebbe nella specie - debba fermarsi nel fondo ipotizzato servente, prima di raggiungere a piedi la sua proprietà.
Possono ora essere esaminate le domande subordinate di usucapione.
Esse devono essere tutte rigettate.
Detto che è da considerare, per tutto il periodo di interesse, mera nuda proprietaria Parte_1 dei beni asseritamente dominanti (si veda, tuttavia, Cass. n. 21231/2010, per cui se il nudo proprietario ha, di fatto, la disponibilità del bene possono assumere rilievo anche gli atti di possesso dal medesimo compiuti) e che, in ogni caso la sua relazione di fatto con i beni di causa non può non essere letta – anche ai fini di cui all'art. 1144 c.c. - nel particolare contesto familiare di riferimento
(con i genitori usufruttuari del compendio che hanno sempre vissuto in loco, insieme all'altro figlio, nudo proprietario del bene asseritamente servente), può evidenziarsi, in particolare con riferimento al dedotto passaggio con mezzi agricoli attraverso il terreno di causa, fino al bosco, come l'istruttoria orale abbia, invero, avuto esiti nel complesso incerti (e, come tali, sfavorevoli alla posizione della parte onerata della relativa prova, cioè dell'attrice).
Si tratta, comunque, di considerazioni ultronee, atteso che nella specie difetta senz'altro il requisito dell'apparenza, secondo quanto già dettagliatamente argomentato sopra.
Ne consegue che non merita accoglimento anche la domanda di citazione finalizzata a far cessare le altrui condotte oggetto di lamentela e già descritte in premessa, atteso che esse non sono di certo di ostacolo all'esercizio dell'unico diritto qui riconosciuto (di passaggio pedonale sulla corte, a favore della stalla e dell'abitazione confinanti).
Venendo ora alle domande formulate in estremo subordine, ex art. 1051 c.c., si è già detto che la servitù di passaggio carraio sulla porzione cementata del mappale 947 non è già in astratto configurabile.
Tale ragione per così dire strutturale osta anche all'accoglimento, in parte qua, della pretesa ora in esame, non risultando, in assenza di una qualche specifica deduzione in merito, che nella specie sia praticabile l'ampliamento degli accesi pedonali esistenti e neppure essendo stato indicato un possibile, diverso percorso al riguardo.
Quanto, invece, alla costituzione del diritto di parcheggio sulla solita corte, pure oggetto di domanda, basterà osservare che le servitù coattive sono tipizzate dalla legge e che quanto invocato non è previsto dal codice.
E' pure da rigettare la richiesta avente ad oggetto la porzione terranea del solito fondo.
E', infatti, assente una condizione di interclusione assoluta delle particelle 272, 137, 277 e 278, essendo documentata (come confermata anche in sede di istruttoria orale, si vedano in particolare le dichiarazioni di e oltre che di sopralluogo) l'esistenza di un accesso Testimone_2 Testimone_3 alla via pubblica attraverso il percorso di confine già indicato nel citato atto divisionale del 1955; percorso storicamente esercitabile oltre che pedonalmente anche con una moto carriola.
Del resto, non è emerso che attualmente tale passaggio possa dirsi assolutamente impraticabile, essendo piuttosto risultata una situazione meramente transitoria caratterizzata dalla scarsa pulizia dei luoghi (cfr. Cass. civ. 311/1999 e Cass. n. 1012/1992).
Si ritiene, poi, che parte attrice non abbia formulato ulteriore domanda ai sensi dell'art. 1052 c.c. Si tratta di azione diversa (distinta, pur in presenza presupposti in parte identici, sia per il petitum che per la causa petendi, oltre che per le differenti esigenze dell'agricoltura e dell'industria tutelate), sicchè una qualche pronuncia su di essa qui non sarebbe consentita, a pena di incorrere nel vizio di ultrapetizione (cfr. Cass. n. 6270/2008; si veda, altresì, Cass. n. 30317/2017).
Ad ogni modo - a voler, cioè, ritenere, attesa la genericità dell'allegazione, che una domanda sul punto vi sia – si osserva che l'attrice nulla ha dedotto in merito né all'eventuale insufficienza dell'accesso esistente rispetto ai bisogni dei suoi fondi, né in merito all'impossibilità di un qualche suo ampliamento, né in merito alle esigenze dell'agricoltura da porre a fondamento della richiesta.
Le spese di lite, nei rapporti tra e il convenuto, seguono la sostanziale soccombenza Parte_1 della prima (che vede rigettate tutte le sue articolate pretese, ad eccezione dell'unica non in contestazione tra le parti) e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, inferiore a 5.200,00 euro e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare un aumento dei valori medi di tabella (la n. 2) per tutte e quattro le fasi in rilievo.
Può, invece, disporsene la compensazione nei rapporti tra l'attrice e CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: in parziale accoglimento della domanda formulata in via principale dall'attrice, dichiara che l'immobile censito al Catasto Terreni del Comune della NA al foglio 8, particella 947 (nella sua porzione cementificata, come da parte motiva), è gravato da servitù di passaggio pedonale in favore degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di NA al foglio 8, particelle 149, sub 3
(di cui è comproprietaria, unitamente alle altre parti del presente giudizio) e 148 (di Parte_1 cui è proprietaria esclusiva); servitù acquistata per destinazione del padre di famiglia, Parte_1 ai sensi dell'art. 1062 c.c.; rigetta tutte le altre domande attoree;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto, liquidate in
4.500,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e parte intervenuta.
Manda al competente Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere su istanza di parte la presente sentenza.
