TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3415 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI ON Presidente
- Francesca Caputo Componente
- LE GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4482/2020 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( , rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
EF DI,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Eleonora Ricchizzi,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4482/2020
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge Parte_1 della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Montemesola (TA) in data 10/08/2007. Ha precisato che dalla loro unione, due anni prima del matrimonio, è nata la figlia (03/07/2005). Per_1
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis, riconducendone la causa al progressivo disinteresse manifestato dalla controparte nei confronti della famiglia nonché alle relazioni extraconiugali scoperte attraverso le chat rinvenute sul suo cellulare. Ha, altresì, dedotto di essere stata ripetutamente vittima di episodi di violenza morale, economica e fisica perpetrati dal marito, anche alla presenza della figlia, e di aver infine deciso di sporgere denuncia e di rivolgersi ad un centro antiviolenza. Ha allegato di essersi dedicata totalmente alla cura della famiglia, rinunciando a diverse opportunità professionali per seguire il consorte nei suoi trasferimenti lavorativi. Ha riferito di aver lavorato quale operatrice call-center dall'agosto
2018 al 2019, precisando di essere attualmente priva di occupazione.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale della controparte, ha dedotto che costei è militare della Marina Militare e percepisce redditi mensili pari ad € 2.500,00 circa, oltre agli straordinari. Ha riferito che la casa coniugale, formalmente di proprietà della parte convenuta, è stata in realtà acquistata dal proprio padre ed è gravata da un mutuo, la cui rata semestrale è pari ad € 456,00.
Ha domandato: a) la separazione personale con addebito al marito;
b)
l'affidamento esclusivo di con collocamento presso di sé; c) Per_1
l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 300,00 oltre al 70% delle spese straordinarie;
f) un contributo mensile del coniuge al suo mantenimento pari ad € 700,00; g) l'ordine al datore di lavoro della controparte di provvedere al versamento diretto di tali somme;
h) l'obbligo, a carico della parte convenuta, di provvedere al pagamento delle rate residue del mutuo
2 R.G. 4482/2020
gravante sulla casa familiare. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 29/06/2020).
1.2.- si è costituito in giudizio non opponendosi alla Controparte_1 decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando che la parte attrice ha sempre lavorato in costanza di matrimonio, precisando, tuttavia, di non aver mai avuto contezza dei redditi da costei percepiti. Ha riferito che i propri redditi mensili netti ammontano ad € 1.800,00 e sono gravati dal pagamento del canone di locazione dell'appartamento presso il quale attualmente vive e dalla rata di un mutuo variabile contratto per la ristrutturazione della casa familiare. Ha dedotto di essere stato cacciato di casa dalla controparte all'esito di una lite nel maggio 2020 e che la stessa era solita picchiarlo durante le discussioni. Ha negato di aver mai tenuto condotte violente ai danni della moglie e riferito di aver un ottimo rapporto con la figlia.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale con addebito alla moglie;
b) l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre;
c) una regolamentazione libera del proprio diritto di visita, attesa l'età di;
d) la quantificazione del proprio contributo mensile Per_1 al mantenimento della prole pari ad € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) nulla a titolo di contributo al mantenimento della parte attrice. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il
24/11/2020).
1.3.- Con ordinanza del 12/01/2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/12/2020, la presidente delegata, provvedendo in via temporanea e urgente nell'interesse delle parti e della prole, ha: 1) posto, a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 di versandole la somma mensile di € 300,00; 2) posto, a Parte_1 carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia minore, versando a la somma mensile di € 300,00; 3) Parte_1 posto, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di contribuire in pari misura alle spese straordinarie da sostenere per . Per_1
3 R.G. 4482/2020
1.4.- Con successiva ordinanza del 12/05/2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/05/2021, all'esito dell'ascolto delle parti, la presidente delegata provvedendo sempre in via temporanea e urgente, ha: 1) autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
2) affidato la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegnato la casa coniugale per intero al genitore collocatario;
4) regolamentato il diritto di visita dell'altro genitore;
5) confermato, per il resto, le statuizioni economiche già in vigore.
