Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2001 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale di Napoli Nord, 3^ sezione civile, in persona del giudice monocratico designato GOP dott. Gianluca Actis, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A da considerarsi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. incorporata all'ordinanza che precede nella causa civile iscritta al n. 4585/2024 R.G. degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e vertente
T R A (C.F.: ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Arnaldo da
Brescia nn. 9/10, presso lo studio dell'Avv. Andrea Fioretti (PEC:
, che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1
atti,
OPPONENTE
E
(C.F.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in Aversa (CE), alla Via Bechelet n. 19, presso lo studio dell'Avv.
Stabilito Salvatore Pinna (PEC: , di intesa con Email_2
l'Avv. Luca Romano,
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord Controparte_1
, proponendo opposizione avverso l'atto di precetto notificatole da
[...]
quest'ultimo il 22.05.2024, per l'importo complessivo di € 17.800,18 (di cui
€ 6.938,34 quale importo della fattura n. 00000202002244425 emessa il
29.12.2020 da nei confronti di;
€ Parte_1 Controparte_1
1.096,26 per rivalutazione monetaria;
€ 9.765,58 per spese e competenze legali), in virtù della dedotta fattura n. 00000202002244425 del 29.12.2020, quale ritenuto titolo esecutivo, notificata in uno all'atto di precetto, eccependone la nullità, stante l'insussistenza del diritto a procedere esecutivamente in assenza di un titolo esecutivo e l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 480 c.p.c.; con vittoria di spese e competenze di lite, nonché con condanna di al risarcimento danni ai sensi Controparte_1
dell'art. 96 c.p.c.
Non si costituiva in giudizio . Controparte_1
Con ordinanza del 09.12.2024 il Tribunale riteneva la causa matura per la decisione, rinviando la causa all'udienza del 27.05.2025.
Nelle more, con provvedimento del Presidente del Tribunale di
Napoli Nord, la causa veniva assegnata sul ruolo del sottoscritto GOP che, con ordinanza del 15.04.2025, provvedeva a disporre per la già fissata udienza del 27.05.2025 la precisazione delle conclusioni e la decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Svoltasi l'udienza del 27.05.2025 con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c., rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto va dichiarata la contumacia di Controparte_1
che, sebbene regolarmente convenuto in giudizio, ha ritenuto di non doversi costituire. L'opposizione è fondata e merita l'accoglimento.
Effettivamente la dedotta fattura n. 00000202002244425 emessa il
29.12.2020 da nei confronti di per Parte_1 Controparte_1
l'importo (negativo) di € 6.938,34 non rappresenta un titolo di credito esecutivo in favore di quest'ultimo e nei confronti della prima, in quanto di per sé la fattura non costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione forzata, non rientrando fra quelli espressamente al riguardo indicati dall'art. 474 c.p.c. e, perciò, non potendo rappresentare il presupposto del notificato atto di precetto.
Quest'ultimo, infatti, a norma dell'art. 480 c.p.c., consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo nel termine non minore di dieci giorni, avvertendo che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata, nonché deve contenere, a pena di nullità, tra l'altro, la data di notifica del titolo esecutivo (se avvenuta separatamente)
o la trascrizione (ovvero l'allegazione) del titolo esecutivo stesso.
Nel caso in esame, l'atto di precetto risulta essere stato notificato da a insieme alla suindicata fattura che, Controparte_1 Parte_1
però, non costituisce titolo esecutivo.
Ne consegue la nullità del precetto opposto.
Sono assorbite le ulteriori questioni, in applicazione del criterio della ragione più liquida;
pur comunque essendo evidente che, in mancanza di un titolo esecutivo, non sussiste un obbligo da adempiere (ovvero, nella fattispecie, una somma capitale da pagare) oggetto di intimazione a mezzo dell'atto di precetto qui opposto e che le somme per spese legali e competenze indicate in quest'ultimo non sono assolutamente giustificabili.
Infine, considerato che la notifica di un atto di precetto nullo, perché mancante del titolo esecutivo, ha determinato la ragione del presente giudizio, ben possono qui ravvisarsi i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., la cui applicazione è stata espressamente richiesta da parte opponente;
con conseguente condanna di al pagamento, oltre che Controparte_1
delle spese di lite, di una somma a titolo di risarcimento danni, nella misura indicata in dispositivo ai sensi del 1° comma dell'art. 96 c.p.c.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, per cui va disposta, ex art. 91 c.p.c., la condanna di al pagamento delle Controparte_1
stesse in favore di che si liquidano nella misura indicata in Parte_1
dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia -di cui al D.M.
55/2014 e successive integrazioni e modifiche- ed all'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1
disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) annulla l'atto di precetto opposto;
2) condanna (C.F.: ) al Controparte_1 C.F._1
pagamento in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, della somma di € 2.500,00 liquidata di ufficio ai sensi del 1° comma dell'art. 96 c.p.c.;
3) condanna (C.F.: ) al Controparte_1 C.F._1
pagamento in favore di in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 5.265,00, di cui € 265,00 per spese ed € 5.000,00 per competenze, oltre spese generali, CPA ed IVA.
Così deciso in Aversa il 27.05.2025
Il G.O.P. giudice monocratico dott. Gianluca Actis