Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 19/06/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01159/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00333/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla HE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B34A2E78FC, rappresentata e difesa dagli avvocati Mariagrazia La Marca, Paolo Rinaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ausino s.p.a. - Servizi Idrici Integrati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ermanno Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
White Lab s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Grisostomi Travaglini, Lorenzo Maria Cioccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensiva
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) della determina n. 31 del 16 gennaio 2025, mai comunicata all’odierna ricorrente, con la quale la società Ausino S.p.A. ha disposto, in favore di White Lab s.r.l., l’aggiudicazione della procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 50, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del “servizio di controllo interno della qualità delle acque destinate al consumo umano nel territorio denominato Costa d’Amalfi”;
B) ove e per quanto occorra, di tutti i verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso a gara White Lab s.r.l. hanno valutato la sua offerta tecnica ed economica ed hanno proposto l’aggiudicazione in suo favore della gara;
C) di tutti gli atti costituenti la lex specialis , compresi il bando e gli atti ad esso conseguenti, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e ogni altro atto ad essi presupposto, collegato, connesso e/o conseguenziale a quelli che precedono, ancorché non conosciuto;
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- della invalidità e/o inefficacia del contratto stipulato in relazione alla procedura aperta de qua , con espressa dichiarazione di disponibilità a subentrare;
- in subordine, per il risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente a causa del colposo operato delle amministrazioni resistenti;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
A) delle giustificazioni fornite da White Lab s.r.l. nel corso del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, pubblicate sulla piattaforma della Stazione Appaltante in data 17.02.2025 e comunicate in pari data con nota prot. 4241/2025;
B) di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, ancorché non conosciuti, relativi al procedimento di verifica di congruità dell’offerta, fra cui della nota prot. 24112 del 9.12.2024, richiamata nella determina di aggiudicazione definitiva, con cui il Rup ha attivato il subprocedimento di verifica dell’offerta anomala;
C) della determina n. 31 del 16 gennaio 2025, di aggiudicazione definitiva della gara, nella parte in cui non è stata disposta l’esclusione di White Lab S.r.l. a seguito dell’esame delle giustificazioni prodotte;
D) in via prudenziale, del capitolato speciale d’appalto in parte qua laddove all’art. 5 prevede la facoltà per Ausino di decidere di effettuare col proprio personale interno i campionamenti;
E) di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche di estremi e contenuti ignoti, che incida nella sfera giuridico soggettiva della ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Ausino - Servizi Idrici Integrati e della White Lab;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 febbraio 2025 e depositato il 26 febbraio 2025, la ricorrente impugna l’aggiudicazione della procedura negoziata senza bando ex art. 50, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 36 del 2023 per l’affidamento del “servizio di controllo interno della qualità delle acque destinate al consumo umano nel territorio denominato Costa d’Amalfi”, disposta nei confronti della controinteressata.
A tale procedura, di importo complessivo pari a euro 434.833,85 (di cui euro 117.841,92 per costi della manodopera non soggetti a ribasso) oltre IVA, da aggiudicare sulla base del prezzo più basso e con prezzo posto a base d’asta pari a euro 316.991,93 (ovvero all’importo complessivo al netto dei costi della manodopera), hanno partecipato tre concorrenti; la controinteressata risultava prima classificata con un ribasso del 75,27 per cento (quindi con una offerta pari a euro 78.378,08, a cui aggiungere i costi della manodopera indicati in euro 120.000,00 e i costi della sicurezza stimati in euro 3.900,00, per un importo complessivo di euro 196.220,00) e la ricorrente seconda classificata.
2. La ricorrente lamenta che “a seguito della proposta di aggiudicazione, l’istante ha chiesto e ottenuto copia dell’offerta di White Lab s.r.l. Tuttavia, la resistente, in riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata in data 18 novembre 2024, non ha fornito copia delle dichiarazioni che White Lab avrebbe dovuto rendere ai sensi dell’art. 2 di lex specialis per dare atto del possesso dei requisiti relativi a: • adeguato organico in relazione al servizio; • adeguata disponibilità di mezzi in relazione al servizio. In seguito, la ricorrente apprendeva dalla mera consultazione del portale, senza, dunque, ricevere alcuna comunicazione dalla SA al riguardo, che in data 16 gennaio 2025 con determina n. 31 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva in favore di White Lab. Di qui, con istanza di accesso agli atti del 5 febbraio 2025, HE ha chiesto di accedere ai seguenti documenti: (a) dichiarazioni rese da White Lab per attestare il possesso dei requisiti relativi a: • adeguato organico in relazione al servizio; • adeguata disponibilità di mezzi in relazione al servizio; (b) giustificazioni fornite da White Lab s.r.l. in riscontro alla vostra nota prot. n. 24112 del 09/12/2024; (c) verbale relativo al sub procedimento di verifica dell’anomalia”, sebbene tale istanza non sia stata poi riscontrata.
3. Ciò posto, la ricorrente deduce:
-il “mancato assolvimento degli obblighi dichiarativi” ovvero la mancata produzione della “documentazione attestante” il possesso dei requisiti dell’“adeguato organico in relazione al servizio” e della “adeguata disponibilità di mezzi in relazione al servizio” previsti dall’art. 2 della lettera di invito, non essendo a tal fine sufficiente la generica dichiarazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, resa nell’ambito della documentazione di gara, posto che l’art. 6.1 della medesima lettera di invito prevede che siano escluse dalla procedura le offerte “che presentino l’omissione totale o la carenza sostanziale di anche solo una delle dichiarazioni previste nella presente lettera di invito nonché nel B1-Modello 1 e nel B2-Modello 2”;
- la violazione dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 che prevede che il provvedimento di aggiudicazione possa essere adottato solo dopo la verifica del possesso dei requisiti in capo all’offerente;
- il mancato possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 2 della lettera di invito ovvero il possesso da parte del laboratorio dell’“accreditamento di tutte le prove oggetto del presente in conformità della norma UNI EN ISO/IEC 17025/2005, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 15762-27/05/2019-DGPRE-MDS-P e dal D.lgs. 18/2023 Allegato III (art. 7), ss.mm.ii.” e “sede operativa ricadente nel territorio della regione Campania”, in quanto la controinteressata ha dichiarato sedi operative in Roncoferrano (MN) e Napoli e, come risulta dalla banca dati Accredia, il laboratorio di Napoli non possiede l’accreditamento per tutte le prove oggetto dell’appalto (desumibili dall’art. 6 del capitolato che “elenca tutti i parametri da ricercare nei campioni, poi, sintetizzati nell’appendice al c.s.a. – elenco prezzo delle acque potabili”) “tra cui, a titolo esemplificativo, quelle dirette a rilevare i parametri quali Acrillamide, Bisfenolo A, Clorato, Microcistina-LRP, FAS Totali”, con la conseguenza che la controinteressata, per l’esecuzione del servizio, dovrà utilizzare anche il laboratorio presente nella sede operativa di Roncoferrano. Infatti la previsione della lettera di invito deve essere interpretata nel senso di richiedere che il laboratorio indicato dal concorrente sia accreditato per l’effettuazione di tutte le prove oggetto del contratto e ricada nel territorio regionale, al fine “di garantire tempestivamente le analisi richieste in ragione della natura pubblica ed essenziale del servizio svolto dall’Ausino spa e la conseguente impossibilità di interrompere l’erogazione della fornitura idrica nelle more del tardato rilascio delle certificazioni di analisi” e di consentire la consegna dei rapporti prove nei termini straordinari anticipati secondo le previsioni dell’art. 4 del capitolato;
- la palese insostenibilità dell’offerta in quanto la controinteressata “si è aggiudicata la gara in oggetto per un importo complessivo di € 196.220,00, offrendo un ribasso del 75,27% sul prezzo di € 316.991,93 al netto della manodopera non soggetta a ribasso (quantificato in € 117.841,92) per un importo ribassato pari a € 78.378,08. Nella stessa offerta, la controinteressata ha indicato oneri per la sicurezza di € 3.900,00 e costi della manodopera di € 120.000,00 (con aggiuntivi € 2.158,08 rispetto alla manodopera soggetta a ribasso). Di talché, residuano appena € 72.320,00 (risultante dalla differenza di (€ 78.378,08 - € 3.900,00 - € 2.158,08) per far fronte a tutte le ulteriori spese per l’esecuzione dell’appalto” ovvero “tutti i costi per attrezzature, macchinari, materiali di consumo, strumenti informatici, spese gestionali ed amministrative e, in aggiunta, conseguire un utile d’esercizio”, secondo la previsione di cui all’art. 5 del capitolato. In particolare l’affidatario dovrà fornire tutto il materiale necessario ai campionamenti nonché il personale deputato ai campionamenti, qualora la Stazione appaltante decida di avvalersi del personale dell’appaltatore, con conseguenti maggiori costi della manodopera e costi per il raggiungimento delle zone di campionamento indicate nel capitolato del laboratorio per la consegna dei campioni prelevati. Ove la controinteressata dovesse avvalersi di un laboratorio posto fuori regione per ulteriori controlli, i costi da sopportare sarebbero destinati ad aumentare.
