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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/02/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 26/02/2025 innanzi al Giudice Onorario dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 8816/2024 RGL, promosso da
Parte_1
contro
CP_1
alle ore 10.15 sono presenti: l'avv. GERMANÀ FRANCESCO per parte ricorrente, il quale conclude riportandosi alle difese e domande di cui agli atti di causa e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.00 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente,
ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale,
quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8816/ 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con sede in Marineo, via Parte_1
dei Vespri Siciliani, n. 46 (P.IVA: [...]; C.F: , rappresentato e difeso P.IVA_1
dall'avv. Francesco Germanà per mandato in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentata e difesa dall'avv. Delia Cernigliaro, per mandato in atti
-resistente -
oggetto: Opposizione Ordinanza Ingiunzione
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 26/02/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Annulla l'ordinanza – ingiunzione n. OI- 002501358; -Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida CP_1
complessivamente in €. 800,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.6.2024, la società ricorrente proponeva opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione n. OI-002501358 del 26.04.2024 di € 1.816,55, avente ad oggetto il mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, del Decreto-
legge, 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 1983 n. 368
e s.m.i. per l'annualità 2020.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per inesistenza del titolo esecutivo, non avendo mai ricevuto l'atto di accertamento o atti intermedi;
l'intervenuta prescrizione quinquennale per decorrenza del termine quinquennale;
la tardività per decorrenza dei termini decadenziali di cui all'art. 14 della L. n. 689 del 1981.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione o in subordine la riduzione della sanzione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' contestando la domanda, chiedendone CP_1
il rigetto, nel merito deduceva la rituale e tempestiva notifica dell'atto di accertamento, l'inesistenza della prescrizione.
La causa, senza alcuna istruttoria, viene decisa all'odierna udienza.
L'opposizione è fondata nei termini che seguono.
Com'è noto, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato,
quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato.
Sulla scorta di questa impostazione, sull'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-
opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa ed all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità
relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v.Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n.
5277/2007; Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011,
Cass. n. 4898/2015).
Ciò posto, parte ricorrente ha eccepito la mancata notifica dell'atto di accertamento presupposto e la violazione dell'art. 14 della Legge n. 689/1981.
Orbene, l'art. 14 della L. 689/1981 statuisce che: “La violazione quando è possibile, deve essere
contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al
pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione
immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della
violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentossanta giorni
dall'accertamento…L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la
persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Sancendo quindi l'estinzione dell'obbligazione per il ritardo della notifica del verbale di accertamento e, a fortiori, l'obbligazione deve ritenersi estinta in caso di omessa notifica. Vanno richiamati quindi i principi dettati dalla Suprema Corte dettati in materia di riscossione delle imposte, ma perfettamente permutabili ad ogni imposizione che deve essere necessariamente preceduta da un atto presupposto: “ “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza
del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una
sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere
possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un
atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale
notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita
dall'art. 19, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, di impugnare solo l'atto consequenziale
notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio
derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello
presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non
notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa
tributaria. Spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal
contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno
del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale
estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel
secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa (tra le tante: Cass. Sez. 5^,
18 gennaio 2018, n. 1144; Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012). Secondo la giurisprudenza di
questa Corte è, dunque, senz'altro consentito al contribuente impugnare una cartella esattoriale al
fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto impositivo prodromico alla
medesima, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale
ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della
parte ricorrente al riguardo (Cass., Sez. Un., 15 aprile 2021, n. 10012).”
Ora l' , costituendosi in giudizio, ha prodotto gli avvisi di addebito corredati di relata di notifica CP_1
a mezzo PEC, ma non ha fornito alcuna prova della notificazione dell'atto di accertamento prot. n. .5502.25/09/2022.0117117 del 25.09.2022, non avendo depositato l'avviso di ricevimento ad CP_1
esso connesso.
Pertanto, in mancanza di prova di notifica del richiamato atto di accertamento, costituente indefettibile presupposto dell'ordinanza-ingiunzione opposta, l'obbligazione di pagare la somma richiesta per la violazione in contestazione va dichiarata estinta e l'Ordinanza-ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in parte dispositiva., con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Palermo 26.2.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile