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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1502/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1502/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella D'Angelo Parte_1
Gallo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Olivia Tropea, giusta Controparte_1
procura allegata alla memoria di costituzione
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come da processo verbale di prima udienza ex art. 473 bis .21
c.p.c. in data 20/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/06/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Giulianova in data 02/10/2004 con
[...]
e che dal matrimonio erano nate le figlie (il 23/08/2005), CP_1 Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente, e (il 14/05/2010), Persona_2
minorenne - ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale, per viverci unitamente alle figlie;
la corresponsione dell' assegno mensile di € 2.500,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, in ragione di € 1.250,00 per ciascuna figlia, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico del marito nella misura del 70% e quelle mediche nella misura del 100%; regolamentare i tempi di permanenza delle figlie con il padre come da ricorso.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
- nel corso della convivenza, il marito aveva quasi sempre lavorato e vissuto lontano da casa, anche all'estero, facendo rientro in Italia due volte l'anno circa, per cui aveva cresciuto le figlie da sola, a Teramo nella casa di sua proprietà, potendo contare solo sul supporto della sua famiglia di origine;
-di recente, aveva scoperto che il marito aveva intrattenuto nel tempo relazioni extraconiugali con altre donne, spiegandosi così anche la freddezza del coniuge nei suoi riguardi;
-l'unico apporto del marito alla famiglia era stato di ordine economico e la sua lontananza aveva determinato un graduale allontanamento affettivo, fino alla definitiva frattura del rapporto matrimoniale.
Con comparsa in data 18/10/2024, si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale ed ha chiesto: il rigetto della richiesta di addebito;
l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi Persona_2
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, regolando i tempi di permanenza presso di sé in accordo con la figlia;
porre a proprio carico l'assegno mensile di € 430,00 a titolo di mantenimento della figlia minorenne , Persona_2
oltre rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, come da protocollo di questo
Tribunale con il COA di Teramo del 05/12/2018; porre a carico di entrambi i coniugi l'importo mensile di € 430,00, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente oltre rivalutazione Per_1
monetaria annuale ISTAT;
porre le spese di alloggio universitario della figlia e quelle straordinarie a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, come da protocollo di questo Tribunale con il COA di Teramo del 05/12/2018.
Ha chiesto, inoltre, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che:
-la moglie, pur appoggiando le sue scelte professionali, si era sempre rifiutata di seguirlo nei suoi spostamenti e non era mai andata a trovarlo;
-tornava a casa ogni due o tre mesi, comunicando quotidianamente con la famiglia e, dal 2020 – ottenuto un lavoro in Italia – , si recava a Teramo a weekend alterni, occupandosi anche delle incombenze domestiche;
- la moglie da qualche anno aveva intrapreso con successo la carriera politica, attività che però l'aveva allontanata dalla vita familiare e dall'affetto coniugale, provocando la fine del matrimonio.
Alla prima udienza di comparizione in data 20/11/2024 i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, con la mediazione del Presidente, hanno raggiunto l'accordo in ordine alle condizioni di separazione del seguente tenore:
-Previa rinuncia della domanda di addebito della separazione in un'ottica conciliativa, porre a carico del padre, a titolo di mantenimento della primogenita,
l'assegno mensile pari ad € 600,00, oltre rivalutazione ISTAT, nonché ulteriore assegno pari ad € 430,00 per il mantenimento della figlia minore, oltre rivalutazione ISTAT;
- Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale di sua proprietà, regolando liberamente la frequentazione con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo e le esigenze scolastiche e ludiche della minore;
- le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al
50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni della separazione, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi. Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza non definitiva all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle trascritte nel processo verbale dell'udienza del 20/11/2024, apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Su richiesta delle parti la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del
Pres. Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
La regolamentazione delle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni concordate e trascritte nel processo verbale CP_1
d'udienza in data 20.11.2024, richiamato in parte motiva;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
3) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio;
4) rimette la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Teramo, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1502/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella D'Angelo Parte_1
Gallo, giusta procura allegata al ricorso introduttivo.
Ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Olivia Tropea, giusta Controparte_1
procura allegata alla memoria di costituzione
Resistente CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e divorzio – cessazione effetti civili.
CONCLUSIONI: come da processo verbale di prima udienza ex art. 473 bis .21
c.p.c. in data 20/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/06/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario a Giulianova in data 02/10/2004 con
[...]
e che dal matrimonio erano nate le figlie (il 23/08/2005), CP_1 Per_1
maggiorenne non economicamente indipendente, e (il 14/05/2010), Persona_2
minorenne - ha chiesto: dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
l'assegnazione della casa coniugale, per viverci unitamente alle figlie;
la corresponsione dell' assegno mensile di € 2.500,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole, in ragione di € 1.250,00 per ciascuna figlia, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico del marito nella misura del 70% e quelle mediche nella misura del 100%; regolamentare i tempi di permanenza delle figlie con il padre come da ricorso.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto che:
- nel corso della convivenza, il marito aveva quasi sempre lavorato e vissuto lontano da casa, anche all'estero, facendo rientro in Italia due volte l'anno circa, per cui aveva cresciuto le figlie da sola, a Teramo nella casa di sua proprietà, potendo contare solo sul supporto della sua famiglia di origine;
-di recente, aveva scoperto che il marito aveva intrattenuto nel tempo relazioni extraconiugali con altre donne, spiegandosi così anche la freddezza del coniuge nei suoi riguardi;
-l'unico apporto del marito alla famiglia era stato di ordine economico e la sua lontananza aveva determinato un graduale allontanamento affettivo, fino alla definitiva frattura del rapporto matrimoniale.
Con comparsa in data 18/10/2024, si è costituito in giudizio il resistente il quale, pur aderendo alla domanda di separazione personale, ha contestato la ricostruzione della vicenda coniugale ed ha chiesto: il rigetto della richiesta di addebito;
l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi Persona_2
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, regolando i tempi di permanenza presso di sé in accordo con la figlia;
porre a proprio carico l'assegno mensile di € 430,00 a titolo di mantenimento della figlia minorenne , Persona_2
oltre rivalutazione annuale ISTAT;
porre le spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, come da protocollo di questo
Tribunale con il COA di Teramo del 05/12/2018; porre a carico di entrambi i coniugi l'importo mensile di € 430,00, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente indipendente oltre rivalutazione Per_1
monetaria annuale ISTAT;
porre le spese di alloggio universitario della figlia e quelle straordinarie a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno, come da protocollo di questo Tribunale con il COA di Teramo del 05/12/2018.
Ha chiesto, inoltre, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime condizioni.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che:
-la moglie, pur appoggiando le sue scelte professionali, si era sempre rifiutata di seguirlo nei suoi spostamenti e non era mai andata a trovarlo;
-tornava a casa ogni due o tre mesi, comunicando quotidianamente con la famiglia e, dal 2020 – ottenuto un lavoro in Italia – , si recava a Teramo a weekend alterni, occupandosi anche delle incombenze domestiche;
- la moglie da qualche anno aveva intrapreso con successo la carriera politica, attività che però l'aveva allontanata dalla vita familiare e dall'affetto coniugale, provocando la fine del matrimonio.
Alla prima udienza di comparizione in data 20/11/2024 i coniugi, ribadita la volontà di non volersi riconciliare, con la mediazione del Presidente, hanno raggiunto l'accordo in ordine alle condizioni di separazione del seguente tenore:
-Previa rinuncia della domanda di addebito della separazione in un'ottica conciliativa, porre a carico del padre, a titolo di mantenimento della primogenita,
l'assegno mensile pari ad € 600,00, oltre rivalutazione ISTAT, nonché ulteriore assegno pari ad € 430,00 per il mantenimento della figlia minore, oltre rivalutazione ISTAT;
- Affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale di sua proprietà, regolando liberamente la frequentazione con il padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultimo e le esigenze scolastiche e ludiche della minore;
- le spese straordinarie necessarie per la prole a carico di entrambi i genitori al
50% da individuarsi come da Protocollo di questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 05/12/2018;
Il Presidente, dato atto dell'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni della separazione, ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di separazione è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalle stesse posizioni difensive assunte dalle parti e dalla mancata riuscita del tentativo di conciliazione può evincersi il verificarsi di fatti tali da determinare irreversibilmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale (art. 151 c.p.c.).
Va dunque resa pronuncia di separazione personale dei coniugi. Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza non definitiva all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Quanto alle condizioni di separazione, possono essere recepite nella presente sede quelle trascritte nel processo verbale dell'udienza del 20/11/2024, apparendo tali condizioni conformi all'interesse morale e materiale della prole e non in contrasto con i principi dell'ordinamento.
Su richiesta delle parti la causa deve proseguire, previa rimessione sul ruolo del
Pres. Istr., per l'accertamento della domanda di divorzio e delle richieste correlate a detta pronuncia, ai sensi dell'art. 473 bis. 49 c.p.c., decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione.
La regolamentazione delle spese processuali va riservata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, non definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
, alle condizioni concordate e trascritte nel processo verbale CP_1
d'udienza in data 20.11.2024, richiamato in parte motiva;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza non definitiva;
3) provvede con separata ordinanza alla prosecuzione del giudizio;
4) rimette la regolamentazione delle spese alla sentenza definitiva.
Teramo, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)