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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/12/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 943/2024 r.g., promossa con atto di citazione notificato in data 3 giugno 2024 da on sede in Vò (Pd) Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Francesco Magni del foro di VA e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso (attrice) nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Ferrero del foro di VA e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso
(convenuto) sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante:
In via principale:
Accertarsi la debenza del convenuto a titolo di committente Controparte_1
sostanziale del contratto di appalto di cui in narrativa, della somma, pari all'importo contrattuale, di euro 433.587,97 (euro 528.977,32 comprensivi di IVA)
e, per l'effetto, condannarsi il convenuto al pagamento della somma oggetto dell'appalto di cui ancora va creditrice, pari ad euro Parte_1
117.837,93 (iva inclusa) condannando altresì il a Controparte_1
mantenere indenne l'attrice dagli effetti della domanda revocatoria fallimentare svolta dal FA VA RE nel giudizio R.G. 1794 del 2020 Tribunale di
Rovigo ove è stata raggiunta la transazione depositata in atti, e condannare perciò il convenuto al pagamento di ulteriori euro 30.000,00, per un totale di euro CP_1
147.837,93, oltre interessi di legge.
In Subordine:
Accertarsi e dichiararsi la debenza in subordine del convenuto CP_1
a titolo di arricchimento dell'importo del contratto di appalto di cui in
[...]
narrativa, di euro 433.587,97(più iva) (euro 528.977,32 comprensivi di IVA) e, per
l'effetto, condannarsi il convenuto al pagamento della somma oggetto dell'appalto di cui ancora va creditrice, pari ad euro 117.837,93 (iva Parte_1
inclusa) condannando altresì il a mantenere indenne Controparte_1
l'attrice dagli effetti della domanda revocatoria fallimentare svolta dal FA
VA RE nel giudizio R.G. 1794 del 2020 Tribunale di Rovigo ove è stata raggiunta la transazione depositata in atti, e condannare perciò il CP_1
convenuto al pagamento di ulteriori euro 30.000,00, per un totale di euro
147.837,93 oltre interessi di legge.
Spese del doppio grado di giudizio interamente rifuse.
per l'appellato:
2 - in via principale: rigettare le domande tutte proposte da parte attrice perché inammissibili e comunque infondate per i motivi esposti nell'atto di costituzione;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale dell'attrice, limitare l'ordine di pagamento a € 65.807,38 (anziché €
147.837,93 richiesti da controparte);
- ulteriormente in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata dell'attrice, limitare la condanna alla somma corrispondente all'effettivo arricchimento di cui controparte sia in grado di fornire prova;
- in ogni caso: con condanna alle spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9 luglio 2021, Parte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Rovigo, il
[...] Controparte_1
perché fosse condannato – quale “committente sostanziale” o per essersi arricchito senza causa – al pagamento della somma di euro 117.837,93, oltre accessori e spese: saldo del corrispettivo maturato a seguito dell'esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un'isola ecologica, concluso il 18 novembre
2013 con VA RE s.r.l., quale delegata del Consorzio VA Sud, che a sua volta agiva nel quadro di una convenzione col Controparte_1
La società attrice chiedeva, inoltre, di essere tenuta indenne dalla richiesta di restituzione di euro 75.000,00 (oltre iva), che il curatore del fallimento di VA
RE s.r.l. aveva avanzato, esercitando l'azione revocatoria ex art. 67 l. fall.
Si costituiva in giudizio il eccependo in via pregiudiziale Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Rovigo in favore di quello di VA, in ragione di specifica clausola del contratto di appalto, e chiedendo il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.
3 In particolare, il negava che fosse sorto un rapporto negoziale con CP_1
l'appaltatrice, che potesse giustificare il preteso pagamento, e che ricorressero i presupposti per una condanna per indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario dell'azione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6° co., c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decisa con sentenza n. 220/2024 del 4 marzo 2024.
Il Tribunale di Rovigo rigettava le domande di Parte_1
e la condannava alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...] CP_1
convenuto.
Ritenuto applicabile il d.lgs 152/2006 e in particolare gli artt. 201 e ss., il Tribunale rilevava che i Comuni dell'Autorità d'ambito avevano costituito, ai sensi dell'art. 31
T.u.e.l., il il quale, Controparte_2
a sua volta, aveva individuato in VA RE s.r.l. l'operatore terzo al quale affidare l'attività. Poiché la gara per la realizzazione dell'area ecologica era stata promossa da VA RE s.r.l., quale stazione appaltante e affidataria del servizio, era su di essa che doveva ricadere l'onere economico dell'appalto, tra l'altro finanziato con i proventi della tariffa integrata ambientale, la cui riscossione era ex lege e per convenzione delegata al Consorzio.
Il Tribunale concludeva che la domanda principale dovesse essere rigettata, poiché titolare del servizio di gestione rifiuti e soggetto promotore dell'opera non era il convenuto, bensì il Consorzio VA Sud e, per esso, l'affidataria VA CP_1
RE s.r.l., alla quale il aveva solo concesso in comodato l'area su cui CP_1
realizzare l'ecocentro. Il giudice respingeva, altresì, la domanda subordinata volta ad accertare l'indebito arricchimento del ai sensi dell'art. 2041 c.c. in CP_1
quanto proprietario dell'opera finita, trattandosi di azione sussidiaria la cui proponibilità doveva ritenersi esclusa dalla possibilità di ricorrere agli ordinari rimedi contrattuali per ottenerne il pagamento del corrispettivo dell'appalto.
4 Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1
formulando tre distinti motivi d'impugnazione: i) il Tribunale aveva erroneamente valutato le conseguenze giuridiche della delega delle funzioni di stazione appaltante in favore di VA RE s.r.l., ritenendo che le obbligazioni dell'appalto ricadessero solo sulla delegata, con esclusione del Comune delegante;
ii) il giudice non aveva correttamente valutato le prove offerte a dimostrazione della titolarità sostanziale del rapporto contrattuale in capo al iii) la domanda ex art Controparte_1
2041 c.c. era stata formulata in subordine all'eventualità che non fosse riconosciuta alcuna azione tipica, sicché era ammissibile.
La società appellante domandava altresì la condanna a Controparte_1
tenerla indenne dagli effetti della revocatoria fallimentare promossa dal
[...]
nel giudizio r.g. 1794/2020 Tribunale di Rovigo (controversia Parte_2
definita transattivamente con il pagamento dell'importo di euro 30.000,00).
L'appellante chiedeva, infine, che all'esito del giudizio di appello fosse riformata anche la statuizione del Tribunale sulle spese di lite.
Si costituiva nel giudizio di appello il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e di tutte le domande di controparte, in quanto inammissibili e infondate. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale o di quella subordinata, il chiedeva che la condanna fosse limitata al pagamento CP_1
della somma di euro 65.807,38 (anziché i richiesti euro 147.837,93) o della somma corrispondente all'effettivo arricchimento.
