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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/10/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1849/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1849/2025 v.g., promosso da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/04/1963, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
LV EC (C.F. ) presso il cui studio legale sito in Venezia C.F._2
Mestre, in via C. Colombo n. 10, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti allegata al ricorso e
(C.F. ), nata in [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente a [...] rappresentata e difesa dall'avv.
OR SI (C.F. presso il cui studio legale sito in C.F._4
Monselice (PD), via C. Battisti 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata al ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note di conclusioni scritte depositate per l'udienza del 09/10/2025:
“chiedono che il Tribunale di Venezia, previa acquisizione del parere del PM, voglia compiacerSi di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Martellago (VE) in data 08 aprile 1989, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Martellago (VE) -Anno 1989– serie A – Parte Seconda, prendendo atto delle seguenti condizioni: 1.– Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario inter partes celebrato in data 08 aprile 1989 a Martellago (VE) e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Martellago (VE) -Anno 1989– serie A – Parte Seconda;
2.– porre a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di assegno ex Parte_1 art. 5 L. n. 898/1970 a favore della signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo CP_1 mensile di euro 830,00 (euro ottocentotrenta) per i primi 24 mesi a decorrere dal deposito del presente ricorso (e quindi fino a marzo 2027), e con successiva riduzione della somma mensile a euro 650,00 (euro seicentocinquanta) per il futuro, una volta decorsi i 24 mesi, con rivalutazione ISTAT da aprile 2029”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 23/04/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciata la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 08/04/1989 nel Comune di Martellago e dalla cui unione sono nati Per_ i figli (il 14/03/1992), (il 22/03/1996) e (il 05/01/2000), ad oggi tutti Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione dep. il 02/10/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 20/10/2016, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di
2 separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da note di trattazione scritta, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Spese legali compensate, considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Martellago il
08/04/1989 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Martellago (VE) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1989,
Parte 2, Serie A, n. 8.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 02/10/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- pone a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di assegno ex art. 5 L. n. Parte_1
898/1970 a favore della signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di CP_1 euro 830,00 (euro ottocentotrenta) per i primi 24 mesi a decorrere dal deposito del ricorso (e quindi fino a marzo 2027), e con successiva riduzione della somma mensile a euro 650,00
(euro seicentocinquanta) per il futuro, una volta decorsi i 24 mesi, con rivalutazione ISTAT da aprile 2029.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Martellago, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso il 16.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
3 Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1849/2025 v.g., promosso da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17/04/1963, residente a [...], rappresentato e difeso dall'avv.
LV EC (C.F. ) presso il cui studio legale sito in Venezia C.F._2
Mestre, in via C. Colombo n. 10, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti allegata al ricorso e
(C.F. ), nata in [...] il [...], CP_1 C.F._3 residente a [...] rappresentata e difesa dall'avv.
OR SI (C.F. presso il cui studio legale sito in C.F._4
Monselice (PD), via C. Battisti 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti allegata al ricorso
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
Oggetto: Divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note di conclusioni scritte depositate per l'udienza del 09/10/2025:
“chiedono che il Tribunale di Venezia, previa acquisizione del parere del PM, voglia compiacerSi di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a Martellago (VE) in data 08 aprile 1989, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Martellago (VE) -Anno 1989– serie A – Parte Seconda, prendendo atto delle seguenti condizioni: 1.– Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario inter partes celebrato in data 08 aprile 1989 a Martellago (VE) e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di Martellago (VE) -Anno 1989– serie A – Parte Seconda;
2.– porre a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di assegno ex Parte_1 art. 5 L. n. 898/1970 a favore della signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo CP_1 mensile di euro 830,00 (euro ottocentotrenta) per i primi 24 mesi a decorrere dal deposito del presente ricorso (e quindi fino a marzo 2027), e con successiva riduzione della somma mensile a euro 650,00 (euro seicentocinquanta) per il futuro, una volta decorsi i 24 mesi, con rivalutazione ISTAT da aprile 2029”
Il P.M. ha così concluso:
“voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 23/04/2025 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 le parti in epigrafe chiedevano venisse pronunciata la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 08/04/1989 nel Comune di Martellago e dalla cui unione sono nati Per_ i figli (il 14/03/1992), (il 22/03/1996) e (il 05/01/2000), ad oggi tutti Per_1 Per_2 maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Nelle note scritte autorizzate per la discussione dep. il 02/10/2025 i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso;
la causa era posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 20/10/2016, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di
2 separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, come da note di trattazione scritta, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite.
Spese legali compensate, considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Martellago il
08/04/1989 tra e e trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Martellago (VE) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1989,
Parte 2, Serie A, n. 8.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui alle note scritte autorizzate di discussione finale dep. il 02/10/2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto:
- pone a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di assegno ex art. 5 L. n. Parte_1
898/1970 a favore della signora entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo mensile di CP_1 euro 830,00 (euro ottocentotrenta) per i primi 24 mesi a decorrere dal deposito del ricorso (e quindi fino a marzo 2027), e con successiva riduzione della somma mensile a euro 650,00
(euro seicentocinquanta) per il futuro, una volta decorsi i 24 mesi, con rivalutazione ISTAT da aprile 2029.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Martellago, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso il 16.10.2025 dal Tribunale di Venezia.
3 Il Giudice relatore
dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
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