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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 14/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3196/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3196/2024 r.g. promossa da:
AVV. FRANCO BAMBINI, in proprio e presso il proprio studio in BOLOGNA, VIA
NAZARIO SAURO, n. 2, elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
13.2.2025.
FATTO
L'avv. Franco Bambini ha proposto ricorso ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15
D.Lgs. n. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione degli onorari, liquidati in favore del medesimo, in qualità di difensore della signora ammessa al patrocinio a Controparte_2
spese dello Stato, nella causa civile n. 2162/2021, di scioglimento della comunione ordinaria tra la signora ed il marito, sig. CP_2 CP_3
In estrema sintesi, il ricorrente ha lamentato l'erronea liquidazione dei compensi minimi tabellari, invece di quelli medi richiesti, e l'omessa liquidazione del compenso richiesto per l'attività che aveva condotto alla transazione della causa.
Il , ritualmente convenuto, è rimasto contumace. Controparte_1
DIRITTO
pagina 2 di 5 1.
Il ricorso è parzialmente fondato e, quindi, va accolto per quanto di ragione.
Il ricorrente ha assunto che la causa di scioglimento della comunione, in relazione alla quale era stato emesso il decreto di liquidazione qui impugnato, aveva presentato profili di complessità superiori alla media, tenuto conto: a) della iniziale presenza di un diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile da dividere in capo alla signora madre del sig. Parte_1
beneficiaria di amministrazione di sostegno, con conseguente interlocuzione CP_3 del ricorrente con l'amministratore di sostegno;
in corso di causa, la signora aveva Pt_1
poi rinunciato a tale diritto;
b) della necessità di chiamata in causa ex art. 1113, 3° comma,
c.c. di un creditore ipotecario iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione;
c) della contemporanea pendenza di una causa di divorzio, nella quale la signora era assistita da un altro difensore, con conseguente attività di Pt_2
coordinamento tra le due cause pendenti;
d) della redazione di due istanze di correzione di errori materiali;
e) della sussistenza di un articolato contraddittorio, anche tecnico, sulla stima e regolarità urbanistica dell'immobile da dividere.
Così riassunte le allegazioni difensive del ricorrente, il Tribunale rileva che la controversia, in relazione alla quale è stato emesso il decreto di liquidazione oggetto di impugnazione, non aveva ad oggetto questioni di fatto e di diritto complesse, trattandosi dello scioglimento di una comunione ordinaria tra coniugi, separati giudizialmente, su un immobile su cui gravavano un diritto di usufrutto vitalizio in favore di un terzo ed una ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione. E neppure può ritenersi che tali ultime circostanze abbiano reso complessa l'attività del ricorrente, considerato, da un lato, che come assunto nello stesso ricorso, la signora ha Pt_1
rinunciato al diritto di usufrutto in corso di causa e, in particolare, anteriormente al deposito della memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. del ricorrente, dall'altro, la notifica dell'atto di chiamata in causa del creditore ipotecario avrebbe potuto (e dovuto) essere effettuata con la notifica dell'atto di citazione, trattandosi di un creditore iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione.
Quanto alla contemporanea pendenza della causa di divorzio, la signora era assistita CP_2 da un altro difensore, come riferito nello stesso ricorso, sicché l'attività difensiva del ricorrente, finalizzata a far pervenire le parti ad un accordo divisionale contestualmente ad un accordo di divorzio, non può avere reso significativamente complessa l'attività del ricorrente.
pagina 3 di 5 In merito alle due istanze di correzione di errore materiale, si rileva che, una, redatta unitamente al difensore della controparte, ha avuto ad oggetto solo l'istanza di integrazione dell'ordine di cancellazione della domanda giudiziale, con l'indicazione degli estremi della trascrizione (doc. 20), l'altra, ha riguardato il provvedimento di liquidazione del compenso e, dunque, un'attività successiva alla definizione del procedimento e, come tale, non rilevante ai fini della liquidazione del compenso.