Con ordinanza del 18 ottobre 2024, erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
1. Con il primo motivo di appello, Parte_1 Parte_1
lamenta che il Tribunale – statuendo che “era VA RE RL che promuoveva la gara per la realizzazione dell'area ecologica nel Comune di e fungeva CP_1
5 da stazione appaltante, sicché solo su quest'ultima, affidataria del servizio, deve ricadere l'onere economico dell'appalto” – abbia erroneamente escluso che il fosse il “committente sostanziale” dell'appalto e che Controparte_1
VA RE s.r.l. (rectius: avesse agito Controparte_3
come sua delegata. Secondo l'appellante, la delega delle funzioni di stazione appaltante, prevista tanto dal Codice dell'ambiente quanto dallo schema di convenzione (doc. 4 di parte convenuta), realizzerebbe una “delegazione contrattuale di funzioni amministrative” con il solo effetto di legittimare la società delegata (VA RE s.r.l.) al compimento di atti o funzioni di competenza del delegante (il , impegnandolo verso l'esterno, senza per Controparte_1
contro comportare alcun trasferimento degli effetti dell'appalto, né della titolarità dell'opera, che rimarrebbero in capo al soggetto delegante in quanto effettivo committente.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, come il primo rivolto ad ottenere una riforma del capo della sentenza che ha escluso la “titolarità sostanziale” del rapporto contrattuale in capo al l'appellante sostiene che la decisione del Tribunale CP_1
sarebbe fondata sull'erronea valutazione degli elementi probatori offerti dalle parti.
Dall'esame del modello di convenzione tra il e il Consorzio obbligatorio CP_1
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (doc. 4 di parte convenuta), il Tribunale avrebbe tratto l'erroneo convincimento che la previsione di obblighi di pagamento in capo al soggetto delegato (art. 7 della convenzione) valesse a determinarne l'esclusività del ruolo, mentre detti obblighi sarebbero riferiti a una funzione delegata da effettuarsi in nome e per conto del Comune delegante.
L'attrice sostiene che, dalla lettura dell'art. 8 del citato modello di convenzione, il giudice avrebbe dovuto trarre la ricorrenza della situazione tipica del mandato con rappresentanza e riconoscere che il contratto di appalto era stato concluso da VA
RE s.r.l. in nome e per conto del Comune delegante, il quale doveva intendersi quale committente sostanziale. Tale conclusione sarebbe coerente con il fatto che lo
6 stesso era l'effettivo soggetto promotore della realizzazione dell'opera e CP_1
proprietario della stessa, di cui si serviva per svolgere funzioni proprie.
3. I due motivi, strettamente connessi in quanto configuranti la medesima critica alla decisione del Tribunale, seppure da prospettive diverse, possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
Il Tribunale ha correttamente ricondotto la fattispecie alle previsioni del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006), che all'art. 202 prevede che “
1. L'Autorità
d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 […]. 5.
I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994. […]”.
Dunque, la legge, lungi dal prevedere una rappresentanza legale, dispone che sia il soggetto affidatario (soggetto individuato dall'Autorità d'ambito) a concludere, in nome proprio, i contratti necessari per la realizzazione dei nuovi impianti.
Nel 2009, il e il Controparte_1 [...]
(costituito ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. Controparte_4
267/2000), hanno stipulato una convenzione (doc. 4 fasc. convenuto) per la CP_1
gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, del servizio integrato di igiene urbana. In esecuzione di tale accordo, con delibera del 29 novembre 2012 (doc. 1 fasc. attoreo), il Comune ha approvato lo schema di convenzione per la “realizzazione e gestione di un'isola ecologica presidiata
(ecocentro) da realizzarsi in via Canton nel Comune di . CP_1
7 Stando al contenuto dell'accordo, nella fase di realizzazione e mantenimento dell'opera, spettavano al Comune – proprietario e promotore dell'isola ecologica –
l'approvazione del progetto ed eventuali varianti urbanistiche di sua competenza;
l'acquisizione delle aree e delle servitù necessarie per la sua realizzazione;
la partecipazione attiva alle fasi di stesura del progetto;
la cessione dell'area in comodato d'uso gratuito per 10 anni al Consorzio, con vincolo di destinazione d'uso; la messa a disposizione al Consorzio dei finanziamenti/contributi eventualmente assegnati dalla Regione o altro ente per la realizzazione del progetto.
Al Consorzio – soggetto attuatore dell'intervento e successivo gestore dell'impianto
– competeva: di finanziare, con le entrate della tariffa di igiene ambientale, la realizzazione dell'impianto; di assumere a proprio carico le prestazioni professionali tecnico-amministrative relative a tutte le fasi della progettazione, dell'affidamento dei lavori, contabilità, coordinamento sicurezza, della direzione lavori e del collaudo;
di richiedere e acquisire autorizzazioni, nulla osta, etc. necessari per l'esecuzione dell'opera e l'esercizio dell'impianto; di assumere la titolarità delle autorizzazioni di esercizio, dei contratti di fornitura e dei relativi oneri;
di gestire integralmente l'appalto quale stazione appaltante, per le procedure di gara, di aggiudicazione e di sottoscrizione del contratto di appalto, le liquidazioni e i pagamenti in acconto dei corrispettivi dell'appalto, la liquidazione finale, le spese in diretta amministrazione o in economia e quanto altro residuava o non era esplicitamente previsto a carico del CP_1
Dunque, la conclusione dei contratti di appalto competeva al Consorzio e non al
CP_1
Il Consorzio, come previsto dalla legge, ha poi affidato la gestione del servizio alla sua controllata VA RE s.r.l., la quale ha promosso la gara per la realizzazione dell'impianto agendo quale stazione appaltante, in particolare provvedendo all'invito alla procedura negoziata (doc. 3 attoreo), alla comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto (doc. 4 attoreo) e al rilascio del certificato di regolare esecuzione dell'opera (doc. 5 attoreo).
8 Il Tribunale ha correttamente rilevato che il Consorzio “è e resta un soggetto del tutto diverso dai comuni associati ed esercita funzioni e competenze proprie”, poiché per l'allora vigente art. 201 d.lgs. n. 156/2006 si trattava di “struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti”.
Pertanto, trasferita ex lege la titolarità del servizio di gestione dei rifiuti dai Comuni consorziati al Consorzio, l'appalto concluso dalla società partecipata affidataria,
VA RE s.r.l., non poteva produrre effetti – ossia fare sorgere le obbligazioni discendenti dal contratto – sulla sfera soggettiva di quegli enti locali che si erano spogliati della specifica funzione e che neppure erano promotori dell'opera.
VA RE s.r.l., controllata del Consorzio, non aveva alcun potere rappresentativo del né di fonte negoziale né di fonte legale, e non spese, al Controparte_1
momento della conclusione del contratto di appalto, il nome del (spendita CP_1
che, se fosse stata compiuta, sarebbe stata comunque priva di effetti in assenza di un potere di rappresentanza).
Basti leggere il contratto di appalto del 18 novembre 2013 per rilevare che VA
RE s.r.l. ( con sede in Este, nel Controparte_3
concludere il contratto con Costruzioni Stradali Marini s.r.l., non solo non spese il nome del ma neppure quello del Consorzio. Controparte_1
Non va poi confusa la delega di funzioni amministrative, che peraltro riguarda i rapporti tra il e il Consorzio e non tra il e VA RE s.r.l., con CP_1 CP_1
l'attribuzione di potere rappresentativo. La delega di funzione non è una procura: essa è uno strumento di diritto pubblico, che permette al soggetto delegato di esercitare, in nome proprio e non in nome del delegante, la funzione amministrativa assegnata.