La Spezia, 9.9.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in composizione monocratica, in persona del giudice Ettore Di Roberto, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2264/2018 R.G.A.C. promossa da:
nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luca Del Sarto
PARTE ATTRICE
C o n t r o nato a [...] il [...], c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Gino Ambrosini
PARTE CONVENUTA
Con la chiamata di nata a [...] l'[...], c.f. , rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'Avv. Cristian Saffioti
TERZA CHIAMATA
C O N C L U S I O N I
Per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare che i fondi censiti al catasto terreni di NA fg. 8 part 947 , allora part 140 , part 137-272- 277-278 nel 1955 facevano parte di un unico compendio immobiliare del quale era nudo proprietario il IG. R_
nato a [...] il [...], residente in [...], oggi 29, ed ivi deceduto il
[...] 29/04/2013 ed usufruttuaria la IG.ra nata a [...] il [...], residente in [...] Triboli 25, oggi 29, ed ivi deceduta nel 1986 e che, sempre nel 1955 il IG. , sopra identificato, era Persona_1 altresì nudo proprietario dei fabbricati oggi censiti al catasto fabbricati di NA fg 8 partt 149 sub 3 ed 148 mentre la IG.ra ne era l'usufruttuaria generale quanto sopra giusta successione ad intestato del IG. Persona_2 [...]
deceduto il 25 aprile 1939 ed atto di divisione rep 13.989 fascicolo 5202 del 4 maggio 1955 a cura Persona_3 notaio Per_4
-Accertare altresì che i predetti IGg.ri ed nelle qualità predette, rispettivamente Persona_2 Persona_1 usufruttuaria generale e nudo proprietario del predetto compendio immobiliare hanno - fin dal 1955 ovvero prima di donare, nel loro stato attuale con ogni accessione, pertinenza servitù attiva e passiva, con il possesso immediato, insieme secondo i suddetti propri diritti e fra loro congiuntamente per intero a titolo gratuito , giusta donazione del 8 marzo 1985 a cura notaio di NA , raccolta nr. 10632, rep. 53.828 , alla IG.ra ,nata a [...] il 28 Persona_5 Parte_1 giugno 1953 ivi residente in [...] c.f. , i terreni censiti al catasto terreni di NA C.F._1 località Triboli fg 8 part.137-272-277-278 ed al IG il terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 Controparte_1 part 140 , oggi 947 , di are 55.60 reddito dominicale di lire 430.90 e reddito agrario lire 105,64 - destinato, ai sensi dell'art.1062 cc, la parte, poi da loro cementificata intorno al 1980, del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part.947 allora 140 , di cui è oggi proprietario, in virtù della predetta donazione, il IG. , c.f. Controparte_1
, residente in [...] , ad utilità e servizio dei beni censiti al catasto C.F._2 fabbricati di NA fg 8 part 148 e 149 sub 3 destinando tale parte cementificata del fg 8 part 947, allora part 140, a parcheggio veicoli, ad accesso e transito, pedonale e carraio dall'accesso di via Triboli di NA, tramite l'entratore oggi di proprietà dei IGg.ri e , di cui al catasto terreni di NA fg.8 part 341, nonché ad Parte_2 CP_3 area di stoccaggio e lavorazione di materiali da costruzione dei fabbricati censiti al catasto di NA fg 8 part 148 e 149 sub 3, ad area di parcheggio dei mezzi e di stoccaggio dei beni provenienti dal bosco ceduo ed oliveti di proprietà dell'attrice censiti al catasto terreni di NA fg. 8 part 137-272-277-278 ed altresì, a servizio ed utilità dell'immobile censito al catasto fabbricati di NA (SP) fg 8 part. 148 quanto al parcheggio auto nanti la porta di ingresso di questo fabbricato di auto e mezzi agricoli, ed a servizio ed utilità del bene censito al catasto fabbricati di NA fg 8 part 149 sub 3 quanto al parcheggio di autovetture e mezzi agricoli sul resto di tale area cementificata
-Accertare altresì che i predetti IGg.ri ed nelle qualità di usufruttuaria e nudo Persona_2 Persona_1 propritario hanno - prima di donare, nello loro stato attuale con ogni accessione, pertinenza servitù attiva e passiva, con il possesso immediato, insieme secondo i suddetti propri diritti e fra loro congiuntamente per intero , giusto atto del 8 marzo 1985 a cura notaio di NA , raccolta nr. 10632, rep. 53.828 a nata a [...] il Persona_5 Parte_1 28 giugno 1953 ivi residente in [...] c.f. i terreni censiti al catasto terreni di NA C.F._1 località Triboli fg 8 part137-272-277-278 ed al IG il terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 Controparte_1 part 140 , oggi 947 , di are 55.60 reddito dominicale di lire 430.90 e reddito agrario lire 105,64 - destinato ex art 1062 cc fin dal 1955 la parte , rimasta terranea, del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part.947 allora 140 , di cui è oggi proprietario, in virtù della predetta donazione, il IG. , c.f. , residente in [...], a servizio ed utilità dei beni censiti al catasto terreni di NA fg 8 part. 137-278-277-
272 , oggi di proprietà della IG.ra realizzando su di esso frastaglio terraneo un percorso pedonale e Parte_1 carraio con mezzi agricoli, di ampiezza di m 2,10 circa, per raggiungere dalla predetta area cementificata del bene al catasto terreni di NA fg 8 part 140, oggi 947 , tramite la rampa di accesso alla parte terranea del fg 8 part 947 catasto terreni di NA e proseguendo sul percorso che si sviluppa sempre sulla parte terranea del bene censito al catasto terreni di NA fg 8 part 140, oggi 947 tenendo sulla sinistra l'immobile censito al catasto fabbricati di NA fg. 8 part 276 di proprietà di il bosco ceduo ed uliveti di proprietà dell'attrice censiti al catasto terreni Persona_6 di NA fg 8 part. 137-278-277-272 e poscia ritornare da questi ,utilizzando il medesimo percorso al contrario, alla parte cementificata del bene censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 e poi da questo la via triboli
- Accertare altresì che l'esercizio da parte della IG.ra - proprietaria del bene censito al catasto Parte_1 fabbricati di NA fg 8 part 148, giusta donazione del 30 novembre 2005 nr. 134.795 racc. 25.945 a cura notaio Per_5 di NA - delle predette servitù di transito veicolare, accesso veicolare e parcheggio veicolare a vantaggio del bene censito al catasto fabbricati di NA fg 8 part 148 ed in danno della parte cementificata del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947, titolate ex art 1062 cc e giusta donazione del 30 novembre 2005 rep. 134.795 racc.
25.945 a cura notaio e quella di accesso e parcheggio veicolare sempre in danno della parte cementificata del Per_5 terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part 148 ed a favore ed utilità del bene censito al catasto fabbricati i NA fg 8 part 149 sub 3, categoria A/4 cl 2, titolata giusta successione del IG. , sono dal convenuto Persona_1 impedite dall'aprile del 2017 dal IG. con l'apposizione di un lucchetto che blocca un'anta del cancello Controparte_1 realizzato dal IG. , comune dante causa della IG.ra e , in prossimità Persona_1 Parte_1 Controparte_1 dell'entratore di proprietà dei IGg.ri e censito al catasto terreni di NA fg 8 part 341 e che Pt_2 CP_3 l'esercizio da parte della IG.ra della servitù di parcheggio e stoccaggio materiali sulla parte oggi Parte_1 cementificata del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 di proprietà del convenuto ad utilità e vantaggio delle particelle nr 137-272-277-278 censite al catasto terreni di NA e quella di transito pedonale e con mezzi agricoli, di ampiezza di m 2,10 circa, sulla parte terranea del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 di proprietà del convenuto a favore delle particelle nr 137-272-277-278 censite al catasto terreni di NA , titolate in capo all'attrice giusta donazione del 8 marzo 1985 nr. 53.828 rep e nr.10632 racc a cura notaio in NA Per_5 sono impedite dall'aprile 2017 dal IG. con l'apposizione nel predetto periodo del suddetto lucchetto Controparte_1 sull'anta del cancello realizzato dal IG. , comune dante causa della IG.ra e Persona_1 Parte_1 CP_1
, in prossimità dell'entratore di proprietà dei IGg.ri e , censito al catasto terreni di NA
[...] Pt_2 CP_3 fg 8 part 341 nonché dal rifiuto del IG. , al contrario di quanto fatto in passato a semplice richiesta del Controparte_1 padre e della IG.ra , di rimuovere la vettura propria parcheggiata nanti la rampa di accesso alla parte Parte_1 terranea del fondo servente , censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947
- All'effetto Voglia il Tribunale di La Spezia condannare il IG. a rimuovere il lucchetto da questi apposto Controparte_1 sull'anta del cancello di accesso alla predetta area cementificata dalla Via triboli tramite l'entratore di proprietà dei IGg.ri e censito al catasto terreni di NA fg 8 part 341 , a rimuovere il manufatto/casetta in Parte_2 CP_3 legno apposta dal convenuto sulla predetta area cementificata che ostacola la manovra nel frastaglio cementificato della part 947 fg 8 catasto terreni di NA e, peraltro , non risulta in mappa catastale del 19/04/2018, ed a cessare ogni attività di turbativa ed impedimento all'esercizio da parte della IG.ra della servitù di parcheggio e di Parte_1 accesso veicolare e pedonale gravante su detta parte cementificata del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 in favore dei beni censiti al catasto fabbricati di NA fg 8 part 148 (stalla fienile), fg 8 part 149 sub 3) e terreni censiti al catasto terreni di NA fg 8 part 137-278-272-277 ed ordinare al IG. di astenersi Controparte_1 da ogni turbativa ed impedimento , tramite il parcheggio di autovettura in prossimità della rampa di accesso, all'esercizio da parte della IG.ra della servitù di transito veicolare con mezzi agricoli e pedonale gravante sulla Parte_1 parte terranea del terreno censito al catasto terreni di NA (SP) fg 8 part 947 di proprietà del convenuto , di ampiezza di m 2,10 circa, a favore dei terreni censiti al catasto terreni di NA fg 8 part 137-278-272-277 di proprietà dell'attrice che dalla predetta parte cementificata del catasto di NA fg 8 part 947 e fg 8 part. 149 sub 3 , tramite rampa di accesso a confine con la predetta area cementificata, si sviluppa all'interno del terreno censito al catasto terreni di NA Fg 8 part.947, prosegue fino a tenere sulla sinistra il bene censito al catasto fabbricati di NA fg. 8 part 276 di proprietà di fino a raggiungere la strada che porta al bosco ceduo ed uliveti di proprietà Persona_6 dell'attrice censiti al catasto terreni di NA fg 8 part. 137-278-277-272
- Conseguentemente Voglia ordinare alla Conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali in favore della IG.ra con esonero del conservatore da ogni Parte_1 responsabilità
-Nel caso di mancato ottemperamento di quanto sopra da parte del convenuto, autorizzare l'attrice a provvedere personalmente anche mediante conferimento del relativo incarico a terzi al ripristino delle predette servitù con condanna del convenuto a rimborsare all'attrice tutte le relative spese
- In ulteriore subordine, visto l'art 1158 cc e 1146 cc , Voglia l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, contrariis reiectis:
- a) accertare e dichiarare: che il frastaglio cementificato del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 di proprietà del IG. è gravato 1) da servitù di accesso e transito pedonale e veicolare, nonchè da servitù Controparte_1 di parcheggio di auto e mezzi agricoli nanti la porta di accesso al bene censito al catasto fabbricati di NA fg 8 part 148 per l'utilità del bene censito al catasto fabbricati di NA fg 8 part. 148 , oggi di proprietà della IG.ra Parte_1
2) da servitù di deposito materiali da costruzione dei beni censiti al catasto fabbricati di NA fg 8 part 148
[...] ed 149 sub 3 e beni provenienti dal bosco ceduo ed oliveti di proprietà dell'attrice censiti al catasto terreni di NA (SP) fg. 8 part 137-272-277-278 di proprietà della IG.ra 3) da servitù di accesso e transito pedonale e Parte_1 veicolare, nonchè da servitù di parcheggio di auto e mezzi agricoli per l'utilità del bene censito al catasto fabbricati di NA fg 8 part. 149 sub 3, oggi di proprietà per 1/3 della IG.ra , giusta successione ab intestato del Parte_1 IG. avendo questa usucapito , ai sensi del combinato disposto degli artt 1146 e 1158 cc e 1062 cc , le Persona_1 predette servitù per possesso a loro immagine, proprio ed unito a quello antecedente, risalente al 1955 del IG. R_
, suo padre e dante causa, continuo , ininterrotto, pacifico pubblico indisturbato ed inequivoco fino al 2017 ,
[...] ovvero fino agli impedimenti frapposti al loro esercizio da parte del IG. ; Controparte_1
-b) che sulla parte terranea del fondo censito al catasto terreni di NA(SP) fg 8 part 947 già part.140, uliveto, di proprietà del convenuto sussiste , sempre per intervenuta usucapione da parte della IG.ra ,per possesso Parte_1
,pacifico, pubblico , continuo, inequivoco, ininterrotto, ed indisturbato proprio decorrente dal novembre 1985 unito a quello del padre dante causa , IG. e della nonna IG.ra , risalente al 1955, servitù di Persona_1 Persona_2 transito pedonale e veicolare con mezzi agricoli, di ampiezza di m 2,10 circa, a favore dei beni censiti al catasto terreni di NA fg 8 part. 137-278-277-272 di proprietà dell'attrice il cui percorso si sviluppa dalla predetta area cementificata del fg 8 part 947 del catasto terreni di NA e tramite la rampa di accesso prosegue all'interno di tale part 947 fg 8 catasto terreni di NA, tenendo sulla sinistra l'immobile censito al catasto fabbricati di NA fg. 8 part 276 di proprietà di fino a raggiungere la strada che porta al bosco ceduo ed uliveti censiti al catasto Persona_6 terreni di NA fg 8 part. 137-278-277-272 e poscia ritornare da questi, utilizzando il medesimo percorso al contrario, alla parte cementificata del bene censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 e poi da questo la via triboli
- Quindi Voglia il Tribunale di La Spezia condannare il IG. a cessare ogni impedimento e turbativa in Controparte_1 narrativa descritte all'esercizio delle predette servitù di transito veicolare , pedonale , di parcheggio veicoli e deposito materiale ordinando al convenuto IG. di rimuovere il lucchetto dallo stesso apposto nell'aprile 2017 al Controparte_1 cancello di ingresso al predetto frastaglio cementificato del bene censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 , di abbattere la casetta in legno dallo stesso apposta su tale frastaglio e rimuovere la propria autovettura dalla posizione di quiete nanti la rampa di accesso al percorso pedonale e carrabile con mezzi agricoli realizzato dal IG. Persona_1 nel terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part. 947 per raggiungere dalla parte cementificata del terreno censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 i terreni censiti al catasto terreni di NA fg 8 part.137-272- 277.278, oggi proprietà della IG.ra e tramite il medesimo percorso ritornare alla stalla fienile di cui al catasto Parte_1 fabbricati di NA fg 8 part 148 e poscia da questa, tramite il cancello oggi bloccato, raggiungere la via Triboli
- Conseguentemente Voglia, l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, ordinare alla Conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali in favore della IG.ra con esonero del Parte_1 conservatore da ogni responsabilità
- In ulteriore subordine, in caso di rigetto delle suddette domande, contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale di La
Spezia costituire ex 1051 cc una servitù di accesso pedonale e veicolare dalla e per la via Triboli nonché di parcheggio veicolare e di mezzi agricoli in favore dei fondi di proprietà della IG.ra censiti al catasto fabbricati di Parte_1 NA (SP) fg 8 part 148 e part 149 sub 3 e dei beni censiti al catasto terreni di NA fg 8 part 137-272-278 e 277, altrimenti interclusi e comunque privi di accesso veicolare dalla e verso la via Triboli, a carico della parte cementificata del fondo di proprietà del IG censito al catasto terreni di NA fg 8 part 947 al fine di consentire Controparte_1 l'accesso a tale frastaglio cementificato dalla ed alla strada via Triboli in NA oltre che costituire una servitù di passo pedonale e con mezzi agricoli, di ampiezza di mt 2,10, sul terreno censito al catasto terreni di NA (SP) fg 8 part.947 di proprietà del convenuto in favore dei fondi di proprietà della IG.ra censiti al catasto terreni Parte_1 di NA fg 8 part 137- 272-278 e 277 stabilendo contestualmente, ex art. 1051, 2° comma cc le modalità e il percorso ove il predetto passaggio deve avvenire, preferibilmente sul percorso realizzato dal IG. nonchè Persona_1 l'ammontare dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente ex art. 1053 cc.
- Conseguentemente Voglia ordinare alla Conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia di provvedere alle necessarie variazioni ipo-catastali in favore della IG.ra con esonero del conservatore da ogni Parte_1 responsabilità
- In ogni caso vinte le spese e competenze legali. Con riserva di risarcimento dei danni tutti patiti dalla IG.ra Pt_1
[...] Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo rigettare integralmente le pretese avversarie, siccome infondate in fatto e in diritto e comunque indimostrate, per le ragioni tutte illustrate e documentate in atti. Vinte le spese”. Per la terza chiamata: “Voglia il Tribunale Ill.mo, preso atto dell'usufrutto esistente in favore della sig.ra
[...]
rigettare le pretese di parte attrice siccome infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni sopra spiegate. CP_2 Vinte le spese”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha introdotto il presente giudizio quale proprietaria di alcuni beni siti in NA: per Parte_1 la quota di un terzo, giusta successione del padre (deceduto il giorno 29.4.2013), dell'unità R_ immobiliare sita in Via Triboli n. 23, identificata al NCEU del suddetto Comune al foglio 8, particella
149, subalterno 3; per l'intero, giusta donazione paterna in data 30.11.2005, della stalla/fienile sita di nuovo in Via Triboli, snc e censita con la particella 148; per l'intero, giusta donazione in data 8.3.1985 da parte del solito genitore, quale nudo proprietario, oltre che della madre di questi, Persona_2 quale usufruttuaria, dei terreni (bosco ceduo e uliveti) di cui alle particelle 272, 137, 277 e 278.
Il convenuto, fratello dell'attrice, è il proprietario dell'altro terreno sito sui luoghi Controparte_1 di causa, quello censito con la particella 947 (già 140) e pure oggetto (unitamente alla cantina/deposito oggi identificata con il mappale 948, adiacente alla stalla succitata) della donazione in data 8.3.1985; anch'egli poi, a seguito della morte del padre, è diventato comproprietario in ragione di 1/3 dell'abitazione sita al n. 23 di Via Triboli.
I predetti beni facevano parte di un unico compendio immobiliare di cui i suddetti Persona_1
e erano rispettivamente nudo proprietario e usufruttuaria, in forza di successione ab Persona_2 intestato del marito di e del successivo atto di divisione tra i figli del de Per_2 Persona_3 cuius, datato 4.5.1955.
L'attrice a fondamento delle domande formulate con il proprio atto di citazione (notificato al convenuto in data 3.10.2018) ha dedotto: che una parte della suddetta particella 947 (già 140) - quella a confine con l'entratore sulla via pubblica (particella 341, all'epoca dell'introduzione del giudizio di proprietà di e , con il fabbricato ad uso abitativo di cui al mappale 149 e con la Pt_2 CP_3 stalla e la cantina pure già indicate - è stata cementificata dal padre nel 1980 e così resa “aia comune”; che lì, nel 1984, in prossimità dell'entratore, è stato apposto anche un cancello in ferro costituito da due ante, per impedire l'accesso a terzi non autorizzati;
che in precedenza, sin dagli anni '60, quello spazio era stato utilizzato per depositare il materiale dei lavori di ampliamento del confinante fabbricato (i.e.: demolizione del vecchio canniccio, sostituito con struttura in muratura e copertura in tegole) e di edificazione (previa demolizione di una latrina) del bene oggi identificato con la particella
948; che sempre nel corso degli anni '60 sul mappale 947 ha ricavato un percorso Persona_1 carrabile con trattore e rimorchio di ampiezza di metri 2,10 circa, con partenza dalla rampa in terra appositamente creata a ridosso della porzione successivamente cementificata e sviluppo all'interno del solito terreno, in prossimità del confine con quello censito con la particella 275, passando davanti
(tenendolo sulla sinistra) al fabbricato di cui alla particella 276 di attraverso lo Persona_6 stradello realizzato sul mappale 274, fino a raggiungere i fondi oggetto della citata donazione del
1985 (particelle 137, 272, 277 e 278); che detto percorso è stato utilizzato per trasportare legna, olive e fieno fino alla stalla;
che sulla porzione cementificata già descritta era solito Persona_1 parcheggiare la vettura e il trattore di proprietà, fare accedere e sostare i veicoli di coloro che venivano a trovare la famiglia o ad aiutare nelle lavorazioni nei terreni, depositare materiale vario, lasciare in sosta i mezzi agricoli necessari per le coltivazioni dei terreni del compendio, depositare la legna tratta dal vicino bosco, svolgere le feste della vendemmia ponendo tavolini e sedie per i commensali, depositare il grano raccolto in sede di trebbiatura per farlo asciugare prima di ricoverarlo nella stalla, depositare temporaneamente il fieno per farlo seccare;
che dopo le donazioni del 1985 e la morte di nel 1986, egli, rimasto proprietario dell'abitazione di cui alla particella 149, sub 3 e Persona_2 della stalla, ha continuato a utilizzare nel solito modo il frastaglio cementificato che aveva donato al figlio, dunque quale area di parcheggio delle proprie auto e dei mezzi agricoli e quale area di carico e scarico di materiale e oggetti vari (da ultimo, nel 2011, avendo rifatto la copertura del fabbricato e lì depositato quanto necessario per i lavori, facendovi accedere i mezzi degli operai incaricati); di aver abitato nel fabbricato di via Triboli n. 23 con i genitori e il fratello tra il 1972 e il 1980; di essersi quindi trasferita (sempre in NA, in via Paradiso 11), continuando, però, a fare regolarmente accesso alla corte di causa, parcheggiandovi l'auto del marito ( per recarsi Testimone_1 nell'abitazione di famiglia o utilizzando il trattore del coniuge per aiutare il padre nei campi, ricoverando, altresì, i prodotti delle coltivazioni nella stalla;
dopo il 1985, di aver continuato a fare accesso a quella corte senza contestazioni di sorta, ricevute dal padre le chiavi di apertura del cancello di accesso dalla via pubblica, lasciando parcheggiati auto o trattore davanti alla stalla, facendo quindi visita ai genitori o recandosi fino al bosco e all'uliveto di proprietà, sia a piedi, sia con mezzi agricoli, attraverso il percorso interno già descritto, utilizzando altresì la stalla oggetto della seconda donazione in suo favore per depositarvi varie attrezzature agricole o le olive raccolte (prima del trasporto in frantoio); che le suddette attività sono proseguite anche dopo la morte del padre nel 2013, senza opposizione da parte del fratello.
Nel suo atto introduttivo la parte ha quindi lamentato che dall'inizio del 2016 le suddette attività sono state ostacolate o impedite da il quale: diversamente da prima, ha iniziato a non Controparte_1 spostare, pur richiesto, la sua vettura parcheggiata sotto la tettoia posta davanti alla rampa di accesso alla parte terranea del mappale 947, così negando di fatto la possibilità di passaggio con mezzi meccanici lungo il solito percorso interno;
ha apposto sul frastaglio un manufatto in legno che restringe lo spazio disponibile;
ha poi (aprile 2017) chiuso con un lucchetto un'anta del cancello, inibendo l'altrui accesso veicolare alla corte.
Secondo quanto prospettato, tali condotte sarebbero illegittime in quanto in contrasto con la destinazione del bene voluta dal genitore, a servizio del bosco e dell'uliveto donati nel 1985, oltre che delle vicine abitazione e stalla e comunque dei propri diritti, come maturati per il possesso esercitato sulle cose nel corso dei decenni.
E' stato quindi chiesto al Tribunale l'accertamento delle servitù che graverebbero sul mappale 947, sia sulla sua porzione cementificata (di accesso e transito pedonale e veicolare, nonchè di parcheggio di auto e mezzi agricoli, per l'utilità dei beni censiti con le particella 148 e 149 sub 3; di deposito materiali da costruzione dei beni suddetti e dei prodotti provenienti dalle particelle 137-272-277-278), sia sulla sua parte terranea (di transito pedonale e veicolare con mezzi agricoli, per raggiungere il bosco e gli uliveti); diritti acquistati per destinazione del padre di famiglia (in principalità) o per usucapione (in subordine); con conseguente necessità di far cessare gli impedimenti frapposti dalla controparte (chiusura con lucchetto di un anta del cancello di ingresso;
parcheggio dell'auto davanti alla rampa;
apposizione della costruzione in legno nel frastaglio).
In ultimo subordine, l'attrice, poiché i suoi beni, a voler diversamente ritenere, sarebbero interclusi, quantomeno all'accesso e al transito veicolare, ha preteso la costituzione coattiva di quelle servitù. si è costituito con comparsa in data 4.1.2019 chiedendo il rigetto di tutte le domande Controparte_1 avversarie ed eccependo in particolare: che contestualmente alla citata donazione del 1985 (atto in forza del quale egli, come visto, era divenuto proprietario della porzione di terreno agricolo attigua all'abitazione di famiglia, comprendente anche l'iniziale corte cementata, oltre che dell'annesso immobile ad uso deposito, mentre la sorella aveva ricevuto i terreni posti più in alto, sulla collina pure facente parte del compendio) è stato concesso ai genitori ( e Persona_1 Controparte_2
l'usufrutto generale sugli immobili donati, come da apposita scrittura privata;
che l'attrice ha quindi formulato le sue pretese pur essendo mera nuda proprietaria dei beni di interesse e, in quanto tale, neppure legittimata alla domanda;
che, in ogni caso, è mancata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della madre usufruttuaria;
che lo stato dei luoghi, con riguardo all'assetto dei passaggi che danno l'accesso ai vari fondi, è ben descritto nell'atto di divisione ereditaria del 4.5.1955, laddove è stato pattuito che sarebbe rimasto comune ai tre condividenti il viottolo posto a confine tra gli odierni mappali 947 e 274, per consentire a ciascuno di accedere ai singoli lotti oggetto di assegnazione;
che all'interno del fondo di cui alla particella 947 non esiste alcuno stradello che possa raggiungere il bosco dell'attrice, trattandosi di terreno organizzato a piane a dislivello separate da poggi e percorso da meri viottoli di collegamento, inidonei al passaggio di trattori e che comunque non rappresentano una via diretta percorribile;
che comunque, non ha mai attraverso quel fondo, né a Parte_1 piedi né con mezzi agricoli, né su di esso ha mai effettuato interventi di pulitura o manutenzione, avendo avuto una frequentazione dei luoghi, dal 1985 in poi, solo sporadica e saltuaria;
che nelle rare occasioni in cui controparte ha dovuto raggiungere i suoi terreni con il trattore, ella è passata attraverso la strada esistente sul vicino fondo di previa richiesta del relativo Persona_6 permesso, anche per l'apertura del cancello presente all'imbocco; che l'attrice, poi, nell'aia cementata
è sempre entrata unicamente a piedi, per fare visita i genitori, mai con mezzi;
che tali mezzi dunque non sono neppure mai stati parcheggiati in loco, essendo stati piuttosto lasciati all'esterno della corte, in particolare nell'area posta sul retro dell'abitazione, adibita a parcheggio comune (usufruendo della tettoia metallica ivi collocata, utilizzata anche per accatastare la legna o per altri depositi temporanei); che solo in un'occasione nella solita corte è stato ricoverato il trattore del figlio di , che aveva Pt_1 chiesto una cortesia al riguardo;
quanto alla stalla, che il manufatto è dotato di un varco utile solo all'ingresso pedonale ed è sempre stato adibito a ricovero di piccole attrezzature, essendo poi rimasto, dal 2005, inutilizzato;
che nella specie difetterebbero dunque i presupposti fattuali e giuridici per l'applicazione degli istituti ex adverso invocati, in mancanza in particolare di opere visibili e permanenti di rilievo e in assenza di interclusione, stanti, da un lato, la non contestata facoltà di accesso pedonale alla cantina, dall'altro, l'esistenza dei viottolo di confine già descritto (“tutt'oggi comodo, pulito e ben praticabile, con andamento rettilineo e pendenza regolare … ne sarebbe possibile – ove controparte ne avesse reale necessità – anche l'allargamento”).
L'attrice ha a propria volta contestato, evidenziando l'irrilevanza ai presenti fini della servitù costituita con l'atto di divisione del 1955, trattandosi di un passaggio mai esercitato e abbandonato dai danti causa e che comunque sarebbe stato utilizzabile solo pedonalmente (o a dorso di mulo), non con mezzi agricoli.
E' stata prodotta copia della scrittura privata in data 8.3.1985 con cui i due fratelli hanno trasferito in favore dei genitori il diritto di usufrutto generale, vita natural durante, su tutti gli immobili già oggetto di donazione.
L'attrice ha ritenuto di non disconoscere la sottoscrizione apposta in calce a quel documento, esibitole in originale in udienza.
E' stata quindi ordinata la chiamata in causa di Controparte_2
La parte è intervenuta con comparsa in data 25.3.2021, confermando di essere usufruttuaria dei beni di causa, dichiarando di essere a conoscenza dei luoghi e delle consuetudini familiari e quindi smentendo la fondatezza di quanto prospettato dalla figlia, in adesione alle argomentazioni difensive già espresse dal convenuto.
La causa è stata istruita mediante l'ascolto dei testimoni dedotti sui capitoli ammessi (cfr. ordinanza del 27.5.2021 e i verbali d'udienza in data 8.2.2022, 13.7.2022 e 8.11.2022) e anche ispezionando i luoghi (incombente effettuato dallo scrivente il giorno 10.5.2023); essa viene ora in decisione all'esito del deposito delle memorie conclusionali di rito.
Tanto premesso, occorre valutare in primo luogo se nella specie ricorrano i presupposti di cui all'art. 1062 c.c. (“La destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù”), sulla scorta di quanto prospettato in via principale dall'attrice.
Secondo Cass. n. 4646/2024, “la servitù per destinazione del padre di famiglia si costituisce ope legis per il fatto che, al momento della separazione dei fondi o del frazionamento dell'unico fondo, vi siano opere o segni manifesti ed inequivoci di una situazione oggettiva di subordinazione o di servizio, che integri de facto il contenuto proprio di una servitù, indipendentemente da qualsiasi volontà, tacita o presunta, dell'unico proprietario nel determinarla o nel mantenerla”.
Ad essere rilevante, dunque, è la conformazione dei luoghi esistente alla data dell'8.3.1985.
Nell'atto di donazione in questione, del resto, sul punto è riportata unicamente una dicitura generica e “di stile”, per cui i beni venivano trasferiti “nel loro stato attuale con ogni accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, col possesso immediato” (cfr. doc. 3 fasc. p. att.).
Quanto, poi, alla scrittura datata 16.8.1986 allegata sub a) alla seconda memoria ex art. 183 comma
6 c.p.c. da essa ha un contenuto che pare solo “abbozzato” (non vi si leggono Parte_1 conclusioni chiaramente formulate) e, comunque, laddove è fatto riferimento al “piazzale in società”, andrebbe evidenziato il contrasto con il contenuto dei precedenti e successivi atti dispositivi
“ufficiali”.
Tornando allora al quesito iniziale (circa l'applicabilità o meno, nella specie, dell'art. 1062 c.c.), la risposta ad esso deve essere positiva (ciò che, invero, non in è contestazione tra le parti, come visto) con riguardo all'asservimento della porzione cementificata della particella 947 rispetto al passaggio pedonale che dalla via pubblica consente l'accesso alla stalla (mappale 148) e all'abitazione (mappale
149, sub 3); beni questi ultimi che hanno ingresso diretto proprio da quella corte e che a ritenere diversamente, a seguito della donazione del 1985 sarebbero stati assolutamente interclusi.
Difettano, invece, i presupposti perché l'istituto de quo possa operare in relazione agli altri diritti invocati dall'attrice.
Quanto in particolare alla servitù di passo, pedonale e carrabile con mezzi agricoli, che dovrebbe gravare anche sulla porzione terranea del fondo nella nuda proprietà del convenuto, va, anzitutto, richiamata la rigorosa giurisprudenza della Suprema Corte, che in materia ha affermato il seguente principio: “Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio rivelanti, in modo non equivoco,
l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, così da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di un preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che, per
l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo, viceversa, essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente ed occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù” (cfr. Cass. ord. n. 11834/2021).
Ebbene, l'allegazione attorea nell'assunta prospettiva è stata assolutamente generica, in assenza di descrizione di sorta dei segni concreti che sui luoghi indentificherebbero il dedotto “percorso” e del necessario elemento di raccordo con il fondo asseritamente dominante, dal quale possa risultare chiaramente l'utilità dell'opera ipotizzata anche per l'altro bene.
L'unico elemento specificamente dedotto, infatti, concerne lo scivolo in erba già menzionato nelle premesse: esso, però, essendo posto a collegamento delle due porzioni del mappale 947, non può essere decisivo ai presenti fini.
Opere visibili e permanenti eventualmente esistenti sul fondo non risultano neppure dalla documentazione in atti e in particolare dall'esame del file video contenuto nel dvd prodotto dall'attrice, come autorizzato con decreto del 30.9.2019. Esso mostra unicamente che il passaggio fino al confine del mappale in oggetto può essere effettuato piuttosto agevolmente, quantomeno a piedi, attraversando il prato e le varie piane, come collegate.
Di per sé, tuttavia, tale circostanza è qui priva di rilievo.
Di contro, dalla visione del file può escludersi che sui luoghi sia presente un qualche stradello tracciato sul terreno.
Infine, anche i testimoni sentiti in corso di causa non hanno descritto nel dettaglio elementi di possibile interesse per la posizione di parte attrice.
Restano da esaminare gli ulteriori (rispetto al passaggio pedonale) profili di asserito asservimento della corte, che riconduce alla storica cementificazione di quella porzione di Parte_1 immobile, oltre che alla posa del cancello di ingresso.
Peraltro, va rilevato, sulla scorta dell'istruttoria orale svolta, che la prospettazione attorea in merito a quella posa non ha trovato adeguata conferma, essendo risultata la realizzazione dell'attuale manufatto in ferro (probabilmente in sostituzione del precedente varco in legno, mal conservato) nel corso degli anni '90 (e non già prima del 1985).
Ad ogni modo, non pare che la sola presenza della corte cementificata e di un cancello (seppure con caratteristiche non specificate e differenti da quelle dedotte) possa essere decisiva in senso favorevole alla parte.
Quanto all'ipotizzata servitù “di deposito”, anche a voler ammettere che nel caso sussista la tipica realitas (intesa come inerenza dell'utilità al fondo dominante), si ritiene che le suddette opere non sarebbero connotate dalla necessaria inequivocità.
Quanto, poi, alla servitù di parcheggio che pure si vorrebbe così costituita, mancano in ogni caso le opere (permanenti, visibili e obiettivamente destinate) idonee in particolare a individuare gli spazi che sarebbero riservati allo scopo;
ciò che è da reputarsi essenziale, alla luce del più recente orientamento giurisprudenza in materia (cfr. Cass., Sez. Un., n. 3925/2024).
Quanto, infine, al passaggio carrabile, osta la considerazione preliminare per cui il diritto dedotto a ben vedere non è neppure astrattamente configurabile: la servitù in questi casi, ai sensi di legge, presuppone che il presunto titolare, con il proprio mezzo, possa accedere direttamente al fondo asseritamente dominante, non che egli - come accadrebbe nella specie - debba fermarsi nel fondo ipotizzato servente, prima di raggiungere a piedi la sua proprietà.
Possono ora essere esaminate le domande subordinate di usucapione.
Esse devono essere tutte rigettate.
Detto che è da considerare, per tutto il periodo di interesse, mera nuda proprietaria Parte_1 dei beni asseritamente dominanti (si veda, tuttavia, Cass. n. 21231/2010, per cui se il nudo proprietario ha, di fatto, la disponibilità del bene possono assumere rilievo anche gli atti di possesso dal medesimo compiuti) e che, in ogni caso la sua relazione di fatto con i beni di causa non può non essere letta – anche ai fini di cui all'art. 1144 c.c. - nel particolare contesto familiare di riferimento
(con i genitori usufruttuari del compendio che hanno sempre vissuto in loco, insieme all'altro figlio, nudo proprietario del bene asseritamente servente), può evidenziarsi, in particolare con riferimento al dedotto passaggio con mezzi agricoli attraverso il terreno di causa, fino al bosco, come l'istruttoria orale abbia, invero, avuto esiti nel complesso incerti (e, come tali, sfavorevoli alla posizione della parte onerata della relativa prova, cioè dell'attrice).
Si tratta, comunque, di considerazioni ultronee, atteso che nella specie difetta senz'altro il requisito dell'apparenza, secondo quanto già dettagliatamente argomentato sopra.
Ne consegue che non merita accoglimento anche la domanda di citazione finalizzata a far cessare le altrui condotte oggetto di lamentela e già descritte in premessa, atteso che esse non sono di certo di ostacolo all'esercizio dell'unico diritto qui riconosciuto (di passaggio pedonale sulla corte, a favore della stalla e dell'abitazione confinanti).
Venendo ora alle domande formulate in estremo subordine, ex art. 1051 c.c., si è già detto che la servitù di passaggio carraio sulla porzione cementata del mappale 947 non è già in astratto configurabile.
Tale ragione per così dire strutturale osta anche all'accoglimento, in parte qua, della pretesa ora in esame, non risultando, in assenza di una qualche specifica deduzione in merito, che nella specie sia praticabile l'ampliamento degli accesi pedonali esistenti e neppure essendo stato indicato un possibile, diverso percorso al riguardo.
Quanto, invece, alla costituzione del diritto di parcheggio sulla solita corte, pure oggetto di domanda, basterà osservare che le servitù coattive sono tipizzate dalla legge e che quanto invocato non è previsto dal codice.
E' pure da rigettare la richiesta avente ad oggetto la porzione terranea del solito fondo.
E', infatti, assente una condizione di interclusione assoluta delle particelle 272, 137, 277 e 278, essendo documentata (come confermata anche in sede di istruttoria orale, si vedano in particolare le dichiarazioni di e oltre che di sopralluogo) l'esistenza di un accesso Testimone_2 Testimone_3 alla via pubblica attraverso il percorso di confine già indicato nel citato atto divisionale del 1955; percorso storicamente esercitabile oltre che pedonalmente anche con una moto carriola.
Del resto, non è emerso che attualmente tale passaggio possa dirsi assolutamente impraticabile, essendo piuttosto risultata una situazione meramente transitoria caratterizzata dalla scarsa pulizia dei luoghi (cfr. Cass. civ. 311/1999 e Cass. n. 1012/1992).
Si ritiene, poi, che parte attrice non abbia formulato ulteriore domanda ai sensi dell'art. 1052 c.c. Si tratta di azione diversa (distinta, pur in presenza presupposti in parte identici, sia per il petitum che per la causa petendi, oltre che per le differenti esigenze dell'agricoltura e dell'industria tutelate), sicchè una qualche pronuncia su di essa qui non sarebbe consentita, a pena di incorrere nel vizio di ultrapetizione (cfr. Cass. n. 6270/2008; si veda, altresì, Cass. n. 30317/2017).
Ad ogni modo - a voler, cioè, ritenere, attesa la genericità dell'allegazione, che una domanda sul punto vi sia – si osserva che l'attrice nulla ha dedotto in merito né all'eventuale insufficienza dell'accesso esistente rispetto ai bisogni dei suoi fondi, né in merito all'impossibilità di un qualche suo ampliamento, né in merito alle esigenze dell'agricoltura da porre a fondamento della richiesta.
Le spese di lite, nei rapporti tra e il convenuto, seguono la sostanziale soccombenza Parte_1 della prima (che vede rigettate tutte le sue articolate pretese, ad eccezione dell'unica non in contestazione tra le parti) e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, inferiore a 5.200,00 euro e dell'attività processuale resasi necessaria, tale da giustificare un aumento dei valori medi di tabella (la n. 2) per tutte e quattro le fasi in rilievo.
Può, invece, disporsene la compensazione nei rapporti tra l'attrice e CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice monocratico, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: in parziale accoglimento della domanda formulata in via principale dall'attrice, dichiara che l'immobile censito al Catasto Terreni del Comune della NA al foglio 8, particella 947 (nella sua porzione cementificata, come da parte motiva), è gravato da servitù di passaggio pedonale in favore degli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di NA al foglio 8, particelle 149, sub 3
(di cui è comproprietaria, unitamente alle altre parti del presente giudizio) e 148 (di Parte_1 cui è proprietaria esclusiva); servitù acquistata per destinazione del padre di famiglia, Parte_1 ai sensi dell'art. 1062 c.c.; rigetta tutte le altre domande attoree;
condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali sostenute dal convenuto, liquidate in
4.500,00 euro per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;
dispone la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra l'attrice e parte intervenuta.
Manda al competente Conservatore dei registri immobiliari di trascrivere su istanza di parte la presente sentenza.
La Spezia, 9.9.2025
Il Giudice
Ettore Di Roberto