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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 29/10/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 744/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 744/2024
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi, 29 ottobre 2025 innanzi alla G.O.P. Dott.ssa Sonia
IN, sono comparsi l'Avv. AN SA per parte ricorrente e l'Avv. Renato Vestini, anche in sostituzione dell'Avv.
CA AN LL per parte resistente.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. pagina 1 di 11 Non sono presenti i procuratori delle parti.
La G.O.P.
Dott.ssa Sonia IN
pagina 2 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa Sonia
IN, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 744/24 promossa da:
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. AN SA del Foro di Rimini
ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Rimini C.so D'Augusto n. 220 e presso il suo indirizzo p.e.c. Email_1 con l'assistenza del patronato CP_2
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_3
P.I. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini ( C.F._3
) e CA AN LL, con domicilio eletto in Forlì,
[...] pagina 3 di 11 Via Libertà, 48, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'istituto
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 204/2024, emesso dalla Sezione Lavoro del
Tribunale di Forlì, nella procedura monitoria R.G.N. 582/24, per la somma di € 5.284,31 (oltre interessi legali dal 20.08.2024 al soddisfo, nonché delle spese di ingiunzione, liquidate in €
300,00 per compensi ed € 21,50 per esborsi, oltre accessori di legge).
L' fondava il ricorso sul fatto che il sig. aveva CP_1 Pt_1 percepito somme non dovute a titolo di invalidità civile, per il periodo dal luglio 2016 al dicembre 2017: somme non dovute poiché i redditi erano superiore ai limiti di legge.
Con l'opposizione, eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza del ricorso dell' . CP_3
Dopo aver rilevato in primis che non aveva indicato CP_1 il tipo di prestazione indebitamente goduta (così come non erano stati precisati i redditi che avrebbero determinato il superamento dei limiti), solo presuntivamente riteneva si trattasse dell'assegno mensile di assistenza che gli era stato concesso dal luglio 2010, dopo il riconoscimento dell'invalidità pagina 4 di 11 civile dell'85%, trasformatosi in assegno sociale al compimento dei 65 anni (come allora previsto), con identici limiti reddituali.
Deduceva trattarsi, quindi, di un indebito di natura assistenziale.
E ciò perché, nel novembre 2018, aveva comunicato CP_1 che l'importo della pensione INVCIV era stato rideterminato sulla base della comunicazione dei redditi per il 2016 e che il ricalcolo aveva prodotto un debito di € 5.284,31 (per il periodo da luglio 2016 a dicembre 2017).
Dalla comunicazione di indebito, rinnovata nel settembre
2021, emergeva che “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Il ricorrente, dunque, riteneva che l'indebito assistenziale fosse irripetibile, poiché lo stesso, determinato da sopravvenuta carenza del requisito reddituale, avrebbe potuto essere richiesto in restituzione solo a partire dal momento in cui fosse intervenuto il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni previste dalla legge.
Nel caso in oggetto, precisava il ricorrente, il debito era sicuramente – e per intero - maturato prima della comunicazione del provvedimento che aveva accertato il venir meno del requisito reddituale, poiché si riferiva al periodo luglio
2016 – dicembre 2017; il provvedimento dell' era invece CP_1 successivo (novembre 2018, come emergeva dagli atti).
Peraltro, il ricorrente rimarcava la sua buona fede, avendo sempre regolarmente comunicato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, erano conosciuti o, quantomeno, conoscibili dall' CP_1
pagina 5 di 11
2.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto ed eccepito.
Da quanto emerso dalle risultanze, il ricorrente aveva percepito somme a titolo di invalidità civile a lui non spettanti, dal momento che, nel periodo di riferimento i redditi risultavano superiori ai limiti di legge;
veniva precisato che la contestazione non poteva essere fatta precedentemente, in quanto occorreva che il reddito presuntivo preso in considerazione si consolidasse.
Confermava la correttezza dell'operato, in quanto conforme alle norme di legge e, precisamente, all'art. 5 del
D.P.R. 698/94, rimarcando sostanzialmente che nel caso di sopravvenuta mancanza del requisito reddituale non era possibile applicare indistintamente il principio di irripetibilità dell'indebito assistenziale, salvo il caso di accertato dolo dell'accipiens; soccorrevano, infatti, ulteriori disposizioni normative (art. 35 D.L. 207/2008, convertito in L. 14/2009, come modificato dall'art. 13 D.L. n. 78/2010, convertito in L.