Viene altresì proposta istanza istruttoria affinché venga ordinato “alla Stazione appaltante la produzione in giudizio dei documenti richiesti con istanza di accesso agli atti del 5 febbraio 2025 non ancora riscontrata dalla controinteressata che di seguito si riepilogano: a) dichiarazioni rese da White Lab per attestare il possesso dei requisiti relativi a: • adeguato organico in relazione al servizio; • adeguata disponibilità di mezzi in relazione al servizio; b) giustificazioni fornite da White Lab s.r.l. in riscontro alla vostra nota prot. n. 24112 del 09/12/2024; c) verbale relativo al sub procedimento di verifica dell’anomalia”.
4. A seguito della trasmissione dei soli giustificativi presentati dalla controinteressata in sede di anomalia, avvenuta in data 17 febbraio 2025 (sebbene non sia stata trasmessa la documentazione di comprova dei requisiti di partecipazione né il verbale di verifica di congruità), con motivi aggiunti notificati il 14 marzo 2025 e depositati il 15 marzo 2025, la ricorrente deduce ulteriormente:
- il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto le giustificazioni formulate dalla controinteressata sono costituite unicamente da una tabella che quantifica i singoli costi della commessa, senza il supporto di alcuna documentazione volta a giustificare tale indicazione, specie se si considera l'elevato ribasso percentuale sulla base d'asta. La controinteressata non ha poi allegato né comprovato le particolari condizioni di mercato che le consentono di beneficiare di costi di approvvigionamento di favore né la Stazione appaltante ha ritenuto di acquisire ulteriore documentazione a sostegno della sostenibilità dell'offerta. Inoltre:
-- con riferimento ai costi di trasporto, non vengono quantificate le spese di trasporto necessarie per lo svolgimento delle attività di analisi presso la sede di Roncoferraro e presso la sede del subappaltatore;
-- le spese di trasferta sono state quantificate in soli euro 4.000 sebbene l'attività di campionamento comporti lo svolgimento di 1.096 campionamenti in 18 mesi, con il raggiungimento da parte del personale dell'appaltatore delle numerose zone di campionamento indicate nel capitolato, in occasione delle varie scadenze riportate nel calendario dei prelievi, cosicché gli addetti della controinteressata dovranno percorrere distanze per 1.300 km mensili e 23.500 km per l'intera durata dell'appalto (tenendo conto della partenza e del ritorno alla sede operativa di Napoli), con un costo di circa euro 13.000;
-- considerato il subappalto dell’8 per cento dell'importo contrattuale, il costo dello stesso avrebbe dovuto ammontare a euro 15.000,60 anziché euro 10.025,00;
-- non è stato indicato il costo della manodopera dell'impresa che seguirà il subappalto;
-- manca ogni riferimento alle spese di trasporto tra la sede di Napoli e la sede di Roncoferraro;
-- non vengono quantificati i costi di ammortamento delle attrezzature né giustificati i costi di manutenzione delle apparecchiature né quantificati i costi della manodopera relativa al personale amministrativo;
- "in via prudenziale”, l’illegittimità della “previsione di cui all’art. 5 del c.s.a. nella sola ipotesi in cui la S.A. dovesse avere ritenuto congrui i costi di trasporto indicati nelle giustifiche avversarie sul presupposto che essa abbia optato per l’esercizio in proprio dell’attività di campionamento”, in quanto, “qualora Ausino abbia inteso accettare le giustifiche avversarie sul presupposto di avere optato per l’esercizio dell’attività di campionamento in proprio e sempre che si dovesse ritenere che l’appaltatore non era tenuto a formulare l’offerta in maniera prudente attesa la doppia facoltà riservatasi dalla s.a., allora la lex di gara è illegittima in parte qua perché, in primo luogo, non ha consentito la formulazione di un’offerta seria”.
5. Si è costituita la Ausino - Servizi Idrici Integrati, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. Si è costituita la controinteressata, puntualmente argomentando per l’infondatezza del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
7. Alla camera di consiglio del 2 aprile 2025, la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
8. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Sono infondati il primo e il secondo motivo del ricorso introduttivo.
