TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2958
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Decreto presidenziale 4 agosto 2025
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Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Indebito oggettivo

    Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato nel merito. Ha osservato che, sebbene la documentazione bancaria indichi la ricorrente come ordinante, vi sono elementi che suggeriscono che i pagamenti siano stati effettuati con fondi della Società Meridionale Appalti S.r.l., acquirente del terreno. Inoltre, il permesso di costruire, pur con contestazioni sulla sua efficacia, non è stato formalmente decaduto con un nuovo provvedimento amministrativo. Infine, il permesso è stato volturato a una società terza, atto non impugnato dalla ricorrente.

  • Altro
    Difetto di legittimazione attiva del Comune resistente

    Il Collegio ha ritenuto che, sebbene questa eccezione sia stata sollevata, non è stata adeguatamente dimostrata dalla documentazione in atti, ma ha comunque esaminato il merito del ricorso.

  • Rigettato
    Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse

    Il Collegio ha ritenuto che, in assenza di impugnazione del provvedimento di voltura del permesso di costruire, il ricorso debba essere respinto anche per questa ragione.

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Il Tribunale Amministrativo Regionale della AM, Sezione Settima, ha esaminato il ricorso proposto dalla Società So.Co.Gen S.r.l., quale mandataria di un'A.T.I., volta all'accertamento giudiziale di un credito di euro 106.149,81 e alla restituzione di tale somma, indebitamente detenuta dal Comune di EN. La somma era stata versata dalla ricorrente a titolo di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione in relazione al permesso di costruire n. 1476 del 06.10.2009. Il ricorso era stato riassunto a seguito di un precedente provvedimento del Tribunale di EN che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del TAR, in relazione a una domanda di restituzione di somme versate per oneri e costi di costruzione, ritenendo necessario approfondire l'efficacia del permesso di costruire alla data del ricorso, considerato che una sentenza del TAR che aveva annullato un precedente decreto di decadenza del permesso era passata in giudicato solo in data successiva. La ricorrente invocava l'applicazione dell'art. 2033 c.c. in materia di indebito oggettivo e contestava la legittimazione passiva del Comune. Il Comune di EN si era costituito eccependo l'inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità e infondatezza del ricorso, chiedendo in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di società terze acquirenti dell'area e, nel merito, l'infondatezza della pretesa. Il Comune aveva altresì sollevato eccezione di perenzione del giudizio, respinta dal Presidente della Sezione in quanto l'istanza di prelievo depositata dalla ricorrente era stata interpretata come istanza di fissazione udienza.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto il ricorso nel merito, ritenendolo infondato. In via preliminare, ha esaminato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal Comune, basata sull'assunto che gli oneri di urbanizzazione e i costi di costruzione sarebbero stati versati dalla Società Meridionale Appalti S.r.l., acquirente dell'area, e non dalla ricorrente. Sebbene tale circostanza non fosse stata adeguatamente dimostrata dal Comune, il Collegio ha ritenuto opportuno esaminare il merito del ricorso. La tesi della ricorrente, secondo cui il permesso di costruire avrebbe perso efficacia per mancato inizio e ultimazione dei lavori nei termini, è stata disattesa. Il TAR ha evidenziato che, nonostante una nota comunale del 2021 avesse dichiarato la perdita di efficacia del permesso, una successiva nota del Dirigente del Settore Urbanistica aveva affermato la perdurante efficacia del titolo, anche in considerazione del fatto che il Consiglio di Stato aveva dichiarato perento l'appello del Comune avverso la sentenza del TAR che aveva annullato il precedente provvedimento di decadenza. Inoltre, il Collegio ha sottolineato che la perdita di efficacia del titolo edilizio necessita di un formale provvedimento amministrativo di carattere dichiarativo, che nel caso di specie non era intervenuto, a differenza del provvedimento di voltura del permesso di costruire in favore della Società LL IA EM S.r.l., intervenuto nelle more del giudizio e non impugnato. Pertanto, in assenza di un nuovo provvedimento formale di decadenza, il titolo edilizio deve considerarsi vigente, escludendo l'applicazione della giurisprudenza sull'obbligo di restituzione degli oneri per mancanza di causa. Le spese del giudizio sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 11/05/2026, n. 2958
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2958
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo