Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 11/03/2026, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00502/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01807/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1807 del 2025, proposto da
LE GN, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianpaolo GN e Silvia Salvati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Quadrelle, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza alla sentenza n. 242/2025 pronunciata dal Tribunale di Avellino, pubblicata in data 18.2.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. EL NO e udito per il ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso (notificato in data 28.10.2025 e depositato in data 11.11.2025) il ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza dell’amministrazione intimata alla sentenza indicata in epigrafe.
Con tale pronuncia il Comune di Quadrelle è stato condannato a pagare in favore dell’odierno ricorrente, in qualità di difensore distrattario, la “ somma di € 7.122,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge ”.
Il ricorrente ha evidenziato: l’avvenuta notifica della sentenza all’ente suddetto, il decorso del termine di legge di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’amministrazione, l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza predetta e la mancata ottemperanza da parte dell’amministrazione.
Parte ricorrente ha quindi concluso in ricorso chiedendo l’ottemperanza dell’amministrazione alla sentenza predetta, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia dell’amministrazione e la condanna della stessa al pagamento della penalità di mora.
2. Non si è costituita l’amministrazione comunale intimata.
3. Alla camera di consiglio del 10.3.2026 è comparso il difensore del ricorrente, il quale ha dichiarato il sopravvenuto pagamento di quanto indicato nella sentenza azionata ad eccezione di quanto dovuto a titolo di I.V.A.. La causa è stata quindi trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Tanto premesso, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente emerge che:
- la sentenza azionata nel presente giudizio è passata in giudicato, come risultante dalla relativa attestazione datata 27.10.2025 rilasciata dalla Cancelleria presso l’ufficio giudiziario suddetto (allegata al ricorso);
- eseguita in data 25.2.2025 la notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
5. Alla luce di quanto dichiarato in udienza dal difensore del ricorrente va dichiarata la cessazione parziale della materia del contendere.
Il ricorso è poi fondato e va accolto con riferimento all’importo relativo all’I.V.A. da computare sull’importo specificato nella sentenza da ottemperare, importo tutt’ora non pagato dal Comune (non avendo questo fornita alcuna prova del relativo pagamento). Per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo deve ordinarsi all’amministrazione suddetta di provvedere alla corresponsione in favore di parte ricorrente entro il termine di novanta giorni (decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) di quanto dovuto a titolo di I.V.A. in base alla sentenza azionata.
6. Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Avellino, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda entro il termine di novanta giorni, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al titolo azionato, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
È inoltre utile soggiungere che il Commissario ad acta dovrà procedere sia alla allocazione della somma in bilancio (ove manchi un apposito stanziamento), all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale della somma; con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
Una volta espletate le indicate operazioni sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto.
Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
Precisa il Collegio che dovrà comunque essere rispettata la disciplina di cui all’art. 159, comma 5, T.U.E.L., in forza del quale i provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di ottemperanza non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3, previa verifica dell’esistenza e della legittimità di deliberazioni adottate ai sensi della disposizione in questione.
7. Con riguardo alla ulteriore richiesta di condanna dell'amministrazione intimata al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte ), come già fatto da questo Tribunale in precedenti pronunce, occorre evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti della P.A. inadempiente, ha tuttavia chiarito che “l'art. 114, comma 4, lett. e, c.p.a., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico - con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici - ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di altre ragioni ostative”, con la conseguenza che “spetterà allora al giudice dell'ottemperanza, dotato di un ampio potere discrezionale sia in sede di scrutinio delle ricordate esimenti che in sede di determinazione dell'ammontare della sanzione, verificare se le circostanza addotte dal debitore pubblico assumano rilievo al fine di negare la sanzione o di mitigarne l'importo” (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., n. 15/2014). Orbene, alla luce della richiamata decisione dell'Adunanza Plenaria, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell' astreinte (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022; T.A.R. Lazio, sez. II, 20 marzo 2018, n. 3101; T.A.R. Campania, sez. VII, 8 giugno 2018, n. 3836).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’amministrazione comunale (soccombenza virtuale in ordine a quanto già pagato, ferma restando la vera e propria soccombenza quanto all’importo ancora da versare a titolo di I.V.A.) e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza come in epigrafe proposto:
A) Dichiara la parziale cessazione della materia del contendere e per la restante parte accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
B) Condanna il Comune di Quadrelle al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso nonché alla rifusione del contributo unificato se versato;
C) Manda alla segreteria di comunicare il presente provvedimento alle parti ed al Commissario ad acta nominato come da parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE SO, Presidente
EL NO, Referendario, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL NO | IE SO |
IL SEGRETARIO