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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 08/09/2025, n. 276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 276 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro e Previdenza
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria Pia De
Benedictis , all'udienza del 8.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1512 R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
elett.te dom.ta in Civitavecchia in Via P.Gobetti n.11 presso e nello Parte_1
Studio dell'Avv. Mauro Mocci che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso
RICORRENTE
, in persona del direttore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to CLAUDIA RUPERTO
giusta procura generale alle liti richiamata nella memoria di costituzione
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
CP_ Con ricorso depositato in data 11.10.2021 l'istante conveniva in giudizio l' per ivi ordinare all'Ente il deposito della documentazione relativa alla pratica n.2149786800011
del 17/7/2018, al fine di determinare la pensione dovuta a mezzo Ctu contabile che si chiede ammettersi, al fine di quantificare la pensione dovuta con gli arretrati e gli interessi e rivalutazione maturata dalla data della richiesta.
Premetteva la ricorrente:
- che in data 01/03/2019 l' sede di ST comunicava alla ricorrente la liquidazione CP_1
della pensione n. 11443023 con decorrenza 01/10/2018 ( doc. n. 1);
- che in data 17/07/2018 la ricorrente tramite il patronato aveva presentato CP_2
all'Istituto la domanda di ricostituzione della pensione con salvaguardia della
L.232/2016 chiedendo, in applicazione della circolare n. 127 del 05/07/2000, di CP_1
omettere dal calcolo la minor contribuzione degli ultimi 5 anni, pena la riduzione della pensione;
- che in data 22/06/2020 veniva inoltrato un sollecito dal patronato nei modi e termini previsti dalla l.241/90 (doc. 3 )
- che in data 20/08/21 la ricorrente inviava alla Direzione DCM di RO ulteriore sollecito di definizione della pratica (doc. 4) e in data 23/08/21 evidenziava la violazione della
L.241/90 ai responsabili di ST ID e RO (doc. 5); CP_1
Non ricevendo alcun riscontro, la ricorrente introduceva il presente giudizio.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio chiedendo il CP_1
rigetto della domanda giudiziaria, per come formulata, ovvero, accogliendo il ricorso,
ma fissando la decorrenza del beneficio solo dal primo giorno del mese successivo all'età
pensionabile.
All'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti e lette le note di trattazione scritta di cui si è avvalsa solo parte ricorrente, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
La domanda va accolta, seppure nei termini e nei limiti che seguono.
La ricorrente è titolare di pensione di vecchiaia categoria VO dal 01/10/2018 ed ha beneficiato, quale esodata, della salvaguardia prevista dalla legge n.232/2016 (VIII
Salvaguardia), misura che le ha consentito di accedere alla pensione con i requisiti previgenti alla riforma Fornero (DL n. 201/2011).
Sostanzialmente, tale normativa ha permesso a specifiche categorie di lavoratori di andare in pensione anticipatamente utilizzando le regole pregresse, anche se il diritto al pensionamento maturava dopo il 31 dicembre 2011 (specificatamente con il minimo di
61 anni e 7 mesi di età e 35 di contributi o con i 40 anni di contributi a prescindere dall'età
anagrafica ovvero con la precedente normativa in materia di pensionamento di vecchiaia).
La ricorrente, con il presente giudizio, chiede all di omettere dal calcolo della CP_1
pensione la minor contribuzione versata nell'ultimo quinquennio richiamando la
CP_ circolare numero 127 del 5-7-2000, emanata dopo le pronunce della Corte
Costituzionale che avevano introdotto il principio della c.d. neutralizzazione della minore contribuzione (sent. n. 201/1999 e n. 432/1999 della Corte Costituzionale) che permette di escludere dal calcolo della pensione i periodi in cui i contributi versati sono risultati inferiori rispetto a quelli che sarebbero stati versati in condizioni normali, per motivi non dipendenti dal lavoratore (ad es. a causa di retribuzione inferiore oppure disoccupazione indennizzata) al fine di evitare una riduzione dell'importo della pensione.
CP_ L' assume che, se applicabile al caso di specie, tale principio dovrebbe essere attuato con le regole oggi vigenti, sempre che tale contribuzione non sia stata determinante per il diritto a pensione.
CP_ Nel caso specifico, assume ancora l' che la contribuzione dell'ultimo quinquennio della Sig.ra non è stata determinante per il perfezionamento del diritto a Parte_2
pensione e conferma che sono presenti periodi a contribuzione ridotta che hanno diminuito l'importo lordo mensile della sua pensione.
Riconosce, pertanto la possibilità di applicare il beneficio della neutralizzazione alla ricorrente ma secondo i criteri della normativa generale richiamati dalla stessa circolare,
avendo la stessa già usufruito della possibilità di andare in pensione anticipatamente.
Conseguentemente, nel caso di pensione di vecchiaia, come quella del caso di specie, il beneficio della neutralizzazione troverebbe applicazione solo dal mese successivo a quello di compimento dell'età pensionabile ovvero dal 01/05/2023 che corrisponde al primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile (67 anni),
secondo le regole ordinarie del DL n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n.
214/11.
Partendo da tali premesse, risulta incontestato tra le parti che il diritto vantato dalla ricorrente debba decorrere dal 01/05/2023.
Altrettanto incontestato risulta il quantum da versare alla ricorrente, atteso che la stessa,
CP_ contrariamente all' ha tempestivamente depositato i propri conteggi relativi al calcolo del beneficio della neutralizzazione con decorrenza dal 01/05/2023 richiesti dal
Giudice, a fini conciliativi, con ordinanza del 12.6.2025.
CP_ La mancata contestazione da parte di rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.
CP_ L' va pertanto condannato al pagamento della somma complessiva di € 42.285,00
oltre interessi maturati così come calcolati dalla ricorrente nel conteggio depositato in data 3.7.2025 alle pagg. 2, 3 e 4 da intendersi in questa sede integralmente trascritti,
analiticamente rappresenti per anno ( € 11.409,00 per il 2023, € 17.610,00 per il 2024, €
13.266,00 per il 2025)
CP_ Sussistono giusti motivi, alla luce della condotta inadempiente di che non ha mai fornito riscontro in via stragiudiziale alle innumerevoli richieste di parte ricorrente, per condannarla al rimborso delle spese di lite da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
CP_ 1) accoglie il ricorso e condanna al pagamento della somma complessiva di €
42.285,00 oltre interessi maturati;
CP_ 2) condanna altresì l a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.291,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. .
Così deciso in Civitavecchia, il 8.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis