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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 2541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2541 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 409/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Campagner Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 409/2022 promossa da:
e rappr e dif. dall'Avv. Parte_1 Parte_2
ANTONELLI GABRIELE , elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Roma, via Tommaso
Salvini n. 2/A
- parte opponente - contro rappr. e dif. dall'Avv. CHIAROMANNI STEFANO, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il di lui studio in Preganziol (TV), Viale Roma n. 25
- parte opposta -
Conclusioni di parte opponente: “Nel merito, in via principale: - revocare, annullare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 2629/2021 emesso dal Tribunale di ZI – Sez. spec. imprese nei confronti dei Signori e per i motivi Parte_1 Parte_2 esposti in atti e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dagli attori opponenti alla convenuta opposta, respingendo ogni domanda di quest'ultima. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di
1 lite. In via istruttoria: - previa revoca parziale dell'ordinanza emessa in data 04.04.2023, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova esclusi formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente, con i testi ivi indicati per ciascun capitolo”;
Conclusioni di parte convenuta opposta:
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previo ogni più utile accertamento:
- previa concessione dell'esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.;
- previa autorizzazione al deposito dell'originale del doc. 02;
- rigetti le domande e le eccezioni avversarie;
- accerti e dichiari la simulazione del contratto di cessione della quota sociale quanto al prezzo;
- in subordine, accerti e dichiari la responsabilità precontrattuale della parte attrice opponente;
- in ulteriore subordine, accerti e dichiari la responsabilità contrattuale della parte attrice opponente;
- in estremo subordine, accerti la sussistenza dei presupposti dell'indebito arricchimento;
- per l'effetto, confermi il decreto ingiuntivo opposto o, in ogni caso, condanni il signor Parte_1
e la signora a pagare a la somma di € 65.000,00 oltre Parte_2 Controparte_1 all'IVA e gli interessi legali dal dovuto all'instaurazione del presente giudizio e agli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dall'instaurazione del presente giudizio al saldo, detratto quanto eventualmente risultasse già pagato in forza del decreto ingiuntivo, a titolo di pagamento delle quote sociali o, in subordine, di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale o contrattuale o, in estremo subordine, di indebito arricchimento;
- in ogni caso: compensi e spese, anche generali, di causa, e accessori integralmente rifusi”
- in via istruttoria: si precisano le conclusioni come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta opposta del 16/07/2022 e come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. di parte CP_1 convenuta opposta del 06/09/2022. CP_1
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, inammissibili come per legge.
Ragioni della decisione
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 2629/2021 emesso, con clausola di provvisoria esecutorietà, il 16.12.2021, in forza del quale è stato
2 loro ingiunto di pagare in favore di in solido tra loro, l'importo di euro 65.000,00, oltre Controparte_1 ad interessi legali e spese.
La pretesa monitoria trovava fondamento in una scrittura privata del 18/07/2019, con la quale
[...] sosteneva di avere ceduto a e , per il prezzo di euro 80.000,00, il 100% del CP_1 Pt_1 Parte_2 capitale sociale di Safe Technology building srl, che gestiva un'attività di ristorazione in Quinto di
Treviso, denominata ristorante “La Rosta”. asseriva che, in tale occasione, aveva consegnato in pagamento un assegno bancario di CP_1 Pt_1 pari importo;
precisava che la cessione era stata formalizzata innanzi al notaio in data 06.08.2019 ma che, in tale sede, le parti avevano concordato di dichiarare il minor prezzo di euro 4.000,00, da ritenersi simulato;
sosteneva che il reale accordo tra le parti fosse di mantenere fermo il prezzo originariamente pattuito, come risultava dalla scrittura del 18.07.2019, che valeva come prova dell'accordo dissimulato.
La parte ricorrente proseguiva affermando che l'assegno di euro 80.000,00, fatto valere, in sede monitoria, come promessa di pagamento ex art. 1988 cc, era rimasto impagato, avendo gli acquirenti successivamente versato, in più tranches, solo il minor importo di euro 15.000,00, così tuttavia implicitamente confermando che il prezzo pattuito era maggiore rispetto a quello dichiarato nel contratto.
Chiedeva pertanto il pagamento del saldo, pari ad euro 65.000,00.
* * *
Nel proporre opposizione, e contestavano, in fatto e in diritto, la pretesa della Pt_1 Parte_2
e deducevano quanto segue: CP_1
- nel corso dell'estate 2019 vi erano state delle trattative per l'acquisto delle partecipazioni di Safe
Technology srl, intercorse tra marito della e Parte_3 CP_1 Parte_1 interessato a rilevare, con la , le suddette partecipazioni per poter gestire l'attività Parte_2 commerciale di ristorazione che veniva condotta in sublocazione dalla società;
- la scrittura privata del 18.07.2019 era stata sottoscritta alla sola presenza di il quale, su Pt_1 insistenza di aveva firmato anche per la , apponendo dunque una firma Parte_3 Parte_2 apocrifa;
la venditrice non aveva invece apposto alcuna sottoscrizione, essendo ella assente;
la scrittura si sarebbe poi dovuta formalizzare innanzi al Notaio Persona_1
3 - le parti avevano concordato che, innanzi al Notaio, l'acquisizione delle quote sarebbe potuta avvenire anche da parte di Gestitaly srl, di cui era legale rappresentante;
per tale ragione Pt_1
non disponendo, in data 18/07/2019, di assegni propri, volendo accondiscendere alla Pt_1 richiesta di che chiedeva un assegno in garanzia, aveva emesso l'assegno di euro Parte_3
80.000,00, poi azionato in sede monitoria, tratto dal conto di Gestitaly;
- prima di addivenire alla stipula dell'atto innanzi al Notaio, e si avvedevano di Pt_1 Parte_2 circostanze che erano state loro taciute e, in particolare, apprendevano che la società aveva subito il furto della maggior parte del complesso dei beni strumentali dai propri locali ed altresì che l'immobile commerciale ove veniva esercitata l'attività di ristorazione, condotto in sub- locazione dalla società, era sottoposto a procedura esecutiva e che la locazione non era opponibile al creditore procedente;
- le circostanze apprese privavano la società sostanzialmente di qualsivoglia valore, di talché le parti concordavano di ridurre il prezzo originariamente pattuito da euro 80.000,00 ad euro
4.000,00, effettivamente versati innanzi al Notaio, come risultava dalla lettura del contratto, nel quale parte venditrice dichiarava, rilasciando quietanza liberatoria, dia avere ricevuto l'integrale pagamento del prezzo;
per tale ragione l'assegno di euro 80.000,00 non era stato portato all'in casso ed era stato annullato dalla CP_2
- successivamente, e avevano versato, in favore della creditrice, l'importo di Pt_1 Parte_2 ulteriori 15.000,00 che, a detta di dovevano corrispondere a crediti fiscali e verso terzi Parte_3 che la società avrebbe potuto recuperare, come poi era effettivamente avvenuto, in forza di una sentenza emessa dal Tribunale di Treviso in favore di Safe Building Technology.
Ciò premesso in linea di fatto, gli opponenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso sulla base di un assegno bancario rilasciato da un soggetto terzo rispetto al presunto debitore.
disconosceva la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura del Parte_2
18.07.2019, sostenendo di averne ignorato l'esistenza fino alla notifica del decreto ingiuntivo.
Parte opponente contestava inoltre l'invocata simulazione, sostenendo che il contratto del
06.08.2019 avesse superato le pattuizioni della scrittura del 18.07.2019, che contestava avesse i
4 requisiti della controdichiarazione. Eccepiva l'inammissibilità della prova della simulazione per testimoni o per presunzioni.
Chiedevano la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
* * *
Si costituiva affermando che le parti, in vista della formalizzazione della cessione Controparte_1 delle partecipazioni innanzi al Notaio, erano state rese edotte circa il fatto che non potevano essere accettati pagamenti con mezzi non tracciabili per importi pari al prezzo pattuito e che per tale ragione, non disponendo di assegni o altri mezzi di pagamento idonei, si erano accordate di dichiarare il prezzo di euro 4.000,00, mantenendo tuttavia ferme le pattuizioni di cui alla scrittura del
18.07.2019, che dava conto dell'effettiva volontà delle parti.
Sosteneva che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, la nulla aveva obiettato circa Parte_2 la sottoscrizione apposta in calce al contratto del 18.07.2019; asseriva che aveva dichiarato al Pt_1 che la firma di era autentica. Dichiarava di volersi avvalere del documento e Parte_3 Parte_2 proponeva istanza di verificazione.
Aggiungeva che gli acquirenti mai avevano contestato di dover versare il prezzo originariamente pattuito, che poi era stato versato solo in parte, essendosi limitati a temporeggiare e ad accampare scuse per procrastinare il pagamento.
Esponeva inoltre che l'assegno bancario concesso in garanzia in data 18.07.2019 recava la sottoscrizione di il quale non aveva dichiarato trattarsi di assegno tratto dal conto corrente di Pt_1 un'altra società; l'assegno, in ogni caso, valeva come promessa di pagamento ancorché fosse stato emesso da un soggetto terzo, non avendo gli opponenti offerto alcuna prova contraria ai sensi dell'art. 1988 cc.
Deduceva che le parti erano state rese edotte del fatto che la società aveva subito un furto ed altresì che il locale ove veniva gestita l'attività era condotto in sublocazione ed era stato messo all'asta, tanto che aveva ipotizzato di poter acquistare l'immobile in sede di vendita all'incanto. Pt_1
In via subordinata, per l'ipotesi in cui non fosse riconosciuta la natura simulata dell'atto notarile, parte opposta invocava la responsabilità precontrattuale degli opponenti, adducendo che gli stessi, facendo leva sul rapporto di amicizia originariamente esistente tra le parti e sulle rassicurazioni circa
5 il pagamento in tempi rapidi, l'avevano indotta a preferire loro ad un altro acquirente, che si era offerto di acquistare le quote al prezzo di 80.000,00 e con il quale l'accordo era prossimo alla conclusione , avendo il terzo già versato un acconto, che stesso si era offerto di restituire Pt_1 personalmente al proponente pur di accaparrarsi l'acquisto.
In ulteriore subordine, chiedevano accertarsi l'indebito arricchimento, in capo agli acquirenti, dell'importo di euro 65.000,00, pari alla quota di prezzo non versata.
* * *
Con ordinanza del 14/03/2022, il Giudice istruttore, preso atto del disconoscimento della sottoscrizione da parte di e tenuto conto che, a fronte delle contestazioni degli Parte_2 opponenti, incombeva su parte opposta provare la pretesa creditoria, accoglieva l'istanza ex art. 649 cpc.
All'udienza del 18 maggio 2022, parte convenuta, in vista dell'istanza di verificazione, esibiva l'originale della scrittura privata 18.07.2019, prodotta come doc. n. 2.
disconosceva la propria sottoscrizione anche sull'originale. Parte_2
Alla successiva udienza del 9 novembre 2022, chiedeva di produrre, quale doc. n. 20, un CP_1 ulteriore originale del contratto, sottoscritto anche da lei stessa.
disconosceva la sottoscrizione attribuitale anche in calce a tale documento. Parte_2
Del pari, negava di avere firmato due originali e disconosceva conseguentemente la propria Pt_1 sottoscrizione apposta in calce al documento n. 20.
Espletato, senza successo, il tentativo di conciliazione, veniva disposta CTU grafologica al fine di analizzare l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute.
La causa veniva poi istruita mediante assunzione di testimoni.
* * *
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
La scrittura privata del 18.07.2019 individua il prezzo della cessione in euro 80.000,00 (Doc. n. 2).
In base a quanto statuito dal contratto, per circostanza pacifica tra le parti, detta scrittura doveva essere formalizzata innanzi al Notaio in data successiva.
6 Segnatamente, la scrittura privata stabiliva che “ il trasferimento delle quote ed il passaggio della carica di amministratore unico avverranno presso lo studio commerciale del dott. in Villorba 93/1” (cfr. Persona_1 doc. n. 2).
La scrittura privata 18.07.2019 può pertanto essere qualificata come un contratto preliminare.
Va ora ricordato che, secondo quanto espresso in più occasioni dalla Suprema Corte, “Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. Tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo” (Cfr. Cassazione Civile sez. II, 05/11/2024, n.28418)..
In base ai principi suesposti, la pattuizione del prezzo di euro 4.000,00, sottoscritta innanzi al
Notaio, prevale rispetto a quella contenuta nella scrittura del 18.07.2019, in quanto con essa incompatibile.
A ciò si aggiunga che, in sede di stipula, la venditrice ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento del prezzo da parte di entrambi gli acquirenti e rilasciato “ampia e liberatoria quietanza” (cfr. doc. n. 5 di parte opponente).
* * *
Non è fondata la tesi prospettata da secondo cui il negozio notarile dovrebbe ritenersi CP_1 parzialmente simulato in punto determinazione del prezzo, e dunque dovrebbe ritenersi efficace il contratto del 18.07.2019, che viene invocato quale controdichiarazione.
Ed invero, la prova della simulazione è assoggettata, nei rapporti tra le parti, ai limiti di cui all'art. 1417 cc e pertanto deve essere offerta per iscritto, tramite una scrittura dalla quale emerga la reale
7 volontà delle parti, non essendo dunque ammessa la prova della simulazione per testi o per presunzioni.
In particolare, secondo quanto affermato di recente, in modo efficace, dalla Suprema Corte “la controdichiarazione o accordo simulatorio è il necessario elemento di collegamento tra situazione apparente e situazione reale e consente di stabilire quale sia l'intento pratico perseguito dai soggetti: se esso cioè si limiti alla creazione di una finzione di atto (simulare, infatti, significa fingere) o se esso lasci residuare un diverso ed effettivo impegno negoziale;
si descrive, pertanto, la simulazione come procedimento complesso.
La controdichiarazione costituisce dunque un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo di per sé carattere dispositivo ovvero negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato, e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione” (Cass. Civ., 05/03/2019, n. 6357).
La controdichiarazione svolge dunque la funzione di provare la divergenza tra la volontà realmente perseguita dalle parti e quella manifestata esteriormente e, conseguentemente, di ricostruire la volontà reale e quella apparente.
Segnatamente, secondo la stessa giurisprudenza richiamata da parte opposta, “La simulazione (assoluta
o relativa) di un contratto può anche risultare da un atto scritto anteriormente formato, purché sia in concreto accertato che l'intento simulatorio si è successivamente mantenuto e sussisteva nel momento della stipulazione del contratto cui la simulazione si riferisce” (Cass. Civ. n. 12709/1992).
Dalla lettura della controdichiarazione deve pertanto necessariamente emergere in modo chiaro e inequivoco riferimento all'atto simulato ed altresì deve comprendersi quale sia il reale intento delle parti, le quali dunque devono dare atto della natura apparente della pattuizione simulata e della prevalenza della diversa volontà, enucleata nell'accordo simulatorio.
Nel caso in esame, la scrittura privata, datata 18.07.2019, che parte opposta qualifica come controdichiarazione, non contiene alcun riferimento al fatto che le parti, nel successivo contratto definitivo, avrebbero dichiarato un prezzo diverso, da considerarsi solo apparente;
né le parti hanno precisato che la volontà effettiva doveva ritenersi quella indicata nella scrittura antecedente.
8 Tale documento non può dunque valere quale elemento di raccordo tra le due diverse manifestazioni di volontà, utile a dipanare il contrasto tra due diverse dichiarazioni e togliere valore alla seconda, dando prevalenza alla prima.
Del resto, secondo la stessa prospettazione di al momento della stipula del preliminare le CP_1 parti ancora non sapevano che avrebbero dichiarato un prezzo diverso innanzi al Notaio, posto che l'esigenza di indicare un minor importo sarebbe emersa solo in data successiva alla stipula della scrittura privata, la quale non può quindi valere come atto ricognitivo di una volontà apparente che ancora le parti non sapevano avrebbero espresso.
La prova della natura simulata del contratto redatto innanzi al Notaio sarebbe dovuta invece risiedere in una controdichiarazione nella quale le parti, dando atto della divergenza di contenuto tra il preliminare e il definitivo, avessero consapevolmente riconosciuto che la loro reale volontà risiedeva nel contratto preliminare ed altresì avessero chiarito la natura simulata della quietanza liberatoria rilasciata dalla venditrice in sede di stipula del contratto.
Difetta dunque la prova scritta della simulazione prescritta dall'art. 1417 cc, non potendo trovare ingresso la prova per testimoni offerta da parte opposta .
Alla luce di quanto sin qui esposto, la scrittura privata del 18.07.2019 deve ritenersi superata dal contratto stipulato in data 06.08.2019, da ritenersi valido ed efficace.
Risulta conseguentemente assorbita la questione attinente l'autenticità delle sottoscrizioni effettuate da e in relazione ai due asseriti originali del contratto 18.07.2019, prodotti da parte Parte_2 Pt_1 convenuta, trattandosi di documenti che, per le ragioni su esposte, non producono alcun effetto tra le parti.
Parte opponente ha inoltre provato l'estinzione del proprio debito, risultante dalla quietanza liberatoria contenuta nel contratto definitivo.
L'assegno di euro 80.000,00, poi annullato dalla non può dunque valere come promessa di CP_2 pagamento, posto che il titolo dal quale la promessa traeva origine è stato superato dal contratto successivo, che risulta essere stato adempiuto, dovendosi dunque ritenere superata la presunzione ex lege di cui all'art. 1988 cc .
* * *
9 In ragione di tutto quanto sin qui esposto, l'opposizione a decreto ingiuntivo opposto va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
* * *
Va poi rigettata la domanda subordinata, incentrata su di una pretesa responsabilità precontrattuale degli opponenti.
Ed invero, il teste della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, sentito Tes_1 all'udienza del 6 giugno 2023, ha dichiarato di avere intrattenuto delle trattative con Parte_3 finalizzate all'acquisto delle partecipazioni per cui è causa, e di avere anche versato una sorta di acconto per l'ipotesi in cui si fosse addivenuti alla stipula del definitivo, ma ha precisato di avere subordinato la conclusione dell'accordo alla consegna, da parte del promittente venditore, di alcuni documenti, dai quali sarebbe dovuto risultare che, qualora il canone fosse stato pagato regolarmente, il proprietario dell'immobile dei locali ove l'attività sociale era gestita non avrebbe potuto disdettare la locazione.
Ha poi dichiarato il preliminare non è stato firmato perché i documenti richiesti non erano mai arrivati: è infatti emerso dagli atti di causa che l'immobile nel quale si sarebbe dovuta esercitare l'attività di ristorazione era sottoposto a pignoramento e che la sublocazione non era opponibile al creditore pignorante.
Dalle dichiarazioni del teste emerge dunque che la trattativa è fallita per volontà dello stesso
, che aveva deciso di desistere dall'accordo in mancanza della documentazione alla cui Tes_1 consegna la stipula del contratto era stata subordinata, e quindi a prescindere dal fatto che Parte_3 avesse preferito poiché aveva garantito il pagamento del prezzo in tempi più rapidi (come Pt_1 dichiarato dai testi e - la cui deposizione è stata assunta con riserva, a seguito Tes_2 Parte_3 dell'eccezione di incapacità sollevata da parte opponente, la quale tuttavia, a seguito dell'assunzione della prova, non ha tempestivamente eccepito la nullità della testimonianza ex art. 157 co 2, dovendosi pertanto la relativa nullità ritenere sanata - cfr. in tal senso, ex multis, Cass. Civ. SS UU n.
9456/2023-).
Non vi è dunque prova che abbia perso un'occasione di vendita a causa della condotta dei CP_1 convenuti, nei cui confronti non può ravvisarsi alcuna responsabilità precontrattuale.
10 * * *
Quanto invece alla domanda di indebito arricchimento, va premesso che, in base ai principi recentemente affermati dalla Suprema Corte, a SS UU, “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” ( Cass. Civ. SS UU n. 33954/2023).
Nel caso in esame, la domanda principale non è stata rigettata per inesistenza di un titolo contrattuale, quanto piuttosto perché il titolo contrattuale valido e vincolante è stato individuato non nella scrittura privata del 18.07.2019, ritenuta inefficace tra le parti, ma successivo nel contratto del 06.08.2019, che risulta esattamente adempiuto.
La domanda di indebito arricchimento non può, pertanto, trovare accoglimento.
* * *
soccombente, va condannata a rifondere, in favore di parte attrice, le spese di lite, CP_1 liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, riconoscendo un aumento del 10% sui valori medi di scaglione per la difesa di più parti con la stessa posizione processuale.
Le spese di CTU vanno invece poste a definitivo carico di parte convenuta opposta per 2/3 e di parte attrice opponente per 1/3, dovendosi in proposito considerare che la CTU, con argomentazioni del tutto convincenti e prive di evidenti vizi logici, ha riconosciuto come autentica la firma contestata da Pt_1
PQM
Il Tribunale di ZI, sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto,
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
11 - rigetta le domande proposte da nei confronti di e Parte_4 Parte_1 Parte_2
;
[...]
- condanna rifondere, in favore di e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 le spese di lite, che liquida in complessivi euro 406,00 per esborsi ed euro 15.513,30 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a definitivo carico di parte opponente per
1/3 e di parte opposta per 2/3.
Così deciso in ZI , nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Lisa Torresan dott.ssa Chiara Campagner
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Chiara Campagner Presidente dott.ssa Lisa Torresan Giudice relatore ed estensore dott. Fabio Doro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 409/2022 promossa da:
e rappr e dif. dall'Avv. Parte_1 Parte_2
ANTONELLI GABRIELE , elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Roma, via Tommaso
Salvini n. 2/A
- parte opponente - contro rappr. e dif. dall'Avv. CHIAROMANNI STEFANO, elettivamente Controparte_1 domiciliata presso il di lui studio in Preganziol (TV), Viale Roma n. 25
- parte opposta -
Conclusioni di parte opponente: “Nel merito, in via principale: - revocare, annullare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 2629/2021 emesso dal Tribunale di ZI – Sez. spec. imprese nei confronti dei Signori e per i motivi Parte_1 Parte_2 esposti in atti e, per l'effetto, dichiararsi che nulla è dovuto dagli attori opponenti alla convenuta opposta, respingendo ogni domanda di quest'ultima. In ogni caso: - con vittoria di spese e compensi di
1 lite. In via istruttoria: - previa revoca parziale dell'ordinanza emessa in data 04.04.2023, si chiede l'ammissione dei capitoli di prova esclusi formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte opponente, con i testi ivi indicati per ciascun capitolo”;
Conclusioni di parte convenuta opposta:
Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previo ogni più utile accertamento:
- previa concessione dell'esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c.;
- previa autorizzazione al deposito dell'originale del doc. 02;
- rigetti le domande e le eccezioni avversarie;
- accerti e dichiari la simulazione del contratto di cessione della quota sociale quanto al prezzo;
- in subordine, accerti e dichiari la responsabilità precontrattuale della parte attrice opponente;
- in ulteriore subordine, accerti e dichiari la responsabilità contrattuale della parte attrice opponente;
- in estremo subordine, accerti la sussistenza dei presupposti dell'indebito arricchimento;
- per l'effetto, confermi il decreto ingiuntivo opposto o, in ogni caso, condanni il signor Parte_1
e la signora a pagare a la somma di € 65.000,00 oltre Parte_2 Controparte_1 all'IVA e gli interessi legali dal dovuto all'instaurazione del presente giudizio e agli interessi moratori ex art. 1284 co. 4 c.c. dall'instaurazione del presente giudizio al saldo, detratto quanto eventualmente risultasse già pagato in forza del decreto ingiuntivo, a titolo di pagamento delle quote sociali o, in subordine, di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale o contrattuale o, in estremo subordine, di indebito arricchimento;
- in ogni caso: compensi e spese, anche generali, di causa, e accessori integralmente rifusi”
- in via istruttoria: si precisano le conclusioni come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta opposta del 16/07/2022 e come da memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. di parte CP_1 convenuta opposta del 06/09/2022. CP_1
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove, inammissibili come per legge.
Ragioni della decisione
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 Parte_2
n. 2629/2021 emesso, con clausola di provvisoria esecutorietà, il 16.12.2021, in forza del quale è stato
2 loro ingiunto di pagare in favore di in solido tra loro, l'importo di euro 65.000,00, oltre Controparte_1 ad interessi legali e spese.
La pretesa monitoria trovava fondamento in una scrittura privata del 18/07/2019, con la quale
[...] sosteneva di avere ceduto a e , per il prezzo di euro 80.000,00, il 100% del CP_1 Pt_1 Parte_2 capitale sociale di Safe Technology building srl, che gestiva un'attività di ristorazione in Quinto di
Treviso, denominata ristorante “La Rosta”. asseriva che, in tale occasione, aveva consegnato in pagamento un assegno bancario di CP_1 Pt_1 pari importo;
precisava che la cessione era stata formalizzata innanzi al notaio in data 06.08.2019 ma che, in tale sede, le parti avevano concordato di dichiarare il minor prezzo di euro 4.000,00, da ritenersi simulato;
sosteneva che il reale accordo tra le parti fosse di mantenere fermo il prezzo originariamente pattuito, come risultava dalla scrittura del 18.07.2019, che valeva come prova dell'accordo dissimulato.
La parte ricorrente proseguiva affermando che l'assegno di euro 80.000,00, fatto valere, in sede monitoria, come promessa di pagamento ex art. 1988 cc, era rimasto impagato, avendo gli acquirenti successivamente versato, in più tranches, solo il minor importo di euro 15.000,00, così tuttavia implicitamente confermando che il prezzo pattuito era maggiore rispetto a quello dichiarato nel contratto.
Chiedeva pertanto il pagamento del saldo, pari ad euro 65.000,00.
* * *
Nel proporre opposizione, e contestavano, in fatto e in diritto, la pretesa della Pt_1 Parte_2
e deducevano quanto segue: CP_1
- nel corso dell'estate 2019 vi erano state delle trattative per l'acquisto delle partecipazioni di Safe
Technology srl, intercorse tra marito della e Parte_3 CP_1 Parte_1 interessato a rilevare, con la , le suddette partecipazioni per poter gestire l'attività Parte_2 commerciale di ristorazione che veniva condotta in sublocazione dalla società;
- la scrittura privata del 18.07.2019 era stata sottoscritta alla sola presenza di il quale, su Pt_1 insistenza di aveva firmato anche per la , apponendo dunque una firma Parte_3 Parte_2 apocrifa;
la venditrice non aveva invece apposto alcuna sottoscrizione, essendo ella assente;
la scrittura si sarebbe poi dovuta formalizzare innanzi al Notaio Persona_1
3 - le parti avevano concordato che, innanzi al Notaio, l'acquisizione delle quote sarebbe potuta avvenire anche da parte di Gestitaly srl, di cui era legale rappresentante;
per tale ragione Pt_1
non disponendo, in data 18/07/2019, di assegni propri, volendo accondiscendere alla Pt_1 richiesta di che chiedeva un assegno in garanzia, aveva emesso l'assegno di euro Parte_3
80.000,00, poi azionato in sede monitoria, tratto dal conto di Gestitaly;
- prima di addivenire alla stipula dell'atto innanzi al Notaio, e si avvedevano di Pt_1 Parte_2 circostanze che erano state loro taciute e, in particolare, apprendevano che la società aveva subito il furto della maggior parte del complesso dei beni strumentali dai propri locali ed altresì che l'immobile commerciale ove veniva esercitata l'attività di ristorazione, condotto in sub- locazione dalla società, era sottoposto a procedura esecutiva e che la locazione non era opponibile al creditore procedente;
- le circostanze apprese privavano la società sostanzialmente di qualsivoglia valore, di talché le parti concordavano di ridurre il prezzo originariamente pattuito da euro 80.000,00 ad euro
4.000,00, effettivamente versati innanzi al Notaio, come risultava dalla lettura del contratto, nel quale parte venditrice dichiarava, rilasciando quietanza liberatoria, dia avere ricevuto l'integrale pagamento del prezzo;
per tale ragione l'assegno di euro 80.000,00 non era stato portato all'in casso ed era stato annullato dalla CP_2
- successivamente, e avevano versato, in favore della creditrice, l'importo di Pt_1 Parte_2 ulteriori 15.000,00 che, a detta di dovevano corrispondere a crediti fiscali e verso terzi Parte_3 che la società avrebbe potuto recuperare, come poi era effettivamente avvenuto, in forza di una sentenza emessa dal Tribunale di Treviso in favore di Safe Building Technology.
Ciò premesso in linea di fatto, gli opponenti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo opposto perché emesso sulla base di un assegno bancario rilasciato da un soggetto terzo rispetto al presunto debitore.
disconosceva la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura del Parte_2
18.07.2019, sostenendo di averne ignorato l'esistenza fino alla notifica del decreto ingiuntivo.
Parte opponente contestava inoltre l'invocata simulazione, sostenendo che il contratto del
06.08.2019 avesse superato le pattuizioni della scrittura del 18.07.2019, che contestava avesse i
4 requisiti della controdichiarazione. Eccepiva l'inammissibilità della prova della simulazione per testimoni o per presunzioni.
Chiedevano la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
* * *
Si costituiva affermando che le parti, in vista della formalizzazione della cessione Controparte_1 delle partecipazioni innanzi al Notaio, erano state rese edotte circa il fatto che non potevano essere accettati pagamenti con mezzi non tracciabili per importi pari al prezzo pattuito e che per tale ragione, non disponendo di assegni o altri mezzi di pagamento idonei, si erano accordate di dichiarare il prezzo di euro 4.000,00, mantenendo tuttavia ferme le pattuizioni di cui alla scrittura del
18.07.2019, che dava conto dell'effettiva volontà delle parti.
Sosteneva che, prima della notifica del decreto ingiuntivo, la nulla aveva obiettato circa Parte_2 la sottoscrizione apposta in calce al contratto del 18.07.2019; asseriva che aveva dichiarato al Pt_1 che la firma di era autentica. Dichiarava di volersi avvalere del documento e Parte_3 Parte_2 proponeva istanza di verificazione.
Aggiungeva che gli acquirenti mai avevano contestato di dover versare il prezzo originariamente pattuito, che poi era stato versato solo in parte, essendosi limitati a temporeggiare e ad accampare scuse per procrastinare il pagamento.
Esponeva inoltre che l'assegno bancario concesso in garanzia in data 18.07.2019 recava la sottoscrizione di il quale non aveva dichiarato trattarsi di assegno tratto dal conto corrente di Pt_1 un'altra società; l'assegno, in ogni caso, valeva come promessa di pagamento ancorché fosse stato emesso da un soggetto terzo, non avendo gli opponenti offerto alcuna prova contraria ai sensi dell'art. 1988 cc.
Deduceva che le parti erano state rese edotte del fatto che la società aveva subito un furto ed altresì che il locale ove veniva gestita l'attività era condotto in sublocazione ed era stato messo all'asta, tanto che aveva ipotizzato di poter acquistare l'immobile in sede di vendita all'incanto. Pt_1
In via subordinata, per l'ipotesi in cui non fosse riconosciuta la natura simulata dell'atto notarile, parte opposta invocava la responsabilità precontrattuale degli opponenti, adducendo che gli stessi, facendo leva sul rapporto di amicizia originariamente esistente tra le parti e sulle rassicurazioni circa
5 il pagamento in tempi rapidi, l'avevano indotta a preferire loro ad un altro acquirente, che si era offerto di acquistare le quote al prezzo di 80.000,00 e con il quale l'accordo era prossimo alla conclusione , avendo il terzo già versato un acconto, che stesso si era offerto di restituire Pt_1 personalmente al proponente pur di accaparrarsi l'acquisto.
In ulteriore subordine, chiedevano accertarsi l'indebito arricchimento, in capo agli acquirenti, dell'importo di euro 65.000,00, pari alla quota di prezzo non versata.
* * *
Con ordinanza del 14/03/2022, il Giudice istruttore, preso atto del disconoscimento della sottoscrizione da parte di e tenuto conto che, a fronte delle contestazioni degli Parte_2 opponenti, incombeva su parte opposta provare la pretesa creditoria, accoglieva l'istanza ex art. 649 cpc.
All'udienza del 18 maggio 2022, parte convenuta, in vista dell'istanza di verificazione, esibiva l'originale della scrittura privata 18.07.2019, prodotta come doc. n. 2.
disconosceva la propria sottoscrizione anche sull'originale. Parte_2
Alla successiva udienza del 9 novembre 2022, chiedeva di produrre, quale doc. n. 20, un CP_1 ulteriore originale del contratto, sottoscritto anche da lei stessa.
disconosceva la sottoscrizione attribuitale anche in calce a tale documento. Parte_2
Del pari, negava di avere firmato due originali e disconosceva conseguentemente la propria Pt_1 sottoscrizione apposta in calce al documento n. 20.
Espletato, senza successo, il tentativo di conciliazione, veniva disposta CTU grafologica al fine di analizzare l'autenticità delle sottoscrizioni disconosciute.
La causa veniva poi istruita mediante assunzione di testimoni.
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L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata, per le ragioni che si vanno ad esporre.
La scrittura privata del 18.07.2019 individua il prezzo della cessione in euro 80.000,00 (Doc. n. 2).
In base a quanto statuito dal contratto, per circostanza pacifica tra le parti, detta scrittura doveva essere formalizzata innanzi al Notaio in data successiva.
6 Segnatamente, la scrittura privata stabiliva che “ il trasferimento delle quote ed il passaggio della carica di amministratore unico avverranno presso lo studio commerciale del dott. in Villorba 93/1” (cfr. Persona_1 doc. n. 2).
La scrittura privata 18.07.2019 può pertanto essere qualificata come un contratto preliminare.
Va ora ricordato che, secondo quanto espresso in più occasioni dalla Suprema Corte, “Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluta. Tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo” (Cfr. Cassazione Civile sez. II, 05/11/2024, n.28418)..
In base ai principi suesposti, la pattuizione del prezzo di euro 4.000,00, sottoscritta innanzi al
Notaio, prevale rispetto a quella contenuta nella scrittura del 18.07.2019, in quanto con essa incompatibile.
A ciò si aggiunga che, in sede di stipula, la venditrice ha dichiarato di avere ricevuto il pagamento del prezzo da parte di entrambi gli acquirenti e rilasciato “ampia e liberatoria quietanza” (cfr. doc. n. 5 di parte opponente).
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Non è fondata la tesi prospettata da secondo cui il negozio notarile dovrebbe ritenersi CP_1 parzialmente simulato in punto determinazione del prezzo, e dunque dovrebbe ritenersi efficace il contratto del 18.07.2019, che viene invocato quale controdichiarazione.
Ed invero, la prova della simulazione è assoggettata, nei rapporti tra le parti, ai limiti di cui all'art. 1417 cc e pertanto deve essere offerta per iscritto, tramite una scrittura dalla quale emerga la reale
7 volontà delle parti, non essendo dunque ammessa la prova della simulazione per testi o per presunzioni.
In particolare, secondo quanto affermato di recente, in modo efficace, dalla Suprema Corte “la controdichiarazione o accordo simulatorio è il necessario elemento di collegamento tra situazione apparente e situazione reale e consente di stabilire quale sia l'intento pratico perseguito dai soggetti: se esso cioè si limiti alla creazione di una finzione di atto (simulare, infatti, significa fingere) o se esso lasci residuare un diverso ed effettivo impegno negoziale;
si descrive, pertanto, la simulazione come procedimento complesso.
La controdichiarazione costituisce dunque un atto di riconoscimento o di accertamento scritto che, non avendo di per sé carattere dispositivo ovvero negoziale e non facendo parte del procedimento simulatorio come elemento essenziale, può non essere coeva all'atto simulato, e può altresì provenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che voglia manifestare il riconoscimento della simulazione” (Cass. Civ., 05/03/2019, n. 6357).
La controdichiarazione svolge dunque la funzione di provare la divergenza tra la volontà realmente perseguita dalle parti e quella manifestata esteriormente e, conseguentemente, di ricostruire la volontà reale e quella apparente.
Segnatamente, secondo la stessa giurisprudenza richiamata da parte opposta, “La simulazione (assoluta
o relativa) di un contratto può anche risultare da un atto scritto anteriormente formato, purché sia in concreto accertato che l'intento simulatorio si è successivamente mantenuto e sussisteva nel momento della stipulazione del contratto cui la simulazione si riferisce” (Cass. Civ. n. 12709/1992).
Dalla lettura della controdichiarazione deve pertanto necessariamente emergere in modo chiaro e inequivoco riferimento all'atto simulato ed altresì deve comprendersi quale sia il reale intento delle parti, le quali dunque devono dare atto della natura apparente della pattuizione simulata e della prevalenza della diversa volontà, enucleata nell'accordo simulatorio.
Nel caso in esame, la scrittura privata, datata 18.07.2019, che parte opposta qualifica come controdichiarazione, non contiene alcun riferimento al fatto che le parti, nel successivo contratto definitivo, avrebbero dichiarato un prezzo diverso, da considerarsi solo apparente;
né le parti hanno precisato che la volontà effettiva doveva ritenersi quella indicata nella scrittura antecedente.
8 Tale documento non può dunque valere quale elemento di raccordo tra le due diverse manifestazioni di volontà, utile a dipanare il contrasto tra due diverse dichiarazioni e togliere valore alla seconda, dando prevalenza alla prima.
Del resto, secondo la stessa prospettazione di al momento della stipula del preliminare le CP_1 parti ancora non sapevano che avrebbero dichiarato un prezzo diverso innanzi al Notaio, posto che l'esigenza di indicare un minor importo sarebbe emersa solo in data successiva alla stipula della scrittura privata, la quale non può quindi valere come atto ricognitivo di una volontà apparente che ancora le parti non sapevano avrebbero espresso.