9 Risulta, del resto, documentalmente provato che la società appellante, nello svolgimento del rapporto, ha sempre e unicamente interloquito con VA RE s.r.l., aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti, da cui riceveva i pagamenti.
La menzione, contenuta nel certificato di regolare esecuzione dell'appalto (dunque in documento successivo alla conclusione del contratto di appalto), alla procedura
“espletata da VA T.R.E. srl a nome e per conto del ”, Controparte_1
non muta la realtà giuridica, né vale ad attribuire alla società il potere di spendita del nome del né tantomeno a qualificare quest'ultimo come il soggetto CP_1
appaltante. Tale espressione neppure è indicativa di una delega di funzioni da parte del convenuto a VA RE s.r.l., che rimane la sola controparte CP_1
dell'appellante nel rapporto di appalto avente ad oggetto la realizzazione dell'isola ecologica (doc. 5 di parte convenuta): rapporto che è sorto da un contratto che - come si è detto - venne concluso da VA RE s.r.l. con
[...]
senza alcuna spendita del nome del e con previsione Parte_1 CP_1
di obbligazioni a carico degli stessi contraenti, espressamente indicati, rispettivamente, “committente” e “appaltatore”.
La “Convenzione per la gestione associate del servizio di igiene urbana” del 2009 non contiene una procura del a favore del Consorzio (tantomeno una CP_1
procura alla società controllata dal Consorzio, ossia VA RE s.r.l.).
L'art. 8 di detta convenzione elenca gli obblighi del ma non conferisce al CP_1
Consorzio un potere di rappresentanza. Da tale disposizione si evince che il CP_1
si faceva carico del peso economico dei contratti e convenzioni conclusi dal
Consorzio, ma non anche che attribuiva a quest'ultimo la rappresentanza del
Come già si è detto, la convenzione regolava esclusivamente i rapporti CP_1
interni tra e Consorzio. Ne consegue che il Consorzio, non fornito del CP_1
potere di rappresentanza del non poteva attribuire un sub-potere di CP_1
rappresentanza alla società VA RE s.r.l., allorché questa concluse il contratto di appalto (del resto, l'appellante non individua alcuna sub-procura rilasciata dal
Consorzio a VA RE s.r.l.).
10 Neppure vale a sostenere le tesi dell'appellante il fatto che nella convenzione del 29 novembre 2011 (doc. 1 fasc. attoreo), conclusa sempre tra il Consorzio e il Comune, quest'ultimo venga indicato quale “soggetto proprietario e promotore della realizzazione” dell'isola ecologica: anche questa convenzione regola esclusivamente i rapporti tra Consorzio e mentre l'appalto di cui è causa è stato concluso CP_1
tra VA RE s.r.l. e la società appellante. È quindi vero che il si fece CP_1
“promotore” dell'opera rispetto al Consorzio, ma “promotore” non significa che conferì un potere di rappresentanza al Consorzio e tantomeno alla società VA
RE s.r.l., controllata dal Consorzio.
La fattispecie è pertanto quella tipica in cui la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui è titolare il Consorzio obbligatorio, viene da questo svolta mediante affidamento a società terza, che diviene stazione appaltante per tutte le procedure di gara inerenti al servizio: va da sé che il non essendo CP_1
l'esercente del servizio di gestione rifiuti e neppure avendo un rapporto diretto con
VA RE s.r.l. (priva di potere di rappresentanza del , non può essere CP_1
divenuto titolare dei rapporti negoziali scaturiti dai contratti di appalto funzionali a tale esercizio, rimanendo semplicemente proprietario dell'area su cui doveva realizzarsi l'impianto.
4. Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante censura il rigetto della domanda subordinata con cui intese fare valere l'arricchimento senza causa del (art. CP_1
2041 c.c.), il quale si è trovato proprietario dell'opera finita senza avere versato alcuna somma di denaro. Secondo l'appellante sussiste il presupposto della sussidiarietà dell'azione, “accordata dall'ordinamento quando il soggetto interessato non abbia a disposizione alcun altro mezzo o rimedio per evitare il proprio pregiudizio”.
L'appellante sostiene di avere formulato la domanda volta a rilevare l'indebito arricchimento limitatamente alla denegata ipotesi in cui il giudice non avesse ritenuto applicabile alcuna azione tipica e, quindi, in funzione sussidiaria: il
Tribunale, invece, l'avrebbe erroneamente esclusa sul contraddittorio presupposto
11 dell'esperibilità di un'azione fondata su quello stesso contratto nel quale il CP_1
non sarebbe parte committente. Secondo l'appellante, poiché il giudice aveva ritenuto insussistente il rapporto contrattuale diretto con il avrebbe dovuto CP_1
coerentemente concludere per l'accoglimento dell'azione di arricchimento senza causa.
Il motivo è infondato.
Correttamente il Tribunale ha posto in evidenza che il carattere di residualità dell'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. comporta che essa non possa essere proposta se l'interessato dispone di altri rimedi. Tale azione non può essere esercitata neppure subordinatamente all'infruttuoso (o mancato) esperimento delle diverse tutele possibili, essendo essa “contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula
l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto
e prescindendo, quindi, dal relativo esito.” (Cass. civ. n. 29988/2018).
Nel caso di specie, l'appellante aveva la possibilità di ricorrere ai rimedi di natura contrattuale nei confronti della società appaltante, come del resto dimostra di avere fatto insinuando il proprio credito nel passivo fallimentare di VA RE s.r.l. (tale insinuazione, peraltro, dimostra che l'appaltatrice ha riconosciuto la società fallita come la controparte contrattuale, obbligata al pagamento del prezzo dell'appalto).
Nessuna contraddittorietà è rinvenibile nella sentenza impugnata che, secondo l'appellante, “assume l'esistenza di un altro mezzo per evitare il pregiudizio riferendosi a quel contratto di cui poco prima ha dichiarato una presunta totale autonomia” (v. pag. 20 dell'atto di citazione in appello). Il giudice ha evidenziato, correttamente, che “la vicenda si è svolta nell'ambito di un regolare contratto
d'appalto, regolarmente eseguito, nell'ambito del quale uno dei soggetti, la stazione appaltante, VA RE RL, era ad un certo punto dichiarata fallita, sicchè
l'appaltatore dispone(va) dei rimedi ordinariamente attribuiti nell'ambito di un rapporto contrattuale per ottenere l'adempimento, nella specie purtroppo, dato il
12 fallimento di VA RE RL, l'insinuazione al passivo, ed eventuali perdite economiche debbono quindi imputarsi a rischio d'impresa, senza che possa configurarsi tra l'attrice e il convenuto quel rapporto di causa-effetto tra CP_1
pregiudizio e arricchimento cui l'azione di cui all'art. 2041 c.c. vuole ovviare.”
Il diritto dell'appellante al pagamento del prezzo, infatti, deriva dal contratto perfezionatosi con VA RE s.r.l. che, essendo stato validamente concluso ed eseguito, consentiva alla creditrice di esercitare le relative tutele contrattuali, come del resto ha fatto insinuandosi al passivo della società fallita (insinuazione che è stata ammessa dagli organi della procedura).
È dunque irrilevante che non abbia Parte_1
azioni contrattuali da esercitare nei confronti del essendo titolare CP_1
dell'azione contrattuale esercitabile nei confronti dell'appaltante (l'art. 2042 c.c., nell'affermare che l'azione non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito, non aggiunge che tale azione dev'essere esercitabile nei confronti del convenuto: è dunque più che sufficiente, per negare l'esercitabilità dell'azione generale di arricchimento, che il danneggiato conservi l'azione nei confronti della controparte contrattuale).
Il fatto, infine, che l'appaltante sia divenuta insolvente non fa venire meno l'esercitabilità dell'azione contrattuale (di fatto esercitata mediante l'insinuazione al passivo del fallimento), consentendo di agire nei confronti di terzi per l'asserito arricchimento. Il fallimento dell'appaltante è un'evenienza che incide sulla possibilità di ottenere piena soddisfazione del proprio diritto al corrispettivo, ma non sull'esercitabilità di tale diritto.
È perciò condivisibile il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui nelle ipotesi di arricchimento indiretto o mediato l'azione ex art. 2041 c.c. è esclusa quando l'impoverito fruisce dell'azione contrattuale, anche se la controparte è divenuta insolvente (v., da ultima, Cass. civ. 27 marzo 2025, n. 8070, nella cui motivazione si legge: “Questa Corte ha, peraltro, precisato che, in dette ipotesi di arricchimento indiretto, il beneficiario diretto della prestazione deve rendersi
13 insolvente, ma la nozione di insolvenza è intesa come sinonimo di mancato adempimento, e non nel senso proprio della materia concorsuale. Non basta, infatti, che sia dichiarato lo stato di insolvenza dell'obbligato, perché si possa dire che nei confronti di quest'ultimo non vi sia alcuna azione esperibile e che, quindi, il creditore può agire verso il terzo con l'azione di arricchimento (Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 1708 del 26/01/2021; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29672 del
22/10/2021). Nel caso di insolvenza, quale presupposto del fallimento, rimane, infatti, all'impoverito l'azione verso l'obbligato fallito, che può essere esercitata mediante insinuazione al passivo, non potendosi certo dire che l'insolvenza fallimentare priva i creditori di qualunque azione. In altre parole, l'impoverito che abbia la possibilità di agire nei confronti dell'altro contraente non può esercitare
l'azione di indebito arricchimento nei confronti del terzo che ha beneficiato della prestazione, costituendo l'indebito arricchimento solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell'ambito del rapporto contrattuale, restando esperibile la relativa azione contro la persona destinataria per legge o per contratto della prestazione. Per quanto in questa sede di rilievo, dunque, ove il terzo beneficiario sia un soggetto, anche pubblico, che abbia ottenuto la prestazione in virtù di atto a titolo oneroso, difetta la possibilità di esercitare l'azione di indebito arricchimento
(per un precedente simile, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1833 del 26/01/2011; cfr. anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10663 del 22/05/2015; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
29672 del 22/10/2021)”.
Deve conseguentemente escludersi la sussistenza del presupposto di cui all'art. 2042
c.c. per esperire l'azione d'ingiustificato arricchimento nei confronti del CP_1
[...]
5. Quanto sopra esposto comporta il rigetto anche della pretesa, avanzata dall'appellante, di essere rimborsata della somma di euro 30.000, versata il 10 marzo 2023 (in esecuzione di una transazione) alla curatela del fallimento VA
RE s.r.l., che aveva chiesto la revocazione di pagamenti, ricevuti dalla società in bonis nel periodo sospetto, per un importo complessivo di euro 75.000.
14 L'appellante omette di precisare a che titolo il dovrebbe Controparte_5
corrisponderle la somma di Euro 30.000, restituita alla curatela del fallimento di
VA RE s.r.l.
Valgono ad ogni modo le considerazioni svolte ai punti precedenti circa il fatto che non era il la controparte contrattuale tenuta al pagamento Controparte_1
del corrispettivo.
Si evidenzia, comunque, che nella transazione, che ha posto fine alla controversia revocatoria con il FA, l'appellante ha dichiarato di “rinunciare ad ogni credito vantato nei confronti della VA RE e/o del suo FA, dichiarando quindi di non avere più nulla a che pretendere nei confronti della VA RE e/o del suo FA per qualsiasi titolo o ragione (compresi i crediti ammessi al passivo)”.
Se ha volontariamente rinunciato ai Parte_1
crediti nei confronti di VA RE s.r.l., ossia ha rinunciato ai rimedi contrattuali esperibili (per quanto esperibili con le modalità imposte dal rispetto della par condicio creditorum) contro l'appaltante, dichiarata fallita, non può fare ricorso all'azione generale di arricchimento. La rinuncia all'azione (non diversamente dall'inerzia che comporta la prescrizione dell'azione) rientra tra quelle condotte ascrivibili alla volontà dell'interessato, incompatibili con il carattere sussidiario dell'azione ex art. 2041 c.c.
6. L'appellante, infine, impugna la sentenza nella parte in cui l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal chiedendo che, nell'auspicato CP_1
caso di sua riforma, le spese siano poste a carico della parte appellata secondo il principio di soccombenza, con ordine di restituzione di quanto già versato in adempimento della decisione impugnata.
Il motivo d'impugnazione, come formulato, è privo di autonomia. Poiché i precedenti motivi d'impugnazione sono respinti, la regolamentazione delle spese processuali non può essere riconsiderata.
15 7. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma della sentenza n. 220/2024 pronunciata dal Tribunale di Rovigo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia indicato dall'appellante in atto di citazione (euro 147.837,93).
8. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 943/2024 r.g. promossa da
[...]
(appellante) nei confronti del Parte_1 Controparte_1
(appellato), così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 220/2024 pronunciata dal Tribunale di Rovigo;
2) condanna a rifondere al Parte_1 [...]
le spese processuali del grado, che liquida in euro 9.991,00 CP_1
per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
3) si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.p.r.
115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Venezia, 5 dicembre 2025
Il Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia
Prima Sezione civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Zanon Presidente
dott. Alessandro Rizzieri Consigliere rel.
dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di appello n. 943/2024 r.g., promossa con atto di citazione notificato in data 3 giugno 2024 da on sede in Vò (Pd) Parte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Francesco Magni del foro di VA e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso (attrice) nei confronti di
(c.f. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Marco Ferrero del foro di VA e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso
(convenuto) sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante:
In via principale:
Accertarsi la debenza del convenuto a titolo di committente Controparte_1
sostanziale del contratto di appalto di cui in narrativa, della somma, pari all'importo contrattuale, di euro 433.587,97 (euro 528.977,32 comprensivi di IVA)
e, per l'effetto, condannarsi il convenuto al pagamento della somma oggetto dell'appalto di cui ancora va creditrice, pari ad euro Parte_1
117.837,93 (iva inclusa) condannando altresì il a Controparte_1
mantenere indenne l'attrice dagli effetti della domanda revocatoria fallimentare svolta dal FA VA RE nel giudizio R.G. 1794 del 2020 Tribunale di
Rovigo ove è stata raggiunta la transazione depositata in atti, e condannare perciò il convenuto al pagamento di ulteriori euro 30.000,00, per un totale di euro CP_1
147.837,93, oltre interessi di legge.
In Subordine:
Accertarsi e dichiararsi la debenza in subordine del convenuto CP_1
a titolo di arricchimento dell'importo del contratto di appalto di cui in
[...]
narrativa, di euro 433.587,97(più iva) (euro 528.977,32 comprensivi di IVA) e, per
l'effetto, condannarsi il convenuto al pagamento della somma oggetto dell'appalto di cui ancora va creditrice, pari ad euro 117.837,93 (iva Parte_1
inclusa) condannando altresì il a mantenere indenne Controparte_1
l'attrice dagli effetti della domanda revocatoria fallimentare svolta dal FA
VA RE nel giudizio R.G. 1794 del 2020 Tribunale di Rovigo ove è stata raggiunta la transazione depositata in atti, e condannare perciò il CP_1
convenuto al pagamento di ulteriori euro 30.000,00, per un totale di euro
147.837,93 oltre interessi di legge.
Spese del doppio grado di giudizio interamente rifuse.
per l'appellato:
2 - in via principale: rigettare le domande tutte proposte da parte attrice perché inammissibili e comunque infondate per i motivi esposti nell'atto di costituzione;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale dell'attrice, limitare l'ordine di pagamento a € 65.807,38 (anziché €
147.837,93 richiesti da controparte);
- ulteriormente in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda subordinata dell'attrice, limitare la condanna alla somma corrispondente all'effettivo arricchimento di cui controparte sia in grado di fornire prova;
- in ogni caso: con condanna alle spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 9 luglio 2021, Parte_1
conveniva, davanti al Tribunale di Rovigo, il
[...] Controparte_1
perché fosse condannato – quale “committente sostanziale” o per essersi arricchito senza causa – al pagamento della somma di euro 117.837,93, oltre accessori e spese: saldo del corrispettivo maturato a seguito dell'esecuzione del contratto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un'isola ecologica, concluso il 18 novembre
2013 con VA RE s.r.l., quale delegata del Consorzio VA Sud, che a sua volta agiva nel quadro di una convenzione col Controparte_1
La società attrice chiedeva, inoltre, di essere tenuta indenne dalla richiesta di restituzione di euro 75.000,00 (oltre iva), che il curatore del fallimento di VA
RE s.r.l. aveva avanzato, esercitando l'azione revocatoria ex art. 67 l. fall.
Si costituiva in giudizio il eccependo in via pregiudiziale Controparte_1
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Rovigo in favore di quello di VA, in ragione di specifica clausola del contratto di appalto, e chiedendo il rigetto delle domande attoree poiché infondate in fatto e in diritto.
3 In particolare, il negava che fosse sorto un rapporto negoziale con CP_1
l'appaltatrice, che potesse giustificare il preteso pagamento, e che ricorressero i presupposti per una condanna per indebito arricchimento, stante il carattere sussidiario dell'azione.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6° co., c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decisa con sentenza n. 220/2024 del 4 marzo 2024.
Il Tribunale di Rovigo rigettava le domande di Parte_1
e la condannava alla rifusione delle spese di lite in favore del
[...] CP_1
convenuto.
Ritenuto applicabile il d.lgs 152/2006 e in particolare gli artt. 201 e ss., il Tribunale rilevava che i Comuni dell'Autorità d'ambito avevano costituito, ai sensi dell'art. 31
T.u.e.l., il il quale, Controparte_2
a sua volta, aveva individuato in VA RE s.r.l. l'operatore terzo al quale affidare l'attività. Poiché la gara per la realizzazione dell'area ecologica era stata promossa da VA RE s.r.l., quale stazione appaltante e affidataria del servizio, era su di essa che doveva ricadere l'onere economico dell'appalto, tra l'altro finanziato con i proventi della tariffa integrata ambientale, la cui riscossione era ex lege e per convenzione delegata al Consorzio.
Il Tribunale concludeva che la domanda principale dovesse essere rigettata, poiché titolare del servizio di gestione rifiuti e soggetto promotore dell'opera non era il convenuto, bensì il Consorzio VA Sud e, per esso, l'affidataria VA CP_1
RE s.r.l., alla quale il aveva solo concesso in comodato l'area su cui CP_1
realizzare l'ecocentro. Il giudice respingeva, altresì, la domanda subordinata volta ad accertare l'indebito arricchimento del ai sensi dell'art. 2041 c.c. in CP_1
quanto proprietario dell'opera finita, trattandosi di azione sussidiaria la cui proponibilità doveva ritenersi esclusa dalla possibilità di ricorrere agli ordinari rimedi contrattuali per ottenerne il pagamento del corrispettivo dell'appalto.
4 Avverso la sentenza proponeva appello Parte_1
formulando tre distinti motivi d'impugnazione: i) il Tribunale aveva erroneamente valutato le conseguenze giuridiche della delega delle funzioni di stazione appaltante in favore di VA RE s.r.l., ritenendo che le obbligazioni dell'appalto ricadessero solo sulla delegata, con esclusione del Comune delegante;
ii) il giudice non aveva correttamente valutato le prove offerte a dimostrazione della titolarità sostanziale del rapporto contrattuale in capo al iii) la domanda ex art Controparte_1
2041 c.c. era stata formulata in subordine all'eventualità che non fosse riconosciuta alcuna azione tipica, sicché era ammissibile.
La società appellante domandava altresì la condanna a Controparte_1
tenerla indenne dagli effetti della revocatoria fallimentare promossa dal
[...]
nel giudizio r.g. 1794/2020 Tribunale di Rovigo (controversia Parte_2
definita transattivamente con il pagamento dell'importo di euro 30.000,00).
L'appellante chiedeva, infine, che all'esito del giudizio di appello fosse riformata anche la statuizione del Tribunale sulle spese di lite.
Si costituiva nel giudizio di appello il chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'impugnazione e di tutte le domande di controparte, in quanto inammissibili e infondate. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale o di quella subordinata, il chiedeva che la condanna fosse limitata al pagamento CP_1
della somma di euro 65.807,38 (anziché i richiesti euro 147.837,93) o della somma corrispondente all'effettivo arricchimento.
Con ordinanza del 18 ottobre 2024, erano fissati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. e la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 4 dicembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte.
***
1. Con il primo motivo di appello, Parte_1 Parte_1
lamenta che il Tribunale – statuendo che “era VA RE RL che promuoveva la gara per la realizzazione dell'area ecologica nel Comune di e fungeva CP_1
5 da stazione appaltante, sicché solo su quest'ultima, affidataria del servizio, deve ricadere l'onere economico dell'appalto” – abbia erroneamente escluso che il fosse il “committente sostanziale” dell'appalto e che Controparte_1
VA RE s.r.l. (rectius: avesse agito Controparte_3
come sua delegata. Secondo l'appellante, la delega delle funzioni di stazione appaltante, prevista tanto dal Codice dell'ambiente quanto dallo schema di convenzione (doc. 4 di parte convenuta), realizzerebbe una “delegazione contrattuale di funzioni amministrative” con il solo effetto di legittimare la società delegata (VA RE s.r.l.) al compimento di atti o funzioni di competenza del delegante (il , impegnandolo verso l'esterno, senza per Controparte_1
contro comportare alcun trasferimento degli effetti dell'appalto, né della titolarità dell'opera, che rimarrebbero in capo al soggetto delegante in quanto effettivo committente.
2. Con il secondo motivo di impugnazione, come il primo rivolto ad ottenere una riforma del capo della sentenza che ha escluso la “titolarità sostanziale” del rapporto contrattuale in capo al l'appellante sostiene che la decisione del Tribunale CP_1
sarebbe fondata sull'erronea valutazione degli elementi probatori offerti dalle parti.
Dall'esame del modello di convenzione tra il e il Consorzio obbligatorio CP_1
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (doc. 4 di parte convenuta), il Tribunale avrebbe tratto l'erroneo convincimento che la previsione di obblighi di pagamento in capo al soggetto delegato (art. 7 della convenzione) valesse a determinarne l'esclusività del ruolo, mentre detti obblighi sarebbero riferiti a una funzione delegata da effettuarsi in nome e per conto del Comune delegante.
L'attrice sostiene che, dalla lettura dell'art. 8 del citato modello di convenzione, il giudice avrebbe dovuto trarre la ricorrenza della situazione tipica del mandato con rappresentanza e riconoscere che il contratto di appalto era stato concluso da VA
RE s.r.l. in nome e per conto del Comune delegante, il quale doveva intendersi quale committente sostanziale. Tale conclusione sarebbe coerente con il fatto che lo
6 stesso era l'effettivo soggetto promotore della realizzazione dell'opera e CP_1
proprietario della stessa, di cui si serviva per svolgere funzioni proprie.
3. I due motivi, strettamente connessi in quanto configuranti la medesima critica alla decisione del Tribunale, seppure da prospettive diverse, possono essere esaminati congiuntamente e risultano infondati.
Il Tribunale ha correttamente ricondotto la fattispecie alle previsioni del Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006), che all'art. 202 prevede che “
1. L'Autorità
d'ambito aggiudica il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie, secondo la disciplina vigente in tema di affidamento dei servizi pubblici locali in conformità ai criteri di cui all'articolo 113, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 […]. 5.
I nuovi impianti vengono realizzati dal soggetto affidatario del servizio o direttamente, ai sensi dell'articolo 113, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, o mediante il ricorso alle procedure di cui alla legge 11 febbraio 1994, n.
109, ovvero secondo lo schema della finanza di progetto di cui agli articoli 37 bis e seguenti della predetta legge n. 109 del 1994. […]”.
Dunque, la legge, lungi dal prevedere una rappresentanza legale, dispone che sia il soggetto affidatario (soggetto individuato dall'Autorità d'ambito) a concludere, in nome proprio, i contratti necessari per la realizzazione dei nuovi impianti.
Nel 2009, il e il Controparte_1 [...]
(costituito ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. Controparte_4
267/2000), hanno stipulato una convenzione (doc. 4 fasc. convenuto) per la CP_1
gestione in forma associata, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, del servizio integrato di igiene urbana. In esecuzione di tale accordo, con delibera del 29 novembre 2012 (doc. 1 fasc. attoreo), il Comune ha approvato lo schema di convenzione per la “realizzazione e gestione di un'isola ecologica presidiata
(ecocentro) da realizzarsi in via Canton nel Comune di . CP_1
7 Stando al contenuto dell'accordo, nella fase di realizzazione e mantenimento dell'opera, spettavano al Comune – proprietario e promotore dell'isola ecologica –
l'approvazione del progetto ed eventuali varianti urbanistiche di sua competenza;
l'acquisizione delle aree e delle servitù necessarie per la sua realizzazione;
la partecipazione attiva alle fasi di stesura del progetto;
la cessione dell'area in comodato d'uso gratuito per 10 anni al Consorzio, con vincolo di destinazione d'uso; la messa a disposizione al Consorzio dei finanziamenti/contributi eventualmente assegnati dalla Regione o altro ente per la realizzazione del progetto.
Al Consorzio – soggetto attuatore dell'intervento e successivo gestore dell'impianto
– competeva: di finanziare, con le entrate della tariffa di igiene ambientale, la realizzazione dell'impianto; di assumere a proprio carico le prestazioni professionali tecnico-amministrative relative a tutte le fasi della progettazione, dell'affidamento dei lavori, contabilità, coordinamento sicurezza, della direzione lavori e del collaudo;
di richiedere e acquisire autorizzazioni, nulla osta, etc. necessari per l'esecuzione dell'opera e l'esercizio dell'impianto; di assumere la titolarità delle autorizzazioni di esercizio, dei contratti di fornitura e dei relativi oneri;
di gestire integralmente l'appalto quale stazione appaltante, per le procedure di gara, di aggiudicazione e di sottoscrizione del contratto di appalto, le liquidazioni e i pagamenti in acconto dei corrispettivi dell'appalto, la liquidazione finale, le spese in diretta amministrazione o in economia e quanto altro residuava o non era esplicitamente previsto a carico del CP_1
Dunque, la conclusione dei contratti di appalto competeva al Consorzio e non al
CP_1
Il Consorzio, come previsto dalla legge, ha poi affidato la gestione del servizio alla sua controllata VA RE s.r.l., la quale ha promosso la gara per la realizzazione dell'impianto agendo quale stazione appaltante, in particolare provvedendo all'invito alla procedura negoziata (doc. 3 attoreo), alla comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto (doc. 4 attoreo) e al rilascio del certificato di regolare esecuzione dell'opera (doc. 5 attoreo).
8 Il Tribunale ha correttamente rilevato che il Consorzio “è e resta un soggetto del tutto diverso dai comuni associati ed esercita funzioni e competenze proprie”, poiché per l'allora vigente art. 201 d.lgs. n. 156/2006 si trattava di “struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti”.
Pertanto, trasferita ex lege la titolarità del servizio di gestione dei rifiuti dai Comuni consorziati al Consorzio, l'appalto concluso dalla società partecipata affidataria,
VA RE s.r.l., non poteva produrre effetti – ossia fare sorgere le obbligazioni discendenti dal contratto – sulla sfera soggettiva di quegli enti locali che si erano spogliati della specifica funzione e che neppure erano promotori dell'opera.
VA RE s.r.l., controllata del Consorzio, non aveva alcun potere rappresentativo del né di fonte negoziale né di fonte legale, e non spese, al Controparte_1
momento della conclusione del contratto di appalto, il nome del (spendita CP_1
che, se fosse stata compiuta, sarebbe stata comunque priva di effetti in assenza di un potere di rappresentanza).
