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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 02/12/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 288/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. FI LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott. Matteo TORRETTA Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 288 del Ruolo Generale per l'anno 2025, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 30.09.2025, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Pepe GROSSO (c.f.
) del foro di OL (CS), giusta procura in calce al presente atto rilasciata su C.F._2 foglio separato, che dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni ex lege e di cui agli artt. 133/3° comma, 134/3° comma e 176/2° cpc al numero di fax 0985/849465 o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e presso il cui studio legale sito in Email_1 LV M.mo, Piazza G. Grossi N.27 la parte è elettivamente domiciliata,
- parte attrice - E
(cf: ) nata il [...] a [...] M.mo (CS), ivi Controparte_1 C.F._3 res.te in Via Soleo, n. 36 e rappresentata e difesa dall' avv. Stefania SCOGLIO (c.f.: C.F._4
) del foro di OL, in virtù di mandato in calce al presente atto, che comunica di voler ricevere
[...] ogni comunicazione relativa al presente procedimento a cura della Cancelleria competente al numero di fax 0985/777130, ovvero all'indirizzo di posta elettronica: e presso il Email_2 cui studio sito in Praia a Mare, via C. Colombo, n. 4, la parte è elettivamente domiciliata,
- parte convenuta - con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 14.03.2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30.08.2008, in regime di comunione legale dei beni, con in LV Controparte_1 M.mo (CS), registrato nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, al n.30, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 2008, in costanza del quale sono nati due figli: (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._5 Parte_3
), nato a [...] il [...], entrambi minori di età e residenti in [...].
Parte ricorrente, dopo aver premesso:
- che, in seguito alla rottura dell'unione affettiva e sentimentale, il Tribunale di OL (CS) con sentenza non definitiva n. 742/2019 depositata il 31.10.2019 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle altre domande proposte nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi che si era instaurato;
- che, successivamente, con sentenza definitiva n. 369/2023, il Tribunale di OL ha confermato le condizioni della separazione dei coniugi, raggiunte di comune accordo nel corso del giudizio tramite un accordo risolutivo depositato all'udienza del 17.04.2023, ad eccezione dell'ultima clausola, e precisamente: “Versamento a carico di di un assegno di Parte_1 mantenimento per i due figli minori e pari ad € 650,00 Parte_2 Parte_3 mensili oltre rivalutazione Istat, (€ 325/00 per ciascun figlio); Cessione del 50% dell'assegno unico familiare per i figli di pertinenza di in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 ; Assenso reciproco dei coniugi al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
[...] Assegnazione del piano di maggiori dimensioni della casa coniugale di proprietà di
[...]
, sita in LV M. (CS) Via Soleo N.36, in favore della sig.ra , ove la Pt_1 CP_1 stessa già coabita con i figli;
Spese straordinarie ripartite al 50% fra i coniugi;
Conferma delle modalità di visita dei figli minori da parte del padre per come previsto nei provvedimenti presidenziali del 05.06.2018, in mancanza di altro accordo;
Impegno reciproco da parte dei coniugi e a fornire notizie e/o documenti di CP_1 Pt_1 qualsiasi natura che riguardano i figli minori;
Impegno di entrambi i coniugi a presentare istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ratifica il presente accordo”;
- che da allora, ovvero sia dalla pronuncia della sentenza non definitiva depositata il 31.10.2019 nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 384/2018 R.G., che dalla sentenza che ha ratificato le condizioni di separazione proposte dai coniugi all'udienza del 17/04/2023, i coniugi non hanno più ripreso la convivenza e non si sono riconciliati ed è maturato il termine per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha avanzato la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni stabilite d'accordo fra i coniugi e confermate dalla sentenza del Tribunale di OL n. 369/2023.
La parte convenuta si costituiva regolarmente, aderendo alla domanda avanzata da parte attrice, e concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
2 a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio 30.08.2008 tra e Parte_1
con ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 alle condizioni seguenti. b) Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all' Affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e quindi confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in LV M.mo via Soleo 36 alla sig.ra
per le causali e i motivi di cui in narrativa. Controparte_1 c) Confermare il mantenimento mensile a carico del sig. in favore dei figli Parte_1 Per_1
e pari ad € 650,00 mensili oltre rivalutazione Istat nonché obbligo per lo
[...] Parte_3 stesso al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, a seguito di semplice richiesta. d) Confermare le modalità di visita dei minori da parte del padre per come previsto nei provvedimenti presidenziali del 5.06.2028, in mancanza di altro accordo. e) Impegno reciproco da parte dei coniugi a fornire notizia e/o documenti di Parte_4 qualsiasi natura che riguardano i figli minori. f) Compensazione delle spese di giudizio.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto. Preso atto dell'istanza con cui le parti congiuntamente, nel dichiarare di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, riferivano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del divorzio, il presidente relatore sostituiva l'udienza fissata per il 30.09.2025 con il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni delle parti e rimetteva, all'esito del deposito, la causa in decisione con trasmissione degli atti al collegio. Nello specifico, le parti con note scritte chiedevano congiuntamente la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate testualmente in corsivo:
1) Confermare l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori ed Parte_2 con domicilio preferenziale presso la madre;
Parte_3
2) Confermare le condizioni già disposte con la sentenza N.369/2023, pubblicata il 05.05.2023, RG 384/2018, ovvero:
- versamento a carico di di un assegno di mantenimento per i due figli minori Parte_1
ed ari ad € 650,00 mensili oltre rivalutazione Istat (€ Parte_2 Parte_3 325,00 per ciascun figlio);
- cessione del 50% dell'assegno unico familiare per i figli di pertinenza di in Parte_1 favore della IG.ra ; Controparte_1
- assenso reciproco dei coniugi al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
- assegnazione del piano di maggiori dimensioni della casa coniugale di proprietà di
[...]