122/2010) che , in relazione alla disciplina delle verifiche reddituali, avevano assimilato le prestazioni assistenziali a quelle previdenziali.
Così, pertanto, concludeva: “Nel merito, respingere tutte le domande proposte dal ricorrente perché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate e, per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo per le causali ivi specificate;
In via subordinata dichiarare dovute da parte ricorrente in favore di , a titolo di indebito di prestazione di CP_1 invalidità civile, come in atti, quelle somme, maggiori o minori che dovessero risultare giuste e/o eque all'esito del presente pagina 6 di 11 giudizio. Con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio. In via istruttoria: ove ritenuto necessario dal
Giudicante e senza assunzione di oneri probatori che non competono, si chiede: Ammettere prova per testi nella persona del funzionario , a conferma della relazione in atti a sua CP_1 firma, nonché ad eventuali chiarimenti sulla documentazione prodotta in atti, indicandosi a teste il Responsabile Ufficio
Pensioni della Sede di Cesena, o suo sostituto”. CP_1
3.
Nelle note difensive autorizzate il ricorrente reiterava le contestazioni proposte nell'atto introduttivo, specificando l'infondatezza in diritto delle argomentazioni avversarie, smantellando l'impianto difensivo, basato sulle norme prese a riferimento.
Adduceva, infatti, che il citato art. 5 del D.P.R. 689/94 era stata dichiarata norma inapplicabile agli indebiti per eccesso di delega e specificava che, avendo ammesso di aver CP_1 accertato l'indebito il 01.11.18, anche non considerando la successiva data di comunicazione all'interessato, l'indebito sarebbe comunque non ripetibile perché relativo ad un periodo antecedente.
Adduceva altresì che l'art. 35 D.L. 207/2008, convertito in
L. 14/2009, come modificato dall'art. 13 D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010, non poteva essere applicabile anche alle prestazioni previdenziali – come invece assunto da;
lo CP_1 aveva escluso la Suprema Corte in tutte le sue decisioni.
Effettuava, infine, un excursus giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali.
pagina 7 di 11 Richiamava, infine, le conclusioni di cui al ricorso: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, sez. lavoro, adversiis rejectis: - accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di € 5.284,31 per tutti i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto totalmente illegittimo ed infondato. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. AN
SA”.
4.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 29 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e proceduto alla discussione;
la causa, poi, è stata posta in discussione.
5.
Il ricorso risulta fondato per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
A seguito della successione delle norme e degli arresti giurisprudenziali, risulta ormai consolidato il principio che la disciplina dell'indebito assistenziale è ben distinta da quella dettata con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali;
pertanto, essa non può interpretarsi – neppure estensivamente – in quanto costituisce deroga alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.
Inoltre, le norme che regolano il recupero dell'indebito assistenziale (e che, in sostanza, limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non pagina 8 di 11 era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme in precedenza corrisposte), sono a loro volta speciali rispetto al menzionato articolo del codice civile (che consente la ripetizione senza limiti temporali), sicchè la norma codicistica ad esse
“cede il passo” (come si esprime in motivazione Cass.
19638/15).
La disciplina del recupero delle prestazioni assistenziali viene definito come “sottosistema”, fondato sulla regola della tendenziale irripetibilità (se il percettore è in buona fede), opposta alla generale e incondizionata regola civilistica della ripetibilità (cfr. Cass. 16080/20 e precedenti: Cass. 11921/15;
Cass. 1446/08).
Sottosistema considerato in armonia con l'art. 38 della
Costituzione, basato cioè sul rilievo che la prestazione assistenziale mira a soddisfare esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, le quali finirebbero per essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già naturaliter consumate in ragione della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 431/1993).
Sul tema dell'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito reddituale, si è pronunciata la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 28771/18, nella quale viene confermato il principio, “per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui
l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali…”.
In difetto di una specifica disciplina, trovano applicazione le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla pagina 9 di 11 mancanza dei requisiti di legge (norme che escludono la ripetibilità dell'indebito prima del provvedimento che accerti il venir meno dei requisiti di legge), ossia D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 ed il D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988.
La Suprema Corte ha anche precisato e ritenuto che risulta Invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co 4 e non applicabile, per eccesso dal regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994).
Il principio della irripetibilità degli indebiti assistenziali è stato confermato, ancor più di recente, da Cass.: n.
26036/2019, n. 31372/2019, n. 13223/20, n. 18820, n.
1764/2022.
In definitiva, l'indebito contestato al ricorrente deve essere annullato, in quanto interamente maturato prima della comunicazione del provvedimento che lo ha accertato
5.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico dell'Istituto soccombente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, da distrarre a favore del procuratore antistatario facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 10 di 11 - accertata e dichiarata l'irripetibilità dell'indebito della somma di € 5.284,31 contenuta nel decreto ingiuntivo n. 204/2024, emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Forlì, nella procedura monitoria R.G.N. 582/24, accoglie il ricorso proposto e, per gli effetti revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite CP_1 che si liquidano in € 2.697,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell'Avv.
AN SA antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 29 ottobre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa Sonia IN
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLI'
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. R.G. 744/2024
Parte_1
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE
Oggi, 29 ottobre 2025 innanzi alla G.O.P. Dott.ssa Sonia
IN, sono comparsi l'Avv. AN SA per parte ricorrente e l'Avv. Renato Vestini, anche in sostituzione dell'Avv.
CA AN LL per parte resistente.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, le parti insistono per le conclusioni come da rispettivi atti e per tutte le richieste ivi formulate, anche istruttorie, rinunciando altresì a presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio, il Giudice dà lettura della sentenza, come da fogli allegati telematicamente al presente verbale, con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione. pagina 1 di 11 Non sono presenti i procuratori delle parti.
La G.O.P.
Dott.ssa Sonia IN
pagina 2 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Forlì, in persona del G.O.P. Dott.ssa Sonia
IN, ha pronunciato ex art. 429 comma 1 c.p.c. la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. N. 744/24 promossa da:
), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. AN SA del Foro di Rimini
ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio in Rimini C.so D'Augusto n. 220 e presso il suo indirizzo p.e.c. Email_1 con l'assistenza del patronato CP_2
RICORRENTE contro
(C.F. Controparte_3
P.I. ), in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Renato Vestini ( C.F._3
) e CA AN LL, con domicilio eletto in Forlì,
[...] pagina 3 di 11 Via Libertà, 48, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell'istituto
RESISTENTE
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate a verbale all'odierna udienza e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
o s s e r v a
1.
Il ricorrente proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 204/2024, emesso dalla Sezione Lavoro del
Tribunale di Forlì, nella procedura monitoria R.G.N. 582/24, per la somma di € 5.284,31 (oltre interessi legali dal 20.08.2024 al soddisfo, nonché delle spese di ingiunzione, liquidate in €
300,00 per compensi ed € 21,50 per esborsi, oltre accessori di legge).
L' fondava il ricorso sul fatto che il sig. aveva CP_1 Pt_1 percepito somme non dovute a titolo di invalidità civile, per il periodo dal luglio 2016 al dicembre 2017: somme non dovute poiché i redditi erano superiore ai limiti di legge.
Con l'opposizione, eccepiva l'illegittimità e l'infondatezza del ricorso dell' . CP_3
Dopo aver rilevato in primis che non aveva indicato CP_1 il tipo di prestazione indebitamente goduta (così come non erano stati precisati i redditi che avrebbero determinato il superamento dei limiti), solo presuntivamente riteneva si trattasse dell'assegno mensile di assistenza che gli era stato concesso dal luglio 2010, dopo il riconoscimento dell'invalidità pagina 4 di 11 civile dell'85%, trasformatosi in assegno sociale al compimento dei 65 anni (come allora previsto), con identici limiti reddituali.
Deduceva trattarsi, quindi, di un indebito di natura assistenziale.
