CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1635/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NU LA, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3045/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003349530000 ALTRE IMPOSTE D 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEJM001065 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 148/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4188/2024, pronunciata in data 4 ottobre 2024, depositata in data 18 ottobre, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in composizione monocratica rigettava il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 02820249003349530000, notificata il 13 febbraio 2024, relativa a IRPEF anno 2016, per l'importo complessivo di euro 2.551,61, fondata sull'avviso di accertamento n. 250TEJM001065.
Il ricorrente deduceva l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato per essere stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri nonché
l'inesistenza o nullità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
chiedeva, pertanto,
l'annullamento sia dell'intimazione di pagamento sia dell'atto impositivo ad essa sotteso.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, depositando la documentazione ritenuta idonea a dimostrarne l'avvenuto perfezionamento.
Non si costituiva in giudizio, invece, Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, contestando la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuta notifica
(CAN).
La Corte riteneva infondata la doglianza relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la notifica effettuata da un indirizzo
PEC istituzionale, ancorché non inserito nei pubblici elenchi, non è nulla ove abbia comunque consentito al destinatario di esercitare il diritto di difesa senza incertezze sulla provenienza e sull'oggetto dell'atto.
Rigettava, altresì, la censura relativa alla notifica dell'avviso di accertamento presupposto, affermando che dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate risultava che l'atto era stato notificato a mezzo posta con consegna della raccomandata a persona di famiglia presso l'indirizzo del destinatario e successivo invio della raccomandata informativa (CAN). Secondo il giudice di primo grado, la procedura notificatoria ex art. 7 della L. n. 890/1982 si era perfezionata con la prova dell'invio della raccomandata informativa, non essendo necessario il deposito dell'avviso di ricevimento della stessa.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigettava integralmente il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, liquidate in euro 350,00, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza, depositata il 18 ottobre 2024 e non notificata, propone appello il contribuente, censurando la parte in cui la Corte di prime cure ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo alla nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. 250TEJM001065, prodromico all'intimazione di pagamento impugnata.
Deduce, sul punto, l'errore di diritto e l'erronea valutazione delle risultanze documentali in cui è incorsa la
Corte, avendo ritenuto regolarmente perfezionata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto sulla base della sola produzione della relata di notifica attestante la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario nonché della mera prova dell'invio della raccomandata informativa, senza che venisse prodotto l'avviso di ricevimento della Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN).
Nel caso di specie, è pacifico che l'avviso di accertamento n. 250TEJM001065, asseritamente notificato in data 3 ottobre 2022, non sia stato consegnato personalmente al destinatario, ma a un familiare (la sorella), circostanza che rende applicabile la disciplina della notifica postale indiretta. In tali ipotesi, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 7 e 8 della L. n. 890/1982, la prova del perfezionamento della notifica può essere fornita dal notificante esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAN o CAD), non essendo sufficiente la dimostrazione dell'avvenuta spedizione della stessa.
L'appellante evoca sul punto, la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 pronunciata dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, che ha chiarito che, nei casi in cui l'atto non venga consegnato direttamente al destinatario, la tutela del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost. impone una prova rigorosa del completamento del procedimento notificatorio, che non può essere surrogata da presunzioni o da documentazione incompleta. Tale principio è stato successivamente ribadito, tra le altre, da Cass. civ. ord.
n. 12493 dell'8 maggio 2024, nonché da Cass. trib. n. 28618 del 6 novembre 2024, Cass. sez. lav. n.
9125 del 5 aprile 2024 e Cass. n. 28861 dell'8 novembre 2024, le quali hanno affermato che l'obbligo di produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa sussiste anche nelle notifiche postali “dirette” o semplificate, pena la nullità della notifica in caso di irreperibilità relativa o consegna a soggetto diverso dal destinatario.
Si osserva che, nel presente giudizio, l'Amministrazione finanziaria non ha mai prodotto l'avviso di ricevimento della CAN, limitandosi a depositare documentazione attestante l'invio della raccomandata informativa, con ciò rendendo incompleto e non rituale il procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento.