Basti leggere il contratto di appalto del 18 novembre 2013 per rilevare che VA
RE s.r.l. ( con sede in Este, nel Controparte_3
concludere il contratto con Costruzioni Stradali Marini s.r.l., non solo non spese il nome del ma neppure quello del Consorzio. Controparte_1
Non va poi confusa la delega di funzioni amministrative, che peraltro riguarda i rapporti tra il e il Consorzio e non tra il e VA RE s.r.l., con CP_1 CP_1
l'attribuzione di potere rappresentativo. La delega di funzione non è una procura: essa è uno strumento di diritto pubblico, che permette al soggetto delegato di esercitare, in nome proprio e non in nome del delegante, la funzione amministrativa assegnata.
9 Risulta, del resto, documentalmente provato che la società appellante, nello svolgimento del rapporto, ha sempre e unicamente interloquito con VA RE s.r.l., aggiudicataria del servizio di gestione dei rifiuti, da cui riceveva i pagamenti.
La menzione, contenuta nel certificato di regolare esecuzione dell'appalto (dunque in documento successivo alla conclusione del contratto di appalto), alla procedura
“espletata da VA T.R.E. srl a nome e per conto del ”, Controparte_1
non muta la realtà giuridica, né vale ad attribuire alla società il potere di spendita del nome del né tantomeno a qualificare quest'ultimo come il soggetto CP_1
appaltante. Tale espressione neppure è indicativa di una delega di funzioni da parte del convenuto a VA RE s.r.l., che rimane la sola controparte CP_1
dell'appellante nel rapporto di appalto avente ad oggetto la realizzazione dell'isola ecologica (doc. 5 di parte convenuta): rapporto che è sorto da un contratto che - come si è detto - venne concluso da VA RE s.r.l. con
[...]
senza alcuna spendita del nome del e con previsione Parte_1 CP_1
di obbligazioni a carico degli stessi contraenti, espressamente indicati, rispettivamente, “committente” e “appaltatore”.
La “Convenzione per la gestione associate del servizio di igiene urbana” del 2009 non contiene una procura del a favore del Consorzio (tantomeno una CP_1
procura alla società controllata dal Consorzio, ossia VA RE s.r.l.).
L'art. 8 di detta convenzione elenca gli obblighi del ma non conferisce al CP_1
Consorzio un potere di rappresentanza. Da tale disposizione si evince che il CP_1
si faceva carico del peso economico dei contratti e convenzioni conclusi dal
Consorzio, ma non anche che attribuiva a quest'ultimo la rappresentanza del
Come già si è detto, la convenzione regolava esclusivamente i rapporti CP_1
interni tra e Consorzio. Ne consegue che il Consorzio, non fornito del CP_1
potere di rappresentanza del non poteva attribuire un sub-potere di CP_1
rappresentanza alla società VA RE s.r.l., allorché questa concluse il contratto di appalto (del resto, l'appellante non individua alcuna sub-procura rilasciata dal
Consorzio a VA RE s.r.l.).
10 Neppure vale a sostenere le tesi dell'appellante il fatto che nella convenzione del 29 novembre 2011 (doc. 1 fasc. attoreo), conclusa sempre tra il Consorzio e il Comune, quest'ultimo venga indicato quale “soggetto proprietario e promotore della realizzazione” dell'isola ecologica: anche questa convenzione regola esclusivamente i rapporti tra Consorzio e mentre l'appalto di cui è causa è stato concluso CP_1
tra VA RE s.r.l. e la società appellante. È quindi vero che il si fece CP_1
“promotore” dell'opera rispetto al Consorzio, ma “promotore” non significa che conferì un potere di rappresentanza al Consorzio e tantomeno alla società VA
RE s.r.l., controllata dal Consorzio.
La fattispecie è pertanto quella tipica in cui la gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui è titolare il Consorzio obbligatorio, viene da questo svolta mediante affidamento a società terza, che diviene stazione appaltante per tutte le procedure di gara inerenti al servizio: va da sé che il non essendo CP_1
l'esercente del servizio di gestione rifiuti e neppure avendo un rapporto diretto con
VA RE s.r.l. (priva di potere di rappresentanza del , non può essere CP_1
divenuto titolare dei rapporti negoziali scaturiti dai contratti di appalto funzionali a tale esercizio, rimanendo semplicemente proprietario dell'area su cui doveva realizzarsi l'impianto.
4. Con il terzo motivo d'impugnazione, l'appellante censura il rigetto della domanda subordinata con cui intese fare valere l'arricchimento senza causa del (art. CP_1
2041 c.c.), il quale si è trovato proprietario dell'opera finita senza avere versato alcuna somma di denaro. Secondo l'appellante sussiste il presupposto della sussidiarietà dell'azione, “accordata dall'ordinamento quando il soggetto interessato non abbia a disposizione alcun altro mezzo o rimedio per evitare il proprio pregiudizio”.
L'appellante sostiene di avere formulato la domanda volta a rilevare l'indebito arricchimento limitatamente alla denegata ipotesi in cui il giudice non avesse ritenuto applicabile alcuna azione tipica e, quindi, in funzione sussidiaria: il
Tribunale, invece, l'avrebbe erroneamente esclusa sul contraddittorio presupposto
11 dell'esperibilità di un'azione fondata su quello stesso contratto nel quale il CP_1
non sarebbe parte committente. Secondo l'appellante, poiché il giudice aveva ritenuto insussistente il rapporto contrattuale diretto con il avrebbe dovuto CP_1
coerentemente concludere per l'accoglimento dell'azione di arricchimento senza causa.
Il motivo è infondato.
Correttamente il Tribunale ha posto in evidenza che il carattere di residualità dell'azione ai sensi dell'art. 2041 c.c. comporta che essa non possa essere proposta se l'interessato dispone di altri rimedi. Tale azione non può essere esercitata neppure subordinatamente all'infruttuoso (o mancato) esperimento delle diverse tutele possibili, essendo essa “contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula
l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto
e prescindendo, quindi, dal relativo esito.” (Cass. civ. n. 29988/2018).
Nel caso di specie, l'appellante aveva la possibilità di ricorrere ai rimedi di natura contrattuale nei confronti della società appaltante, come del resto dimostra di avere fatto insinuando il proprio credito nel passivo fallimentare di VA RE s.r.l. (tale insinuazione, peraltro, dimostra che l'appaltatrice ha riconosciuto la società fallita come la controparte contrattuale, obbligata al pagamento del prezzo dell'appalto).
Nessuna contraddittorietà è rinvenibile nella sentenza impugnata che, secondo l'appellante, “assume l'esistenza di un altro mezzo per evitare il pregiudizio riferendosi a quel contratto di cui poco prima ha dichiarato una presunta totale autonomia” (v. pag. 20 dell'atto di citazione in appello). Il giudice ha evidenziato, correttamente, che “la vicenda si è svolta nell'ambito di un regolare contratto
d'appalto, regolarmente eseguito, nell'ambito del quale uno dei soggetti, la stazione appaltante, VA RE RL, era ad un certo punto dichiarata fallita, sicchè
l'appaltatore dispone(va) dei rimedi ordinariamente attribuiti nell'ambito di un rapporto contrattuale per ottenere l'adempimento, nella specie purtroppo, dato il
12 fallimento di VA RE RL, l'insinuazione al passivo, ed eventuali perdite economiche debbono quindi imputarsi a rischio d'impresa, senza che possa configurarsi tra l'attrice e il convenuto quel rapporto di causa-effetto tra CP_1
pregiudizio e arricchimento cui l'azione di cui all'art. 2041 c.c. vuole ovviare.”
Il diritto dell'appellante al pagamento del prezzo, infatti, deriva dal contratto perfezionatosi con VA RE s.r.l. che, essendo stato validamente concluso ed eseguito, consentiva alla creditrice di esercitare le relative tutele contrattuali, come del resto ha fatto insinuandosi al passivo della società fallita (insinuazione che è stata ammessa dagli organi della procedura).
È dunque irrilevante che non abbia Parte_1
azioni contrattuali da esercitare nei confronti del essendo titolare CP_1
dell'azione contrattuale esercitabile nei confronti dell'appaltante (l'art. 2042 c.c., nell'affermare che l'azione non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare dal pregiudizio subito, non aggiunge che tale azione dev'essere esercitabile nei confronti del convenuto: è dunque più che sufficiente, per negare l'esercitabilità dell'azione generale di arricchimento, che il danneggiato conservi l'azione nei confronti della controparte contrattuale).
Il fatto, infine, che l'appaltante sia divenuta insolvente non fa venire meno l'esercitabilità dell'azione contrattuale (di fatto esercitata mediante l'insinuazione al passivo del fallimento), consentendo di agire nei confronti di terzi per l'asserito arricchimento. Il fallimento dell'appaltante è un'evenienza che incide sulla possibilità di ottenere piena soddisfazione del proprio diritto al corrispettivo, ma non sull'esercitabilità di tale diritto.
È perciò condivisibile il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui nelle ipotesi di arricchimento indiretto o mediato l'azione ex art. 2041 c.c. è esclusa quando l'impoverito fruisce dell'azione contrattuale, anche se la controparte è divenuta insolvente (v., da ultima, Cass. civ. 27 marzo 2025, n. 8070, nella cui motivazione si legge: “Questa Corte ha, peraltro, precisato che, in dette ipotesi di arricchimento indiretto, il beneficiario diretto della prestazione deve rendersi
13 insolvente, ma la nozione di insolvenza è intesa come sinonimo di mancato adempimento, e non nel senso proprio della materia concorsuale. Non basta, infatti, che sia dichiarato lo stato di insolvenza dell'obbligato, perché si possa dire che nei confronti di quest'ultimo non vi sia alcuna azione esperibile e che, quindi, il creditore può agire verso il terzo con l'azione di arricchimento (Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 1708 del 26/01/2021; v. anche Cass., Sez. 3, Sentenza n. 29672 del
22/10/2021). Nel caso di insolvenza, quale presupposto del fallimento, rimane, infatti, all'impoverito l'azione verso l'obbligato fallito, che può essere esercitata mediante insinuazione al passivo, non potendosi certo dire che l'insolvenza fallimentare priva i creditori di qualunque azione. In altre parole, l'impoverito che abbia la possibilità di agire nei confronti dell'altro contraente non può esercitare
l'azione di indebito arricchimento nei confronti del terzo che ha beneficiato della prestazione, costituendo l'indebito arricchimento solo un effetto indiretto o riflesso della prestazione eseguita nell'ambito del rapporto contrattuale, restando esperibile la relativa azione contro la persona destinataria per legge o per contratto della prestazione. Per quanto in questa sede di rilievo, dunque, ove il terzo beneficiario sia un soggetto, anche pubblico, che abbia ottenuto la prestazione in virtù di atto a titolo oneroso, difetta la possibilità di esercitare l'azione di indebito arricchimento
(per un precedente simile, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1833 del 26/01/2011; cfr. anche Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10663 del 22/05/2015; Cass., Sez. 3, Sentenza n.
29672 del 22/10/2021)”.
Deve conseguentemente escludersi la sussistenza del presupposto di cui all'art. 2042
c.c. per esperire l'azione d'ingiustificato arricchimento nei confronti del CP_1
[...]
5. Quanto sopra esposto comporta il rigetto anche della pretesa, avanzata dall'appellante, di essere rimborsata della somma di euro 30.000, versata il 10 marzo 2023 (in esecuzione di una transazione) alla curatela del fallimento VA
RE s.r.l., che aveva chiesto la revocazione di pagamenti, ricevuti dalla società in bonis nel periodo sospetto, per un importo complessivo di euro 75.000.
14 L'appellante omette di precisare a che titolo il dovrebbe Controparte_5
corrisponderle la somma di Euro 30.000, restituita alla curatela del fallimento di
VA RE s.r.l.
Valgono ad ogni modo le considerazioni svolte ai punti precedenti circa il fatto che non era il la controparte contrattuale tenuta al pagamento Controparte_1
del corrispettivo.
Si evidenzia, comunque, che nella transazione, che ha posto fine alla controversia revocatoria con il FA, l'appellante ha dichiarato di “rinunciare ad ogni credito vantato nei confronti della VA RE e/o del suo FA, dichiarando quindi di non avere più nulla a che pretendere nei confronti della VA RE e/o del suo FA per qualsiasi titolo o ragione (compresi i crediti ammessi al passivo)”.
Se ha volontariamente rinunciato ai Parte_1
crediti nei confronti di VA RE s.r.l., ossia ha rinunciato ai rimedi contrattuali esperibili (per quanto esperibili con le modalità imposte dal rispetto della par condicio creditorum) contro l'appaltante, dichiarata fallita, non può fare ricorso all'azione generale di arricchimento. La rinuncia all'azione (non diversamente dall'inerzia che comporta la prescrizione dell'azione) rientra tra quelle condotte ascrivibili alla volontà dell'interessato, incompatibili con il carattere sussidiario dell'azione ex art. 2041 c.c.
6. L'appellante, infine, impugna la sentenza nella parte in cui l'ha condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal chiedendo che, nell'auspicato CP_1
caso di sua riforma, le spese siano poste a carico della parte appellata secondo il principio di soccombenza, con ordine di restituzione di quanto già versato in adempimento della decisione impugnata.
Il motivo d'impugnazione, come formulato, è privo di autonomia. Poiché i precedenti motivi d'impugnazione sono respinti, la regolamentazione delle spese processuali non può essere riconsiderata.
15 7. In conclusione, l'appello dev'essere respinto con integrale conferma della sentenza n. 220/2024 pronunciata dal Tribunale di Rovigo.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi di cui al d.m. n. 147/22, tenuto conto del valore della controversia indicato dall'appellante in atto di citazione (euro 147.837,93).
8. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello n. 943/2024 r.g. promossa da
[...]
(appellante) nei confronti del Parte_1 Controparte_1
(appellato), così ha deciso:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 220/2024 pronunciata dal Tribunale di Rovigo;
2) condanna a rifondere al Parte_1 [...]
le spese processuali del grado, che liquida in euro 9.991,00 CP_1
per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
3) si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater d.p.r.
115/02 a carico dell'appellante Parte_1
Venezia, 5 dicembre 2025
Il Presidente dott.ssa Gabriella Zanon
Il Consigliere estensore dott. Alessandro Rizzieri
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