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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 09/01/2026, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 56/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAVA EP, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6123/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342020240007202992000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342020240007202992000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione la cartella di pagamento n. 03420240007202992000, notificata il 3/5/2024 ed intimante il pagamento della somma di € 1.977,62 a tiolo di RP (e accessori) a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/73 svolto in relazione ai periodi d'imposta 2019 e 2020, rilevando l'insussistenza della pretesa in quanto le somme indicate come
“omessi o carenti versamenti” integravano dei crediti derivanti da eccedenze di imposte risultanti da precedenti dichiarazioni ed utilizzate in compensazione.
In particolare, dal modello Redditi 2021 (anno d'imposta 2020) emergeva un mero errore materiale di compilazione da parte della contribuente, rappresentato dall'inesatta indicazione al rigo RN 36 del valore pari ad euro 533, in luogo di quello (corretto) risultante dal rigo RN 46 del precedente modello (anno 2019) pari ad euro 632, al netto dell'eccedenza pari ad euro 420 compensata con F24 in data 16.06.2021.
Si perveniva, pertanto, ad un'esposizione creditoria per entrambi gli anni oggetto di contestazione.
Rilevava, inoltre, l'illegittimità del ricorso al controllo automatizzato ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 (in luogo dell'avviso di accertamento) per l'ipotesi di disconoscimento di un credito d'imposta nonché il difetto di motivazione della cartella.
Concludeva per la dichiarazione di nullità o l'annullamento della cartella impugnata.
L'agente della riscossione si costituiva in giudizio, rilevando l'infondatezza del ricorso.
Interveniva in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, rilevando che il recupero per l'anno 2019 era stato originato dalla sottrazione (rispetto agli € 533 indicati in dichiarazione) dell'importo di € 429 utilizzato in compensazione con mod. F24 del 16/6/2020 (con conseguente riduzione, nel rigo RN
46, dell'imposta a credito ad € 104,00).
Inoltre, evidenziava che, per l'anno d'imposta 2020, il sistema aveva disconosciuto il credito in quanto la dichiarazione per il precedente periodo (2019) era stata presentata tardivamente;
tuttavia, in sede di autotutela il credito era stato riconosciuto nei limiti di quanto calcolato per l'anno d'imposta 2019.
Sempre in ordine all'anno 2020, deduceva che la contribuente aveva completamente omesso di tener conto della compensazione di € 429,00 effettuata con mod. F24 del 15/12/2020.
Produceva, per l'anno d'imposta 2020, provvedimento di sgravio parziale, che aveva tenuto conto, nonostante la tardività della dichiarazione 2019, del credito liquidato in sede di controllo per l'anno 2019 nonché delle compensazioni eseguite dalla contribuente per un ammontare complessivo di € 849,00
(€ 429,00 con F24 del 15/12/2020 ed € 420,00 con F24 del 16/06/2021) invece di € 420,00 indicati dalla contribuente.
Chiedeva per il resto il rigetto del ricorso, attesa l'infondatezza delle relative censure.
Con memoria del 22 dicembre 2025 la ricorrente chiedeva disporsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo nel frattempo provveduto all'integrale pagamento del debito iscritto a ruolo (come da attestazione allegata).
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/1992 va dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Invero, la ricorrente ha dedotto di avere integralmente pagato il debito iscritto a ruolo, manifestando di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso mediante apposita istanza di cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo.
- Dispone la compensazione delle spese di lite.
Cosenza, 8/1/2026
Il Giudice Monocratico
GI VA
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CAVA EP, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6123/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342020240007202992000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342020240007202992000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione la cartella di pagamento n. 03420240007202992000, notificata il 3/5/2024 ed intimante il pagamento della somma di € 1.977,62 a tiolo di RP (e accessori) a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis d.p.r. n. 600/73 svolto in relazione ai periodi d'imposta 2019 e 2020, rilevando l'insussistenza della pretesa in quanto le somme indicate come
“omessi o carenti versamenti” integravano dei crediti derivanti da eccedenze di imposte risultanti da precedenti dichiarazioni ed utilizzate in compensazione.
In particolare, dal modello Redditi 2021 (anno d'imposta 2020) emergeva un mero errore materiale di compilazione da parte della contribuente, rappresentato dall'inesatta indicazione al rigo RN 36 del valore pari ad euro 533, in luogo di quello (corretto) risultante dal rigo RN 46 del precedente modello (anno 2019) pari ad euro 632, al netto dell'eccedenza pari ad euro 420 compensata con F24 in data 16.06.2021.
Si perveniva, pertanto, ad un'esposizione creditoria per entrambi gli anni oggetto di contestazione.
Rilevava, inoltre, l'illegittimità del ricorso al controllo automatizzato ex art. 36 bis d.p.r. 600/73 (in luogo dell'avviso di accertamento) per l'ipotesi di disconoscimento di un credito d'imposta nonché il difetto di motivazione della cartella.
Concludeva per la dichiarazione di nullità o l'annullamento della cartella impugnata.
L'agente della riscossione si costituiva in giudizio, rilevando l'infondatezza del ricorso.
Interveniva in giudizio Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cosenza, rilevando che il recupero per l'anno 2019 era stato originato dalla sottrazione (rispetto agli € 533 indicati in dichiarazione) dell'importo di € 429 utilizzato in compensazione con mod. F24 del 16/6/2020 (con conseguente riduzione, nel rigo RN
46, dell'imposta a credito ad € 104,00).
Inoltre, evidenziava che, per l'anno d'imposta 2020, il sistema aveva disconosciuto il credito in quanto la dichiarazione per il precedente periodo (2019) era stata presentata tardivamente;
tuttavia, in sede di autotutela il credito era stato riconosciuto nei limiti di quanto calcolato per l'anno d'imposta 2019.
Sempre in ordine all'anno 2020, deduceva che la contribuente aveva completamente omesso di tener conto della compensazione di € 429,00 effettuata con mod. F24 del 15/12/2020.
Produceva, per l'anno d'imposta 2020, provvedimento di sgravio parziale, che aveva tenuto conto, nonostante la tardività della dichiarazione 2019, del credito liquidato in sede di controllo per l'anno 2019 nonché delle compensazioni eseguite dalla contribuente per un ammontare complessivo di € 849,00
(€ 429,00 con F24 del 15/12/2020 ed € 420,00 con F24 del 16/06/2021) invece di € 420,00 indicati dalla contribuente.
Chiedeva per il resto il rigetto del ricorso, attesa l'infondatezza delle relative censure.
Con memoria del 22 dicembre 2025 la ricorrente chiedeva disporsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo nel frattempo provveduto all'integrale pagamento del debito iscritto a ruolo (come da attestazione allegata).
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8/1/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n. 546/1992 va dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
Invero, la ricorrente ha dedotto di avere integralmente pagato il debito iscritto a ruolo, manifestando di non avere più interesse alla coltivazione del ricorso mediante apposita istanza di cessazione della materia del contendere.
Le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, I Sezione, così provvede:
- Dichiara l'estinzione del processo.
- Dispone la compensazione delle spese di lite.
Cosenza, 8/1/2026
Il Giudice Monocratico
GI VA