La lettera di invito richiedeva:
- all’art. 2, il possesso, quali “requisiti di idoneità professionale”, tra gli altri, di un “adeguato organico in relazione al servizio” e di una “adeguata disponibilità di mezzi in relazione al servizio”.
- all’art. 4.1, la presentazione di una istanza di ammissione, nell'ambito della quale i concorrenti avrebbero dovuto dichiarare “di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto, come individuati nella lettera di invito”.
Tale dichiarazione è stata pedissequamente resa dalla ricorrente nell'ambito della predetta istanza, utilizzando il modello predisposto dall'Ente.
Pertanto, alla controinteressata non è possibile imputare alcuna omissione dichiarativa, considerato che la genericità della dichiarazione resa si ricollega alla formulazione delle dichiarazioni contenute nel modello reso disponibile e, stante la altrettanto generica formulazione del requisito di partecipazione, neppure avrebbe potuto essere integrata mediante la compilazione del DGUE.
Inoltre, lo stesso provvedimento di aggiudicazione dà atto del “…positivo esito dei controlli effettuati attraverso la consultazione del FVOE”, come riportato dallo stesso provvedimento e non contestato dal ricorrente.
A ciò occorre aggiungere che:
- la visura camerale relativa alla controinteressata, prodotta in gara già in fase di presentazione della documentazione amministrativa, evidenzia la presenza di un consistente numero di dipendenti (distribuiti tra le diverse qualifiche), di un altrettanto consistente numero di dipendenti nelle sedi di Roncoferraro e Napoli nonché di numerose unità locali adibite al laboratorio;
- nell’ambito del DGUE la controinteressata ha dichiarato il possesso di un consistente fatturato realizzato proprio nello specifico settore oggetto dell’appalto;
- dai bilanci prodotti già in fase di presentazione della documentazione amministrativa risulta il possesso di attrezzature per molte migliaia di euro;
con la conseguenza che non può dubitarsi del fatto che la stessa fosse in possesso dei citati requisiti, così come definiti nell’ambito della lex specialis .
10. Risulta infondato, se non inammissibile (in ragione del fatto che anche il laboratorio che, sulla base del contratto di avvalimento prodotto, svolgerà le analisi per conto della ricorrente ha sede fuori dal territorio regionale), il terzo motivo del ricorso introduttivo.
L'art. 2 della lettera di invito richiedeva, quale “requisito di idoneità professionale”, che “il laboratorio deve possedere l’accreditamento di tutte le prove oggetto del presente in conformità della norma UNI EN ISO/IEC 17025/2005, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute prot. n. 15762-27/05/2019- DGPRE-MDS-P e dal D.lgs. 18/2023 Allegato III (articolo 7), ss.mm.ii.” nonché “sede operativa ricadente nel territorio della regione Campania”.
Considerato che, ai fini di tutela della par condicio tra i concorrenti, la lex specialis di gara deve essere oggetto di interpretazione letterale, occorre precisare che, se la citata disposizione è chiara nel pretendere che il concorrente disponga di una sede operativa nel territorio della regione, non altrettanto può dirsi con riferimento al laboratorio di analisi di cui è richiesto unicamente uno specifico accreditamento, senza che siano imposti vincoli relativi alla sua collocazione territoriale.
Il carattere essenziale del servizio di analisi delle acque e i pubblici interessi ad esso connessi nonché l'impossibilità di interrompere la fornitura del servizio nelle more dell'elaborazione dei risultati delle attività di analisi, se pure impongono che tali analisi vengano svolte in maniera tempestiva (come evidenziato dall'ultimo paragrafo del citato art. 2), se non rapida, tuttavia non escludono che le stesse siano effettuate presso laboratori non collocati nel territorio regionale, presso cui i campioni possono essere trasferiti mediante collegamenti sistematici tra la sede operativa presente nel territorio regionale e quindi prossima al luogo di campionamento e la sede del laboratorio di analisi, adeguatamente organizzati dal concorrente tenendo conto delle possibilità offerte dai moderni sistemi di logistica aziendale interna o esterna all'impresa e della possibilità di trasmettere i rapporti di prova a mezzo di posta elettronica certificata, considerati i tempi di consegna dei rapporti di prova fissati dall'art. 4 del capitolato richiamato dalla medesima ricorrente, ordinariamente “entro il decimo giorno del mese successivo alla data di consegna del prelievo presso il laboratorio” ovvero entro 48-72 ore in caso di urgenza.
