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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 7893/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 18/12/2024, da: ato a SERIATE (BG) il 13/10/1991, e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. MARCHIORI
DANIELA, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: separazione consensuale;
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto;
Per il P.M.: “parere favorevole”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 01/04/2023 a Seriate e che dalla loro unione non è nata prole.
1 Per l'udienza del 9.04.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le proprie note difensive in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
dando atto delle condizioni enunciate in ricorso, Parte_1 Parte_2
e ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Seriate, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2023, atto n. 6, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Rosa Maria Alba Costanzo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di separazione congiunto depositato in data 18/12/2024, da: ato a SERIATE (BG) il 13/10/1991, e Parte_1 Parte_2 nata a [...] il [...], con il proc. dom. avv. MARCHIORI
DANIELA, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: separazione consensuale;
CONCLUSIONI:
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto;
Per il P.M.: “parere favorevole”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio in data 01/04/2023 a Seriate e che dalla loro unione non è nata prole.
1 Per l'udienza del 9.04.2025, svoltasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno depositato le proprie note difensive in cui hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto con norme di legge imperative, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi
[...]
dando atto delle condizioni enunciate in ricorso, Parte_1 Parte_2
e ciò a tutti gli effetti di legge.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Seriate, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2023, atto n. 6, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore
Rosa Maria Alba Costanzo
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