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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/02/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2295/2023 R.G. sul ricorso depositato il 17/05/2023 proposto da (difeso dall'avv. Giovanni Taccone e Bonarrigo Maria Carmela) Parte_1
nei confronti di (difesa dall'avv. Controparte_1
Stefania Interdonato ) nei confronti di ( in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei CP_2
crediti rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra Controparte_3 loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio )
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , CP_2
così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e dichiara illegittima l'intimazione di pagamento impugnata e l'annulla nella parte relativa alle pretese di cui alle cartelle contestate .
Condanna parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, in 6600,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Manda alla Cancelleria di trasmettere, alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, il presente provvedimento al fine di valutarne la rilevanza, per quanto di competenza, in ordine ai fatti emersi nella presente vicenda e se sussiste danno erariale conseguente alla prescrizione e al comportamento in sede amministrativa e processuale delle parti resistenti.
CP_ Compensa le spese tra ricorrente e .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Nel merito accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 094 2022 90069996 01/000 per la parte sottesa attinente le cartelle di pagamento dettagliatamente elencate nel corpo del ricorso, poiché già dichiarate prescritte le somme da esse portate ed annullate le correlate iscrizioni a ruolo giusta Sentenza n. 163/2019 resa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 29.01.2019 e
Sentenza n. 283/2020 resa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del
Lavoro in data 04.03.2020 e confermata con Sentenza n. 282/2021 resa dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria Sezione lavoro in data 22.06.2021 ;
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario;
Parte ricorrente deduceva che:
l'azione è proposta avverso e per l'annullamento parziale della intimazione di pagamento N. 094
2022 90069996 01/000 per l'importo portato dalle seguenti cartelle di pagamento per il quale viene espressamente delimitata la domanda giudiziale:
- N. 094 2003 0006769171 000;
- N. 094 2006 0038375974 000; con cui l' (subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici Controparte_1
attivi e passivi ed anche processuali di e di ), ha Controparte_4 CP_4 in carico l'importo complessivo di €uro 95.793,86 (somma risultante dall'importo delle cartelle di pagamento ed oggetto di impugnativa) che il ricorrente sarebbe tenuto a corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a titolo di contributi IVS Operai a tempo determinato – comp. CP_2
individuali e correlate somme aggiuntive per gli anni 2000 – 2004 - 2005, gestione datore di lavoro in agricoltura. ;
Il ricorrente in data 22.12.2022 ha ricevuto la notificazione da parte di Controparte_1
della intimazione di pagamento N. 094 2022 90069996 01/000 richiamante, tra le altre,
[...]
le sopradette cartelle di pagamento
2 Si costituiva anche la quale, contestava la domanda e deduceva che: CP_5
mancava di legittimazione passiva così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo con la sentenza delle SS.UU. n.7514/2022 che hanno affermato che la legittimazione passiva rimane regolata dal citato art. 24. D. lgs. 46/1999;
Poiché nella fattispecie, il ricorrente ha addotto a fondamento dell'opposizione all'intimazione un fatto estintivo del credito contributivo e quindi ha chiesto l'accertamento negativo del debito, unico
CP_ soggetto legittimato passivo nel presente giudizio è l'
Si costituiva anche per la S.C.C.I. come in epigrafe , e deduceva quanto segue: CP_2
L'intimazione di pagamento non atto che promana dall' , ma da CP_6 Controparte_1
. Rispetto a questa domanda non vi è legittimazione passiva dell' .
[...] CP_2
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata .
Orbene nessuna contestazione alle sentenze è svolta dai resistenti .
CP_ L' come pure l' e la erano parte dei giudizi in cui sono state emesse le sentenze CP_5 CP_3
dedotte in ricorso .
Pertanto le somme non erano dovute già per effetto delle pronunce passate in giudicato .
Nè parte ricorrente chiede la pronuncia di merito sulla pretesa contributiva ma solo pronuncia annullatoria della intimazione di pagamento in parte qua.
La legittimazione passiva è dell' atteso che è richiesto, fondatamente, l'annullamento di un CP_5
suo atto come effetto di un giudicato di accertamento negativo portate da altre sentenze.
SPESE DEL GIUDIZIO
CP_ CP_ L'accertamento di natura sostanziale vedeva coinvolto anche l' e , e l'azione di non debenza non poteva essere esercitata ormai essendo già stata definita in sede giudiziale
Pertanto per le spese risponde l' per principio di causalità avendo dato luogo con l'intimazione CP_5
al giudizio di accertamento del giudicato e a all'annullamento della intimazione .
CP_ CP_ Tra ricorrente e compensa le spese del giudizio per la non responsabilità dell' per l'atto di intimazione non avendo dato impulso alle successive azioni esecutive di che, pure, era CP_5
parte dei precedenti giudizi.
