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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 30/01/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
la Giudice, Sonia Salvatori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8450 /2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Avv. Alberto Guariso, Livio Neri, Marta Lavanna, domiciliata come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
nella persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
- come in atti.
Per il resistente:
- come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: con ricorso depositato in data 15.10.2024 ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente sig.ra ha Parte_1
1 evocato in giudizio l' chiedendo di accertare: il carattere CP_1 discriminatorio della condotta tenuta dall' e consistita nell'averle CP_2 negato il diritto all'assegno unico universale a causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
il proprio diritto a percepire detta prestazione con decorrenza dalla data della domanda;
la condanna dell' al pagamento in suo favore dell'importo mensile di CP_1 euro 398,80 maturato dal mese di giugno 2024 e comunque dell'importo complessivo di euro 1994,00 maturato all'ottobre del 2024, oltre ai ratei successivi finché sussistono i requisiti di legge.
L' si è tempestivamente costituito chiedendo la reiezione delle CP_1 domande.
La causa è stata decisa nei termini di cui al dispositivo senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato:
1) la ricorrente, di nazionalità nigeriana, ha dedotto di aver fatto ingresso in Italia nell'anno 2004 ed ha documentato, tramite la produzione dell'estratto contributivo di aver prestato attività CP_1 lavorativa dal mese di aprile 2009.
2) La ricorrente, madre di due figli minorenni che vivono in Italia e che le sono a carico, è stata titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e con decorrenza dal 5 ottobre 2022 è titolare di un permesso unico lavoro per attesa occupazione con scadenza al
27 marzo 2025 (cfr. doc. 2, 4, 5, 6. 11).
3) In data 22 febbraio 2022 la ricorrente ha presentato domanda di assegno unico universale per il primo figlio ed in data 30.9.2022 analoga domanda per il secondo figlio (cfr. doc. 10).
4) Ha ottenuto dall' il pagamento della prestazione dal mese di CP_1 marzo 2022 fino al mese di maggio 2024 (cfr. doc. 12); dal mese di giugno 2024 il pagamento della prestazione è stato sospeso.
5) Con comunicazione datata 30.8.2024 l' le ha comunicato CP_1
“come indicato nel messaggio n. 2951 del 25.07.2022, il CP_1
2 permesso di soggiorno per "attesa occupazione" non rientra fra i titoli che danno diritto alla prestazione, la domanda è stata posta in decadenza dalla fine della validità del permesso per lavoro subordinato. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge dal momento in cui viene presentata la domanda e per tutta la durata dell'erogazione della prestazione.”;
(cfr. doc. 13).
6) Dunque, l' ha negato alla ricorrente il diritto alla CP_1 prestazione per difetto del titolo di soggiorno per motivi di lavoro, sostenendo come non possano essere inclusi nella platea dei beneficiari dell'assegno unico universale i titolari di permesso per attesa occupazione;
ha richiamato a questo proposito quanto argomentato nel messaggio 2951 del 25 luglio 2022: ai cittadini extracomunitari il diritto alla prestazione spetta solo in quanto titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro di durata ultra semestrale.
7) Analoga questione è stata già decisa dalla locale Corte d'Appello con la condivisibile sentenza pronunciata nell'ambito della causa iscritta al numero RGL 126/2024 (doppia conforme), con la quale – ai fini del riconoscimento del diritto, il permesso di soggiorno in attesa di occupazione è stato ritenuto titolo sufficiente, siccome mera species del permesso unico di lavoro.
8) Si richiama la citata sentenza ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.: “ (…). Preliminarmente val la pena di rammentare che nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea-Carta di Nizza
7.12.2000, adattata a Strasburgo il 12.12.2007, nonché nelle
Direttive 2003/109/CE, 2011/98/UE, è sancito il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004.
Si premette che la vicenda, per essere correttamente intesa, deve essere inserita nella cornice che mette capo alla già citata Dir.
2011/98/CE che, all'art. 20, dei “Considerando”, prevede che “Tutti
i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso
3 insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale
o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”.
L'ambito di applicazione della Dir 2011/98/CE è stabilito dall'art. 3 che si applica “a) omissis, b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022; e b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”.
Nell'emanare il D. Lgs. 4.3.2014, n. 40, il legislatore ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza avvalersi in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva e, sotto tale profilo, ha quindi mantenuto fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a
4 favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi.
Già la Corte di Giustizia, nel rispondere a una sollecitazione della
Corte Costituzionale, aveva stabilito che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa”.
In base alla decisione della CGUE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1 della Dir. 2011/98, è determinato dal Regolamento 883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno
Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di
Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, ai quali “è consentito lavorare (…)”, secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali. (…).
L'art. 2 della L. 1.4.2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
5 3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”.
La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea.
Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs.
21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la signora XX (cfr. doc. 2).
Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il
“permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI
(interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), Contr pure esclusi dall'art. 5, comma 8.1. – altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
6 Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della
Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.
Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98.
Non vi può essere dubbio, quindi, che la signora XX abbia diritto al riconoscimento della prestazione richiesta in quanto titolare di permesso per attesa occupazione, essendo incontestati i rimanenti presupposti.
A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio
(Cass. 15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell'assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di
“permesso per attesa occupazione” – ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale affermando il principio per il quale “Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del
2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente
“ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della L. 238 del 2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di
Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1030 del 2003 (Cass. 32606/22)”.”.
7 9) Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente all'assegno unico universale, in quanto titolare di un permesso per attesa occupazione, con la decorrenza già riconosciuta dall' e fino a quando sussistono i CP_1 requisiti di legittimazione per il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 3 dlvo 230/2021, nei termini sopra precisati.
10) Per il resto, le circostanze fattuali sopra riportate sono pacifiche riguardo i tempi della domanda amministrativa, la durata ed il quantum della prestazione, non avendo l' contestato la CP_1 ricorrenza in capo alla ricorrente degli ulteriori requisiti a cui la legge subordina il riconoscimento della prestazione (cfr. doc. 7 – 9 attestazioni ISEE anni 2022 - 2024).
11) In conclusione, l' deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore della ricorrente del complessivo importo di euro 3.190,40 a titolo di ratei maturati dal mese di giugno 2024 al 30 gennaio 2025
e parametrato all'importo che l' ha corrisposto alla ricorrente CP_1
l'ultimo mese prima della sospensione (maggio 2024) e che non è stato contestato dall' . CP_2
12) Detto importo deve essere maggiorato, dalle singole scadenze al soddisfo, della maggior somma tra rivalutazione Istat ed interessi legali.
13) Con riferimento, da ultimo, alla domanda di accertamento della natura discriminatoria della condotta tenuta dall' , CP_1 manifestatasi con l'emanazione del messaggio n. 2951 del
25.07.2022, a fronte di una norma del diritto interno che non opera alcuna discriminazione nel settore della sicurezza sociale ai danni dei cittadini di paesi extra U.E. in quanto il permesso per attesa occupazione, ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co.5 d.P.R. 347/1999, rientra nel tipo “permesso unico lavoro” e rappresenta il requisito per il quale un cittadino extra U.E. può richiedere ed ottenere l'assegno unico universale ex art. 3, c. 1, lett. a), del d.lgs 230/2021, è indubbio che l'interpretazione del dato normativo fatta propria dall' con l'emanazione di un CP_2 messaggio avente efficacia erga omnes, di fatto ha concretato una
8 discriminazione diretta individuale ai danni dell'odierna ricorrente siccome cittadina di paese extra U.E..
14) L'art. 43 co.1 d.lgs. 286/1998, T.U. sull'immigrazione, dispone:
“ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.
15) Dunque, il fattore della nazionalità è senza dubbio un fattore di possibile discriminazione atteso il contenuto delle norme di cui agli artt. 43, 44 del T.U. sull'immigrazione, 14 CEDU, 21 della Carta dei diritti fondamentali UE, 1 del d.lgs 216/2003.
16) La condotta dell' ha evidentemente violato il principio di CP_1 parità di trattamento che opera nei settori della sicurezza sociale definiti dal Reg. 883/2004 U.E., di cui all'art. 12. Par. 1, lett. e) della direttiva 2011/98 UE, tra i cittadini italiani e i cittadini di paesi terzi titolari di permesso per attesa occupazione ed autorizzati a svolgere in Italia un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.
17) Infatti, a causa della sua nazionalità la ricorrente è stata trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una un'altra persona in una situazione analoga (cfr. art. 2, c. 1, lett. a) d.lgs 216/2003 “attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori”.
18) Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M.
9 55/2024 e succ. mod. e con distrazione in favore dei Difensori della parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c.,
- accerta e dichiara che integra discriminazione diretta la condotta con cui l' ha negato alla ricorrente la corresponsione dell'assegno CP_1 unico universale a causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, c. 11, del d.lgs 286/1998;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegno unico universale dalla data delle domande e fino a quando sussistono in capo alla predetta i relativi requisiti di legittimazione;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'importo complessivo di euro 3.190,40 a titolo di ratei maturati dal mese di giugno 2024 al 30 gennaio 2025, oltre alla maggior somma tra rivalutazione Istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite CP_1 che liquida in complessivi euro 1.769,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore degli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri
e Marta Lavanna.
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 30/01/2025 la Giudice
Sonia SALVATORI
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
la Giudice, Sonia Salvatori, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8450 /2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Avv. Alberto Guariso, Livio Neri, Marta Lavanna, domiciliata come da ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
nella persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Tommaso Parisi, domiciliato come da memoria costitutiva;
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
- come in atti.
Per il resistente:
- come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: con ricorso depositato in data 15.10.2024 ai sensi dell'articolo 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, la ricorrente sig.ra ha Parte_1
1 evocato in giudizio l' chiedendo di accertare: il carattere CP_1 discriminatorio della condotta tenuta dall' e consistita nell'averle CP_2 negato il diritto all'assegno unico universale a causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione;
il proprio diritto a percepire detta prestazione con decorrenza dalla data della domanda;
la condanna dell' al pagamento in suo favore dell'importo mensile di CP_1 euro 398,80 maturato dal mese di giugno 2024 e comunque dell'importo complessivo di euro 1994,00 maturato all'ottobre del 2024, oltre ai ratei successivi finché sussistono i requisiti di legge.
L' si è tempestivamente costituito chiedendo la reiezione delle CP_1 domande.
La causa è stata decisa nei termini di cui al dispositivo senza espletamento di attività istruttoria.
Rilevato:
1) la ricorrente, di nazionalità nigeriana, ha dedotto di aver fatto ingresso in Italia nell'anno 2004 ed ha documentato, tramite la produzione dell'estratto contributivo di aver prestato attività CP_1 lavorativa dal mese di aprile 2009.
2) La ricorrente, madre di due figli minorenni che vivono in Italia e che le sono a carico, è stata titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato e con decorrenza dal 5 ottobre 2022 è titolare di un permesso unico lavoro per attesa occupazione con scadenza al
27 marzo 2025 (cfr. doc. 2, 4, 5, 6. 11).
3) In data 22 febbraio 2022 la ricorrente ha presentato domanda di assegno unico universale per il primo figlio ed in data 30.9.2022 analoga domanda per il secondo figlio (cfr. doc. 10).
4) Ha ottenuto dall' il pagamento della prestazione dal mese di CP_1 marzo 2022 fino al mese di maggio 2024 (cfr. doc. 12); dal mese di giugno 2024 il pagamento della prestazione è stato sospeso.
5) Con comunicazione datata 30.8.2024 l' le ha comunicato CP_1
“come indicato nel messaggio n. 2951 del 25.07.2022, il CP_1
2 permesso di soggiorno per "attesa occupazione" non rientra fra i titoli che danno diritto alla prestazione, la domanda è stata posta in decadenza dalla fine della validità del permesso per lavoro subordinato. Il richiedente deve essere in possesso dei requisiti prescritti dalla legge dal momento in cui viene presentata la domanda e per tutta la durata dell'erogazione della prestazione.”;
(cfr. doc. 13).
6) Dunque, l' ha negato alla ricorrente il diritto alla CP_1 prestazione per difetto del titolo di soggiorno per motivi di lavoro, sostenendo come non possano essere inclusi nella platea dei beneficiari dell'assegno unico universale i titolari di permesso per attesa occupazione;
ha richiamato a questo proposito quanto argomentato nel messaggio 2951 del 25 luglio 2022: ai cittadini extracomunitari il diritto alla prestazione spetta solo in quanto titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o di permesso unico di lavoro di durata ultra semestrale.
7) Analoga questione è stata già decisa dalla locale Corte d'Appello con la condivisibile sentenza pronunciata nell'ambito della causa iscritta al numero RGL 126/2024 (doppia conforme), con la quale – ai fini del riconoscimento del diritto, il permesso di soggiorno in attesa di occupazione è stato ritenuto titolo sufficiente, siccome mera species del permesso unico di lavoro.
8) Si richiama la citata sentenza ai sensi dell'art. 118 disp. att.
c.p.c.: “ (…). Preliminarmente val la pena di rammentare che nella
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea-Carta di Nizza
7.12.2000, adattata a Strasburgo il 12.12.2007, nonché nelle
Direttive 2003/109/CE, 2011/98/UE, è sancito il diritto alla parità di trattamento a favore dei cittadini di paesi terzi nel settore della sicurezza sociale di cui al Regolamento CE 883/2004.
Si premette che la vicenda, per essere correttamente intesa, deve essere inserita nella cornice che mette capo alla già citata Dir.
2011/98/CE che, all'art. 20, dei “Considerando”, prevede che “Tutti
i cittadini dei paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri dovrebbero beneficiare quanto meno di uno stesso
3 insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, a prescindere dal fine iniziale
o dal motivo d'ammissione. Il diritto alla parità di trattamento nei settori specificati dalla presente direttiva dovrebbe essere riconosciuto non solo ai cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi a fini lavorativi, ma anche a coloro che sono stati ammessi per altri motivi e che hanno ottenuto l'accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro in conformità di altre disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale, compresi i familiari di un lavoratore di un paese terzo che sono ammessi nello Stato membro in conformità della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al congiungimento familiare, i cittadini di paesi terzi che sono ammessi nel territorio di uno Stato membro in conformità della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, e i ricercatori ammessi in conformità della direttiva
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica”.
L'ambito di applicazione della Dir 2011/98/CE è stabilito dall'art. 3 che si applica “a) omissis, b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2022; e b) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale”.
Nell'emanare il D. Lgs. 4.3.2014, n. 40, il legislatore ha disciplinato il permesso unico di soggiorno nello Stato dell'Unione senza avvalersi in modo espresso della facoltà di introdurre deroghe alla direttiva e, sotto tale profilo, ha quindi mantenuto fermo il diritto alla parità di trattamento nel settore della sicurezza sociale a
4 favore dei lavoratori di paesi terzi che svolgano o abbiano svolto attività lavorativa almeno per sei mesi.
Già la Corte di Giustizia, nel rispondere a una sollecitazione della
Corte Costituzionale, aveva stabilito che “L'articolo 12, paragrafo 1, lett. e) della Dir 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13.11.2011, relativa alla procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che esclude i cittadini di paesi terzi di cui all'art. 3, par. 1, lett. b e c, di tale direttiva dal beneficio di un assegno di natalità e di un assegno di maternità previsti da tale normativa”.
In base alla decisione della CGUE, si ricava che l'ambito di applicazione dell'art. 12, par. 1 della Dir. 2011/98, è determinato dal Regolamento 883/2004 e che esso trova applicazione sia nei riguardi dei cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi in uno
Stato membro a fini lavorativi, sia anche in favore di cittadini di
Paesi terzi ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, ai quali “è consentito lavorare (…)”, secondo le norme del diritto dell'Unione o nazionali. (…).
L'art. 2 della L. 1.4.2021, n. 46, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dell'assegno unico e universale, “f) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
5 3) essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
4) essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale”.
La titolarità di permesso di soggiorno “per motivi di lavoro” non può essere intesa nel senso di titolarità dei soli permessi di lavoro perché, in tale accezione, essa si porrebbe in contrasto sia con la normativa euro-unitaria sopra richiamata, sia con le norme interne, lette e interpretate secondo il principio di primazia che caratterizza il diritto dell'Unione Europea.
Il legislatore, nel decreto attuativo della legge delega (D. Lgs.
21.12.2021, n. 230), nel delimitare, all'art. 3 co. 1 a), i cittadini extracomunitari destinatari del beneficio, ha abbandonato la dicitura “permesso per motivi di lavoro” scegliendo di utilizzare quella di “permesso unico di lavoro”. Si tratta di una locuzione che, per conformarsi alla Costituzione e alla Direttiva 2011/98/UE, non può che voler fare riferimento ai titolari di permesso unico di lavoro indicati dalla Direttiva medesima e, quindi, ai titolari di un permesso che “consente di lavorare”, qual è il permesso in attesa di occupazione di cui è titolare la signora XX (cfr. doc. 2).
Attraverso l'operazione ermeneutica che si esplica nel concepire il
“permesso unico di lavoro” all'interno del sistema ordinamentale integrato che disciplina la materia si deve necessariamente giungere a ritenere che il “permesso per attesa occupazione” – al pari di permessi come quello di cui all'art. 22, co. 11 del TUI
(interpolato dal D. Lgs. 40/2014 in attuazione della Dir. 2011/98), Contr pure esclusi dall'art. 5, comma 8.1. – altro non sia che uno di quelli che rientrano nella categoria dei permessi che “consentono di lavorare”, in cui si sussume quella di “permesso unico di lavoro” in ragione di una necessitata coerenza di sistema e dell'interpretazione di tali norme, veicolata anche dalla giurisprudenza di legittimità.
6 Del resto, a essere esclusi dall'applicazione della Dir. 2011/98 /CE sono solo i casi tassativamente elencati al comma 2 dell'art. 3 della
Direttiva medesima (quali il permesso per protezione internazionale o quello per soggiornanti di lungo periodo), i quali sono disciplinati da altre direttive.
Nel superamento della questione sulla natura assistenziale o previdenziale, questa Corte territoriale ha già affermato che si tratta di prestazione di sostegno alla famiglia, erogata in base all'art. 3 del Regolamento 883/2004, espressamente richiamato dall'art. 12 della Direttiva 2011/98.
Non vi può essere dubbio, quindi, che la signora XX abbia diritto al riconoscimento della prestazione richiesta in quanto titolare di permesso per attesa occupazione, essendo incontestati i rimanenti presupposti.
A tali conclusioni è pervenuto di recente anche il Supremo Collegio
(Cass. 15.2.2023, n. 4686) che – proprio in relazione ad un caso di negazione dell'assegno a cittadina di Paese terzo in possesso di
“permesso per attesa occupazione” – ha cassato la sentenza di questa Corte territoriale affermando il principio per il quale “Al cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, spetta l'assegno di natalità ex art. 1, co. 125, della L. n. 190 del 2014, a seguito della sentenza n. 54 del
2022 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della suddetta norma (nella formulazione vigente
“ratione temporis” e, dunque, antecedente alle modificazioni introdotte dall'art. 3, comma 4, della L. 238 del 2021) nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di natalità i cittadini di
Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del
Regolamento (CE) n. 1030 del 2003 (Cass. 32606/22)”.”.
7 9) Alla luce delle argomentazioni sopra riportate, deve essere dichiarato il diritto della ricorrente all'assegno unico universale, in quanto titolare di un permesso per attesa occupazione, con la decorrenza già riconosciuta dall' e fino a quando sussistono i CP_1 requisiti di legittimazione per il riconoscimento della prestazione di cui all'art. 3 dlvo 230/2021, nei termini sopra precisati.
10) Per il resto, le circostanze fattuali sopra riportate sono pacifiche riguardo i tempi della domanda amministrativa, la durata ed il quantum della prestazione, non avendo l' contestato la CP_1 ricorrenza in capo alla ricorrente degli ulteriori requisiti a cui la legge subordina il riconoscimento della prestazione (cfr. doc. 7 – 9 attestazioni ISEE anni 2022 - 2024).
11) In conclusione, l' deve essere condannato al pagamento in CP_1 favore della ricorrente del complessivo importo di euro 3.190,40 a titolo di ratei maturati dal mese di giugno 2024 al 30 gennaio 2025
e parametrato all'importo che l' ha corrisposto alla ricorrente CP_1
l'ultimo mese prima della sospensione (maggio 2024) e che non è stato contestato dall' . CP_2
12) Detto importo deve essere maggiorato, dalle singole scadenze al soddisfo, della maggior somma tra rivalutazione Istat ed interessi legali.
13) Con riferimento, da ultimo, alla domanda di accertamento della natura discriminatoria della condotta tenuta dall' , CP_1 manifestatasi con l'emanazione del messaggio n. 2951 del
25.07.2022, a fronte di una norma del diritto interno che non opera alcuna discriminazione nel settore della sicurezza sociale ai danni dei cittadini di paesi extra U.E. in quanto il permesso per attesa occupazione, ex art. 22 co.11 d.lgs. 286/1998 ed ex art. 37 co.5 d.P.R. 347/1999, rientra nel tipo “permesso unico lavoro” e rappresenta il requisito per il quale un cittadino extra U.E. può richiedere ed ottenere l'assegno unico universale ex art. 3, c. 1, lett. a), del d.lgs 230/2021, è indubbio che l'interpretazione del dato normativo fatta propria dall' con l'emanazione di un CP_2 messaggio avente efficacia erga omnes, di fatto ha concretato una
8 discriminazione diretta individuale ai danni dell'odierna ricorrente siccome cittadina di paese extra U.E..
14) L'art. 43 co.1 d.lgs. 286/1998, T.U. sull'immigrazione, dispone:
“ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.
15) Dunque, il fattore della nazionalità è senza dubbio un fattore di possibile discriminazione atteso il contenuto delle norme di cui agli artt. 43, 44 del T.U. sull'immigrazione, 14 CEDU, 21 della Carta dei diritti fondamentali UE, 1 del d.lgs 216/2003.
16) La condotta dell' ha evidentemente violato il principio di CP_1 parità di trattamento che opera nei settori della sicurezza sociale definiti dal Reg. 883/2004 U.E., di cui all'art. 12. Par. 1, lett. e) della direttiva 2011/98 UE, tra i cittadini italiani e i cittadini di paesi terzi titolari di permesso per attesa occupazione ed autorizzati a svolgere in Italia un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.
17) Infatti, a causa della sua nazionalità la ricorrente è stata trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una un'altra persona in una situazione analoga (cfr. art. 2, c. 1, lett. a) d.lgs 216/2003 “attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori”.
18) Le spese di lite seguono la soccombenza della parte convenuta e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo ai sensi del D.M.
9 55/2024 e succ. mod. e con distrazione in favore dei Difensori della parte ricorrente.
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c.,
- accerta e dichiara che integra discriminazione diretta la condotta con cui l' ha negato alla ricorrente la corresponsione dell'assegno CP_1 unico universale a causa della titolarità del permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, c. 11, del d.lgs 286/1998;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'assegno unico universale dalla data delle domande e fino a quando sussistono in capo alla predetta i relativi requisiti di legittimazione;
- condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'importo complessivo di euro 3.190,40 a titolo di ratei maturati dal mese di giugno 2024 al 30 gennaio 2025, oltre alla maggior somma tra rivalutazione Istat ed interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite CP_1 che liquida in complessivi euro 1.769,00, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa, con distrazione in favore degli avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri
e Marta Lavanna.
- fissa in giorni 60 il termine di deposito della sentenza.
Torino, 30/01/2025 la Giudice
Sonia SALVATORI
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