, sita in LV M.mo (CS) in via Soleo N.36, in favore della IG.ra Pt_1
, ove la stessa già coabita con i figli;
CP_1
- spese straordinarie ripartite al 50% fra i coniugi;
- conferma delle Modalità di visita dei figli minori da parte del padre per come previste nei provvedimenti presidenziali del 05.06.2018, in mancanza di altro accordo;
- impegno reciproco da parte dei coniugi e a fornire notizie e/o CP_1 Pt_1 documenti di qualsiasi natura che rigua i
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni ed alla presa d'atto degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
L'accordo raggiunto in corso di causa tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 288/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30.08.2008 in LV M.mo (CS), in regime di comunione legale dei beni, tra
[...]
e e registrato nel registro degli atti di matrimonio del Pt_1 Controparte_1 medesimo comune, al n.30, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 2008;
- prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di LV M.mo (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di LV M.mo (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
OL, così deciso nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente relatore
Dr. FI Leonardo
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. FI LEONARDO Presidente rel. dott.ssa Simona SCOVOTTO Giudice dott. Matteo TORRETTA Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 288 del Ruolo Generale per l'anno 2025, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 30.09.2025, vertente
TRA
(c.f. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...] e rappresentato e difeso dall'Avv. Carmela Pepe GROSSO (c.f.
) del foro di OL (CS), giusta procura in calce al presente atto rilasciata su C.F._2 foglio separato, che dichiara di voler ricevere tutti gli avvisi, le comunicazioni e le notificazioni ex lege e di cui agli artt. 133/3° comma, 134/3° comma e 176/2° cpc al numero di fax 0985/849465 o all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata e presso il cui studio legale sito in Email_1 LV M.mo, Piazza G. Grossi N.27 la parte è elettivamente domiciliata,
- parte attrice - E
(cf: ) nata il [...] a [...] M.mo (CS), ivi Controparte_1 C.F._3 res.te in Via Soleo, n. 36 e rappresentata e difesa dall' avv. Stefania SCOGLIO (c.f.: C.F._4
) del foro di OL, in virtù di mandato in calce al presente atto, che comunica di voler ricevere
[...] ogni comunicazione relativa al presente procedimento a cura della Cancelleria competente al numero di fax 0985/777130, ovvero all'indirizzo di posta elettronica: e presso il Email_2 cui studio sito in Praia a Mare, via C. Colombo, n. 4, la parte è elettivamente domiciliata,
- parte convenuta - con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato il 14.03.2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30.08.2008, in regime di comunione legale dei beni, con in LV Controparte_1 M.mo (CS), registrato nel registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, al n.30, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 2008, in costanza del quale sono nati due figli: (C.F. Parte_2
), nata a [...] il [...] e (C.F. C.F._5 Parte_3
), nato a [...] il [...], entrambi minori di età e residenti in [...].
Parte ricorrente, dopo aver premesso:
- che, in seguito alla rottura dell'unione affettiva e sentimentale, il Tribunale di OL (CS) con sentenza non definitiva n. 742/2019 depositata il 31.10.2019 ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per il prosieguo istruttorio sulle altre domande proposte nell'ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi che si era instaurato;
- che, successivamente, con sentenza definitiva n. 369/2023, il Tribunale di OL ha confermato le condizioni della separazione dei coniugi, raggiunte di comune accordo nel corso del giudizio tramite un accordo risolutivo depositato all'udienza del 17.04.2023, ad eccezione dell'ultima clausola, e precisamente: “Versamento a carico di di un assegno di Parte_1 mantenimento per i due figli minori e pari ad € 650,00 Parte_2 Parte_3 mensili oltre rivalutazione Istat, (€ 325/00 per ciascun figlio); Cessione del 50% dell'assegno unico familiare per i figli di pertinenza di in favore della sig.ra Parte_1 CP_1 ; Assenso reciproco dei coniugi al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
[...] Assegnazione del piano di maggiori dimensioni della casa coniugale di proprietà di
[...]
, sita in LV M. (CS) Via Soleo N.36, in favore della sig.ra , ove la Pt_1 CP_1 stessa già coabita con i figli;
Spese straordinarie ripartite al 50% fra i coniugi;
Conferma delle modalità di visita dei figli minori da parte del padre per come previsto nei provvedimenti presidenziali del 05.06.2018, in mancanza di altro accordo;
Impegno reciproco da parte dei coniugi e a fornire notizie e/o documenti di CP_1 Pt_1 qualsiasi natura che riguardano i figli minori;
Impegno di entrambi i coniugi a presentare istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che ratifica il presente accordo”;
- che da allora, ovvero sia dalla pronuncia della sentenza non definitiva depositata il 31.10.2019 nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 384/2018 R.G., che dalla sentenza che ha ratificato le condizioni di separazione proposte dai coniugi all'udienza del 17/04/2023, i coniugi non hanno più ripreso la convivenza e non si sono riconciliati ed è maturato il termine per richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ha avanzato la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni stabilite d'accordo fra i coniugi e confermate dalla sentenza del Tribunale di OL n. 369/2023.
La parte convenuta si costituiva regolarmente, aderendo alla domanda avanzata da parte attrice, e concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
2 a) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio 30.08.2008 tra e Parte_1
con ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_1 alle condizioni seguenti. b) Confermare i provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente all' Affido condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e quindi confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in LV M.mo via Soleo 36 alla sig.ra
per le causali e i motivi di cui in narrativa. Controparte_1 c) Confermare il mantenimento mensile a carico del sig. in favore dei figli Parte_1 Per_1
e pari ad € 650,00 mensili oltre rivalutazione Istat nonché obbligo per lo
[...] Parte_3 stesso al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, scolastiche e sanitarie non mutuabili, sostenute nell'interesse della prole, a seguito di semplice richiesta. d) Confermare le modalità di visita dei minori da parte del padre per come previsto nei provvedimenti presidenziali del 5.06.2028, in mancanza di altro accordo. e) Impegno reciproco da parte dei coniugi a fornire notizia e/o documenti di Parte_4 qualsiasi natura che riguardano i figli minori. f) Compensazione delle spese di giudizio.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto. Preso atto dell'istanza con cui le parti congiuntamente, nel dichiarare di non volersi riconciliare e di rinunciare a comparire, riferivano di aver raggiunto un accordo circa le condizioni del divorzio, il presidente relatore sostituiva l'udienza fissata per il 30.09.2025 con il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni delle parti e rimetteva, all'esito del deposito, la causa in decisione con trasmissione degli atti al collegio. Nello specifico, le parti con note scritte chiedevano congiuntamente la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di seguito riportate testualmente in corsivo:
1) Confermare l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori ed Parte_2 con domicilio preferenziale presso la madre;
Parte_3
2) Confermare le condizioni già disposte con la sentenza N.369/2023, pubblicata il 05.05.2023, RG 384/2018, ovvero:
- versamento a carico di di un assegno di mantenimento per i due figli minori Parte_1
ed ari ad € 650,00 mensili oltre rivalutazione Istat (€ Parte_2 Parte_3 325,00 per ciascun figlio);
- cessione del 50% dell'assegno unico familiare per i figli di pertinenza di in Parte_1 favore della IG.ra ; Controparte_1
- assenso reciproco dei coniugi al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti;
- assegnazione del piano di maggiori dimensioni della casa coniugale di proprietà di
[...]
, sita in LV M.mo (CS) in via Soleo N.36, in favore della IG.ra Pt_1
, ove la stessa già coabita con i figli;
CP_1
- spese straordinarie ripartite al 50% fra i coniugi;
- conferma delle Modalità di visita dei figli minori da parte del padre per come previste nei provvedimenti presidenziali del 05.06.2018, in mancanza di altro accordo;
- impegno reciproco da parte dei coniugi e a fornire notizie e/o CP_1 Pt_1 documenti di qualsiasi natura che rigua i
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni ed alla presa d'atto degli impegni sopra indicati ed al loro recepimento nella presente sentenza.
L'accordo raggiunto in corso di causa tra le parti giustifica l'integrale compensazione delle spese.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 288/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 30.08.2008 in LV M.mo (CS), in regime di comunione legale dei beni, tra
[...]
e e registrato nel registro degli atti di matrimonio del Pt_1 Controparte_1 medesimo comune, al n.30, parte II, Serie A, Uff. 1, anno 2008;
- prende atto delle condizioni, come riportate in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritte;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di LV M.mo (CS) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del comune di LV M.mo (CS) perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
OL, così deciso nella camera di consiglio del 30.09.2025
Il Presidente relatore
Dr. FI Leonardo
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