Reggio Calabria, 4.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2295/2023 R.G. sul ricorso depositato il 17/05/2023 proposto da (difeso dall'avv. Giovanni Taccone e Bonarrigo Maria Carmela) Parte_1
nei confronti di (difesa dall'avv. Controparte_1
Stefania Interdonato ) nei confronti di ( in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei CP_2
crediti rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente tra Controparte_3 loro, dall'Avv. Ettore Triolo e dall'Avv. Valeria Grandizio )
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente , CP_2
così definitivamente provvede:
“Accoglie la domanda e dichiara illegittima l'intimazione di pagamento impugnata e l'annulla nella parte relativa alle pretese di cui alle cartelle contestate .
Condanna parti resistenti al pagamento delle spese del giudizio al ricorrente che liquida complessivamente, in 6600,00 euro , per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute e contributo unificato se corrisposto , con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Manda alla Cancelleria di trasmettere, alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, il presente provvedimento al fine di valutarne la rilevanza, per quanto di competenza, in ordine ai fatti emersi nella presente vicenda e se sussiste danno erariale conseguente alla prescrizione e al comportamento in sede amministrativa e processuale delle parti resistenti.
CP_ Compensa le spese tra ricorrente e .
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1) Nel merito accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare illegittima e nulla l'intimazione di pagamento N. 094 2022 90069996 01/000 per la parte sottesa attinente le cartelle di pagamento dettagliatamente elencate nel corpo del ricorso, poiché già dichiarate prescritte le somme da esse portate ed annullate le correlate iscrizioni a ruolo giusta Sentenza n. 163/2019 resa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del Lavoro in data 29.01.2019 e
Sentenza n. 283/2020 resa dal Tribunale Civile di Reggio Calabria in funzione di Giudice del
Lavoro in data 04.03.2020 e confermata con Sentenza n. 282/2021 resa dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria Sezione lavoro in data 22.06.2021 ;
2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore difensore dichiaratosi antistatario;
Parte ricorrente deduceva che:
l'azione è proposta avverso e per l'annullamento parziale della intimazione di pagamento N. 094
2022 90069996 01/000 per l'importo portato dalle seguenti cartelle di pagamento per il quale viene espressamente delimitata la domanda giudiziale:
- N. 094 2003 0006769171 000;
- N. 094 2006 0038375974 000; con cui l' (subentrata a titolo universale, nei rapporti giuridici Controparte_1
attivi e passivi ed anche processuali di e di ), ha Controparte_4 CP_4 in carico l'importo complessivo di €uro 95.793,86 (somma risultante dall'importo delle cartelle di pagamento ed oggetto di impugnativa) che il ricorrente sarebbe tenuto a corrispondere in favore dell' , sede di Reggio Calabria a titolo di contributi IVS Operai a tempo determinato – comp. CP_2
individuali e correlate somme aggiuntive per gli anni 2000 – 2004 - 2005, gestione datore di lavoro in agricoltura. ;
Il ricorrente in data 22.12.2022 ha ricevuto la notificazione da parte di Controparte_1
della intimazione di pagamento N. 094 2022 90069996 01/000 richiamante, tra le altre,
[...]
le sopradette cartelle di pagamento
2 Si costituiva anche la quale, contestava la domanda e deduceva che: CP_5
mancava di legittimazione passiva così come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, da ultimo con la sentenza delle SS.UU. n.7514/2022 che hanno affermato che la legittimazione passiva rimane regolata dal citato art. 24. D. lgs. 46/1999;
Poiché nella fattispecie, il ricorrente ha addotto a fondamento dell'opposizione all'intimazione un fatto estintivo del credito contributivo e quindi ha chiesto l'accertamento negativo del debito, unico
CP_ soggetto legittimato passivo nel presente giudizio è l'
Si costituiva anche per la S.C.C.I. come in epigrafe , e deduceva quanto segue: CP_2
L'intimazione di pagamento non atto che promana dall' , ma da CP_6 Controparte_1
. Rispetto a questa domanda non vi è legittimazione passiva dell' .
[...] CP_2
****
Rimessa la causa in decisione, la domanda è fondata .
Orbene nessuna contestazione alle sentenze è svolta dai resistenti .
CP_ L' come pure l' e la erano parte dei giudizi in cui sono state emesse le sentenze CP_5 CP_3
dedotte in ricorso .
Pertanto le somme non erano dovute già per effetto delle pronunce passate in giudicato .
Nè parte ricorrente chiede la pronuncia di merito sulla pretesa contributiva ma solo pronuncia annullatoria della intimazione di pagamento in parte qua.
La legittimazione passiva è dell' atteso che è richiesto, fondatamente, l'annullamento di un CP_5
suo atto come effetto di un giudicato di accertamento negativo portate da altre sentenze.
SPESE DEL GIUDIZIO
CP_ CP_ L'accertamento di natura sostanziale vedeva coinvolto anche l' e , e l'azione di non debenza non poteva essere esercitata ormai essendo già stata definita in sede giudiziale
Pertanto per le spese risponde l' per principio di causalità avendo dato luogo con l'intimazione CP_5
al giudizio di accertamento del giudicato e a all'annullamento della intimazione .
CP_ CP_ Tra ricorrente e compensa le spese del giudizio per la non responsabilità dell' per l'atto di intimazione non avendo dato impulso alle successive azioni esecutive di che, pure, era CP_5
parte dei precedenti giudizi.
Reggio Calabria, 4.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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