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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/12/2025, n. 1413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1413 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3269/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3269/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI GREGORIO VALENTINA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA T.ACERBO 13 PICCIANO presso il difensore avv. DI GREGORIO VALENTINA
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTORO AZZURRA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO 24 PESCARA presso il difensore avv. SANTORO AZZURRA
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 919/2023, emesso dal Tribunale di Pescara il 12-07- 2023 CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 21-09-2023, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 919/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 12-07- 2023 in favore della con il quale si ingiungeva ad essa il pagamento della somma Controparte_1 di € 17.568,75, oltre interessi e spese della procedura, quale pagamento di forniture di prodotti ittici, come da fatture allegate al ricorso per ingiunzione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Giudicante, contrariis reiectis, in via principale: - disporre l'introduzione della procedura di mediazione rientrando la fattspecie che ci occupa nell'alveo della materie per cui la predetta procedura è resa obbligatoria ex lege;
- revocare il decreto ingiuntivo non avendo fornito controparte prova del contratto tra cliente e fornitore;
in subordine: - confermare il decreto ingiuntivo per la minor somma che risulterà dovuta anche a seguito di espletanda istruttoria. Con vittoria delle competenze di lite del presente giudizio”. A sostegno dell'opposizione eccepiva unicamente essere l'impugnato decreto ingiuntivo fondato su fatture, non idonee, nel giudizio di opposizione, a costituire prova dell'esistenza del credito. pagina 1 di 3 2) Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito del Tribunale di Pescara, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, 1) dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare integralmente ed in ogni sua parte l'opposizione proposta;
2) confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre I.V.A. C.A.P. e rimborso forfetario come per legge”
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) Deve preliminarmente rilevarsi che la fattispecie in esame non rientra tra quelle per cui è prevista la mediazione obbligatoria, non potendosi ritenere che si tratti di contratto di subfornitura o di somministrazione, bensì di normale compravendita. Non può infatti ritenersi sussistente il requisito della periodicità e/o ripetitività delle prestazioni di consegna (che, nel caso in esame, si sono comunque svolte in un arco temporale limitato), tipico della somministrazione, non essendo poi le varie prestazioni in qualche modo interconnesse tra loro, dovendosi invece ritenere di essere in presenza di più contratti di compravendita.
5) L'opponente, come unica doglianza, ha dedotto l'inidoneità della fattura a costituire prova dell'esistenza del credito nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo. Tuttavia, deve rilevarsi che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto risultano sottoscritte dal ricevente nel riquadro in basso a destra, preposto alla “firma del destinatario” (doc. 2 fascicolo opposta), con sottoscrizioni non disconosciute dall'opponente, valendo anche come documenti di trasporto, e risultano regolarmente annotate nei Registri IVA dell'opposta. Inoltre, l'opposta ha versato in atti una comunicazione (doc. 5, pure non contestato) della società incaricata del trasporto e della consegna della merce da dalla quale si evince che la BSA Trasporti CP_1 S.r.l. ha regolarmente effettuato le consegne della merce in questione, depositando altresì assegno emesso dalla per una precedente fornitura di prodotti ittici da parte di a Parte_1 CP_1 conferma della sussistenza di rapporti commerciali tra le due società. Né risultano in atti contestazioni sulle fatture, che, per quanto già detto, devono ritenersi regolarmente ricevute dalla o sugli importi in esse indicati, che siano state effettuate precedentemente Pt_1 all'instaurazione del presente giudizio.
6) Inoltre, deve rilevarsi che le parti hanno chiesto, nel corso del giudizio, diversi rinvii delle udienze essendo in corso tra loro trattative di bonario componimento della lite, e poiché l'opponente stava provvedendo a effettuare pagamenti rateali, come concordato tra le parti. La stessa opposta ha dedotto che, in data 19-02-2024, in corso di giudizio, la aveva proposto un Pt_1 piano di rateizzazione contemplante il versamento di 22 rate mensili da € 800,00 cadauna, a partire dal febbraio 2024 fino a completa estinzione del debito portato nel decreto ingiuntivo (pari ad € 17.568,75), oltre al rimborso in favore de delle spese legali sino a quel momento Controparte_1 sostenute (come da pec allegata alle note sostitutive di udienza del 17-2-2025), ma che, alla data del 17-2-2025, aveva versato solo la somma di € 3.900,00 oltre un acconto di € 500,00 per spese legali. 7) Pertanto, l'opposizione non può essere accolta. Tuttavia, avendo la parte opponente corrisposto la somma di € 3.900,00, come ammesso dalla stessa opposta, l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata alla corresponsione, nei confronti della società opposta, dell'importo di € 13.668,75, oltre gli interessi di mora (calcolati in base all'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo. Le spese, detratto l'acconto di € 500,00, seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3269/2023, per le causali di cui in motivazione, così provvede: pagina 2 di 3 revoca il decreto ingiuntivo n. 919/2023, emesso dal Tribunale di Pescara il 12-07-2023; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € Controparte_1
13.668,75, oltre gli interessi di mora (calcolati in base all'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.577,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3269/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DI GREGORIO VALENTINA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA T.ACERBO 13 PICCIANO presso il difensore avv. DI GREGORIO VALENTINA
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTORO AZZURRA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA TIBULLO 24 PESCARA presso il difensore avv. SANTORO AZZURRA
CONVENUTA/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 919/2023, emesso dal Tribunale di Pescara il 12-07- 2023 CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 21-09-2023, la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 919/2023, emesso dal Tribunale di Pescara in data 12-07- 2023 in favore della con il quale si ingiungeva ad essa il pagamento della somma Controparte_1 di € 17.568,75, oltre interessi e spese della procedura, quale pagamento di forniture di prodotti ittici, come da fatture allegate al ricorso per ingiunzione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Giudicante, contrariis reiectis, in via principale: - disporre l'introduzione della procedura di mediazione rientrando la fattspecie che ci occupa nell'alveo della materie per cui la predetta procedura è resa obbligatoria ex lege;
- revocare il decreto ingiuntivo non avendo fornito controparte prova del contratto tra cliente e fornitore;
in subordine: - confermare il decreto ingiuntivo per la minor somma che risulterà dovuta anche a seguito di espletanda istruttoria. Con vittoria delle competenze di lite del presente giudizio”. A sostegno dell'opposizione eccepiva unicamente essere l'impugnato decreto ingiuntivo fondato su fatture, non idonee, nel giudizio di opposizione, a costituire prova dell'esistenza del credito. pagina 1 di 3 2) Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza dell'opposizione e Controparte_1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito del Tribunale di Pescara, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, 1) dichiarare inammissibile, improcedibile ovvero rigettare integralmente ed in ogni sua parte l'opposizione proposta;
2) confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) condannare controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite, oltre I.V.A. C.A.P. e rimborso forfetario come per legge”
3) Espletata l'istruttoria a mezzo della sola produzione documentale, la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c.
4) Deve preliminarmente rilevarsi che la fattispecie in esame non rientra tra quelle per cui è prevista la mediazione obbligatoria, non potendosi ritenere che si tratti di contratto di subfornitura o di somministrazione, bensì di normale compravendita. Non può infatti ritenersi sussistente il requisito della periodicità e/o ripetitività delle prestazioni di consegna (che, nel caso in esame, si sono comunque svolte in un arco temporale limitato), tipico della somministrazione, non essendo poi le varie prestazioni in qualche modo interconnesse tra loro, dovendosi invece ritenere di essere in presenza di più contratti di compravendita.
5) L'opponente, come unica doglianza, ha dedotto l'inidoneità della fattura a costituire prova dell'esistenza del credito nella fase di opposizione al decreto ingiuntivo. Tuttavia, deve rilevarsi che le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto risultano sottoscritte dal ricevente nel riquadro in basso a destra, preposto alla “firma del destinatario” (doc. 2 fascicolo opposta), con sottoscrizioni non disconosciute dall'opponente, valendo anche come documenti di trasporto, e risultano regolarmente annotate nei Registri IVA dell'opposta. Inoltre, l'opposta ha versato in atti una comunicazione (doc. 5, pure non contestato) della società incaricata del trasporto e della consegna della merce da dalla quale si evince che la BSA Trasporti CP_1 S.r.l. ha regolarmente effettuato le consegne della merce in questione, depositando altresì assegno emesso dalla per una precedente fornitura di prodotti ittici da parte di a Parte_1 CP_1 conferma della sussistenza di rapporti commerciali tra le due società. Né risultano in atti contestazioni sulle fatture, che, per quanto già detto, devono ritenersi regolarmente ricevute dalla o sugli importi in esse indicati, che siano state effettuate precedentemente Pt_1 all'instaurazione del presente giudizio.
6) Inoltre, deve rilevarsi che le parti hanno chiesto, nel corso del giudizio, diversi rinvii delle udienze essendo in corso tra loro trattative di bonario componimento della lite, e poiché l'opponente stava provvedendo a effettuare pagamenti rateali, come concordato tra le parti. La stessa opposta ha dedotto che, in data 19-02-2024, in corso di giudizio, la aveva proposto un Pt_1 piano di rateizzazione contemplante il versamento di 22 rate mensili da € 800,00 cadauna, a partire dal febbraio 2024 fino a completa estinzione del debito portato nel decreto ingiuntivo (pari ad € 17.568,75), oltre al rimborso in favore de delle spese legali sino a quel momento Controparte_1 sostenute (come da pec allegata alle note sostitutive di udienza del 17-2-2025), ma che, alla data del 17-2-2025, aveva versato solo la somma di € 3.900,00 oltre un acconto di € 500,00 per spese legali. 7) Pertanto, l'opposizione non può essere accolta. Tuttavia, avendo la parte opponente corrisposto la somma di € 3.900,00, come ammesso dalla stessa opposta, l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'opponente deve essere condannata alla corresponsione, nei confronti della società opposta, dell'importo di € 13.668,75, oltre gli interessi di mora (calcolati in base all'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo. Le spese, detratto l'acconto di € 500,00, seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 3269/2023, per le causali di cui in motivazione, così provvede: pagina 2 di 3 revoca il decreto ingiuntivo n. 919/2023, emesso dal Tribunale di Pescara il 12-07-2023; condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante pro tempore, dell'importo di € Controparte_1
13.668,75, oltre gli interessi di mora (calcolati in base all'art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231) dalla scadenza delle singole fatture al soddisfo;
condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 4.577,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 29 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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