Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 26/05/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 3280/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 20/03/2025
da , con il proc. e dom. avv. PITTON DENISA, Parte_1
e da con il proc. e dom. avv. GRUARIN MONICA, Parte_2
avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi degli artt. 473 bis 49-51 cpc;
sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
- lette le dichiarazioni sottoscritte dai coniugi, attestanti la volontà di non conciliarsi e la conferma delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 04/09/1993 in CP_1
D), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al
[...]
n. 8, Parte 2, Serie A, dell'anno 1993;
- dato atto che dall'unione non sono nati figli;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale ultima domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, omologa la separazione personale dei sig.ri Pt_1
e il cui matrimonio è stato celebrato in data 04/09/1993 in
[...] Parte_2
CASTIONS DI STRADA (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del comune di CASTIONS DI STRADA (UD), al n. 8, Parte 2, Serie A, dell'anno 1993, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) dà atto che, viste le condizioni economico/reddituali dei coniugi, essi si dichiarano economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
3) dà atto che, nel complessivo riassetto degli interessi economico-patrimoniali a seguito della separazione, i coniugi riconoscono reciprocamente la proprietà esclusiva dei beni mobili, immobili e mobili registrati a ciascuno di essi intestati e concordano di procedere all'estinzione del conto corrente cointestato presso la Banca Prima Cassa di Castions di Strada entro 30 giorni dal deposito del ricorso, con attribuzione del saldo interamente alla signora
Parte_2
4) dà atto che i coniugi si riconoscono reciprocamente e dichiarano di aver risolto e definito tutti i loro rapporti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra, con espressa rinuncia ad ogni futura pretesa anche patrimoniale, ad eccezione di quella relativa all'eventuale inadempimento di quanto previsto al punto precedente con riferimento al conto corrente cointestato.
5) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIONS DI STRADA (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 8, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno
1993; rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione.
Spese al definitivo
Udine, lì 22/05/2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini