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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1538/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza cartolare del
13.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1535 RGAC dell'anno 2018 R.G, vertente
tra:
(C.F.: ), in proprio e nella sua qualità di Parte_1 C.F._1
genitore esercente la potestà sulla figlia minore (C.F.: , in Persona_1 C.F._2
proprio e nella qualità di figlia ed eredi legittimi di (C.F.: Persona_2
), deceduta il 10 ottobre 2016, rappresentata e difesa, giusta procura in calce C.F._3 all'atto di citazione dall'avv. Michele PO, unitamente al quale elettivamente domicilia in
Somma UV (Na), al Corso Italia n. 3, Parco Rosmary Ed. 4;
- ATTRICI–
E
(C.F.: , in qualità di nipote della defunta CP_1 C.F._2 [...]
(C.F.: ), rappresentato e difesa, giusta procura allegata alla Per_2 C.F._3 costituzione depositata telematicamente in data 7.01.2025, dall'avv. Michele PO, unitamente al quale elettivamente domicilia in Somma UV (Na), al Corso Italia n. 3, Parco Rosmary Ed.
4;
- ATTORE -
NONCHE'
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 1 (C.F.: ) e (C.F.: Parte_2 C.F._4 Parte_3
), in qualità di germane della defunta (C.F.: C.F._4 Persona_2
), entrambe rappresentate e difese, giusta procura in calce all'atto di C.F._3 intervento, dall'avv. AN Savanelli, unitamente al quale, elettivamente domicilia in Napoli, alla Piazza Dante n. 89;
- TERZE INTERVENTRICI VOLONTARIE -
(C.F.: ) e (C.F.: Controparte_2 C.F._5 CP_3
, in qualità di germane della defunta (C.F.: C.F._6 Persona_2
), entrambe rappresentate e difese, per procura allegata alla comparsa di C.F._3
costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 24.10.2022, dagli avv.ti Michele
PO e AN Savanella, tutti elettivamente domiciliati in in Somma UV (Na), al
Corso Italia n. 3, Parco Rosmary Ed. 4;
- TERZE INTERVETRICI VOLONTARIE -
OL Michele (C.F: , (C.F.: C.F._7 Parte_4
, (C.F.: ), in qualità di C.F._8 Parte_5 C.F._9
eredi di (C.F.: , deceduta il 18.08.2020, germana della Persona_3 C.F._10
defunta (C.F.: ), tutti rappresentati e difesi, giusta Persona_2 C.F._3 procura allegata all'atto di intervento volontario depositato telematicamente in data 11.05.2021, dall'avv. Michele PO, procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c., unitamente al quale elettivamente domiciliano in Somma UV (Na), al Corso Italia n. 3, Parco Rosmary Ed. 4;
- TERZI INTERVENTORI VOLONTARI -
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa CP_4 C.F._11
di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data 24.10.2022, dall'avv.
Vincenzo Maria, unitamente al quale elettivamente domicilia in Napoli- al Corso Umberto I n. 154;
- CONVENUTO–
E
(già ; p.iva: Controparte_5 Controparte_6
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura P.IVA_1
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 2 allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente in data
4.10.2022, dall'avv. Vincenzo Maria, domiciliato come in atti.
- CONVENUTA -
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni: come da note scritte depositate ai fini della partecipazione alla udienza cartolare di precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 13.02.2025.
Svolgimento del processo.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , anche in qualità di genitore Parte_1
CP_ esercente la potestà sui figli minori e , quale congiunta ed erede di Persona_1
[...]
, ha convenuto in giudizio e la , quali proprietario e Per_2 CP_4 Controparte_6
compagnia di assicurazione del veicolo targata CX190MW, per sentirli condannare in CP_7
solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del decesso della propria congiunta CP_ (rispettivamente madre di e nonna di e ), verificatosi a Parte_1 Persona_1
causa del sinistro stradale avvenuto in data 5.10.2016 alle ore 8:30 circa in Somma UV (Na), alla via Aldo Moro.
Ha esposto l'attrice che, nelle descritte circostanze di tempo e di luogo, mentre la Per_2
attraversava la strada sulle strisce pedonali, l'autovettura , percorrendo detta via con CP_7
direzione di marcia verso TA, non si avvide della stessa colpendola con la parte anteriore e facendola sbalzare a terra per qualche metro.
Il descritto sinistro provocò il decesso di dopo cinque giorni di ricovero. Persona_2
Ha invocato, quindi, il ristoro di tutti i danni subiti iure proprio e iure hereditatis per la perdita della madre e nonna dei suoi figli, nella misura della massima personalizzazione prevista in considerazione del rapporto di semi- convivenza della con la figlia ed i nipoti, oltre che di Per_2
quello patrimoniale consistente nelle spese funerarie e perdita del contributo familiare dalla stessa apportato, quantificati in euro 60.000,00, il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
3. Sono volontariamente intervenute in giudizio, con tre distinti atti, le germane di
[...]
, e e Per_2 Parte_2 Pt_3 Persona_3 CP_3 Controparte_2
chiedendo il ristoro dei danni non patrimoniali subiti per la perdita della loro sorella.
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 3 4. Si sono costituiti in giudizio e la (nelle more divenuta CP_4 Controparte_8 [...]
, che hanno contestato la imputabilità della responsabilità esclusiva Controparte_5 dell'investimento in capo al proprietario e conducente del veicolo , rappresentando che CP_7 lo stesso viaggiava a velocità moderata e che il pedone era impegnato nell'attraversamento della strada al di fuori delle strisce pedonali, tesi posta a fondamento anche del ricorso per Cassazione proposto avverso la sentenza di condanna con la quale si era concluso il procedimento penale a carico dell'investitore. Hanno sostenuto la non risarcibilità del danno non patrimoniale subito dai nipoti, non inclusi tra gli aventi diritto a tal fine dalle Tabelle di Milano, la necessità di fornire la prova della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine per il riconoscimento del chiesto danno catastrofale e la non configurabilità del danno patrimoniale da decremento degli introiti lamentato dall'attrice in citazione, posto che essendo l'unica erede sarebbe subentrata nella titolarità dei beni immobili di proprietà della defunta madre. Hanno poi specificamente resistito a ciascuno degli atti di intervento proposti dalle germane della defunta . Per_2
4. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., la causa è stata istruita con l'ascolto dei testi ammessi. Rigettata la formulata istanza di provvisionale, è stata avanzata dalla compagnia di assicurazione una proposta transattiva, accettata, esclusa l'offerta per i nipoti, a titolo di acconto dei maggiori importi dovuti.