11. Anche il quarto motivo di ricorso e i motivi aggiunti sono infondati.
Anche a voler prescindere dai profili di tardività del deposito della relazione della ricorrente, occorre considerare che le giustificazioni prodotte evidenziano che la controinteressata “svolgendo servizi su oltre 2000 clienti con un fatturato di oltre € 30.000.000,00, vanta un forte potere di acquisto con i propri fornitori di beni, prodotti, dispositivi e attrezzature e può contare su partnership a livello nazionale che le consentono di beneficiare di costi di approvvigionamento di maggior favore rispetto ad altri operatori del settore”.
Tali dati costituiscono la necessaria premessa delle valutazioni positive compiute dall'Ente con l'adozione del provvedimento di aggiudicazione (a firma dello stesso soggetto che riveste il ruolo di Responsabile unico del progetto).
L'ampia clientela e l'elevato fatturato danno atto di una specifica organizzazione aziendale in grado di generare economie di scala connesse a tutti i profili di gestione della commessa.
È chiaro pertanto che, come evidenziato anche dalla controinteressata in memoria:
- i costi di trasporto beneficiano dello stabile sistema di collegamento tra le diverse sedi aziendali;
- l’attività di campionamento ben può essere svolta contemporaneamente a quella afferente ad altro contratto affidato dal medesimo Ente nonché ad altri ottantaquattro contatti stipulati con enti della stessa zona di durata tale da includere quella dell'affidamento in questione (dati questi noti alla Ausino in quanto relativi ad affidamenti propri o relativi alla zona di attività). Inoltre il maggior costo calcolato dalla ricorrente non è in grado da solo di inficiare l'utile d'impresa, considerato altresì che la quantificazione operata ripartisce le attività di prelievo in giorni diversi del mese e quindi moltiplica le partenze e i ritorni alla sede di Napoli senza che ciò trovi rispondenza nel calendario dei prelievi, che non sembra escludere che gli stessi possano avvenire nelle diverse zone nello stesso e unico giorno del mese, con una conseguente e consistente riduzione dei costi ad essi relativi;
- il prezzo praticato nel rapporto tra appaltatore e subappaltatore è normalmente inferiore a quello praticato nel rapporto tra committente e appaltatore, con la conseguenza che è irragionevole il calcolo effettuato dalla ricorrente. In ogni caso il maggior costo calcolato dalla ricorrente, aggiunto a quello di cui al punto precedente, non è in grado di inficiare l'utile di impresa;
- i costi di ammortamento delle attrezzature, i costi di manutenzione delle stesse nonché i costi del personale amministrativo rientrano evidentemente nell'ambito delle spese generali in quanto costi comuni alle diverse commesse facenti capo alla controinteressata;
- il costo della manodopera relativa a subappaltatore è stato evidentemente calcolato due volte dalla ricorrente, sia nel calcolo del costo complessivo della manodopera (effettuato considerando la manodopera relativa a tutte le attività oggetto dell'appalto e quindi pienamente operativo nel caso di esecuzione diretta delle prestazioni) e una seconda volta nella quantificazione del costo complessivo del subappalto, che essendo pari al corrispettivo versato dall'appaltatore al subappaltatore comprendente anche il costo della manodopera.
In estrema sintesi, la struttura dei costi rappresentata nell'ambito delle giustificazioni, letta unitamente alla premessa relativa al volume di attività e ai numerosi rapporti in essere facenti capo alla controinteressata, alcuni dei quali con la stessa Ausino nonché con altri enti presenti in zona e quindi ben noti alla prima, ha consentito di dedurre la sostanziale congruità dell'offerta o comunque l'assenza di elementi incongrui tali da inficiare l'utile di impresa.
12. Deve essere infine respinta l’istanza istruttoria in quanto risultano depositate agli atti del giudizio la dichiarazione resa dalla controinteressata ai fini del possesso dei requisiti dell’organico e dei mezzi d'opera, le giustificazioni prodotte in sede di verifica di anomalia nonché la valutazione di congruità dell'offerta compiuta (contenuta nello stesso provvedimento di aggiudicazione).
13. In conclusione, il ricorso e i relativi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, lil respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti della Ausino – Servizi idrici integrati e della White Lab, liquidate per ciascuna di esse in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Esposito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO