Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/06/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1114/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza del 5 giugno 2025, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dell'avv. BERNER CHRISTIAN ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti attore contro
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. BUONINCONTRI MAURO ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili
Conclusioni: per , come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 5 giugno 2025; Parte_1
per come da conclusioni congiunte precisate all'udienza del 5 giugno 2025; Controparte_1
per il PUBBLICO MINISERO, parere favorevole.
1
, premesso che contraeva matrimonio con rito concordatario con Parte_1 [...] in MARIGLIANO, in data 23/06/2008 (anno 2008, atto n. 45, reg. MARIGLIANO, parte CP_1
II, serie A), dalla cui unione nasceva la figlia il 30 aprile 2010, da cui si separava giudizialmente con la Per_1 sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2541/2023 pubblicata il 28/11/2023, RG n. 3565/2020 (passata in giudicato), si rivolgeva all'intestato Tribunale, domandando di pronunciare il divorzio e formulava le domande accessorie. Si costituiva in giudizio la quale aderiva alla domanda sullo status e Controparte_1 formulava le domande accessorie.
All'udienza di comparizione del 5 giugno 2025, dopo ampia discussione, le parti raggiungevano il seguente accordo: “- Affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- La regolazione delle frequentazioni padre-figlia viene rimessa direttamente all'accordo padre-figlia, compatibilmente alle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche della minore;
- Il padre si obbliga, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, a versare alla madre, per il mantenimento della minore, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 500,00 al mese, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale Ordinario di Bergamo che si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
2 a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Il signor rinuncia alla propria quota di Assegno Unico e Universale per la figlia, che sarà pertanto Pt_1 percepito per intero dalla signora CP_1
- Le parti si impegnano a comunicare tra loro per telefono e a favorire il riavvicinamento della figlia al padre, anche mediante, se ritenuto opportuno, l'attivazione di un percorso di supporto psicologico per la minore, i cui costi saranno sostenuti da entrambi i genitori al 50%;
- La signora i impegna a comunicare al signor il numero di cellulare della figlia CP_1 Pt_1 Per_
e a favorire le comunicazioni dirette padre-figlia;
- Resta salvo ogni diverso e migliore accordo scritto tra le parti;
- Spese di lite compensate”.
Le parti precisavano pertanto le conclusioni in udienza come da accordo sopra riportato e chiedevano che la causa venisse immediatamente rimessa in decisione.
Il Giudice relatore pronunciava i provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in MARIGLIANO, in data 23/06/2008 (anno 2008, atto n. 45, reg.
MARIGLIANO, parte II, serie A).
Dall'unione delle parti è nata la figlia il 30 aprile 2010. Per_1
I coniugi si sono separati giudizialmente con la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2541/2023, pubblicata il
28/11/2023, RG n. 3565/2020 (passata in giudicato).
3 Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire alla figlia minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
Ritiene il Collegio che l'ascolto della prole minorenne deve valutarsi manifestamente superfluo alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei termini dell'accordo raggiunto.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da Pt_1
e n MARIGLIANO, in data 23/06/2008 (anno 2008, atto n. 45, reg.
[...] Controparte_1
MARIGLIANO, parte II, serie A); provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“- Affido condiviso della minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- La regolazione delle frequentazioni padre-figlia viene rimessa direttamente all'accordo padre-figlia, compatibilmente alle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche della minore;
- Il padre si obbliga, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, a versare alla madre, per il mantenimento della minore, entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo di euro 500,00 al mese, importo annualmente rivalutabile con indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore, come da protocollo in uso presso il Tribunale Ordinario di Bergamo che si riporta: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio
Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza
4 primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi postuniversitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento;
b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
- Il signor rinuncia alla propria quota di Assegno Unico e Universale per la figlia, che sarà pertanto Pt_1 percepito per intero dalla signora CP_1
5 - Le parti si impegnano a comunicare tra loro per telefono e a favorire il riavvicinamento della figlia al padre, anche mediante, se ritenuto opportuno, l'attivazione di un percorso di supporto psicologico per la minore, i cui costi saranno sostenuti da entrambi i genitori al 50%;
- La signora i impegna a comunicare al signor il numero di cellulare della figlia CP_1 Pt_1 Per_
e a favorire le comunicazioni dirette padre-figlia;
- Resta salvo ogni diverso e migliore accordo scritto tra le parti;
- Spese di lite compensate”; compensa tra le parti le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di MARIGLIANO, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Presidente
Dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
6