E ciò perché, nel novembre 2018, aveva comunicato CP_1 che l'importo della pensione INVCIV era stato rideterminato sulla base della comunicazione dei redditi per il 2016 e che il ricalcolo aveva prodotto un debito di € 5.284,31 (per il periodo da luglio 2016 a dicembre 2017).
Dalla comunicazione di indebito, rinnovata nel settembre
2021, emergeva che “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante in quanto l'importo dei redditi è superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Il ricorrente, dunque, riteneva che l'indebito assistenziale fosse irripetibile, poiché lo stesso, determinato da sopravvenuta carenza del requisito reddituale, avrebbe potuto essere richiesto in restituzione solo a partire dal momento in cui fosse intervenuto il provvedimento che accertava il venir meno delle condizioni previste dalla legge.
Nel caso in oggetto, precisava il ricorrente, il debito era sicuramente – e per intero - maturato prima della comunicazione del provvedimento che aveva accertato il venir meno del requisito reddituale, poiché si riferiva al periodo luglio
2016 – dicembre 2017; il provvedimento dell' era invece CP_1 successivo (novembre 2018, come emergeva dagli atti).
Peraltro, il ricorrente rimarcava la sua buona fede, avendo sempre regolarmente comunicato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate e che, pertanto, erano conosciuti o, quantomeno, conoscibili dall' CP_1
pagina 5 di 11
2.
Si costituiva in giudizio contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto ed eccepito.
Da quanto emerso dalle risultanze, il ricorrente aveva percepito somme a titolo di invalidità civile a lui non spettanti, dal momento che, nel periodo di riferimento i redditi risultavano superiori ai limiti di legge;
veniva precisato che la contestazione non poteva essere fatta precedentemente, in quanto occorreva che il reddito presuntivo preso in considerazione si consolidasse.
Confermava la correttezza dell'operato, in quanto conforme alle norme di legge e, precisamente, all'art. 5 del
D.P.R. 698/94, rimarcando sostanzialmente che nel caso di sopravvenuta mancanza del requisito reddituale non era possibile applicare indistintamente il principio di irripetibilità dell'indebito assistenziale, salvo il caso di accertato dolo dell'accipiens; soccorrevano, infatti, ulteriori disposizioni normative (art. 35 D.L. 207/2008, convertito in L. 14/2009, come modificato dall'art. 13 D.L. n. 78/2010, convertito in L.
122/2010) che , in relazione alla disciplina delle verifiche reddituali, avevano assimilato le prestazioni assistenziali a quelle previdenziali.
Così, pertanto, concludeva: “Nel merito, respingere tutte le domande proposte dal ricorrente perché infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, non provate e, per l'effetto confermare l'opposto decreto ingiuntivo per le causali ivi specificate;
In via subordinata dichiarare dovute da parte ricorrente in favore di , a titolo di indebito di prestazione di CP_1 invalidità civile, come in atti, quelle somme, maggiori o minori che dovessero risultare giuste e/o eque all'esito del presente pagina 6 di 11 giudizio. Con vittoria di spese e compenso professionale di giudizio. In via istruttoria: ove ritenuto necessario dal
Giudicante e senza assunzione di oneri probatori che non competono, si chiede: Ammettere prova per testi nella persona del funzionario , a conferma della relazione in atti a sua CP_1 firma, nonché ad eventuali chiarimenti sulla documentazione prodotta in atti, indicandosi a teste il Responsabile Ufficio
Pensioni della Sede di Cesena, o suo sostituto”. CP_1
3.
Nelle note difensive autorizzate il ricorrente reiterava le contestazioni proposte nell'atto introduttivo, specificando l'infondatezza in diritto delle argomentazioni avversarie, smantellando l'impianto difensivo, basato sulle norme prese a riferimento.
Adduceva, infatti, che il citato art. 5 del D.P.R. 689/94 era stata dichiarata norma inapplicabile agli indebiti per eccesso di delega e specificava che, avendo ammesso di aver CP_1 accertato l'indebito il 01.11.18, anche non considerando la successiva data di comunicazione all'interessato, l'indebito sarebbe comunque non ripetibile perché relativo ad un periodo antecedente.