Quanto precede giustifica la liquidazione dei compensi minimi tabellari previsti dal D.M. n.
55/2014, con riferimento alle fasi di studio della controversia ed introduttiva, entro lo scaglione di valore di euro 150.000,00, rispettivamente di euro 1.276,00 ed euro 814,00.
A conclusioni diverse deve invece addivenirsi con riferimento alla fase istruttoria, considerato l'articolato contraddittorio sulla stima e la regolarità urbanistica dell'immobile da dividere, di cui ha dato atto il c.t.u. nella relazione peritale, in risposta alle osservazioni dei c.t.p. delle parti.
Ciò comporta la liquidazione del compenso medio tabellare previsto per la fase istruttoria di euro 5.670,00, sempre entro lo scaglione di valore di euro 150.000,00.
2.
Il motivo di impugnazione sulla omessa liquidazione del compenso per la transazione della controversia è fondato e, quindi, va accolto.
L'art. 4, 6° comma, del D.M. n. 55/2014 prevede, difatti, che nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.
Va dunque liquidato, per tale attività, l'ulteriore compenso di euro 4.253,00 che, aumentato di ¼, ammonta ad euro 5.316,25.
3.
Pertanto, e concludendo, il compenso, come liquidato sopra, ammonta ad euro 13.076,25
(1.276,00+814,00+5670,00+5.316,25); detto importo va ridotto della metà ex art. 130 D.M.
n. 55/2004 e, quindi, va liquidato, in favore del ricorrente, il compenso di euro 6.538,12 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
4.
Stante la parziale soccombenza e considerata la contumacia del , Controparte_1
nulla va liquidato per spese di lite in favore del ricorrente.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-liquida, in favore dell'avv. Franco Bambini ed a carico dell'Erario, il compenso di euro
6.538,12 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
- nulla sulle spese di lite.
Reggio Emilia, 14.2.2025
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note sostitutive di udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., depositandola telematicamente.
Il Giudice
(dott. Stefania Calò)
pagina 1 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa Stefania Calò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 3196/2024 r.g. promossa da:
AVV. FRANCO BAMBINI, in proprio e presso il proprio studio in BOLOGNA, VIA
NAZARIO SAURO, n. 2, elettivamente domiciliato;
RICORRENTE contro
Controparte_1
CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del
13.2.2025.
FATTO
L'avv. Franco Bambini ha proposto ricorso ex artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15
D.Lgs. n. 150/2011, avverso il decreto di liquidazione degli onorari, liquidati in favore del medesimo, in qualità di difensore della signora ammessa al patrocinio a Controparte_2
spese dello Stato, nella causa civile n. 2162/2021, di scioglimento della comunione ordinaria tra la signora ed il marito, sig. CP_2 CP_3
In estrema sintesi, il ricorrente ha lamentato l'erronea liquidazione dei compensi minimi tabellari, invece di quelli medi richiesti, e l'omessa liquidazione del compenso richiesto per l'attività che aveva condotto alla transazione della causa.
Il , ritualmente convenuto, è rimasto contumace. Controparte_1
DIRITTO
pagina 2 di 5 1.
Il ricorso è parzialmente fondato e, quindi, va accolto per quanto di ragione.
Il ricorrente ha assunto che la causa di scioglimento della comunione, in relazione alla quale era stato emesso il decreto di liquidazione qui impugnato, aveva presentato profili di complessità superiori alla media, tenuto conto: a) della iniziale presenza di un diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile da dividere in capo alla signora madre del sig. Parte_1
beneficiaria di amministrazione di sostegno, con conseguente interlocuzione CP_3 del ricorrente con l'amministratore di sostegno;
in corso di causa, la signora aveva Pt_1
poi rinunciato a tale diritto;
b) della necessità di chiamata in causa ex art. 1113, 3° comma,
c.c. di un creditore ipotecario iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione;
c) della contemporanea pendenza di una causa di divorzio, nella quale la signora era assistita da un altro difensore, con conseguente attività di Pt_2
coordinamento tra le due cause pendenti;
d) della redazione di due istanze di correzione di errori materiali;
e) della sussistenza di un articolato contraddittorio, anche tecnico, sulla stima e regolarità urbanistica dell'immobile da dividere.
Così riassunte le allegazioni difensive del ricorrente, il Tribunale rileva che la controversia, in relazione alla quale è stato emesso il decreto di liquidazione oggetto di impugnazione, non aveva ad oggetto questioni di fatto e di diritto complesse, trattandosi dello scioglimento di una comunione ordinaria tra coniugi, separati giudizialmente, su un immobile su cui gravavano un diritto di usufrutto vitalizio in favore di un terzo ed una ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione. E neppure può ritenersi che tali ultime circostanze abbiano reso complessa l'attività del ricorrente, considerato, da un lato, che come assunto nello stesso ricorso, la signora ha Pt_1
rinunciato al diritto di usufrutto in corso di causa e, in particolare, anteriormente al deposito della memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c. del ricorrente, dall'altro, la notifica dell'atto di chiamata in causa del creditore ipotecario avrebbe potuto (e dovuto) essere effettuata con la notifica dell'atto di citazione, trattandosi di un creditore iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale di divisione.
Quanto alla contemporanea pendenza della causa di divorzio, la signora era assistita CP_2 da un altro difensore, come riferito nello stesso ricorso, sicché l'attività difensiva del ricorrente, finalizzata a far pervenire le parti ad un accordo divisionale contestualmente ad un accordo di divorzio, non può avere reso significativamente complessa l'attività del ricorrente.
pagina 3 di 5 In merito alle due istanze di correzione di errore materiale, si rileva che, una, redatta unitamente al difensore della controparte, ha avuto ad oggetto solo l'istanza di integrazione dell'ordine di cancellazione della domanda giudiziale, con l'indicazione degli estremi della trascrizione (doc. 20), l'altra, ha riguardato il provvedimento di liquidazione del compenso e, dunque, un'attività successiva alla definizione del procedimento e, come tale, non rilevante ai fini della liquidazione del compenso.
Quanto precede giustifica la liquidazione dei compensi minimi tabellari previsti dal D.M. n.
55/2014, con riferimento alle fasi di studio della controversia ed introduttiva, entro lo scaglione di valore di euro 150.000,00, rispettivamente di euro 1.276,00 ed euro 814,00.
A conclusioni diverse deve invece addivenirsi con riferimento alla fase istruttoria, considerato l'articolato contraddittorio sulla stima e la regolarità urbanistica dell'immobile da dividere, di cui ha dato atto il c.t.u. nella relazione peritale, in risposta alle osservazioni dei c.t.p. delle parti.
Ciò comporta la liquidazione del compenso medio tabellare previsto per la fase istruttoria di euro 5.670,00, sempre entro lo scaglione di valore di euro 150.000,00.
2.
Il motivo di impugnazione sulla omessa liquidazione del compenso per la transazione della controversia è fondato e, quindi, va accolto.
L'art. 4, 6° comma, del D.M. n. 55/2014 prevede, difatti, che nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.
Va dunque liquidato, per tale attività, l'ulteriore compenso di euro 4.253,00 che, aumentato di ¼, ammonta ad euro 5.316,25.
3.
Pertanto, e concludendo, il compenso, come liquidato sopra, ammonta ad euro 13.076,25
(1.276,00+814,00+5670,00+5.316,25); detto importo va ridotto della metà ex art. 130 D.M.
n. 55/2004 e, quindi, va liquidato, in favore del ricorrente, il compenso di euro 6.538,12 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a..
4.
Stante la parziale soccombenza e considerata la contumacia del , Controparte_1
nulla va liquidato per spese di lite in favore del ricorrente.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-liquida, in favore dell'avv. Franco Bambini ed a carico dell'Erario, il compenso di euro
6.538,12 oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
- nulla sulle spese di lite.
Reggio Emilia, 14.2.2025
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