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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 28/03/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1902 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2024 con i termini ex art. 190, primo comma, c.p.c., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Catapano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23.11.2023; attrice-opponente
E già in persona del procuratore Avv. Controparte_1 Controparte_2
Roberto Castiglioni, in qualità di procuratrice speciale di Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maria Verrecchia, giusta procura allegata
[...]
al ricorso per decreto ingiuntivo. convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – somministrazione – cessione di credito
CONCLUSIONI: come dai rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 461/2021 del 30.4.2021, pubblicato il 3.5.2021, il Tribunale di Frosinone ingiungeva all' Parte_2
di pagare la somma di € 83.785,09, oltre interessi legali
[...] nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. 231/2002, con decorrenza dal termine previsto dall'art. 4, comma 2, del medesimo decreto e fino all'effettivo pagamento, nonché spese del procedimento, in favore di già Controparte_1 [...]
in qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 Controparte_3
(brevemente anche “ ” .
[...] CP_4 CP_2
1 Riferiva l'istante nel ricorso monitorio che:
- intratteneva un rapporto di factoring con avente Controparte_5 Controparte_6 ad oggetto l'acquisto dei crediti di quest'ultima;
- nell'ambito del suddetto rapporto, aveva ceduto ad crediti CP_6 CP_4
(derivanti da somministrazione di energia elettrica) vantati nei confronti dell' di Pt_1
con atto di cessione del 23.12.2014, autenticato nelle firme da notaio e Parte_1
notificato a quest'ultima il 2.2.2015;
- l' non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto, restando debitrice Pt_1
della somma complessiva di € 83.641,09, portata da una serie di fatture (meglio dettagliate in ricorso) con scadenze dal 6.8.2013 al 5.12.2014, il tutto come da estratto autentico notarile del registro IVA della cedente allegato al ricorso (rilasciato al costo di € 72,40);
- senza esito era rimasta la lettera di messa in mora del 22.3.2021.
Notificata l'ingiunzione, l' proponeva opposizione alla stessa Pt_1 Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione parziale e/o totale del credito per decorrenza del termine prescrizionale;
2) nel merito ed in via principale revocare il decreto ingiuntivo n°461/2021 reso dal Tribunale di Bologna il 03
MAGGIO 2021 e notificato all' di il 14 maggio 2021 (Prot. Pt_1 Parte_1
18/05/2021) per cui alla presente opposizione poiché nullo e/o comunque illegittimo in fatto e diritto e, per questo, dichiararne l'inefficacia; 3) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall' alla (già Pt_1 Controparte_1 Controparte_7
C.F./P.I.: , quale procuratrice speciale della P.IVA_1 [...]
per essere la pretesa creditoria illegittima ed infondata in Controparte_3 fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
L'opponente eccepiva in via preliminare la prescrizione dei crediti, rappresentando che, dopo la notifica dell'atto di cessione, seguita da opposizione e formale diffida al prosieguo delle istanze da parte dell' , non era stata avanzata più alcuna richiesta Pt_1
ad essi riferita;
contestava ad ogni modo la debenza della somma di cui era stato ingiunto il pagamento, negando l'esistenza di contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con da cui potessero avere avuto origine le fatture Controparte_6
azionate, delle quali negava altresì l'avvenuta spedizione all' ; rappresentava, Pt_1
inoltre, l'esistenza di plurimi giudizi, riferiti alle forniture di energia elettrica avvenute negli anni 2013 e 2014, per fatture emesse da altri fornitori, oltre ad , CP_6
2 alcuni dei quali pendenti con la stessa a riprova di una situazione confusa CP_1
in cui non era chiaro il titolo contrattuale e la conseguente legittimazione alla pretesa;
deduceva, infine, l'erroneità della domanda di pagamento nel quantum, stante il fatto che nella pregressa corrispondenza intercorsa con erano state Controparte_6
richieste cifre inferiori in relazione alle medesime fatture.
Si costituiva in giudizio nella sua qualità di procuratrice speciale di Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione ovvero, in Controparte_3
ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma risultante all'esito del giudizio, anche a titolo di ingiustificato arricchimento.
Al riguardo osservava che l'eccezione di prescrizione era infondata, alla luce dei vari atti interruttivi costituiti dalle comunicazioni di messa in mora inviate all' con Pt_1
riferimento alle fatture di cui al ricorso monitorio (diffide del 21.3.2017, 17.4.2018 e
22.3.2021); che la domanda avanzata trovava fondamento nei documenti già prodotti con il ricorso, ai quali si univano le fatture emesse da prodotte CP_6
unitamente alla comparsa, contenenti i dati di dettaglio delle forniture di energia elettrica, ivi compresi gli indirizzi dei siti presso i quali era avvenuta Pt_1
l'erogazione; che il rilievo dell'esistenza di ulteriori contenziosi, con altri fornitori di energia e con era inconferente, avendo gli stessi ad oggetto crediti diversi CP_1
da quelli in argomento.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, previo rigetto delle istanze istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta.
Orbene, come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul convenuto opposto, quale attore sostanziale, l'onere di dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in via monitoria ed è, allo stesso modo, pacifico che la fattura, sebbene titolo idoneo per l'emissione del decreto in favore di chi l'ha emessa, nel giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che va dimostrato con gli ordinari mezzi di prova (cfr., da ultimo, Cass. 19944/2023).
Al riguardo, già in sede di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. si osservava come, a fronte dell'eccezione sollevata dall' di inesistenza di un contratto di fornitura Pt_1 dell'energia elettrica concluso con (cedente i crediti ad Controparte_6
3 Controparte_8 , non fosse chiara la fonte del rapporto obbligatorio Controparte_3
alla base dell'emissione delle fatture prodotte, la quale avrebbe dovuto dunque essere individuata e debitamente provata da trattandosi del principale fatto CP_1
costitutivo della domanda.
Non è in discussione, del resto, che il debitore ceduto possa opporre al cessionario del credito tutte le eccezioni validamente opponibili al cedente ed anche in tema di contratto di factoring è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio” (Cass. 24657/2016).
Fin da prima di ricevere la notifica dell'ingiunzione risulta tra l'altro che l' Pt_1 avesse contestato l'esistenza di un contratto stipulato con Controparte_6
(chiedendone in ipotesi la trasmissione) e la conseguente esistenza di debiti verso la stessa;
con lettera del 26.8.2013 indirizzata alla suddetta società il Direttore Generale dell' chiedeva l'invio di “copia del contratto di fornitura di energia elettrica Pt_1
stipulato con la Vostra azienda, in quanto agli atti di questo ente non risulta essere presente alcun contratto firmato dal sottoscritto, unico legale rappresentante preposto in tal senso” (all. 7 della citazione); con successiva lettera del 10.2.2015, di riscontro all'invio dell'atto di cessione dei crediti, indirizzata tanto ad quanto ad CP_6
l' ribadiva che “non si è mai instaurato un regolare contratto”, Controparte_5 Pt_1
rappresentando in particolare che tutte le utenze ad essa intestate provenivano da vecchi contratti stipulati con Enel Distribuzione;
che alcune forniture erano poi passate in regime di salvaguardia alla società Hera Comm s.r.l.; che inspiegabilmente erano pervenute fatturazioni anche da parte di altre società tra cui , le quali CP_6
non risultavano aggiudicatarie del servizio di somministrazione per i fabbricati di proprietà dell' chiedendo in conclusione di “produrre con la massima Pt_2 urgenza copia conforme all'originale dei contratti di voltura delle varie utenze oggetto di fatturazione e copia delle richieste di cambio di intestazione della fornitura dalle Società e/o Hera Comm s.r.l., titolate all'emissione delle Parte_3 fatturazioni delle utenze , alla nuova Società erogatrice del servizio” (all. 8 della Pt_1
citazione).