La Presidente delegata, attesa la forte conflittualità tra le parti, ha, altresì, suggerito l'avvio di un percorso di mediazione familiare, cui entrambe le parti hanno acconsentito. Ha, infine, fissato l'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.5.- Apertosi un sub-procedimento volto alla modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, il giudice, con ordinanza del
10/10/2022, ha accolto il ricorso ex art. 709 co. 4 c.p.c. disponendo: - il collocamento della figlia minore presso il padre;
- la revoca del contributo, posto a carico di , per il mantenimento di , con Controparte_1 Per_1 decorrenza da settembre 2022; - la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a , con rilascio della stessa nel termine, non inferiore Parte_1
a 60 giorni, concordato dalle parti;
- la ripartizione tra i genitori dell'A.U.U. come per legge. Per il resto, ha confermato le precedenti statuizioni e ha ammonito le parti a tenere comportamenti collaborativi nell'interesse della minore.
1.6.- Proseguito il giudizio, all'esito dell'udienza del 10/02/2023, il giudice, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, come già modificata con ordinanza del 10/10/2022, ha posto, a carico di Parte_1
, un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 125,00, attesa la
[...] mancata contribuzione della stessa alle spese straordinarie da sostenere per . Per_1
1.7.- Apertosi un secondo sub-procedimento volto alla modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, il giudice, con ordinanza del
4 R.G. 4482/2020
17/04/2024, ha preso atto del venir meno delle statuizioni di natura personale inerenti alla figlia , atteso il raggiungimento della sua Per_1 maggiore età, e ridotto ad € 250,00 il contributo mensile, a carico di
, al mantenimento di . Controparte_1 Parte_1
1.8.- Il giudizio è stato istruito per mezzo della documentazione prodotta, dell'interrogatorio formale della parte attrice e di numerose prove testimoniali.
1.9. Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 22/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2) la casa familiare, sita a Gallipoli in via Pasolini n. 27 resterà nel godimento esclusivo del proprietario;
CP_1
3) rinuncia al contributo, a carico di , per il Parte_1 Pt_2 proprio mantenimento, con decorrenza dalla mensilità di novembre (quella che avrebbe dovuto essere versata a fine ottobre); in considerazione dell'inizio della propria attività lavorativa, si impegna a restituire a le ultime tre CP_1 mensilità per complessivi € 750,00 e le corrisponderà in 5 rate da € 150,00 ciascuna;
si impegna a corrisponderle in occasione
e con le medesime modalità del versamento del contributo al mantenimento della figlia;
4) si impegna a versare a favore di Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di € 140,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – avverrà entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
nel caso in cui superi il concorso in Polizia e inizi a ricevere Per_1
5 R.G. 4482/2020
lo stipendio, le parti si impegnano a disporre la revoca del contributo tramite negoziazione assistita;
5) le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
6) le parti rinunciano alle domande di addebito;
7) le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti.
Il giudice istruttore, preso atto dell'intesa conciliativa raggiunta, ha provveduto a norma dell'art. 709 ult. co. c.p.c. in conformità alle condizioni concordate e ha rimesso la causa al collegio per la decisione, senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia delle parti.
1.10.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 15/06/2021).
2.- La domanda di separazione è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 10/08/2007 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montemesola (TA) al n. 6, parte II, serie A, anno
2007).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla figlia e ai rapporti economici, Per_1 non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 22/10/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4482/2020 introdotto con ricorso del
29/06/2020 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
6 R.G. 4482/2020
1) DICHIARA la separazione personale tra (Nardò (LE), Parte_1
06/07/1982) e (IE (TA), 26/04/1982) alle Controparte_1 condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del
22/10/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montemesola per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
LE GR CI ON
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- CI ON Presidente
- Francesca Caputo Componente
- LE GR Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4482/2020 R.G. avente ad oggetto separazione personale tra coniugi e pendente tra
( , rappresentata e difesa da avv. Parte_1 C.F._1
EF DI,
-parte attrice-
e
), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Eleonora Ricchizzi,
-parte convenuta- nonché
presso il Tribunale di Lecce, Controparte_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 4482/2020
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere coniuge Parte_1 della parte convenuta in forza di matrimonio celebrato a Montemesola (TA) in data 10/08/2007. Ha precisato che dalla loro unione, due anni prima del matrimonio, è nata la figlia (03/07/2005). Per_1
Ha dichiarato che tra le parti la convivenza è divenuta intollerabile per essere venuta meno la affectio coniugalis, riconducendone la causa al progressivo disinteresse manifestato dalla controparte nei confronti della famiglia nonché alle relazioni extraconiugali scoperte attraverso le chat rinvenute sul suo cellulare. Ha, altresì, dedotto di essere stata ripetutamente vittima di episodi di violenza morale, economica e fisica perpetrati dal marito, anche alla presenza della figlia, e di aver infine deciso di sporgere denuncia e di rivolgersi ad un centro antiviolenza. Ha allegato di essersi dedicata totalmente alla cura della famiglia, rinunciando a diverse opportunità professionali per seguire il consorte nei suoi trasferimenti lavorativi. Ha riferito di aver lavorato quale operatrice call-center dall'agosto
2018 al 2019, precisando di essere attualmente priva di occupazione.
