Sentenza 23 febbraio 2023
Massime • 2
In materia di tasse di successione l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/90 vale anche per le partecipazioni di società non residenti in Italia se comunque residenti nell'Unione, subordinatamente alle stesse condizioni richieste dal medesimo articolo con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia ossia alla condizione che, con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e alla condizione che questi ultimi si impegnino a mantenere il controllo societario, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Con riguardo all'esenzione dall'imposta di donazione di azioni societarie, l'estraneità al beneficio dei trasferimenti diretti o indiretti, di aziende situate all'estero, parrebbe riflettere il disinteresse dell'ordinamento italiano per le sorti di aziende situate al di fuori del suo territorio, ancorché controllate da soggetti residenti in Italia, ma occorre tuttavia precisare che tale disinteresse non può in realtà riguardare aziende e società con sede in altri Paesi dell'Unione Europea giacché, se così fosse, l'inapplicabilità ad esse della esenzione verrebbe a contrastare con la liberta? di stabilimento di iniziative economiche nel territorio dell'Unione, assicurata dall'art. 49 TFUE già art. 43 del Trattato CE giacché i residenti in Italia, che esercitano direttamente o indirettamente, mediante società controllate, attività di impresa nel territorio di un altro Stato membro verrebbero a trovarsi in una posizione deteriore rispetto a quella dei residenti che esercitano detta attività in Italia. Infatti, la cessione contestuale del disponente di più quote societarie, per usufruire dell'esenzione, deve consentire che sia realizzato l'effettivo passaggio generazionale dell'impresa conservandone l'unitarietà e la funzionalità mediante il totale trasferimento del controllo di diritto dai disponenti ai discendenti in quanto solamente mediante la detenzione del controllo è possibile influire sulle decisioni relative alla conservazione dell'azienda e alla gestione dell'impresa. Inoltre, riconoscere l'agevolazione alle partecipazioni in società non residenti nel territorio dello Stato in modo incondizionato si definirebbe per queste partecipazioni un regime più favorevole di quello valevole per le partecipazioni in società residenti nel territorio dello Stato e tale regime di maggior favore sarebbe privo di logica dal punto di vista interno rispetto ai principi di ragionevolezza e di capacità contributiva (art.3 e 52 Costituzione) e dal punto di vista unionale rispetto al principio di libertà di stabilimento. Pertanto, l'esenzione di cui all'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346/90 vale anche per le partecipazioni di società non residenti in Italia se comunque residenti nell'Unione, subordinatamente alle stesse condizioni richieste dal medesimo articolo con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia, ossia alla condizione che, con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e alla condizione che questi ultimi si impegnino a mantenere il controllo societario, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2023, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
5.1.2. In secondo luogo, come osservato in dottrina, perché riconoscere l’agevolazione alle partecipazioni in società non residenti nel territorio dello Stato in modo incondizionato “definirebbe per queste partecipazioni un regime più̀ favorevole di quello valevole per le partecipazioni in società residenti” nel territorio dello Stato. Tale regime di maggior favore sarebbe privo di logica dal punto di vista interno rispetto ai principi di ragionevolezza e di capacità contributiva (art.3 e 52 Cost.) e dal punto di vista unionale rispetto al già ricordato principio di libertà di stabilimento. 5.1.3. Deve quindi concludersi che l’esenzione di cui all’art. 3 comma 4-ter del d.lgs. 346/90 vale anche per le partecipazioni di società non residenti in Italia se comunque residenti nell'Unione, subordinatamente alle stesse condizioni richieste dal medesimo articolo con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia ossia alla condizione che, con la donazione sia integrato o mantenuto il controllo di diritto sulla società partecipata in capo agli aventi causa e alla condizione che questi ultimi si impegnino a mantenere il controllo societario, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, con apposita dichiarazione contestuale alla presentazione della dichiarazione di successione o all’atto di donazione. 6. In considerazione di quanto detto, il ricorso deve essere rigettato. 7. Le spese sono compensate data la novità della questione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 10 gennaio 2023.