Ne consegue che l'avviso di accertamento n. 250TEJM001065 deve ritenersi mai validamente notificato, con la conseguenza che lo stesso non è divenuto definitivo e non poteva legittimamente costituire il presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata nel giudizio di primo grado.
La nullità della notifica dell'atto presupposto impedisce in radice la formazione di qualsivoglia definitività della pretesa tributaria.
L'impugnante chiede, quindi, l'integrale riforma della decisione impugnata, con declaratoria di nullità dell'atto prodromico e dell'atto della riscossione consequenziale.
Con atto di costituzione e controdeduzioni Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, in persona del Direttore pro tempore, resiste all'appello proposto dal contribuente. Ricorrente_1 avverso la sentenza sopra enunciata, chiedendone la conferma integrale.
L'Ufficio ricostruisce preliminarmente la vicenda sostanziale, evidenziando che, per il periodo d'imposta
2016, il contribuente ometteva di presentare la dichiarazione dei redditi e, conseguentemente,
l'assoggettamento a tassazione dei redditi fondiari derivanti da un contratto di locazione registrato nel
2016. In ragione di ciò, l'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento n. 250TEJM001065, notificato in data 3/10/2022, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione. I relativi carichi tributari venivano quindi affidati all'Agente della Riscossione, il quale ha notificato al contribuente l'intimazione di pagamento n.
02820249003349530000 in data 13/02/2024.
Nel merito delle censure sollevate dall'appellante, l'Ufficio eccepisce innanzitutto l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'intimazione di pagamento non rientrerebbe tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dalla norma. Viene richiamato, in particolare, il principio secondo cui sono impugnabili solo gli atti espressamente indicati dal legislatore, mentre le comunicazioni o atti non tipizzati non potrebbero formare oggetto di autonoma impugnazione.
In secondo luogo, l'Ufficio deduce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, affermando che l'avviso di accertamento n. 250TEJM001065, notificato il 03/10/2022, non è stato impugnato entro il termine di sessanta giorni e si è pertanto reso definitivo. Secondo l'Amministrazione, il ricorso introduttivo, presentato solo in data 15/04/2024, risulta tardivo rispetto all'atto impositivo e non consente di rimettere in discussione la pretesa tributaria ormai consolidata.
Con riferimento alla notifica dell'avviso di accertamento, l'Ufficio ribadisce la regolarità del procedimento notificatorio, richiamando la documentazione già prodotta in primo grado e sostenendo che l'atto è stato notificato all'indirizzo corretto del contribuente, come risultante dagli archivi anagrafici. Viene pertanto contestata come infondata e pretestuosa l'eccezione di omessa notifica sollevata dall'appellante.
L'Agenzia richiama quindi ampiamente la motivazione della sentenza di primo grado, ritenuta corretta e pienamente condivisibile, nella parte in cui ha escluso sia l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC, sia la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, affermando che, in base all'art. 7 della L. n. 890/1982, sarebbe sufficiente la prova dell'invio della raccomandata informativa
(CAN), senza necessità di deposito del relativo avviso di ricevimento.
L'Ufficio sostiene, inoltre, che l'appellante avrebbe prestato acquiescenza in relazione all'avviso di accertamento n. 250TEJM001065, non avendo contestato nel merito la pretesa tributaria, con conseguente definitività dell'accertamento e del recupero a tassazione effettuato.
Quanto al merito della pretesa impositiva, l'Agenzia evidenzia che il contribuente, in qualità di proprietario al 100% dell'immobile locato, avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 917/1986 (TUIR),
i canoni di locazione relativi all'anno d'imposta 2016, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.
Viene richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito per competenza, sino a quando il contratto di locazione è in essere e sussiste la titolarità del diritto reale.
Afferma, infine, che il contribuente non avrebbe assolto l'onere della prova contraria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo fornito elementi idonei a confutare l'accertamento effettuato ex art. 41-bis del DPR
n. 600/1973.
In conclusione, Agenzia delle Entrate chiede la conferma integrale della sentenza n. 4188/2024, il rigetto dell'appello proposto dal contribuente e la condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio, con richiesta di trattazione della controversia in pubblica udienza.
All'odierna udienza, la Corte, sentite le parti, ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Sulla notifica dell'avviso di accertamento eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente a mani di familiare convivente, preliminarmente, si osserva che la notificazione degli atti tributari – oltre che tramite ufficiali notificatori abilitati (tra i quali i messi comunali e i messi speciali autorizzati, in base all'articolo 60 del Dpr 600/1973) nel rispetto delle ordinarie regole del codice di procedura civile – può essere eseguita dall'Ufficio finanziario anche “direttamente” (vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore) dall'ufficio, a mezzo del servizio postale, mediante invio dell'atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma generale di riferimento in materia è costituita dall'articolo 14 della legge 890/1982, in base al quale la notifica “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente” può sempre essere eseguita “a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui quando l'ufficio finanziario si sia avvalso della facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.
La circostanza che l'art. 14 della L. n. 890/1982 faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60 e delle singole leggi d'imposta (Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta>) non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
Ai sensi dell'art. 60 comma 1, lett. b-bis) D.P.R. n. 600/1973 se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata>.
È bene evidenziare, tuttavia, che il comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60 (“se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata”), si applica ai soli casi di notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e, pertanto, non a quelle “dirette” dell'Ufficio finanziario.
In definitiva, secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità con orientamento ormai consolidato, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'Ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Da ultimo si richiama Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6702 del 13/03/2025 la notifica degli atti impositivi può avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, in base alle previsioni contenute nell'art. 60 del D. P.R. n. 600 del 1973, o direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982. In quest'ultimo caso, la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario operanti per le raccomandate e non necessita della redazione di alcuna relata, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, presumendosi ex art. 1335 c.c. che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia stato ritualmente consegnato a quest'ultimo>.
Da tale impostazione, dunque, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento n. 250TEJM001065, propedeutico all'intimazione di pagamento,
è stato notificato il 3 ottobre 2022, a mezzo del servizio postale presso il domicilio fiscale del contribuente
Ricorrente_1 in Indirizzo_1 (come da interrogazione anagrafica versata in atti) e consegnato a persona di famiglia qualificatasi “sorella”, cui è seguita la spedizione di raccomandata informativa.
Alcun elemento consente di provare l'esclusione della qualifica di familiare della persona che ebbe a ricevere l'atto presso il domicilio fiscale del destinatario, sicché in assenza di prova contraria, gravante su quest'ultimo, il rapporto di convivenza, anche provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare.
La giurisprudenza di legittimità è da tempo attestata sul principio secondo cui dell'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia dichiaratosi convivente con il destinatario nel luogo indicato correttamente quale indirizzo dello stesso, fa presumere che in quel luogo si trovi la sua residenza effettiva, con la conseguenza che il destinatario, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di richiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ha l'onere di fornire idonea prova contraria, dimostrando, in particolare, che il familiare era ivi presente per ragioni occasionali e momentanee, senza che possano a tal fine rilevare le mere certificazioni anagrafiche, e, quindi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile>. (Cass Sez. 3, sentenza n. 32575 del 14/12/2024).
E ancora: costituisce atto pubblico assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., con la conseguenza che la prova contraria all'autenticità della firma ivi apposta può essere fornita esclusivamente mediante querela di falso. L'agente del servizio postale universale riveste la qualità di pubblico ufficiale e non di mero incaricato di pubblico servizio, sicché l'attività dallo stesso svolta, sia quella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento che quella presupposta, tra cui l'accertamento della coincidenza tra il destinatario dell'atto e il soggetto consegnatario, resta assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c. Tale accertamento è di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto la cui contestazione richiede necessariamente la querela di falso. Diversamente, solo l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Nel giudizio di querela di falso, la consulenza tecnica grafologica può costituire prova sufficiente a fondare il convincimento del giudice anche se costituita da un unico elemento assunto a fonte di prova, purché questo sia grave e preciso. Poste Italiane risponde civilmente dell'operato del proprio agente postale secondo il duplice schema della lesione aquiliana del diritto di credito erariale e della responsabilità contrattuale conseguente al mancato diligente assolvimento della propria funzione istituzionale>. (Cass. Sez. III ordinanza n. 25487 del 17 settembre 2025).