Quanto alla situazione economico-patrimoniale della controparte, ha dedotto che costei è militare della Marina Militare e percepisce redditi mensili pari ad € 2.500,00 circa, oltre agli straordinari. Ha riferito che la casa coniugale, formalmente di proprietà della parte convenuta, è stata in realtà acquistata dal proprio padre ed è gravata da un mutuo, la cui rata semestrale è pari ad € 456,00.
Ha domandato: a) la separazione personale con addebito al marito;
b)
l'affidamento esclusivo di con collocamento presso di sé; c) Per_1
l'assegnazione a sé della casa familiare;
d) la regolamentazione del diritto di visita dell'altro genitore;
e) un contributo mensile dell'altro genitore al mantenimento della prole pari ad € 300,00 oltre al 70% delle spese straordinarie;
f) un contributo mensile del coniuge al suo mantenimento pari ad € 700,00; g) l'ordine al datore di lavoro della controparte di provvedere al versamento diretto di tali somme;
h) l'obbligo, a carico della parte convenuta, di provvedere al pagamento delle rate residue del mutuo
2 R.G. 4482/2020
gravante sulla casa familiare. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 29/06/2020).
1.2.- si è costituito in giudizio non opponendosi alla Controparte_1 decisione sullo status.
Per il resto, ha contestato nel merito le avverse deduzioni, allegando che la parte attrice ha sempre lavorato in costanza di matrimonio, precisando, tuttavia, di non aver mai avuto contezza dei redditi da costei percepiti. Ha riferito che i propri redditi mensili netti ammontano ad € 1.800,00 e sono gravati dal pagamento del canone di locazione dell'appartamento presso il quale attualmente vive e dalla rata di un mutuo variabile contratto per la ristrutturazione della casa familiare. Ha dedotto di essere stato cacciato di casa dalla controparte all'esito di una lite nel maggio 2020 e che la stessa era solita picchiarlo durante le discussioni. Ha negato di aver mai tenuto condotte violente ai danni della moglie e riferito di aver un ottimo rapporto con la figlia.
Ha concluso domandando: a) la separazione personale con addebito alla moglie;
b) l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre;
c) una regolamentazione libera del proprio diritto di visita, attesa l'età di;
d) la quantificazione del proprio contributo mensile Per_1 al mantenimento della prole pari ad € 350,00 oltre al 50% delle spese straordinarie;
e) nulla a titolo di contributo al mantenimento della parte attrice. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il
24/11/2020).
1.3.- Con ordinanza del 12/01/2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 11/12/2020, la presidente delegata, provvedendo in via temporanea e urgente nell'interesse delle parti e della prole, ha: 1) posto, a carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 di versandole la somma mensile di € 300,00; 2) posto, a Parte_1 carico di , l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1 figlia minore, versando a la somma mensile di € 300,00; 3) Parte_1 posto, a carico di entrambi i genitori, l'obbligo di contribuire in pari misura alle spese straordinarie da sostenere per . Per_1
3 R.G. 4482/2020
1.4.- Con successiva ordinanza del 12/05/2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04/05/2021, all'esito dell'ascolto delle parti, la presidente delegata provvedendo sempre in via temporanea e urgente, ha: 1) autorizzato i coniugi a vivere separatamente;
2) affidato la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
3) assegnato la casa coniugale per intero al genitore collocatario;
4) regolamentato il diritto di visita dell'altro genitore;
5) confermato, per il resto, le statuizioni economiche già in vigore.
La Presidente delegata, attesa la forte conflittualità tra le parti, ha, altresì, suggerito l'avvio di un percorso di mediazione familiare, cui entrambe le parti hanno acconsentito. Ha, infine, fissato l'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore e disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.5.- Apertosi un sub-procedimento volto alla modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, il giudice, con ordinanza del
10/10/2022, ha accolto il ricorso ex art. 709 co. 4 c.p.c. disponendo: - il collocamento della figlia minore presso il padre;
- la revoca del contributo, posto a carico di , per il mantenimento di , con Controparte_1 Per_1 decorrenza da settembre 2022; - la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a , con rilascio della stessa nel termine, non inferiore Parte_1
a 60 giorni, concordato dalle parti;
- la ripartizione tra i genitori dell'A.U.U. come per legge. Per il resto, ha confermato le precedenti statuizioni e ha ammonito le parti a tenere comportamenti collaborativi nell'interesse della minore.