4 In giudizio, l'opponente, nel richiamare siffatta corrispondenza, ha chiaramente ribadito la sua posizione di contestazione dell'esistenza di un valido rapporto contrattuale instaurato con rilevando il difetto di “prova che la CP_6 fornitura di energia elettrica sia stata effettivamente commissionata dall' alla Pt_1
(pag. 5 citaz.). Ulteriormente, poi, ha dedotto ed Controparte_6 argomentato circa l'assenza di una ipotetica fornitura in regime di salvaguardia riconducibile alla medesima società (cfr. quanto espresso nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Nonostante quanto sopra, nei termini deputati alla definitiva CP_1
cristallizzazione del thema decidendum, non ha fornito alcuna chiara e precisa delucidazione in ordine alla fonte del rapporto obbligatorio in forza del quale l' Pt_1
sarebbe tenuta al pagamento degli importi recati dalle fatture, mancando in particolare di indicare gli estremi del contratto di somministrazione dell'energia elettrica
(eventualmente) stipulato tra la medesima ed e di produrre poi il Controparte_6
relativo documento.
Invero, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la convenuta si è limitata a ripetere pedissequamente gli stessi argomenti difensivi svolti nella comparsa di costituzione e risposta, insufficienti a chiarire il profilo in discorso.
Essendo l' un ente pubblico economico, d'altro canto, nemmeno è immaginabile Pt_1
che il rapporto contrattuale si sia costituito per fatti concludenti, stante la necessità di rispettare il requisito della forma scritta ad substantiam previsto per l'attività negoziale di tutte le pubbliche amministrazioni.
In quello che appare come un tentativo di superare le proprie carenze di allegazione,
l'opposta ha formulato con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. un'istanza di ordine di esibizione nei confronti dell' di copia “del contratto o dei Pt_1 contratti in cui trovano causa le forniture di energia elettrica effettuate nell'arco temporale che va da agosto 2013 a dicembre 2014 presso i…siti (condomini) Pt_1
così come identificati ed identificabili nelle indicazioni riportate nelle fatture prodotte da ; ma si tratta di una richiesta chiaramente esplorativa e volta a riversare CP_9
inammissibilmente sulla controparte l'onere di individuare e produrre in giudizio il/i contratto/i (di cui nemmeno è nota l'esistenza) all'origine delle forniture. Va sul punto ribadito che costituiva onere di allegare e provare l'esistenza di uno o più CP_1
specifici contratti atti a dare fondamento alla pretesa creditoria.
5 In definitiva, pertanto, pur dovendo giudicarsi infondata l'eccezione di prescrizione, stante l'astratta valenza interruttiva delle missive prodotte dalla convenuta (generica infatti è la deduzione di mancata prova che gli elenchi dei crediti siano riferibili alle
PEC indicate), la domanda di pagamento proposta in via principale, in mancanza di allegazione e prova di un corrispondente titolo contrattuale, deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Nelle sole conclusioni della comparsa di costituzione e risposta è presente anche una domanda subordinata di condanna al pagamento di non meglio precisata “somma risultante all'esito del giudizio” anche “a titolo di ingiustificato arricchimento”.
Premesso che “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione
- sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. Sez. Un. 33954/2023; cfr., altresì, Cass.
6735/2024), va nondimeno osservato che la domanda in questione postula pur sempre una puntuale allegazione dei fatti costitutivi del diritto, tra cui anche l'indicazione della diminuzione patrimoniale subita e della sua misura, oltre che dell'effettivo arricchimento della controparte, cui va correlato l'indennizzo ex art. 2041 c.c..
Nel caso di specie in nessuno degli scritti difensivi del processo, sino alla precisazione delle conclusioni, ha dedicato specifici passaggi all'illustrazione ed CP_1
argomentazione della domanda di condanna ex art. 2041 c.c., meramente aggiunta, come detto, nelle conclusioni della comparsa ed in quelle a seguire rassegnate.
La stessa pertanto non è suscettibile di accoglimento, non fosse altro perché, pur ammettendo che vi siano state effettivamente delle forniture di energia elettrica da parte di a beneficio dell' presso i siti indicati nelle fatture Controparte_6 Pt_1
depositate in giudizio, non sarebbe in alcun modo determinabile l'entità dell'indennizzo spettante, giacché quest'ultimo, lungi dal poter corrispondere sic et simpliciter alla medesima somma fatturata (comprendente anche il margine di guadagno della società), andrebbe determinato con riferimento ai soli costi sopportati
6 per la fornitura ed all'arricchimento effettivamente ricevuto dall'opponente, rispetto ai quali non è stato offerto alcuno spunto conoscitivo.
In tali condizioni non può farsi ricorso al criterio equitativo, giacché anche in materia di arricchimento senza causa, “ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e
2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, a mente dei quali, affinché il giudice possa provvedere discrezionalmente alla liquidazione, è necessario che il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare” (Cass. 18804/2015); come ancora osservato, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime”, peraltro, “la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (Cass.
20889/2016).
Da tali principi discende che sarebbe stato onere di (a) provare CP_1
l'impossibilità o la particolare difficoltà di dimostrare il “danno” nel suo preciso ammontare e (b) indicare quantomeno la verosimile entità dei costi di somministrazione dei quantitativi di energia elettrica indicati nelle fatture o in alternativa il tendenziale margine di guadagno sui corrispettivi fatturati (da cui ricavare, per differenza, i primi), all'occorrenza acquisendo notizie dalla società erogatrice. Poiché, inoltre, l'indennità per indebito arricchimento va liquidata nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito, avrebbe dovuto essere indicato anche il prezzo di mercato, ossia quello normalmente praticato, per forniture dello stesso tipo, quale valore atto ad evidenziare la misura dell'effettivo vantaggio patrimoniale conseguito dall'accipiens.
7 Viceversa, come più volte sottolineato, è mancata qualunque attività assertiva a supporto della domanda, la quale, per questo motivo, non può che essere parimenti rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti per la fase 3 in considerazione del mancato svolgimento di attività istruttorie e per la fase 4 per il carattere ripetitivo delle difese svolte.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 461/2021 emesso dal Tribunale di Frosinone e rigetta ogni domanda di condanna al pagamento proposta da in qualità di Controparte_1
procuratrice speciale di Controparte_3
2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi e in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Frosinone, l'8.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1902 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza dell'1.10.2024 con i termini ex art. 190, primo comma, c.p.c., vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 difesa dall'Avv. Giuseppe Catapano, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 23.11.2023; attrice-opponente
E già in persona del procuratore Avv. Controparte_1 Controparte_2
Roberto Castiglioni, in qualità di procuratrice speciale di Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Maria Verrecchia, giusta procura allegata
[...]
al ricorso per decreto ingiuntivo. convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – somministrazione – cessione di credito
CONCLUSIONI: come dai rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 461/2021 del 30.4.2021, pubblicato il 3.5.2021, il Tribunale di Frosinone ingiungeva all' Parte_2
di pagare la somma di € 83.785,09, oltre interessi legali
[...] nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. 231/2002, con decorrenza dal termine previsto dall'art. 4, comma 2, del medesimo decreto e fino all'effettivo pagamento, nonché spese del procedimento, in favore di già Controparte_1 [...]
in qualità di procuratrice speciale di Controparte_2 Controparte_3
(brevemente anche “ ” .
[...] CP_4 CP_2
1 Riferiva l'istante nel ricorso monitorio che:
- intratteneva un rapporto di factoring con avente Controparte_5 Controparte_6 ad oggetto l'acquisto dei crediti di quest'ultima;
- nell'ambito del suddetto rapporto, aveva ceduto ad crediti CP_6 CP_4
(derivanti da somministrazione di energia elettrica) vantati nei confronti dell' di Pt_1
con atto di cessione del 23.12.2014, autenticato nelle firme da notaio e Parte_1
notificato a quest'ultima il 2.2.2015;
- l' non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto, restando debitrice Pt_1
della somma complessiva di € 83.641,09, portata da una serie di fatture (meglio dettagliate in ricorso) con scadenze dal 6.8.2013 al 5.12.2014, il tutto come da estratto autentico notarile del registro IVA della cedente allegato al ricorso (rilasciato al costo di € 72,40);
- senza esito era rimasta la lettera di messa in mora del 22.3.2021.
