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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5964 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8400 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(MILANO (MI), 13/02/1980), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ROSSI DONATELLA e dell'avv. TUMIOTTO MARCELLO
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 22/08/1963), con il patrocinio dell'avv. CP_1
MASSI FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 28/08/2017 Parte_1
contraeva in Massa Martana (PG) matrimonio civile con CP_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva,
quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 08/04/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio dagli Parte_1 CP_1
stessi contratto in data 28/08/2017.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8400/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria 3
istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MILANO (MI), 13/02/1980) e (ROMA (RM), CP_1
22/08/1963) relativamente al matrimonio contratto in data 28/08/2017,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa Martana
(PG), al n. 14, parte II, serie C, anno 2017;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8400 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(MILANO (MI), 13/02/1980), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. ROSSI DONATELLA e dell'avv. TUMIOTTO MARCELLO
giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 22/08/1963), con il patrocinio dell'avv. CP_1
MASSI FRANCESCA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: separazione personale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, , premesso che in data 28/08/2017 Parte_1
contraeva in Massa Martana (PG) matrimonio civile con CP_1
esponeva che nel tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva,
quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che non si opponeva alla CP_1
pronuncia sulla separazione personale dei coniugi.
Alla prima udienza del 08/04/2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, riservava l'adozione dei provvedimenti provvisori e rimetteva la causa al collegio per la decisione sullo status.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente al matrimonio dagli Parte_1 CP_1
stessi contratto in data 28/08/2017.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8400/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria 3
istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(MILANO (MI), 13/02/1980) e (ROMA (RM), CP_1
22/08/1963) relativamente al matrimonio contratto in data 28/08/2017,
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Massa Martana
(PG), al n. 14, parte II, serie C, anno 2017;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 08/04/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi