Articolo 264 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 263Articolo 220 novies
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30 giugno 2015
Art. 264. Imprese di assicurazione di Stati terzi e imprese di riassicurazione estere 1. Se un'impresa di assicurazione, che ha sede legale in uno Stato terzo, ha insediato una succursale nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana.
Si applica l'articolo 240, comma 3.
2. Se un'impresa di riassicurazione, che ha sede legale ((in uno Stato Membro o)) in uno Stato terzo, ha insediato una sede secondaria nel territorio della Repubblica, la liquidazione coatta e' disposta nei confronti della sede italiana. Si applica l'articolo 240, comma 3.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente capo.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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