Notificata l'ingiunzione, l' proponeva opposizione alla stessa Pt_1 Parte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) in via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare l'intervenuta estinzione parziale e/o totale del credito per decorrenza del termine prescrizionale;
2) nel merito ed in via principale revocare il decreto ingiuntivo n°461/2021 reso dal Tribunale di Bologna il 03
MAGGIO 2021 e notificato all' di il 14 maggio 2021 (Prot. Pt_1 Parte_1
18/05/2021) per cui alla presente opposizione poiché nullo e/o comunque illegittimo in fatto e diritto e, per questo, dichiararne l'inefficacia; 3) accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall' alla (già Pt_1 Controparte_1 Controparte_7
C.F./P.I.: , quale procuratrice speciale della P.IVA_1 [...]
per essere la pretesa creditoria illegittima ed infondata in Controparte_3 fatto e diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
L'opponente eccepiva in via preliminare la prescrizione dei crediti, rappresentando che, dopo la notifica dell'atto di cessione, seguita da opposizione e formale diffida al prosieguo delle istanze da parte dell' , non era stata avanzata più alcuna richiesta Pt_1
ad essi riferita;
contestava ad ogni modo la debenza della somma di cui era stato ingiunto il pagamento, negando l'esistenza di contratti di fornitura di energia elettrica stipulati con da cui potessero avere avuto origine le fatture Controparte_6
azionate, delle quali negava altresì l'avvenuta spedizione all' ; rappresentava, Pt_1
inoltre, l'esistenza di plurimi giudizi, riferiti alle forniture di energia elettrica avvenute negli anni 2013 e 2014, per fatture emesse da altri fornitori, oltre ad , CP_6
2 alcuni dei quali pendenti con la stessa a riprova di una situazione confusa CP_1
in cui non era chiaro il titolo contrattuale e la conseguente legittimazione alla pretesa;
deduceva, infine, l'erroneità della domanda di pagamento nel quantum, stante il fatto che nella pregressa corrispondenza intercorsa con erano state Controparte_6
richieste cifre inferiori in relazione alle medesime fatture.
Si costituiva in giudizio nella sua qualità di procuratrice speciale di Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione ovvero, in Controparte_3
ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma risultante all'esito del giudizio, anche a titolo di ingiustificato arricchimento.
Al riguardo osservava che l'eccezione di prescrizione era infondata, alla luce dei vari atti interruttivi costituiti dalle comunicazioni di messa in mora inviate all' con Pt_1
riferimento alle fatture di cui al ricorso monitorio (diffide del 21.3.2017, 17.4.2018 e
22.3.2021); che la domanda avanzata trovava fondamento nei documenti già prodotti con il ricorso, ai quali si univano le fatture emesse da prodotte CP_6
unitamente alla comparsa, contenenti i dati di dettaglio delle forniture di energia elettrica, ivi compresi gli indirizzi dei siti presso i quali era avvenuta Pt_1
l'erogazione; che il rilievo dell'esistenza di ulteriori contenziosi, con altri fornitori di energia e con era inconferente, avendo gli stessi ad oggetto crediti diversi CP_1
da quelli in argomento.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, previo rigetto delle istanze istruttorie, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta.
Orbene, come noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul convenuto opposto, quale attore sostanziale, l'onere di dare la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato in via monitoria ed è, allo stesso modo, pacifico che la fattura, sebbene titolo idoneo per l'emissione del decreto in favore di chi l'ha emessa, nel giudizio di opposizione non costituisce prova dell'esistenza del credito, che va dimostrato con gli ordinari mezzi di prova (cfr., da ultimo, Cass. 19944/2023).
Al riguardo, già in sede di rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c. si osservava come, a fronte dell'eccezione sollevata dall' di inesistenza di un contratto di fornitura Pt_1 dell'energia elettrica concluso con (cedente i crediti ad Controparte_6
3 Controparte_8 , non fosse chiara la fonte del rapporto obbligatorio Controparte_3
alla base dell'emissione delle fatture prodotte, la quale avrebbe dovuto dunque essere individuata e debitamente provata da trattandosi del principale fatto CP_1
costitutivo della domanda.
Non è in discussione, del resto, che il debitore ceduto possa opporre al cessionario del credito tutte le eccezioni validamente opponibili al cedente ed anche in tema di contratto di factoring è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità che “la cessione dei crediti che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio” (Cass. 24657/2016).
Fin da prima di ricevere la notifica dell'ingiunzione risulta tra l'altro che l' Pt_1 avesse contestato l'esistenza di un contratto stipulato con Controparte_6
(chiedendone in ipotesi la trasmissione) e la conseguente esistenza di debiti verso la stessa;
con lettera del 26.8.2013 indirizzata alla suddetta società il Direttore Generale dell' chiedeva l'invio di “copia del contratto di fornitura di energia elettrica Pt_1
stipulato con la Vostra azienda, in quanto agli atti di questo ente non risulta essere presente alcun contratto firmato dal sottoscritto, unico legale rappresentante preposto in tal senso” (all. 7 della citazione); con successiva lettera del 10.2.2015, di riscontro all'invio dell'atto di cessione dei crediti, indirizzata tanto ad quanto ad CP_6
l' ribadiva che “non si è mai instaurato un regolare contratto”, Controparte_5 Pt_1
rappresentando in particolare che tutte le utenze ad essa intestate provenivano da vecchi contratti stipulati con Enel Distribuzione;
che alcune forniture erano poi passate in regime di salvaguardia alla società Hera Comm s.r.l.; che inspiegabilmente erano pervenute fatturazioni anche da parte di altre società tra cui , le quali CP_6
non risultavano aggiudicatarie del servizio di somministrazione per i fabbricati di proprietà dell' chiedendo in conclusione di “produrre con la massima Pt_2 urgenza copia conforme all'originale dei contratti di voltura delle varie utenze oggetto di fatturazione e copia delle richieste di cambio di intestazione della fornitura dalle Società e/o Hera Comm s.r.l., titolate all'emissione delle Parte_3 fatturazioni delle utenze , alla nuova Società erogatrice del servizio” (all. 8 della Pt_1
citazione).
4 In giudizio, l'opponente, nel richiamare siffatta corrispondenza, ha chiaramente ribadito la sua posizione di contestazione dell'esistenza di un valido rapporto contrattuale instaurato con rilevando il difetto di “prova che la CP_6 fornitura di energia elettrica sia stata effettivamente commissionata dall' alla Pt_1
(pag. 5 citaz.). Ulteriormente, poi, ha dedotto ed Controparte_6 argomentato circa l'assenza di una ipotetica fornitura in regime di salvaguardia riconducibile alla medesima società (cfr. quanto espresso nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.).
Nonostante quanto sopra, nei termini deputati alla definitiva CP_1
cristallizzazione del thema decidendum, non ha fornito alcuna chiara e precisa delucidazione in ordine alla fonte del rapporto obbligatorio in forza del quale l' Pt_1
sarebbe tenuta al pagamento degli importi recati dalle fatture, mancando in particolare di indicare gli estremi del contratto di somministrazione dell'energia elettrica
(eventualmente) stipulato tra la medesima ed e di produrre poi il Controparte_6
relativo documento.
Invero, con la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la convenuta si è limitata a ripetere pedissequamente gli stessi argomenti difensivi svolti nella comparsa di costituzione e risposta, insufficienti a chiarire il profilo in discorso.
Essendo l' un ente pubblico economico, d'altro canto, nemmeno è immaginabile Pt_1
che il rapporto contrattuale si sia costituito per fatti concludenti, stante la necessità di rispettare il requisito della forma scritta ad substantiam previsto per l'attività negoziale di tutte le pubbliche amministrazioni.
In quello che appare come un tentativo di superare le proprie carenze di allegazione,
l'opposta ha formulato con la seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. un'istanza di ordine di esibizione nei confronti dell' di copia “del contratto o dei Pt_1 contratti in cui trovano causa le forniture di energia elettrica effettuate nell'arco temporale che va da agosto 2013 a dicembre 2014 presso i…siti (condomini) Pt_1
così come identificati ed identificabili nelle indicazioni riportate nelle fatture prodotte da ; ma si tratta di una richiesta chiaramente esplorativa e volta a riversare CP_9
inammissibilmente sulla controparte l'onere di individuare e produrre in giudizio il/i contratto/i (di cui nemmeno è nota l'esistenza) all'origine delle forniture. Va sul punto ribadito che costituiva onere di allegare e provare l'esistenza di uno o più CP_1
specifici contratti atti a dare fondamento alla pretesa creditoria.