1.6.- Proseguito il giudizio, all'esito dell'udienza del 10/02/2023, il giudice, a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, come già modificata con ordinanza del 10/10/2022, ha posto, a carico di Parte_1
, un contributo al mantenimento della figlia pari ad € 125,00, attesa la
[...] mancata contribuzione della stessa alle spese straordinarie da sostenere per . Per_1
1.7.- Apertosi un secondo sub-procedimento volto alla modifica dei provvedimenti temporanei e urgenti, il giudice, con ordinanza del
4 R.G. 4482/2020
17/04/2024, ha preso atto del venir meno delle statuizioni di natura personale inerenti alla figlia , atteso il raggiungimento della sua Per_1 maggiore età, e ridotto ad € 250,00 il contributo mensile, a carico di
, al mantenimento di . Controparte_1 Parte_1
1.8.- Il giudizio è stato istruito per mezzo della documentazione prodotta, dell'interrogatorio formale della parte attrice e di numerose prove testimoniali.
1.9. Proseguito il giudizio, in occasione dell'udienza del 22/10/2025 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un'intesa conciliativa domandando che la causa sia decisa secondo le seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con gli obblighi di rispetto reciproco e di comunicazione di eventuali cambiamenti di residenza e/o domicilio;
2) la casa familiare, sita a Gallipoli in via Pasolini n. 27 resterà nel godimento esclusivo del proprietario;
CP_1
3) rinuncia al contributo, a carico di , per il Parte_1 Pt_2 proprio mantenimento, con decorrenza dalla mensilità di novembre (quella che avrebbe dovuto essere versata a fine ottobre); in considerazione dell'inizio della propria attività lavorativa, si impegna a restituire a le ultime tre CP_1 mensilità per complessivi € 750,00 e le corrisponderà in 5 rate da € 150,00 ciascuna;
si impegna a corrisponderle in occasione
e con le medesime modalità del versamento del contributo al mantenimento della figlia;
4) si impegna a versare a favore di Parte_1 Controparte_1 la somma mensile di € 140,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia. Il pagamento - da aggiornarsi annualmente sulla base degli indici di rivalutazione ISTAT-FOI – avverrà entro cinque giorni da oggi per la mensilità in corso, ed entro il giorno 5 di ogni mese per le mensilità successive;
nel caso in cui superi il concorso in Polizia e inizi a ricevere Per_1
5 R.G. 4482/2020
lo stipendio, le parti si impegnano a disporre la revoca del contributo tramite negoziazione assistita;
5) le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
esse saranno regolamentate nei modi e termini di cui al pertinente protocollo sottoscritto presso il Tribunale di Lecce in data 21/05/2018 e ss.mm.;
6) le parti rinunciano alle domande di addebito;
7) le spese di lite saranno interamente compensate tra le parti.
Il giudice istruttore, preso atto dell'intesa conciliativa raggiunta, ha provveduto a norma dell'art. 709 ult. co. c.p.c. in conformità alle condizioni concordate e ha rimesso la causa al collegio per la decisione, senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c., per espressa rinuncia delle parti.
1.10.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 15/06/2021).
2.- La domanda di separazione è meritevole di accoglimento in conformità agli accordi intervenuti tra le parti.
Dalla certificazione anagrafica prodotta risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 10/08/2007 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Montemesola (TA) al n. 6, parte II, serie A, anno
2007).
Preso atto della volontà comune dei coniugi di non riconciliarsi deve conseguentemente ritenersi che la loro convivenza è divenuta intollerabile.
Quanto alle condizioni inerenti alla figlia e ai rapporti economici, Per_1 non risultano elementi ostativi al recepimento dell'intesa raggiunta dalle parti in occasione dell'udienza del 22/10/2025.
3.- Spese e competenze di giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 4482/2020 introdotto con ricorso del
29/06/2020 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
6 R.G. 4482/2020
1) DICHIARA la separazione personale tra (Nardò (LE), Parte_1
06/07/1982) e (IE (TA), 26/04/1982) alle Controparte_1 condizioni di cui all'intesa da loro raggiunta in occasione dell'udienza del
22/10/2025;
2) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Montemesola per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
LE GR CI ON
7