La prova della natura simulata del contratto redatto innanzi al Notaio sarebbe dovuta invece risiedere in una controdichiarazione nella quale le parti, dando atto della divergenza di contenuto tra il preliminare e il definitivo, avessero consapevolmente riconosciuto che la loro reale volontà risiedeva nel contratto preliminare ed altresì avessero chiarito la natura simulata della quietanza liberatoria rilasciata dalla venditrice in sede di stipula del contratto.
Difetta dunque la prova scritta della simulazione prescritta dall'art. 1417 cc, non potendo trovare ingresso la prova per testimoni offerta da parte opposta .
Alla luce di quanto sin qui esposto, la scrittura privata del 18.07.2019 deve ritenersi superata dal contratto stipulato in data 06.08.2019, da ritenersi valido ed efficace.
Risulta conseguentemente assorbita la questione attinente l'autenticità delle sottoscrizioni effettuate da e in relazione ai due asseriti originali del contratto 18.07.2019, prodotti da parte Parte_2 Pt_1 convenuta, trattandosi di documenti che, per le ragioni su esposte, non producono alcun effetto tra le parti.
Parte opponente ha inoltre provato l'estinzione del proprio debito, risultante dalla quietanza liberatoria contenuta nel contratto definitivo.
L'assegno di euro 80.000,00, poi annullato dalla non può dunque valere come promessa di CP_2 pagamento, posto che il titolo dal quale la promessa traeva origine è stato superato dal contratto successivo, che risulta essere stato adempiuto, dovendosi dunque ritenere superata la presunzione ex lege di cui all'art. 1988 cc .
* * *
9 In ragione di tutto quanto sin qui esposto, l'opposizione a decreto ingiuntivo opposto va accolta e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
* * *
Va poi rigettata la domanda subordinata, incentrata su di una pretesa responsabilità precontrattuale degli opponenti.
Ed invero, il teste della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, sentito Tes_1 all'udienza del 6 giugno 2023, ha dichiarato di avere intrattenuto delle trattative con Parte_3 finalizzate all'acquisto delle partecipazioni per cui è causa, e di avere anche versato una sorta di acconto per l'ipotesi in cui si fosse addivenuti alla stipula del definitivo, ma ha precisato di avere subordinato la conclusione dell'accordo alla consegna, da parte del promittente venditore, di alcuni documenti, dai quali sarebbe dovuto risultare che, qualora il canone fosse stato pagato regolarmente, il proprietario dell'immobile dei locali ove l'attività sociale era gestita non avrebbe potuto disdettare la locazione.
Ha poi dichiarato il preliminare non è stato firmato perché i documenti richiesti non erano mai arrivati: è infatti emerso dagli atti di causa che l'immobile nel quale si sarebbe dovuta esercitare l'attività di ristorazione era sottoposto a pignoramento e che la sublocazione non era opponibile al creditore pignorante.
Dalle dichiarazioni del teste emerge dunque che la trattativa è fallita per volontà dello stesso
, che aveva deciso di desistere dall'accordo in mancanza della documentazione alla cui Tes_1 consegna la stipula del contratto era stata subordinata, e quindi a prescindere dal fatto che Parte_3 avesse preferito poiché aveva garantito il pagamento del prezzo in tempi più rapidi (come Pt_1 dichiarato dai testi e - la cui deposizione è stata assunta con riserva, a seguito Tes_2 Parte_3 dell'eccezione di incapacità sollevata da parte opponente, la quale tuttavia, a seguito dell'assunzione della prova, non ha tempestivamente eccepito la nullità della testimonianza ex art. 157 co 2, dovendosi pertanto la relativa nullità ritenere sanata - cfr. in tal senso, ex multis, Cass. Civ. SS UU n.
9456/2023-).
Non vi è dunque prova che abbia perso un'occasione di vendita a causa della condotta dei CP_1 convenuti, nei cui confronti non può ravvisarsi alcuna responsabilità precontrattuale.
10 * * *
Quanto invece alla domanda di indebito arricchimento, va premesso che, in base ai principi recentemente affermati dalla Suprema Corte, a SS UU, “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” ( Cass. Civ. SS UU n. 33954/2023).
Nel caso in esame, la domanda principale non è stata rigettata per inesistenza di un titolo contrattuale, quanto piuttosto perché il titolo contrattuale valido e vincolante è stato individuato non nella scrittura privata del 18.07.2019, ritenuta inefficace tra le parti, ma successivo nel contratto del 06.08.2019, che risulta esattamente adempiuto.
La domanda di indebito arricchimento non può, pertanto, trovare accoglimento.
* * *
soccombente, va condannata a rifondere, in favore di parte attrice, le spese di lite, CP_1 liquidate come in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, riconoscendo un aumento del 10% sui valori medi di scaglione per la difesa di più parti con la stessa posizione processuale.
Le spese di CTU vanno invece poste a definitivo carico di parte convenuta opposta per 2/3 e di parte attrice opponente per 1/3, dovendosi in proposito considerare che la CTU, con argomentazioni del tutto convincenti e prive di evidenti vizi logici, ha riconosciuto come autentica la firma contestata da Pt_1
PQM
Il Tribunale di ZI, sezione specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda od eccezione respinta o disattesa, così provvede:
- Accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto,
[...]
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
11 - rigetta le domande proposte da nei confronti di e Parte_4 Parte_1 Parte_2
;
[...]
- condanna rifondere, in favore di e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2 le spese di lite, che liquida in complessivi euro 406,00 per esborsi ed euro 15.513,30 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori come per legge;
- pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a definitivo carico di parte opponente per
1/3 e di parte opposta per 2/3.
Così deciso in ZI , nella camera di consiglio del 30.04.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Lisa Torresan dott.ssa Chiara Campagner
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