5 In definitiva, pertanto, pur dovendo giudicarsi infondata l'eccezione di prescrizione, stante l'astratta valenza interruttiva delle missive prodotte dalla convenuta (generica infatti è la deduzione di mancata prova che gli elenchi dei crediti siano riferibili alle
PEC indicate), la domanda di pagamento proposta in via principale, in mancanza di allegazione e prova di un corrispondente titolo contrattuale, deve essere respinta ed il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Nelle sole conclusioni della comparsa di costituzione e risposta è presente anche una domanda subordinata di condanna al pagamento di non meglio precisata “somma risultante all'esito del giudizio” anche “a titolo di ingiustificato arricchimento”.
Premesso che “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione
- sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. Sez. Un. 33954/2023; cfr., altresì, Cass.
6735/2024), va nondimeno osservato che la domanda in questione postula pur sempre una puntuale allegazione dei fatti costitutivi del diritto, tra cui anche l'indicazione della diminuzione patrimoniale subita e della sua misura, oltre che dell'effettivo arricchimento della controparte, cui va correlato l'indennizzo ex art. 2041 c.c..
Nel caso di specie in nessuno degli scritti difensivi del processo, sino alla precisazione delle conclusioni, ha dedicato specifici passaggi all'illustrazione ed CP_1
argomentazione della domanda di condanna ex art. 2041 c.c., meramente aggiunta, come detto, nelle conclusioni della comparsa ed in quelle a seguire rassegnate.
La stessa pertanto non è suscettibile di accoglimento, non fosse altro perché, pur ammettendo che vi siano state effettivamente delle forniture di energia elettrica da parte di a beneficio dell' presso i siti indicati nelle fatture Controparte_6 Pt_1
depositate in giudizio, non sarebbe in alcun modo determinabile l'entità dell'indennizzo spettante, giacché quest'ultimo, lungi dal poter corrispondere sic et simpliciter alla medesima somma fatturata (comprendente anche il margine di guadagno della società), andrebbe determinato con riferimento ai soli costi sopportati
6 per la fornitura ed all'arricchimento effettivamente ricevuto dall'opponente, rispetto ai quali non è stato offerto alcuno spunto conoscitivo.
In tali condizioni non può farsi ricorso al criterio equitativo, giacché anche in materia di arricchimento senza causa, “ai fini della determinazione giudiziale dell'indennizzo previsto dall'art. 2041 c.c. trovano applicazione i principi sanciti dagli artt. 1226 e
2056 c.c. in relazione alla liquidazione del danno in via equitativa, a mente dei quali, affinché il giudice possa provvedere discrezionalmente alla liquidazione, è necessario che il soggetto interessato provi che sia obiettivamente impossibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare” (Cass. 18804/2015); come ancora osservato, “l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime”, peraltro, “la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (Cass.
20889/2016).
Da tali principi discende che sarebbe stato onere di (a) provare CP_1
l'impossibilità o la particolare difficoltà di dimostrare il “danno” nel suo preciso ammontare e (b) indicare quantomeno la verosimile entità dei costi di somministrazione dei quantitativi di energia elettrica indicati nelle fatture o in alternativa il tendenziale margine di guadagno sui corrispettivi fatturati (da cui ricavare, per differenza, i primi), all'occorrenza acquisendo notizie dalla società erogatrice. Poiché, inoltre, l'indennità per indebito arricchimento va liquidata nella minor somma tra l'arricchimento ricevuto da chi si sia avvantaggiato della prestazione senza causa e la diminuzione patrimoniale subita da chi ne sia stato impoverito, avrebbe dovuto essere indicato anche il prezzo di mercato, ossia quello normalmente praticato, per forniture dello stesso tipo, quale valore atto ad evidenziare la misura dell'effettivo vantaggio patrimoniale conseguito dall'accipiens.
7 Viceversa, come più volte sottolineato, è mancata qualunque attività assertiva a supporto della domanda, la quale, per questo motivo, non può che essere parimenti rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti per la fase 3 in considerazione del mancato svolgimento di attività istruttorie e per la fase 4 per il carattere ripetitivo delle difese svolte.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 461/2021 emesso dal Tribunale di Frosinone e rigetta ogni domanda di condanna al pagamento proposta da in qualità di Controparte_1
procuratrice speciale di Controparte_3
2) condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 406,50 per esborsi e in € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Frosinone, l'8.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
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