La notifica deve, pertanto, ritenersi validamente eseguita senza che si renda necessaria, altresì, la prova della ricezione della raccomandata informativa.
Ne discende che l'omessa impugnazione dell'atto prodromico entro il termine di 60 giorni dall'eseguita notificazione ha precluso al contribuente la possibilità di sollevare questioni relative alla omessa/irregolare notifica dello stesso e alla decorrenza del termine di prescrizione decennale del credito.
Sul tema, giova ricordare che per i tributi erariali (tra cui, IRPEF, IRAP, IVA, l'imposta di registro e il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio – il termine di prescrizione sia quello ordinario di dieci anni;
per i tributi locali, invece, il termine è quinquennale.
Con specifico riguardo all'eccezione di prescrizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.23397/16 hanno affermato il principio in virtù del quale la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento validamente notificata al contribuente comporta la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e l'irretrattabilità del credito, ma non anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. sicché: “ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (v. anche Cass. n. 20425 del 2017; cfr.
Cass. n. 9906 del 2018).
Nel caso in esame, non risulta che il contribuente abbia proposto opposizione all'avviso di accertamento notificatogli.
Né è possibile ritenere che l'intimazione di pagamento, integri un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non invece, per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, in favore della Agenzia delle Entrate, che si liquidano in € 470,00 oltre spese prenotate a debito
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
NU LA, RE
NOLA CATIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3045/2025 depositato il 23/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4188/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
4 e pubblicata il 18/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820249003349530000 ALTRE IMPOSTE D 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TEJM001065 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 148/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: come da verbale di udienza
Appellato: come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4188/2024, pronunciata in data 4 ottobre 2024, depositata in data 18 ottobre, la Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta in composizione monocratica rigettava il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 02820249003349530000, notificata il 13 febbraio 2024, relativa a IRPEF anno 2016, per l'importo complessivo di euro 2.551,61, fondata sull'avviso di accertamento n. 250TEJM001065.
Il ricorrente deduceva l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato per essere stata effettuata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione su un indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri nonché
l'inesistenza o nullità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto;
chiedeva, pertanto,
l'annullamento sia dell'intimazione di pagamento sia dell'atto impositivo ad essa sotteso.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, depositando la documentazione ritenuta idonea a dimostrarne l'avvenuto perfezionamento.
Non si costituiva in giudizio, invece, Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, contestando la regolarità della notifica dell'avviso di accertamento per mancata produzione dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuta notifica
(CAN).
La Corte riteneva infondata la doglianza relativa alla notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui la notifica effettuata da un indirizzo
PEC istituzionale, ancorché non inserito nei pubblici elenchi, non è nulla ove abbia comunque consentito al destinatario di esercitare il diritto di difesa senza incertezze sulla provenienza e sull'oggetto dell'atto.
Rigettava, altresì, la censura relativa alla notifica dell'avviso di accertamento presupposto, affermando che dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate risultava che l'atto era stato notificato a mezzo posta con consegna della raccomandata a persona di famiglia presso l'indirizzo del destinatario e successivo invio della raccomandata informativa (CAN). Secondo il giudice di primo grado, la procedura notificatoria ex art. 7 della L. n. 890/1982 si era perfezionata con la prova dell'invio della raccomandata informativa, non essendo necessario il deposito dell'avviso di ricevimento della stessa.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte rigettava integralmente il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, liquidate in euro 350,00, oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza, depositata il 18 ottobre 2024 e non notificata, propone appello il contribuente, censurando la parte in cui la Corte di prime cure ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo alla nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di accertamento n. 250TEJM001065, prodromico all'intimazione di pagamento impugnata.
Deduce, sul punto, l'errore di diritto e l'erronea valutazione delle risultanze documentali in cui è incorsa la
Corte, avendo ritenuto regolarmente perfezionata la notifica dell'avviso di accertamento presupposto sulla base della sola produzione della relata di notifica attestante la consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario nonché della mera prova dell'invio della raccomandata informativa, senza che venisse prodotto l'avviso di ricevimento della Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN).
Nel caso di specie, è pacifico che l'avviso di accertamento n. 250TEJM001065, asseritamente notificato in data 3 ottobre 2022, non sia stato consegnato personalmente al destinatario, ma a un familiare (la sorella), circostanza che rende applicabile la disciplina della notifica postale indiretta. In tali ipotesi, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 7 e 8 della L. n. 890/1982, la prova del perfezionamento della notifica può essere fornita dal notificante esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa (CAN o CAD), non essendo sufficiente la dimostrazione dell'avvenuta spedizione della stessa.
L'appellante evoca sul punto, la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 pronunciata dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, che ha chiarito che, nei casi in cui l'atto non venga consegnato direttamente al destinatario, la tutela del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost. impone una prova rigorosa del completamento del procedimento notificatorio, che non può essere surrogata da presunzioni o da documentazione incompleta. Tale principio è stato successivamente ribadito, tra le altre, da Cass. civ. ord.
n. 12493 dell'8 maggio 2024, nonché da Cass. trib. n. 28618 del 6 novembre 2024, Cass. sez. lav. n.
9125 del 5 aprile 2024 e Cass. n. 28861 dell'8 novembre 2024, le quali hanno affermato che l'obbligo di produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa sussiste anche nelle notifiche postali “dirette” o semplificate, pena la nullità della notifica in caso di irreperibilità relativa o consegna a soggetto diverso dal destinatario.
Si osserva che, nel presente giudizio, l'Amministrazione finanziaria non ha mai prodotto l'avviso di ricevimento della CAN, limitandosi a depositare documentazione attestante l'invio della raccomandata informativa, con ciò rendendo incompleto e non rituale il procedimento notificatorio dell'avviso di accertamento.
Ne consegue che l'avviso di accertamento n. 250TEJM001065 deve ritenersi mai validamente notificato, con la conseguenza che lo stesso non è divenuto definitivo e non poteva legittimamente costituire il presupposto dell'intimazione di pagamento impugnata nel giudizio di primo grado.
La nullità della notifica dell'atto presupposto impedisce in radice la formazione di qualsivoglia definitività della pretesa tributaria.
L'impugnante chiede, quindi, l'integrale riforma della decisione impugnata, con declaratoria di nullità dell'atto prodromico e dell'atto della riscossione consequenziale.
Con atto di costituzione e controdeduzioni Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, in persona del Direttore pro tempore, resiste all'appello proposto dal contribuente. Ricorrente_1 avverso la sentenza sopra enunciata, chiedendone la conferma integrale.
L'Ufficio ricostruisce preliminarmente la vicenda sostanziale, evidenziando che, per il periodo d'imposta
2016, il contribuente ometteva di presentare la dichiarazione dei redditi e, conseguentemente,
l'assoggettamento a tassazione dei redditi fondiari derivanti da un contratto di locazione registrato nel
2016. In ragione di ciò, l'Ufficio emetteva l'avviso di accertamento n. 250TEJM001065, notificato in data 3/10/2022, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione. I relativi carichi tributari venivano quindi affidati all'Agente della Riscossione, il quale ha notificato al contribuente l'intimazione di pagamento n.
02820249003349530000 in data 13/02/2024.
Nel merito delle censure sollevate dall'appellante, l'Ufficio eccepisce innanzitutto l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'intimazione di pagamento non rientrerebbe tra gli atti autonomamente impugnabili previsti dalla norma. Viene richiamato, in particolare, il principio secondo cui sono impugnabili solo gli atti espressamente indicati dal legislatore, mentre le comunicazioni o atti non tipizzati non potrebbero formare oggetto di autonoma impugnazione.
In secondo luogo, l'Ufficio deduce l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992, affermando che l'avviso di accertamento n. 250TEJM001065, notificato il 03/10/2022, non è stato impugnato entro il termine di sessanta giorni e si è pertanto reso definitivo. Secondo l'Amministrazione, il ricorso introduttivo, presentato solo in data 15/04/2024, risulta tardivo rispetto all'atto impositivo e non consente di rimettere in discussione la pretesa tributaria ormai consolidata.
Con riferimento alla notifica dell'avviso di accertamento, l'Ufficio ribadisce la regolarità del procedimento notificatorio, richiamando la documentazione già prodotta in primo grado e sostenendo che l'atto è stato notificato all'indirizzo corretto del contribuente, come risultante dagli archivi anagrafici. Viene pertanto contestata come infondata e pretestuosa l'eccezione di omessa notifica sollevata dall'appellante.
L'Agenzia richiama quindi ampiamente la motivazione della sentenza di primo grado, ritenuta corretta e pienamente condivisibile, nella parte in cui ha escluso sia l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento a mezzo PEC, sia la nullità della notifica dell'avviso di accertamento, affermando che, in base all'art. 7 della L. n. 890/1982, sarebbe sufficiente la prova dell'invio della raccomandata informativa
(CAN), senza necessità di deposito del relativo avviso di ricevimento.
L'Ufficio sostiene, inoltre, che l'appellante avrebbe prestato acquiescenza in relazione all'avviso di accertamento n. 250TEJM001065, non avendo contestato nel merito la pretesa tributaria, con conseguente definitività dell'accertamento e del recupero a tassazione effettuato.
Quanto al merito della pretesa impositiva, l'Agenzia evidenzia che il contribuente, in qualità di proprietario al 100% dell'immobile locato, avrebbe dovuto dichiarare, ai sensi dell'art. 26 del DPR n. 917/1986 (TUIR),
i canoni di locazione relativi all'anno d'imposta 2016, indipendentemente dalla loro effettiva percezione.
Viene richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito per competenza, sino a quando il contratto di locazione è in essere e sussiste la titolarità del diritto reale.
Afferma, infine, che il contribuente non avrebbe assolto l'onere della prova contraria, ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo fornito elementi idonei a confutare l'accertamento effettuato ex art. 41-bis del DPR
n. 600/1973.
In conclusione, Agenzia delle Entrate chiede la conferma integrale della sentenza n. 4188/2024, il rigetto dell'appello proposto dal contribuente e la condanna dell'appellante alle spese di entrambi i gradi di giudizio, con richiesta di trattazione della controversia in pubblica udienza.
All'odierna udienza, la Corte, sentite le parti, ha deciso come da dispositivo versato in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Sulla notifica dell'avviso di accertamento eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente a mani di familiare convivente, preliminarmente, si osserva che la notificazione degli atti tributari – oltre che tramite ufficiali notificatori abilitati (tra i quali i messi comunali e i messi speciali autorizzati, in base all'articolo 60 del Dpr 600/1973) nel rispetto delle ordinarie regole del codice di procedura civile – può essere eseguita dall'Ufficio finanziario anche “direttamente” (vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore) dall'ufficio, a mezzo del servizio postale, mediante invio dell'atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma generale di riferimento in materia è costituita dall'articolo 14 della legge 890/1982, in base al quale la notifica “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente” può sempre essere eseguita “a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”, secondo le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati.
La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato il principio secondo cui quando l'ufficio finanziario si sia avvalso della facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.
La circostanza che l'art. 14 della L. n. 890/1982 faccia salve le modalità di notifica di cui al D.P.R. n. 600 del
1973, art. 60 e delle singole leggi d'imposta (Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26, 45 e seguenti del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta>) non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario.
Ai sensi dell'art. 60 comma 1, lett. b-bis) D.P.R. n. 600/1973 se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata>.
È bene evidenziare, tuttavia, che il comma 1, lett. b-bis) del citato art. 60 (“se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso […] il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione […] a mezzo lettera raccomandata”), si applica ai soli casi di notifiche effettuate con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e, pertanto, non a quelle “dirette” dell'Ufficio finanziario.
In definitiva, secondo quanto affermato dalla Corte di legittimità con orientamento ormai consolidato, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'Ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Da ultimo si richiama Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6702 del 13/03/2025 la notifica degli atti impositivi può avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, in base alle previsioni contenute nell'art. 60 del D. P.R. n. 600 del 1973, o direttamente a mezzo del servizio postale, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982. In quest'ultimo caso, la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario operanti per le raccomandate e non necessita della redazione di alcuna relata, né di annotazioni specifiche sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, presumendosi ex art. 1335 c.c. che l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario sia stato ritualmente consegnato a quest'ultimo>.
Da tale impostazione, dunque, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
- l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
Nel caso di specie, l'avviso di accertamento n. 250TEJM001065, propedeutico all'intimazione di pagamento,
è stato notificato il 3 ottobre 2022, a mezzo del servizio postale presso il domicilio fiscale del contribuente
Ricorrente_1 in Indirizzo_1 (come da interrogazione anagrafica versata in atti) e consegnato a persona di famiglia qualificatasi “sorella”, cui è seguita la spedizione di raccomandata informativa.
Alcun elemento consente di provare l'esclusione della qualifica di familiare della persona che ebbe a ricevere l'atto presso il domicilio fiscale del destinatario, sicché in assenza di prova contraria, gravante su quest'ultimo, il rapporto di convivenza, anche provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare.
La giurisprudenza di legittimità è da tempo attestata sul principio secondo cui dell'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia dichiaratosi convivente con il destinatario nel luogo indicato correttamente quale indirizzo dello stesso, fa presumere che in quel luogo si trovi la sua residenza effettiva, con la conseguenza che il destinatario, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di richiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ha l'onere di fornire idonea prova contraria, dimostrando, in particolare, che il familiare era ivi presente per ragioni occasionali e momentanee, senza che possano a tal fine rilevare le mere certificazioni anagrafiche, e, quindi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile>. (Cass Sez. 3, sentenza n. 32575 del 14/12/2024).
E ancora: costituisce atto pubblico assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., con la conseguenza che la prova contraria all'autenticità della firma ivi apposta può essere fornita esclusivamente mediante querela di falso. L'agente del servizio postale universale riveste la qualità di pubblico ufficiale e non di mero incaricato di pubblico servizio, sicché l'attività dallo stesso svolta, sia quella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento che quella presupposta, tra cui l'accertamento della coincidenza tra il destinatario dell'atto e il soggetto consegnatario, resta assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c. Tale accertamento è di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto la cui contestazione richiede necessariamente la querela di falso. Diversamente, solo l'incaricato di un servizio di posta privata non riveste la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso. Nel giudizio di querela di falso, la consulenza tecnica grafologica può costituire prova sufficiente a fondare il convincimento del giudice anche se costituita da un unico elemento assunto a fonte di prova, purché questo sia grave e preciso. Poste Italiane risponde civilmente dell'operato del proprio agente postale secondo il duplice schema della lesione aquiliana del diritto di credito erariale e della responsabilità contrattuale conseguente al mancato diligente assolvimento della propria funzione istituzionale>. (Cass. Sez. III ordinanza n. 25487 del 17 settembre 2025).
La notifica deve, pertanto, ritenersi validamente eseguita senza che si renda necessaria, altresì, la prova della ricezione della raccomandata informativa.
Ne discende che l'omessa impugnazione dell'atto prodromico entro il termine di 60 giorni dall'eseguita notificazione ha precluso al contribuente la possibilità di sollevare questioni relative alla omessa/irregolare notifica dello stesso e alla decorrenza del termine di prescrizione decennale del credito.
Sul tema, giova ricordare che per i tributi erariali (tra cui, IRPEF, IRAP, IVA, l'imposta di registro e il diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di Commercio – il termine di prescrizione sia quello ordinario di dieci anni;
per i tributi locali, invece, il termine è quinquennale.
Con specifico riguardo all'eccezione di prescrizione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.23397/16 hanno affermato il principio in virtù del quale la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento validamente notificata al contribuente comporta la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione e l'irretrattabilità del credito, ma non anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. sicché: “ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953
c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (v. anche Cass. n. 20425 del 2017; cfr.
Cass. n. 9906 del 2018).
Nel caso in esame, non risulta che il contribuente abbia proposto opposizione all'avviso di accertamento notificatogli.
Né è possibile ritenere che l'intimazione di pagamento, integri un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19 comma 3, essa resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri, non invece, per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito.
L'appello va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, in favore della Agenzia delle Entrate, che si liquidano in € 470,00 oltre spese prenotate a debito