Adduceva altresì che l'art. 35 D.L. 207/2008, convertito in
L. 14/2009, come modificato dall'art. 13 D.L. n. 78/2010, convertito in L. 122/2010, non poteva essere applicabile anche alle prestazioni previdenziali – come invece assunto da;
lo CP_1 aveva escluso la Suprema Corte in tutte le sue decisioni.
Effettuava, infine, un excursus giurisprudenziale in materia di indebito assistenziale derivante dal superamento dei limiti reddituali.
pagina 7 di 11 Richiamava, infine, le conclusioni di cui al ricorso: “Voglia
l'Ecc.mo Tribunale di Forlì, sez. lavoro, adversiis rejectis: - accertare e dichiarare l'irripetibilità dell'indebito di € 5.284,31 per tutti i motivi esposti in narrativa;
- conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto, in quanto totalmente illegittimo ed infondato. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv. AN
SA”.
4.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 29 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale e proceduto alla discussione;
la causa, poi, è stata posta in discussione.
5.
Il ricorso risulta fondato per le ragioni che si vanno ad evidenziare.
A seguito della successione delle norme e degli arresti giurisprudenziali, risulta ormai consolidato il principio che la disciplina dell'indebito assistenziale è ben distinta da quella dettata con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali;
pertanto, essa non può interpretarsi – neppure estensivamente – in quanto costituisce deroga alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.
Inoltre, le norme che regolano il recupero dell'indebito assistenziale (e che, in sostanza, limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non pagina 8 di 11 era dovuta, restando esclusa la ripetizione delle somme in precedenza corrisposte), sono a loro volta speciali rispetto al menzionato articolo del codice civile (che consente la ripetizione senza limiti temporali), sicchè la norma codicistica ad esse
“cede il passo” (come si esprime in motivazione Cass.
19638/15).
La disciplina del recupero delle prestazioni assistenziali viene definito come “sottosistema”, fondato sulla regola della tendenziale irripetibilità (se il percettore è in buona fede), opposta alla generale e incondizionata regola civilistica della ripetibilità (cfr. Cass. 16080/20 e precedenti: Cass. 11921/15;
Cass. 1446/08).
Sottosistema considerato in armonia con l'art. 38 della
Costituzione, basato cioè sul rilievo che la prestazione assistenziale mira a soddisfare esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, le quali finirebbero per essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni già naturaliter consumate in ragione della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 431/1993).
Sul tema dell'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito reddituale, si è pronunciata la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 28771/18, nella quale viene confermato il principio, “per cui l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui
l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali…”.
In difetto di una specifica disciplina, trovano applicazione le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla pagina 9 di 11 mancanza dei requisiti di legge (norme che escludono la ripetibilità dell'indebito prima del provvedimento che accerti il venir meno dei requisiti di legge), ossia D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977 ed il D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella legge n. 291 del 1988.
La Suprema Corte ha anche precisato e ritenuto che risulta Invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art. 11, co 4 e non applicabile, per eccesso dal regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994).
Il principio della irripetibilità degli indebiti assistenziali è stato confermato, ancor più di recente, da Cass.: n.
26036/2019, n. 31372/2019, n. 13223/20, n. 18820, n.
1764/2022.
In definitiva, l'indebito contestato al ricorrente deve essere annullato, in quanto interamente maturato prima della comunicazione del provvedimento che lo ha accertato
5.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e successivo D.M. 147/2022, sono poste a carico dell'Istituto soccombente ed a favore della vittoriosa parte ricorrente, da distrarre a favore del procuratore antistatario facendo applicazione dei valori minimi in ragione del valore della causa stante la non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
Il G.O.P., ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, pagina 10 di 11 - accertata e dichiarata l'irripetibilità dell'indebito della somma di € 5.284,31 contenuta nel decreto ingiuntivo n. 204/2024, emesso dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Forlì, nella procedura monitoria R.G.N. 582/24, accoglie il ricorso proposto e, per gli effetti revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna a rifondere a parte ricorrente le spese di lite CP_1 che si liquidano in € 2.697,00 per compensi oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi a favore dell'Avv.
AN SA antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Così deciso in Forlì, il 29 ottobre 2025
La G.O.P.
Dott.ssa Sonia IN
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