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Sentenza 30 marzo 2022
Sentenza 30 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/03/2022, n. 11628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11628 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di TE US nel procedimento a carico di CC FA, nato a [...] il [...] UR MA, nato a [...] il [...] Di MA DE, nato a [...] il [...] SA NO AN, nato a [...] il [...] EV IN, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 01/09/2021 del Tribunale della libertà di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NO Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC IA, che ha concluso chiedendo il l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del pubblico ministero proponente;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11628 Anno 2022 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 26/01/2022 udito l'avv. Maria Claudia Pina, sostituto processuale dell'avv. Gian Comita Ragnedda, difensore di fiducia di CC FA e di DE Di MA, che chiede, in principalità, l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sassari, costituito ai sensi dell'ad 322 cod. proc. pen., in accoglimento delle istanze di riesame proposte nell'interesse di FA CC, DE Di MA e di NO AN SA annullava il decreto di sequestro preventivo impugnato per la parte relativa alle unità abitative distinte al fogli 32, mappale 2409, sub 9, sub 10 e sub 15, disponendone la restituzione ai rispettivi proprietari. Va premesso che a CC, quale soggetto gestore delle Case e Appartamenti Vacanze (C.A.V.), a Di MA e a SA, quali acquirenti/proprietari delle singole unità, unitamente ad altri due soggetti, parimenti indicati come acquirenti/proprietari, è contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 30 e 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, per aver realizzato una lottizzazione abusiva di tipo misto cartolare e/o negoziale e materiale, attraverso l'illecita modificazione della destinazione d'uso imposta dal vincolo conformativo delle N.T.A., trasformando di fatto le singole unità immobiliari extra-alberghiere (c.a.v.) inserite all'interno del comparto omogeneo D/G6 (comparto per attività produttive nel settore servizi-direzionale- commerciale-ricettivo) in "residenze esclusive"; il Tribunale riteneva insussistente il fumus del reato in contestazione, essendosi il pubblico ministero limitato a provare il fatto che a tali immobili non era stata data, di fatto, ilt.ttg alcuna funzione turistica, ma non che detti immobili fossero stati effettivamente utilizzati per finalità residenziali in contrasto con le vigenti norme urbanistiche. 2. Avverso l'indicato provvedimento, il pubblico ministero presso il Tribunale di TE US ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 17, lett. a) delle N.T.A. allegate alla variante generale del P.R.T.C. del Cipnes di Olbia, secondo cui nel comparto D/G6 sono ammesse solo C.A.V. conformi alla I.r. n. 16 del 2017, gestite in forma imprenditoriale ed unitaria, ma non le abitazioni, assume il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe incorso in una duplice violazione: da un lato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, è provato che le unità abitative 5.1, 6.9, 7.1 e 7.6 non sono mai state locate a turisti o a clienti, 2 generando di fatto automaticamente il frazionamento e l'attribuzione di una proprietà esclusiva agli acquirenti, anche considerando che nell'unità 6.9 risulta da tempo residente la signora HY con la figlia;
dall'altro, il Tribunale ha erroneamente ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla HY, non essendo costei né indagata, né concorrente nel reato di lottizzazione abusiva. Di conseguenza, ad avviso del pubblico ministero, la sussistenza del fumus sarebbe evidente, tenuto conto che la destinazione turistica alberghiera degli immobili C.A.V. a soggetti terzi quali "clienti" della struttura, come imposto dal vincolo di destinazione, non si è mai concretizzata per le unità abitative in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di legittimazione del pubblico ministero ricorrente. 2. Nel disciplinare il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo di beni dei quali la confisca è facoltativa o obbligatoria, l'art. 325 cod. proc. pen. dispone che, contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione r I rvt cani~a. il "pubblico ministero", senza alcuna ulteriore specificazione. Si osserva che la disposizione in esame non riproduce il disposto dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. il quale, in relazione al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello, sulle misure cautelari personali, legittima a proporlo sia il pubblico ministero presso il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, sia il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale). Orbene, proprio valorizzando tale mancato richiamato, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente predicato il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui, nel caso delle misure cautelari reali, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 18822 del 15/02/2018, dep. 02/05/2018, P.G. in c. Arlia, Rv. 272858; Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, dep. 05/12/2012, p.m. in c. Cuffaro, Rv. 253869; Sez. 3, n. 3 25882 del 26/05/2010, dep. 07/07/2010, p.m. in c. Giacobi, Rv. 248055; Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797), dovendosi, quindi, applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento. 3. Nel caso in esame, pertanto, la legittimazione a ricorrere spettava unicamente all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale di Sassari, organo che ha emesso la decisione impugnata;
di qui l'inammissibilità del ricorso promosso dal pubblico ministero presso il Tribunale di TE US.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26/01/2022.
udita la relazione svolta dal consigliere NO Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IC IA, che ha concluso chiedendo il l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione del pubblico ministero proponente;
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11628 Anno 2022 Presidente: LAPALORCIA GRAZIA Relatore: CORBETTA STEFANO Data Udienza: 26/01/2022 udito l'avv. Maria Claudia Pina, sostituto processuale dell'avv. Gian Comita Ragnedda, difensore di fiducia di CC FA e di DE Di MA, che chiede, in principalità, l'inammissibilità del ricorso, in subordine il rigetto. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sassari, costituito ai sensi dell'ad 322 cod. proc. pen., in accoglimento delle istanze di riesame proposte nell'interesse di FA CC, DE Di MA e di NO AN SA annullava il decreto di sequestro preventivo impugnato per la parte relativa alle unità abitative distinte al fogli 32, mappale 2409, sub 9, sub 10 e sub 15, disponendone la restituzione ai rispettivi proprietari. Va premesso che a CC, quale soggetto gestore delle Case e Appartamenti Vacanze (C.A.V.), a Di MA e a SA, quali acquirenti/proprietari delle singole unità, unitamente ad altri due soggetti, parimenti indicati come acquirenti/proprietari, è contestato il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 cod. pen., 30 e 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001, per aver realizzato una lottizzazione abusiva di tipo misto cartolare e/o negoziale e materiale, attraverso l'illecita modificazione della destinazione d'uso imposta dal vincolo conformativo delle N.T.A., trasformando di fatto le singole unità immobiliari extra-alberghiere (c.a.v.) inserite all'interno del comparto omogeneo D/G6 (comparto per attività produttive nel settore servizi-direzionale- commerciale-ricettivo) in "residenze esclusive"; il Tribunale riteneva insussistente il fumus del reato in contestazione, essendosi il pubblico ministero limitato a provare il fatto che a tali immobili non era stata data, di fatto, ilt.ttg alcuna funzione turistica, ma non che detti immobili fossero stati effettivamente utilizzati per finalità residenziali in contrasto con le vigenti norme urbanistiche. 2. Avverso l'indicato provvedimento, il pubblico ministero presso il Tribunale di TE US ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Dopo aver richiamato il contenuto dell'art. 17, lett. a) delle N.T.A. allegate alla variante generale del P.R.T.C. del Cipnes di Olbia, secondo cui nel comparto D/G6 sono ammesse solo C.A.V. conformi alla I.r. n. 16 del 2017, gestite in forma imprenditoriale ed unitaria, ma non le abitazioni, assume il ricorrente che il provvedimento impugnato sarebbe incorso in una duplice violazione: da un lato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, è provato che le unità abitative 5.1, 6.9, 7.1 e 7.6 non sono mai state locate a turisti o a clienti, 2 generando di fatto automaticamente il frazionamento e l'attribuzione di una proprietà esclusiva agli acquirenti, anche considerando che nell'unità 6.9 risulta da tempo residente la signora HY con la figlia;
dall'altro, il Tribunale ha erroneamente ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla HY, non essendo costei né indagata, né concorrente nel reato di lottizzazione abusiva. Di conseguenza, ad avviso del pubblico ministero, la sussistenza del fumus sarebbe evidente, tenuto conto che la destinazione turistica alberghiera degli immobili C.A.V. a soggetti terzi quali "clienti" della struttura, come imposto dal vincolo di destinazione, non si è mai concretizzata per le unità abitative in esame. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di legittimazione del pubblico ministero ricorrente. 2. Nel disciplinare il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di sequestro preventivo di beni dei quali la confisca è facoltativa o obbligatoria, l'art. 325 cod. proc. pen. dispone che, contro le ordinanze emesse in sede di riesame o di appello, tra i soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione r I rvt cani~a. il "pubblico ministero", senza alcuna ulteriore specificazione. Si osserva che la disposizione in esame non riproduce il disposto dell'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. il quale, in relazione al ricorso per cassazione avverso i provvedimenti, di riesame e di appello, sulle misure cautelari personali, legittima a proporlo sia il pubblico ministero presso il Tribunale che ha pronunciato l'ordinanza impugnata, sia il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura di cautela (consentendo, peraltro, a quest'ultimo, seppure solo nel caso di riesame, ai sensi del comma 8-bis dell'art. 309 cod. proc. pen., di partecipare all'udienza in camera di consiglio in luogo del rappresentante della pubblica accusa presso il tribunale distrettuale). Orbene, proprio valorizzando tale mancato richiamato, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente predicato il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui, nel caso delle misure cautelari reali, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per il riesame proposto dal pubblico ministero che ha disposto il sequestro probatorio, in quanto la legittimazione spetta al solo ufficio requirente presso l'organo la cui decisione viene impugnata (da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 18822 del 15/02/2018, dep. 02/05/2018, P.G. in c. Arlia, Rv. 272858; Sez. 3, n. 47142 del 07/11/2012, dep. 05/12/2012, p.m. in c. Cuffaro, Rv. 253869; Sez. 3, n. 3 25882 del 26/05/2010, dep. 07/07/2010, p.m. in c. Giacobi, Rv. 248055; Sez. 4, n. 36882 del 23/05/2007, Palena, Rv. 237232, Sez. 3, n. 2245 del 15/06/1999 Sculco, Rv. 214797), dovendosi, quindi, applicare la regola generale della legittimazione ad impugnare dell'organo della pubblica accusa presso l'organo giudiziario che ha pronunciato il provvedimento. 3. Nel caso in esame, pertanto, la legittimazione a ricorrere spettava unicamente all'ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale di Sassari, organo che ha emesso la decisione impugnata;
di qui l'inammissibilità del ricorso promosso dal pubblico ministero presso il Tribunale di TE US.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 26/01/2022.