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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Francesca Romana Amarelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 24.4.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1549/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed residente a [...]Parte_1
Giorgio del Sannio alla Via Lanzotti 5, C.F. elettivamente C.F._1 domiciliata in Guardia Sanframondi (BN) alla Via Dietro Gli Olivi n. 27, presso lo studio legale EN, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele EN c.f.
, del Foro di EN, giusta procura alle liti apposta in CodiceFiscale_2 calce e rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso di 1° grado, ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. - e che indica il proprio indirizzo Pec:
presso cui dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni relative al presente procedimento appellante
E
Controparte_1 Appellata-non costituita
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di EN, sez. lavoro, n. 464/2024 pubblicata il 07/05/2024 RG n. 2034/2023, notificata in data 09.05.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 20.05.2023 esponeva : Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 27.01.2020 al 30.09.2022, con mansioni di badante, livello Bs, per 30 ore settimanali, per assistenza alla sig.ra (zia della resistente), in virtù di contratto regolarmente Persona_1 stipulato dalla sig.ra in qualità di tutrice legale della zia, presso l'abitazione CP_1 della alternandosi, al fine di assicurare la continuità Persona_1 dell'assistenza, con altre colleghe;
- che presso l'abitazione dell'assistita era collocata anche la Persona_1 sorella, madre della resistente, deceduta nel mese di gennaio 2022, Per_2 cui pure aveva prestato assistenza domiciliare fornendo qualsiasi tipo di ausilio alla stessa, tenuto conto delle condizioni psico-fisiche in cui versava;
- che non aveva mai formalizzato alcun contratto di prestazione di attività di
“badante” in favore della madre della resistente, né aveva ricevuto alcun corrispettivo;
- che aveva prestato servizio per la sig.ra nei giorni di lunedì, mercoledì e Per_1 venerdì dalle ore 9:30 alle 19:30 per un periodo di due anni (27 gennaio 2020 – gennaio 2022);
- che oltre alle attività di assistenza riferite alla sua mansione si occupava anche delle pulizie dell'abitazione e dell'organizzazione del pranzo;
- che aveva inutilmente chiesto alla resistente il pagamento delle differenze retributive dovute per l'attività prestata nei confronti della madre.
Tanto premesso in fatto, conveniva in giudizio al fine di Controparte_1 sentire: “a) accertare e dichiarare l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, tra la ricorrente e la sig.ra defunta, e pertanto nei Per_2 confronti della figlia anche in qualità di erede, , a far data dal Controparte_1
27.01.2020 a gennaio 2022 (sino alla data del decesso della sig.ra ; Per_2
b) condannare, in forza delle norme di legge richiamate, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 c.c. ed in riferimento alle norme della contrattazione collettiva nazionale di categoria sopra indicata, la sig.ra
[...]
nella qualità di erede della sig.ra al pagamento, in favore CP_1 Per_2 della ricorrente e per le causali espresse in narrativa, della complessiva somma di € 23.000,00, o di quella somma diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare o che il Giudice dovesse ritenere giusta ed equa, oltre rivalutazione monetaria, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 429 c.p.c., da stabilirsi ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., ed oltre interessi nella misura legale, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno del maturare del relativo singolo diritto sino all'integrale soddisfo”; con vittoria di spese e compensi del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva chiedendo preliminarmente dichiararsi la nullità Controparte_1 ed inammissibilità del ricorso per la genericità dell'indicazione del CCNL applicabile e comunque per la sua mancata allegazione e produzione, e comunque rigettarsi lo stesso perché infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, in caso di riconosciuta applicabilità dell'art. 34, 4° co. del CCNL Lavoro Domestico, dichiararsi che il compenso maggiorato dovuto alla ricorrente ammonta a soli € 1.602,88; con vittoria di spese e compenso di avvocato.
Senza espletamento di attività istruttoria , con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 6.6.2024 deducendo:
1) la totale amputazione della fase istruttoria - Error in procedendo - Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c in relazione agli artt. 2697 c.c. e all'art.. 24 Cost. - difetto di motivazione della sentenza impugnata, per avere il primo giudice completamente omessa qualsivoglia attività istruttoria, senza in alcun modo pronunciarsi sulla relativa richiesta e senza prendere in considerazione le rilevanti circostanze dedotte in punto di fatto che avrebbero di sicuro sovvertito le sorti del giudizio.
2) Erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale riteneva --alla stregua della prospettazione del ricorso-che la ricorrente avesse prestato assistenza ad esattamente negli stessi giorni e orari in cui da contratto era tenuta Per_2
a prestare assistenza ad laddove essa appellante non aveva mai Persona_1 dichiarato di svolgere tali prestazioni contemporaneamente alle signore Per_1 nonché erroneità della decisione nella parte in cui riteneva che la ricorrente non avesse allegato né dimostrato (non avendo nemmeno articolato idonei capitoli di prova sul punto) che una o entrambe le assistite fossero in condizioni di non autosufficienza, né tantomeno contestato la correttezza dell'inquadramento nel livello Bs. Chiedeva , pertanto , previa ammissione delle richieste istruttorie , in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere integralmente le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Parte appellata non si costituiva in giudizio. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Considerato che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 24.4.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1)- Dott. Anna Carla Catalano -Presidente
2) - Dott. Rosa Bernardina Cristofano - Consigliere rel.
3) - Dott. Francesca Romana Amarelli - Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 24.4.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1549/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
nata a [...] il [...] ed residente a [...]Parte_1
Giorgio del Sannio alla Via Lanzotti 5, C.F. elettivamente C.F._1 domiciliata in Guardia Sanframondi (BN) alla Via Dietro Gli Olivi n. 27, presso lo studio legale EN, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaele EN c.f.
, del Foro di EN, giusta procura alle liti apposta in CodiceFiscale_2 calce e rilasciata su foglio separato ed allegato al ricorso di 1° grado, ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. - e che indica il proprio indirizzo Pec:
presso cui dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni relative al presente procedimento appellante
E
Controparte_1 Appellata-non costituita
OGGETTO : appello avverso la sentenza del Tribunale di EN, sez. lavoro, n. 464/2024 pubblicata il 07/05/2024 RG n. 2034/2023, notificata in data 09.05.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 20.05.2023 esponeva : Parte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente dal 27.01.2020 al 30.09.2022, con mansioni di badante, livello Bs, per 30 ore settimanali, per assistenza alla sig.ra (zia della resistente), in virtù di contratto regolarmente Persona_1 stipulato dalla sig.ra in qualità di tutrice legale della zia, presso l'abitazione CP_1 della alternandosi, al fine di assicurare la continuità Persona_1 dell'assistenza, con altre colleghe;
- che presso l'abitazione dell'assistita era collocata anche la Persona_1 sorella, madre della resistente, deceduta nel mese di gennaio 2022, Per_2 cui pure aveva prestato assistenza domiciliare fornendo qualsiasi tipo di ausilio alla stessa, tenuto conto delle condizioni psico-fisiche in cui versava;
- che non aveva mai formalizzato alcun contratto di prestazione di attività di
“badante” in favore della madre della resistente, né aveva ricevuto alcun corrispettivo;
- che aveva prestato servizio per la sig.ra nei giorni di lunedì, mercoledì e Per_1 venerdì dalle ore 9:30 alle 19:30 per un periodo di due anni (27 gennaio 2020 – gennaio 2022);
- che oltre alle attività di assistenza riferite alla sua mansione si occupava anche delle pulizie dell'abitazione e dell'organizzazione del pranzo;
- che aveva inutilmente chiesto alla resistente il pagamento delle differenze retributive dovute per l'attività prestata nei confronti della madre.
Tanto premesso in fatto, conveniva in giudizio al fine di Controparte_1 sentire: “a) accertare e dichiarare l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, tra la ricorrente e la sig.ra defunta, e pertanto nei Per_2 confronti della figlia anche in qualità di erede, , a far data dal Controparte_1
27.01.2020 a gennaio 2022 (sino alla data del decesso della sig.ra ; Per_2
b) condannare, in forza delle norme di legge richiamate, in applicazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 2099 c.c. ed in riferimento alle norme della contrattazione collettiva nazionale di categoria sopra indicata, la sig.ra
[...]
nella qualità di erede della sig.ra al pagamento, in favore CP_1 Per_2 della ricorrente e per le causali espresse in narrativa, della complessiva somma di € 23.000,00, o di quella somma diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare o che il Giudice dovesse ritenere giusta ed equa, oltre rivalutazione monetaria, così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 429 c.p.c., da stabilirsi ai sensi dell'art. 150 disp. att. c.p.c., ed oltre interessi nella misura legale, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno del maturare del relativo singolo diritto sino all'integrale soddisfo”; con vittoria di spese e compensi del giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva chiedendo preliminarmente dichiararsi la nullità Controparte_1 ed inammissibilità del ricorso per la genericità dell'indicazione del CCNL applicabile e comunque per la sua mancata allegazione e produzione, e comunque rigettarsi lo stesso perché infondato in fatto e in diritto;
in via subordinata, in caso di riconosciuta applicabilità dell'art. 34, 4° co. del CCNL Lavoro Domestico, dichiararsi che il compenso maggiorato dovuto alla ricorrente ammonta a soli € 1.602,88; con vittoria di spese e compenso di avvocato.
Senza espletamento di attività istruttoria , con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava il ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame l'appellante soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 6.6.2024 deducendo:
1) la totale amputazione della fase istruttoria - Error in procedendo - Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c in relazione agli artt. 2697 c.c. e all'art.. 24 Cost. - difetto di motivazione della sentenza impugnata, per avere il primo giudice completamente omessa qualsivoglia attività istruttoria, senza in alcun modo pronunciarsi sulla relativa richiesta e senza prendere in considerazione le rilevanti circostanze dedotte in punto di fatto che avrebbero di sicuro sovvertito le sorti del giudizio.
2) Erroneità della decisione nella parte in cui il Tribunale riteneva --alla stregua della prospettazione del ricorso-che la ricorrente avesse prestato assistenza ad esattamente negli stessi giorni e orari in cui da contratto era tenuta Per_2
a prestare assistenza ad laddove essa appellante non aveva mai Persona_1 dichiarato di svolgere tali prestazioni contemporaneamente alle signore Per_1 nonché erroneità della decisione nella parte in cui riteneva che la ricorrente non avesse allegato né dimostrato (non avendo nemmeno articolato idonei capitoli di prova sul punto) che una o entrambe le assistite fossero in condizioni di non autosufficienza, né tantomeno contestato la correttezza dell'inquadramento nel livello Bs. Chiedeva , pertanto , previa ammissione delle richieste istruttorie , in totale riforma della sentenza impugnata, di accogliere integralmente le domande formulate in prime cure;
vinte le spese del doppio grado di giudizio. Parte appellata non si costituiva in giudizio. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Considerato che la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 24.4.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente Dr.ssa Rosa B. Cristofano dr.ssa Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.