5. Nelle more sono intervenuti in giudizio PO Michele, e Parte_4 Parte_5
, in qualità di eredi di deceduta il 18 agosto 2020, e in
[...] Persona_3 CP_1
proprio, nelle more divenuto maggiorenne.
6. Indi, la causa è stata spedita dall'allora giudice istruttore alla udienza del 13 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, sulle conclusioni rassegnate a mezzo dell'autorizzato deposito di note conclusionali, nel subentro dello scrivente magistrato (divenuto assegnatario del fascicolo solo a far data dal 9 luglio 2024), viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione.
§1. Sulle questioni preliminari.
1. Preliminarmente, va osservato che è pacifica la proponibilità della domanda attorea e di quella dei terzi interventori ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 145 e 148 d. lgs. 209/05.
Come è noto, l'art.145 subordina la proponibilità in sede giurisdizionale della domanda di risarcimento dei danni fisici e di quelli materiali riportati in conseguenza di sinistro stradale, al
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 4 decorso rispettivamente di novanta e di sessanta giorni (c.d. spatium deliberandi) a far data dalla ricezione da parte dell'impresa di assicurazione di un'istanza di risarcimento inoltrata dal danneggiato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, "avendo osservato le modalità
e i contenuti previsti dall'articolo 148".
Quest'ultima disposizione, a sua volta, prescrive, al comma 1, che per i sinistri con soli danni a cose
"la richiesta deve contenere l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di cinque giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno” e al comma 2, che per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso “la richiesta deve contenere l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dei dati relativi all'età, all'attività del danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (…)”.
L'obbligo del preventivo invio da parte del danneggiato di una richiesta risarcitoria dal contenuto positivamente definito configura, pertanto, una vera e propria condizione di procedibilità della domanda giudiziale, la cui ratio va individuata nella necessità di favorire il soddisfacimento stragiudiziale delle pretese risarcitorie a fini deflattivi delle controversie, consentendo all'impresa assicuratrice di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato, con benefici effetti sul sistema economico generale.
Il meccanismo così congegnato rinviene il suo antecedente storico nella L. 24 dicembre 1969, n.
990, art. 22 (il quale, tuttavia, non definiva specificamente il contenuto della cd. messa in mora), norma di cui la Consulta, chiamata più volte a risolvere questioni di legittimità costituzionale, ha riconosciuto la conformità con il precetto dell'art. 24 Cost. (in quanto la condizione di procedibilità non vanifica nè pregiudica il diritto di difesa, ma rappresenta solo un impedimento temporaneo all'esercizio della tutela giurisdizionale, limitato nel tempo e giustificato dall'esigenza di favorire la soluzione in via stragiudiziale delle liti) e con il principio del cd. giusto processo ex art. 111 Cost.
(dacché "il legislatore continua a disporre di ampia discrezionalità in materia processuale, giacchè la tendenziale garanzia della maggiore celerità possibile dei processi deve, tuttavia, tendere pur sempre ad una durata degli stessi che sia appunto ragionevole, in rapporto anche alle altre tutele costituzionali in materia").
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 5 Anche in ordine al disposto dell'art. 145 c.d.a., nella parte in cui impone l'onere di conformazione della previa richiesta risarcitoria ai contenuti fissati dall'art. 148 c.d.a., il giudice delle leggi ha avuto modo di esprimersi, escludendo un vulnus, sul piano sostanziale e processuale, al diritto di difesa del danneggiato: le prescrizioni formali a carico del richiedente realizzano l'esigenza di rafforzare (e non già indebolire) le possibilità di tutela offerte al danneggiato attraverso il raccordo con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore ed con la concreta praticabilità di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile) proprio in ragione della specificità di contenuto dell'istanza risarcitoria, così assicurando, in ultima analisi, una anticipata e satisfattiva tutela del danneggiato già nella fase stragiudiziale (Corte Cost., 03/05/2012, n. 111).
A questo riguardo, integra poi principio giurisprudenziale pacifico l'assunto secondo cui il mancato adempimento dell'onere della previa richiesta di risarcimento determina l'improponibilità della domanda, rivelabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. civ. n. 18940/2017; Cass. civ. 2 luglio 2010, n. 15733; Cass.
26/10/2009, n. 22597; Cass. civ. 25 agosto 2006, n. 18493; Cass. 21/05/2004, n. 9700; Cass. civ. 5 dicembre 2003, n. 18644).
Ebbene, risultano allegate in atti sia le lettere raccomandate di costituzione in mora con contestuale invito alla stipula di una negoziazione assistita (ciò che consente di affermare anche la procedibilità della domanda per l'assolvimento della condizione di procedibilità prevista dal D.L. 132/2014, convertito nella legge 162/2014) inviate alla compagnia di assicurazione ed al responsabile civile da
, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori Parte_1
Per_
e , in data 7 e 8 marzo 2017, sia quelle inviate dalle sorelle della defunta CP_1
[...]
, (ricevuta il 22 marzo 2017), (ricevuta l'8 Per_2 Controparte_9 Pt_3 Persona_3 marzo 2017), (ricevuta il 23 marzo 2017). Donde, l'atto di citazione del CP_10 CP_2
presente giudizio risulta notificato (in data 2 marzo 2018) e gli atti di intervento depositati (in data
28 maggio 2018), nel pieno rispetto dello spatium deliberandi di cui sopra si è detto, senza che la
Compagnia di assicurazione abbia provveduto ad effettuare una offerta di liquidazione stragiudiziale del danno.
2. Sotto il profilo della legittimazione processuale, va poi notato che correttamente sono stati evocati in giudizio proprietario del veicolo Kia Sorento targato CX190MW e la sua CP_4
compagnia di assicurazioni (circostanze Controparte_11
incontestate e comunque risultanti dal verbale di incidente redatto dai Carabinieri di Somma
UV).
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 6 Sotto il profilo della legittimazione attiva, gli attori e gli interventori hanno dato prova della titolarità in capo ad essi della situazione giuridica fatta valere in giudizio, a mezzo della produzione dello stato di famiglia integrale attestante il rapporto di parentela con , Persona_2
pacificamente deceduta in data 10.10.2016 (figlia, nipoti e sorelle).
Allo stesso modo, PO Michele, AN e , intervenuti in corso di causa quali CP_12
eredi di hanno documentato il decesso della loro madre in data 18.08.2020 e la Persona_3
loro qualità di eredi legittimi mediante la produzione del certificato di morte e di quello storico di famiglia.
Varrà in proposito ricordare che in tema di "legitimatio ad causam", la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che <colui che promuove l'azione (o, specularmente, vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto (nella specie risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale) deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire
(o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il "de cuius" che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 c.c. e ss.. D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi
"id est" con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale,
l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - essendo intese al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Cass. civ. Sez. III Sent., 13/06/2008, n. 16002;
Cass. civ. Sez. II, 27/06/2005, n. 13738).
§2. Sulla dinamica del sinistro.
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 7 Ritiene il Tribunale che alla luce del quadro probatorio delineatosi in atti l'incidente verificatosi in data 5 ottobre 2016, lungo via Aldo Moro in Somma UV, sia attribuibile alla esclusiva responsabilità del conducente del veicolo . CP_7
Occorre muovere dalla premessa che per i fatti oggetto di causa era stato indagato per il CP_4
reato di omicidio stradale ai sensi dell'art. 589 bis c.p. ed il procedimento penale che ne era scaturito si era concluso con una sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.c. con la condanna dello stesso alla pena di 11 mesi di reclusione, pacificamente passata in giudicato.
Varrà in proposito ricordare che l'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo, sancita dall'art. 654 c.p.p., è subordinata ad una duplice condizione: a) che il giudicato stesso sia fatto valere nei confronti di chi abbia partecipato al giudizio penale;
b) che la legge civile non ponga limiti alla prova del diritto controverso.
Con riguardo specifico, poi, alla condanna emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., le Sezioni Unite (con sentenza n. 17289 del 2006; conf. Cass. SU 21591/2013) hanno enunciato il principio secondo il quale "la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Pertanto, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza, esonera la controparte dall'onere della prova". Così successivamente si è ribadito che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., (cd. "patteggiamento") "costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale vi abbia prestato fede", cosicché detto riconoscimento, pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall'efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova dal giudice civile (Cass. 13034/2017).
Altro orientamento evidenzia come la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non abbia efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverta l'onere della prova, "costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (art. 444 c.p.p.)" (Cass. 20170/2018; Cass. 7014/2020). Invero, sì è sottolineato come tale sentenza, pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 8 cui all'art. 445 c.p.p., comma 1, "non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità", cosicché "non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 c.p.p., la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile" (Cass.
6047/2003; Cass. 10847/2007; Cass. 8421/2011).
Tuttavia, in ogni caso, il giudicato conseguito in sede penale, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, può essere valutato - ai fini del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c. - quantomeno come elemento a carattere presuntivo ed indiziario, da porsi necessariamente a confronto, peraltro, con tutti gli altri elementi probatori acquisiti in atti, nell'assunto che il giudice civile, in presenza di patteggiamento, deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente, valutando, unitamente alle altre risultanze, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr. Cass. 23025/2011).
Tanto premesso, il giudicato sulla sentenza penale di patteggiamento della pena costituisce indiscutibilmente, nel presente giudizio civile di risarcimento del danno, un significativo elemento indiziario, ai fini della prova presuntiva, sulla base dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, unitamente ad altro materiale istruttorio che di qui ad un attimo si illustrerà, della responsabilità del convenuto.
Rappresenta, innanzitutto, un elemento di non poco conto la circostanza che nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.c. del 6 aprile 2017, il G.U.P. ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per pronunciare una sentenza di proscioglimento dell'imputato per il reato di omicidio stradale alla luce degli elementi in atti (informativa di reato del 6 ottobre 2016, le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato il 6 ottobre 2016, nonché il fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti nell'immediatezza dei fatti sul luogo dell'incidente, la relazione di consulenza tecnica medico- legale sulle cause della morte di redatta dal consulente del p.m., dottor e la copiosa Persona_2 Persona_4
documentazione medica).
Proprio l'esame di alcuni di tali atti, ritualmente offerti in comunicazione dagli odierni istanti, conferma ancor più il convincimento della effettiva responsabilità del convenuto.
Innanzitutto, dall'estratto del rapporto dei Carabinieri di Somma UV intervenuti sul luogo teatro dell'incidente, sulla scorta dei rilievi planimetrici effettuati, la dinamica del sinistro viene così ricostruita: “Il veicolo percorrendo questa via Aldo Moro in direzione di CP_7
TA (Na), giunto all'altezza del civico n. 96, non si avvedeva dell'attraversamento del pedone
(…) che si aggiungeva ad attraversare da destra verso sinistra guardando nel senso di marcia del veicolo stesso, colpendolo con la parte anteriore destra e facendolo rovinare a terra. Al nostro
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 9 arrivo il pedone di trovava per terra a circa 5 mt di distanza dalle strisce pedonali ed il veicolo investitore si trovava parcheggiato sul bordo destro della strada a circa 6/7 mt di distanza dal pedone investito”. Viene, inoltre, dato atto che non erano presenti segni di frenata lasciati dal veicolo coinvolto.
Inoltre, dalla perizia medico-legale effettuata dal consulente nominato dalla Procura, risulta accertato che “la morte della IG , di anni 80, fu dovuta ad un trauma con Persona_2
lussazione scapolo- omerale di destra, frattura dell'omero e dell'ulna di sinistra, fratture delle brenche ischio- pubiche bilateramente e lesione di un ramo dell'arteria femorale comune di destra con anemia acuta metaemorragica. Tale patologia letale fu causata da un investimento stradale avvenuto tra l'autovvettura e la povera quale pedone in data CP_7 Persona_2
5.10.2016 alle ore 8,45 circa in Somma UV alla via Aldo Moro, altezza civico 96”.
Tale ricostruzione del sinistro ha trovato poi ulteriore conforto nelle deposizioni rese dai testi Tes_1
(all'udienza del 9 luglio 2019) e (all'udienza del 13.05.2021), commercianti
[...] Testimone_2
titolari di un negozio ubicato sulla stessa via Aldo Moro, i quali hanno concordemente raccontato di aver assistito al momento in cui , mentre attraversava la strada in prossimità delle Persona_2
strisce pedonali, fu investita dal conducente della facendola sbalzare in avanti. CP_7
Non essendo, dunque, emersa la prova che la visuale del conducente della Kia Sorento fosse impedita da qualche veicolo né che il pedone avesse tenuto una condotta incauta o anomala, deve ritenersi che il sinistro si sia verificato a causa di una disattenzione del primo.
Costituisce, infatti, ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (cfr. Cass. 28.02.2019 n. 5819; 22.02.2017 n. 4551).
E, in caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità di quest'ultimo non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo ragionevolmente prevedibile (Cass.
4.04.2017 n. 8663, 5.03.2013 n. 5399, 12.01.2011 n. 524). Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l'imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 10 imprevedibile.
Risulta da tale orientamento che non è sufficiente la dimostrazione dell'imprevedibilità del comportamento del pedone, dovendo comunque il conducente investitore superare l'invocata presunzione, con dimostrazione di aver fatto tutto quanto possibile per evitare il danno (Cass.
31714/2019).
Dunque, si è detto che il conducente di veicolo a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (cfr. da ultimo
Cassazione 13.07.2023 n. 20137).
Nella specie, innanzitutto non è risultato provato che la stesse attraversando la strada fuori Per_2
dalle strisce pedonali, essendo emerso che la stessa fu sospinta lontano dalle stesse a causa dell'urto con la . Ad ogni buon conto, pur a voler seguire la tesi dei convenuti CP_7 dell'attraversamento fuori dalle strisce pedonali (che comunque distavano solo pochi metri), non può attribuirsi a tale condotta del pedone un carattere tale da determinarne un concorso di colpa, restando un comportamento assolutamente prevedibile.
Ed infatti, le caratteristiche della strada (carreggiata urbana, presenza di un semaforo e di strisce pedonali, buona visibilità) - che rendevano necessariamente doveroso ipotizzare la possibile presenza di pedoni -, le condizioni di tempo (ore 8:30 del 5 ottobre in buone condizioni atmosferiche) e la mancata prova da parte del proprietario del mezzo, sul quale come si è detto incombeva il relativo onere, dell'impossibilità di vedere il pedone con il dovuto anticipo e, quindi, di porre in essere una manovra di evitamento (sulla carreggiata, lo si ribadisce, non sono state ritrovate tracce di frenata ed il conducente dopo l'investimento proseguiva la marcia, fermandosi solo dopo 5-6 metri dal corpo della ), conducono ad affermare senza dubbio l'esclusiva Per_2
responsabilità del conducente della nella verificazione del sinistro de quo. CP_7
Ed invero, neppure può ritenersi configurato il caso fortuito per la circostanza dedotta dal convenuto di non essersi avveduto del pedone a causa delle condizioni solari. Sul punto, la Corte di
Cassazione ha, infatti, ribadito che il conducente è sempre responsabile dei danni procurati a persone o cose in caso di sinistro per abbagliamento da raggi solari in quanto l'accecamento causato
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 11 dalla luce del sole non esonera il guidatore dalla responsabilità poiché il conducente deve arrestare la marcia, oppure prendere tutte le precauzioni necessarie per proseguire la marcia (Cass. n.
52649/2014).
§3. Quantificazione dei danni derivati dal sinistro.
Venendo al profilo della aestimatio, si ritiene necessaria una considerazione ed una quantificazione dei danni partitamente subiti dalla figlia, dai nipoti e dalle sorelle della defunta.
3.1. La figlia . Parte_1
3.1.1. La figlia di , , invoca il risarcimento del danno non Persona_2 Parte_1
patrimoniale iure proprio e iure hereditatis.
3.1.1.a. Con riferimento a tale ultimo danno, si rende, preliminarmente, necessario il riordino di alcuni concetti fondamentali nella materia del danno non patrimoniale da uccisione.
La persona che, ferita, sopravviva quoad tempore, e poi muoia a causa delle lesioni sofferte, può patire un danno non patrimoniale. Questo danno può teoricamente manifestarsi in due modi.
Il primo è il pregiudizio derivante dalla lesione della salute;
il secondo è costituito dal turbamento dell'animo e dalla sofferenza derivanti dalla consapevolezza della morte imminente.
Ambedue questi pregiudizi hanno natura non patrimoniale, come non patrimoniali sono tutti i pregiudizi che investono la persona in sé e non il suo patrimonio.
Quel che li differenzia non è la natura giuridica, ma la consistenza reale: infatti il primo (lesione della salute):
- ha fondamento medico legale;
- consiste nella forzosa rinuncia alle attività quotidiane durante il periodo della invalidità;
- sussiste anche quando la vittima sia stata incosciente.
Il secondo, invece:
- non ha fondamento medico legale;
- consiste in un moto dell'animo;
- sussiste solo quando la vittima sia stata cosciente e consapevole.
Il danno alla salute che può patire la vittima di lesioni personali, la quale sopravviva quoad tempore, e poi deceda a causa della gravità delle lesioni, dal punto di vista medico- legale può consistere solo in una invalidità temporanea, mai in una invalidità permanente. L'esistenza d'una malattia in atto e l'esistenza di uno stato di invalidità permanente non sono tra loro compatibili: sinché durerà la malattia, permarrà uno stato di invalidità temporanea, ma non c'è ancora invalidità permanente;
se la malattia guarisce con postumi permanenti si avrà uno stato di invalidità permanente, ma non vi sarà più invalidità temporanea;
se la malattia dovesse condurre a morte
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 12 l'ammalato, essa avrà causato solo un periodo di invalidità temporanea (Cass. Sez. 3 nn. 5197/2015;
7632/2003).
Il danno biologico causato dalla invalidità temporanea consiste nella forzosa rinuncia, durante il periodo di malattia, alle ordinarie attività non spiacevoli cui la vittima si sarebbe altrimenti dedicata, se fosse rimasta sana.
Da quanto esposto consegue che intanto la vittima di lesioni potrà acquistare il diritto al risarcimento del danno alla salute, in quanto abbia sofferto un danno alla salute medico legalmente apprezzabile, dal momento che per espressa definizione normativa, il danno biologico è solo quello
“suscettibile di accertamento medico legale”.
Ciò sul presupposto che il danno biologico non consiste nella mera lesione dell'integrità psicofisica, ma presuppone che tale lesione abbia compromesso l'esplicazione piena ed ottimale delle attività realizzatrici dell'individuo nel suo ambiente di vita, sicché “una concreta perdita o riduzione di tali potenzialità può concretizzarsi soltanto nell'eventualità della prosecuzione della vita, in condizioni menomate, per un apprezzabile periodo di tempo successivo alle lesioni. Consegue che, in difetto di una apprezzabile protrazione della vita successivamente alle lesioni, pur risultando lesa l'integrità fisica del soggetto offeso, non è configurabile un danno biologico risarcibile, in assenza di una perdita delle potenziali utilità connesse al bene salute suscettiva di essere valutata in termini economici” (così già, tra le prime, Cass. Sez. 3, n. 1704 del 25.2.1997).
La conclusione è che nel caso di morte causata da lesioni personali, sopravvenuta a distanza di tempo da queste, un danno biologico permanente è inconcepibile.
Quanto al danno biologico temporaneo, per potersene predicare l'esistenza sarà necessario che la lesione della salute si sia protratta per un tempo apprezzabile, perché solo un tempo apprezzabile consente quell'accertabilità medico legale che costituisce il fondamento del danno biologico temporaneo.
Normalmente tale “lasso apprezzabile di tempo” dovrà essere superiore alle 24 ore, giacché è il giorno l'unità di misura medico legale della invalidità temporanea;
ma in astratto non potrebbe escludersi l'apprezzabilità del danno in esame anche per periodi inferiori.
Naturalmente, una volta accertata la sussistenza di un danno biologico temporaneo provocato da una lesione mortale, esso sarà risarcibile a prescindere dalla consapevolezza che la vittima ne abbia avuto, dal momento che quel pregiudizio consiste nella oggettiva perdita delle attività quotidiane
(Cass. Sez. 3 nn. 21060 del 19.10.2016; 2564 del 22.2.2012).
La vittima di lesioni che, a causa di esse, deceda dopo una sopravvivenza quoad tempore, può poi patire, come accennato, un pregiudizio non patrimoniale di tipo diverso: la sofferenza provocata dalla consapevolezza di dover morire.
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 13 Questa sofferenza potrà essere multiforme: potrà consistere nel provare la paura della morte;
nell'agonia provocata dalle lesioni;
nel dispiacere di lasciar sole le persone care;
nella disperazione per dover abbandonare le gioie della vita;
nel tormento di non sapere chi si prenderà cura dei propri familiari, e così via, secondo le purtroppo infinite combinazioni di dolore che il destino può riservare agli uomini.
È dunque evidente che la concepibilità stessa d'un simile pregiudizio presuppone che la vittima sia cosciente.
Se la vittima non fosse consapevole della fine imminente, infatti, non sarebbe nemmeno concepibile che possa prefigurarsela, e addolorarsi per essa.
In questa seconda ipotesi, poiché il danno risarcibile è rappresentato non dalla perdita delle attività cui la vittima si sarebbe dedicata, se fosse rimasta sana, ma da una sensazione dolorosa, la durata della sopravvivenza non è un elemento costitutivo del danno, né incide necessariamente sulla sua gravità.
Anche una sopravvivenza di pochi minuti, infatti, può consentire alla vittima di percepire la propria fine imminente, mentre – al contrario una lunga sopravvivenza in totale stato di incoscienza non consentirebbe di affermare che la vittima abbia avuto consapevolezza della propria morte (Cass.
SS.UU, Sentenza n. 26972 dell'11.11.2008).
Conclusivamente:
- il danno da invalidità temporanea patito da chi sopravviva quod tempore ad una lesione personale mortale è un danno biologico, da accertare con gli ordinari criteri della medicina legale, e da liquidare avendo riguardo alle specificità del caso concreto;
- la formido mortis patita da chi, cosciente e consapevole, sopravviva quoad tempore ad una lesione personale mortale, è un danno non patrimoniale, da accertare con gli ordinari mezzi di prova, e da liquidare in via equitativa avendo riguardo alla specificità del caso concreto (Cass. Sez. 3 ordinanza n. 32372 del 2018 e n. 17577/2019).
E' stata poi confermata la correttezza (Cass. n. 12041/2020) di tecniche di liquidazione del danno
"terminale" commisurate alle tabelle che stimano l'inabilità temporanea assoluta con opportuni
"fattori di personalizzazione", i quali tengano conto dell'entità e dell'intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile exitus (Cass. n. 15491/2014, n.
23053/2009, n. 9959/2006, n. 3549/2004).
In particolare, con la richiamata pronuncia n. 12401/2020 (ed in senso conforme anche la più recente Cass. n. 36841/2022) si è affermato che:
- in caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale (analoga alla fattispecie in cui come nel caso in esame il decesso derivi da un sinistro stradale), che abbia determinato il
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 14 decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della
"enormità" del pregiudizio, giacchè tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, tanto da esitare nella morte (cfr. Cass. n. 23183/2014, n. 15491/2014);
- si tratta di danni che vanno tenuti distinti e liquidati con criteri diversi;
- per il danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso) la liquidazione può ben essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea e deve essere effettuata in relazione alla menomazione dell'integrità fisica patita dal danneggiato sino al decesso;
tale danno, qualificabile come danno
"biologico terminale", dà luogo ad una pretesa risarcitoria, trasmissibile "iure hereditatis" da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità, tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte;
- invece il danno catastrofale - che integra un danno non patrimoniale di natura del tutto peculiare consistente nella sofferenza patita dalla vittima che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita - comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo denominato "puro" - ancorché sempre puntualmente correlato alle circostanze del caso - che sappia tener conto della sofferenza interiore psichica di massimo livello, correlata alla consapevolezza dell'approssimarsi della fine della vita, la quale deve essere misurata secondo criteri di proporzionalità e di equità adeguati alla sua particolare rilevanza ed entità, e all'enormità del pregiudizio sofferto a livello psichico in quella determinata circostanza (vedi, tra le altre, Cass. n.
23183/2014);
- ai fini della sussistenza del danno catastrofale, la durata di tale consapevolezza non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma per la sua quantificazione secondo i suindicati criteri di proporzionalità e di equità (in termini: Cass. n. 16592/2019; v. pure Cass. n. 23153/2019, n.
21837/2019);
- per ottenere uniformità di trattamento a livello nazionale, per questa ultima voce di danno si reputa comunemente necessario fare riferimento al criterio di liquidazione adottato dal Tribunale di
Milano, per l'ampia diffusione sul territorio, appunto, nazionale e per il riconoscimento attribuito dalla giurisprudenza di legittimità, alla stregua, in linea generale e in applicazione dell'articolo 3
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 15 Cost., del parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico a norma degli articoli 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono (cfr. Cass. n. 12408/2011, n. 27562/2017; v. anche Cass. n. 9950/2017).
Volgendo all'applicazione di tali principi al caso concreto, va anzitutto evidenziato che la lettura dell'atto di citazione in uno alla prima memoria istruttoria consente di affermare che Parte_1
abbia inteso chiedere il risarcimento iure hereditatis del solo danno tanatologico nella sua
[...]
componente morale subito dalla vittima primaria (vedi pag. 4 punto 17 degli scritti difensivi richiamati), deducendo che, dal giorno del ricovero (5.10.2016) al decesso (10.10.2016), la Per_2
era rimasta per gran parte del tempo in stato di piena lucidità, subendo una lunga e consapevole agonia conseguente all'aggravarsi quotidiano della situazione clinica.
Tale voce di danno merita ristoro.
È rimasta, infatti, accertato innanzitutto che la vittima al momento del sinistro era rimasta lucida.
Tanto risulta dalla CTU redatta in sede di indagini penali, che nel riportare uno stralcio dell'informativa redatta dai carabinieri intervenuti, dà atto che “Gli operanti (…) riuscivano ad identificare l'investita che seppur dolorante per terra a causa delle lesioni subite era del tutto cosciente e forniva autonomamente le proprie generalità” e dal teste , che ha confermato Tes_1
la circostanza, affermando che la era cosciente e chiedeva di non fare del male al Per_2
conducente del veicolo.
Considerato poi che la vittima è stata ricoverata il 5.10.2016 ed è deceduta in data 10.10.2016 e che
è stato provato che la stessa avesse la consapevolezza del proprio inesorabile declino a mezzo del teste che ha dichiarato “Durante il ricovero la era dolorante e non Testimone_3 Per_2
riusciva a respirare e le sorelle ogni 30-40 minuti andavano a chiamare i sanitari e cercavano di aiutarla il più possibile anche se poi intervenivano gli infermieri, perché i lamenti erano continui e
i dolori costanti” ", tenuto conto della costante ingravescenza delle condizioni della paziente descritte nella documentazione medica allegata alla CTU necroscopica deve riconoscersi un danno c.d. terminale catastrofale della durata di 5 giorni.
Dunque, tenuto conto di quanto previsto dalle Tabelle di Milano 2024, applicabili in relazione al danno c.d. terminale, possono essere liquidati € 35.347,00 per i primi tre giorni di sopravvivenza, euro 1.175,00 per il quarto giorno ed euro 1.164,00 per il quinto giorno (non ritenendo, in assenza di specifiche allegazioni che vi siano i presupposti per una ulteriore personalizzazione), così per un ammontare di euro 37.686,00.
3.1.1.b ha poi chiesto il risarcimento del danno patrimoniale e non Parte_1
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 16 patrimoniale subito iure proprio.
3.1.1.b.1 Quanto al danno non patrimoniale, giova premettere che il prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza d'un fatto illecito patisce un solo danno non patrimoniale, che è concetto unitario ed omnicomprensivo, nella stima del quale ovviamente il giudice dovrà tenere conto di tutte le conseguenze concrete provocate dal lutto (Cass, SS.UU. 26792/2008 cit.).
Nella stima di tali conseguenze occorre distinguere quelle normali ed indefettibili, e quelle peculiari al caso di specie.
Le prime sono quelle che di norma non possono essere evitate da nessuna persona di normale sensibilità che patisca un così tragico evento: e dunque, a mo' d'esempio, la sofferenza, la tristezza, la perdita della gioia della vita.
Infatti, è logico presumere ai sensi dell'art. 2727 c.c. che, nella stragrande maggioranza dei casi, tra tali soggetti e la vittima del sinistro esista, oltre al legame di parentela, un effettivo e profondo legame affettivo, sul quale il fatto luttuoso va ad incidere, determinando un grave perturbamento dell'animo.
Le seconde sono quelle che non costituiscono una conseguenza inevitabile del lutto, ma si sono verificate nel caso concreto a causa delle particolarità di questo.
Tale distinzione ha per conseguenza che, in mancanza di allegazione e di prova dell'esistenza di specificità del caso concreto, la liquidazione del risarcimento dovrà avvenire in base ai criteri standard ordinariamente adottati;
in caso contrario, quei criteri standard dovranno essere opportunamente ed equitativamente variati per qualità o quantità.
Orbene, nel caso in esame risulta dagli atti che aveva ottanta anni al momento del Persona_2
decesso, mentre la figlia ne aveva 43 ed un proprio autonomo nucleo familiare costituito dal marito e dai due figli. Dalle raccolte prove testimoniali è emerso che la partecipasse attivamente Per_2
alla gestione della famiglia, contribuendo all'accudimento quotidiano dei nipoti e ai bisogni del nucleo familiare. È, dunque, innegabile il dolore patito dalla , figlia unica, per la perdita Pt_1 dell'ultimo genitore rimastole in vita (essendo rimasta orfana di padre a 20 anni).
Di conseguenza, sulla base dei parametri monetari contenuti nella tabella di Milano, aggiornati al
2024, considerate le circostanze del caso, il pregiudizio dalla stessa sofferto può determinarsi in euro 289.581,83.
3.1.1.b.2. La figlia della defunta ha poi domandato il risarcimento del danno patrimoniale Per_2
da lucro cessante, consistito nella perdita del sostegno economico ad essa elargito dalla defunta e per le spese funerarie.
La domanda non è fondata.
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 17 Giova in proposito rammentare che l'uccisione d'una persona può causare ai suoi familiari un danno patrimoniale da lucro cessante, consistente nella perdita dei benefici economici che la vittima destinava loro: o per legge (ad es., ex artt. 143 o 147 c.c.), o per costume sociale, a condizione che non si trattasse di sovvenzioni episodiche (le quali ovviamente a cagione della loro sporadicità non consentirebbero di presumere ex art. 2727 c.c. che, se la vittima fosse rimasta in vita, sarebbero continuate per l'avvenire).
Ebbene, quello che emerso nella specie dalla espletata prova testimoniale è proprio che i contributi offerti dalla alla famiglia della figlia fossero sporadici, consistendo gli stessi Per_2 sostanzialmente nell'effettuare occasionalmente la spesa o elargizioni ai nipotini.
Non è, inoltre, configurabile il danno patrimoniale consistente nella perdita derivante dalle rendite degli immobili di proprietà della , in considerazione della pacifica circostanza che la Per_2
è erede unica e, quindi, salvo rifiuto dell'eredità, è subentrata nell'intero patrimonio Pt_1
immobiliare della madre.
Infine, non sono state in alcun modo documentate le spese funerarie asseritamente sostenute, con la conseguenza che, in assenza di prova, nulla può essere a tale titolo riconosciuto.
In definitiva, dunque, va liquidata in favore di a titolo di risarcimento del Parte_1
danno iure proprio e iure hereditatis la complessiva somma di euro 327.267,83.
Da tale importo deve essere decurtato l'acconto corrisposto dalla compagnia di assicurazione in data 24 giugno 2021.
E' opportuno anteporre l'esposizione della premessa metodologica da cui muovere per il diffalco del predetto acconto.
Come è noto, il debitore dell'obbligo di risarcire il danno causato da un fatto illecito è in mora ex re dal giorno del fatto illecito (art. 1219 c.c.).
Tuttavia, il risarcimento del danno da fatto illecito forma oggetto d'una obbligazione di valore e non di valuta, alla quale perciò non s'applicano le norme sulla mora nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.). Ciò non vuol dire, ovviamente, che la mora debendi in tema di fatti illeciti sia priva di effetti.
Come da tempo stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il ritardato adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno impone al debitore di:
(a) pagare al creditore l'equivalente monetario del bene perduto, espresso in moneta dell'epoca della liquidazione, il che si ottiene con la rivalutazione del credito, salvo che il giudice ovviamente non scelga di liquidare il danno in moneta attuale;
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 18 (b) pagare al creditore il lucro cessante finanziario, ovvero i frutti che il denaro dovutogli a titolo di risarcimento sin dal giorno del sinistro avrebbe prodotto, in caso di tempestivo pagamento;
e questo danno si può liquidare anche (ma non solo) applicando un saggio di interessi equitativamente scelto dal giudice sul credito risarcitorio rivalutato anno per anno (Sez. U, Sentenza n. 1712 del
17/02/1995).
Queste regole ovviamente debbono trovare applicazione sia quando il debitore adempia la propria obbligazione uno acta, sia quando, prima della liquidazione definitiva, abbia versato degli acconti.
In quest'ultimo caso, la soluzione del problema pratico concernente i criteri di defalco degli acconti dal credito risarcitorio va individuata alla luce della ratio della soluzione adottata da Sez. un.
1712/95, cit.
Tale ratio consiste in ciò: che la liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore deve, per così dire, "simulare" il vantaggio che il creditore avrebbe potuto ricavare dall'investimento della somma a lui dovuta, se gli fosse stata tempestivamente pagata.
E' dunque evidente che, nel caso di pagamenti in acconto, il creditore:
(a) nel periodo compreso tra il danno e il pagamento dell'acconto, a causa della mora ha perduto la possibilità di investire e far fruttare l'intero capitale dovutogli: e dunque il danno da mora deve, per questo periodo, replicare il lucro che gli avrebbe garantito l'investimento dell'intero capitale;
(b) dopo il pagamento del (primo) acconto, e per effetto di quest'ultimo, il creditore non può più dolersi di avere perduto i frutti finanziari teoricamente derivanti dall'investimento dell'intero capitale dovutogli;
dopo il pagamento dell'acconto, infatti, il lucro cessante del creditore si riduce alla perduta possibilità di investire e far fruttare il capitale che residua, dopo il pagamento dell'acconto.
Questo essendo il criterio che deve presiedere alla liquidazione del danno da mora nelle obbligazioni di valore, ne segue che nel caso di pagamento di acconti, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
(a) rendere omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito, ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
(b) detrarre l'acconto dal credito;
(c) calcolare gli interessi compensativi applicando un saggio scelto in via equitativa;
(c') sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto;
(c") sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 19 Tali principi sono stati ripetutamente affermati dalla Corte di Cassazione, e sono ormai divenuti jus receptum: in tal senso si vedano Sez- 6- Ordinanza n. 1637 del 24.1.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
15856 del 12.6.2019; Sez. 3, Ordinanza n. 29031 del 13.11.2018; Sez. 3, Sentenza n. 27477 del
30.10.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 20795 del 20.8.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14311 del 5.6.2018;
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1103 del 18.1.2018; Sez. 3, Sentenza n. 25817 del 31.10.2017; Sez. 3 -,
Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 6347 del 19/03/2014.
In applicazione dei cennati principi vanno resi omogenei il credito e l'acconto, devalutandoli alla data del sinistro e sottraendo il secondo dal primo: si ottiene così l'importo di euro 105.880,06 (corrispondente alla sottrazione dell'acconto devalutato ad ottobre 2016, pari ad euro 166.389,35 dal credito vantato dalla odierna attrice ugualmente devalutato alla data del sinistro, pari a euro 272.269,41).
Il secondo passo è quello di calcolare gli interessi compensativi sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto (avvenuto il 24 giugno 2021 e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva.
Compiendo le relative operazioni consegue che il danno da mora fino al pagamento degli acconti ammonta a euro 13.971,02 ed euro 27.344,29 per il periodo successivo dal pagamento degli acconti alla presente pronuncia, per un totale di euro 41.315,31.
In definitiva, compete a a titolo di risarcimento del danno ancora dovuto Parte_1
l'importo di euro 147.195,37 (pari alla somma del danno da mora come sopra liquidato e quella ottenuta dalla sottrazione dell'acconto pari ad euro 105.880,06), oltre interessi al tasso legale nella misura determinata dall'art. 1284, comma IV c.c. dalla pubblicazione della presente pronuncia fino all'effettivo soddisfo.
3.2. I nipoti e . CP_1 Persona_1
È certamente risarcibile il danno iure proprio chiesto dai nipoti della defunta . Per_2
In proposito varrà richiamare il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta
"iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa,
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 20 la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. n. 5258 del 2021; n. 7743 del 2020, n. 29332 del
2017 e n. 21230 del 2016).
Ed invero, mentre costituisce presupposto di fatto del danno risarcibile l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto, che è quanto risulta accertato dall'esito della espletata istruttoria orale che ha fatto emergere un rapporto di frequentazione quotidiano tra la nonna e i nipoti, l'esistenza di un legame eccedente l'ordinario rapporto di affetto, come del resto lo stesso rapporto di convivenza ove esistente, costituiscono circostanze rilevanti ai fini della liquidazione del danno, e dunque incidenti sull'aspetto del quantum e non dell'an (cfr.
Cass. n. 29332 del 2017).
Devono, dunque, essere riconosciuti, tenuto conto dell'età della vittima e dei congiunti al momento del sinistro e delle rappresentate peculiarità del caso concreto, la somma di euro 170.342,25 in favore di (nelle more del giudizio costituitosi in proprio) ed euro 176.020,33 in favore CP_1
di , nella persona della madre quale genitore esercente la Persona_1 Parte_1
potestà genitoriale sulla stessa.
Sulle somme così liquidate compete anche il danno provocato dal ritardato pagamento del risarcimento, nell'applicazione degli interessi compensativi al tasso legale sulla somma devalutata al momento del fatto e rivalutata anno per anno (S.U. 1712/1995), così per un totale rispettivamente di euro 187.045,63 ed euro 193.280,48, oltre interessi legali nella misura determinata dall'art. 1284, comma IV c.c., dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
3.3. Le sorelle e e e per essa i suoi eredi Parte_2 Pt_3 CP_2 CP_3 Per_3
legittimi PO Michele, AN e . CP_12
Anche le germane della defunta hanno certamente diritto a vedersi ristorate del Controparte_13
pregiudizio non patrimoniale subito per la perdita della propria cara.
Ed infatti, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per incidente stradale mortale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio – configurabile per i membri della famiglia nucleare successiva (coniuge e figli) – si estende ai membri della famiglia originaria
(genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti (vedi Cass. civ. n. 5769 del 4.03.2024).
Ne consegue che, tenuto conto delle ultime Tabelle di Milano, dell'età della vittima al momento del sinistro e di quella di ciascuna delle germane, unitamente alle circostanze del caso concreto che hanno lasciato emergere un rapporto assai stretto tra le sei sorelle e di assidua frequentazione, anche telefonica, con quelle più distanti, devono essere riconosciuti i seguenti importi, limitati alla misura richiesta nelle depositate note conclusionali;
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 21 - euro 153.308,03 in favore di;
Parte_2
- euro 147.629,95 in favore di;
Parte_3
- euro 147.629,95 in favore di Controparte_2
- euro 147.629,95 in favore di;
CP_3
- euro 141.951,88 in favore di e per essa dei suoi eredi PO Michele, Persona_3
AN e . CP_12
Da tali importi devono essere detratti gli acconti pagati dalla compagnia di assicurazione in data 24 giugno 2021 di euro 40.000,00 per ciascuna di esse.
La decurtazione deve essere effettuata secondo gli stessi criteri illustrati nel paragrafo 3.1.
Compiendo le relative operazioni, si ottengono le seguenti somme:
- euro 125.153,53 in favore di;
Parte_2
- euro 118.966,37 ciascuno in favore di , e Parte_3 Per_5 CP_3
- euro 112.781,22 in favore di e per essa dei suoi eredi PO Michele, Persona_3
AN e . CP_12
Su tali importi sono poi dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'art. 1284, comma IV, c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo.
4. Il governo delle spese di lite.
4.1. La soccombenza dei convenuti governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.). Ritiene, tuttavia, il
Tribunale che la comunanza dell'interesse alla causa degli attori e delle interventrici, pur costituitisi separatamente in giudizio, giustifichi un'unica condanna alle spese, secondo la liquidazione operata in dispositivo a mente del D.M. 55/2014, come aggiornata al succ. D.M. 147/2022, per lo scaglione di valore compreso tra euro 1.100.000,01 ed euro 2.000.000,00 (così determinato in base agli importi complessivamente liquidati), applicati i parametri medi dai quali non vi è motivo di discostarsi e la precisazione che non viene riconosciuto l'aumento previsto dall'art. 4 del D.M. citato in considerazione del principio secondo il quale “In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55/2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale” (Cass, sez. VI Cic., ordinanza 17 luglio 2019, n.
19246,vedi anche Cass. 17 giugno 2022 n. 19581).
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 22 4.2. Le stesse poi devono essere distratte in favore degli avv.ti Michele PO e AN
Savanelli, i quali, dichiarandosi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. hanno implicitamente ammesso di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
PQM
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al numero 1535
R.G.A.C. dell'anno 2018, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
a) dichiara la esclusiva responsabilità di quale proprietario e conducente del veicolo Kia CP_4
Sorento targato CX190MW, nella causazione dell'incidente verificatosi in data 5.10.2016 alla Via
Aldo Moro in Somma UV;
b) per l'effetto condanna e la (già ), in CP_4 Controparte_5 Controparte_6
persona del legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a corrispondere, già detratti gli acconti versati in corso di causa, i seguenti importi, cui vanno aggiunti gli interessi al tasso stabilito dall'art. 1284, comma IV c.c. dalla pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
- euro 147.195,37 in favore di;
Parte_1
- euro 193.280,48 in favore di quale genitore esercente la potestà Parte_1
genitoriale sulla minore;
Persona_1
- euro 187.045,63 in favore di;
CP_1
- euro 125.153,53 in favore di;
Parte_2
- euro 118.966,37 in favore di;
Parte_3
- euro 118.966,37 in favore di Controparte_2
- euro 118.966,37 in favore di;
CP_3
- euro 112.781,22 in favore di PO Michele, e , in Parte_4 Parte_6
solido, quali eredi di;
Persona_3
c) condanna e la (già ), in persona del CP_4 Controparte_5 Controparte_6
legale rappresentante p.t., in solido tra loro, a rifondere in favore dei difensori antistatari delle parti istanti, avv.ti Michele PO e AN Savanelli, le spese del presente giudizio liquidate in euro 1.725,06 per esborsi ed euro 37.951,00 (di cui euro 5.989,00 per la fase di studio, euro
3.951,00 per la fase introduttiva, euro 17.594,00 per quella istruttoria ed euro 10.417,00 per quella
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 23 decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa se dovute come per legge.
Così deciso in Nola, il 19.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Cennamo
N.R.G. 1535/2018 – Sentenza - Pag. 24