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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9909/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. PASSAFIUME TANIA per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per l' e l'avv. ZACCARIA DEBORA in CP_1 sostituzione dell'avv. ROMEO DANIELA per l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9909 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PASSAFIUME TANIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. DI GLORIA MARCO
-resistente -
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROMEO
DANIELA
-resistente- oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 08/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida complessivamente in € 1.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, per ciascuno di essi.
2 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' , CP_1 Controparte_4
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202400003374000 del 26 Aprile 2024, deducendone l'illegittimità per infondatezza della pretesa contributiva sottesa all'avviso d'addebito 59620230003632035000, del 16.12.2023, emesso a titolo di contributi impagati verso la gestione commercianti dell' alla quale non avrebbe dovuto essere iscritto, chiedendo per CP_1
questo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è inammissibile.
Quale unico motivo d'opposizione, la parte ricorrente deduce l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva.
Va quindi sul punto rilevato che l'avviso d'addebito sotteso al provvedimento di fermo impugnato è stato notificato a mezzo PEC in data
16.12.2023 e non opposto.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Il termine di quaranta giorni in esso indicato è da ritenersi perentorio
(ex multis Cass. 18145/2012 “…in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs.
3 n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo”.
A fronte dell'avviso d'addebito notificato in data 16.12.2023, il ricorso in opposizione avverso la fondatezza della pretesa contributiva avrebbe dovuto depositarsi entro il 25.1.2024.
L'opposizione proposta in sede di impugnazione di atto da esso derivante (la comunicazione di fermo amministrativo) è quindi da ritenere tardiva, con decadenza del diritto del ricorrente ad ogni contestazione.
Rilevando al contempo che, posto il titolo esecutivo alla base dell'atto, oggetto dell'impugnazione avrebbe potuto essere unicamente un accadimento successivo alla formazione del titolo stesso, ma non precedente ad esso.
Non essendo stato formulato alcun altro motivo d'opposizione avverso la prefata comunicazione di fermo, il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, ritendosi assorbita ogni altra questione attinente al merito della causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, rilevando che l'esenzione dalla soccombenza di cui all'art. 152 disp.att.
C.p.c. non opera nelle azioni di accertamento negativo dell'obbligo contributivo così come nelle azioni di opposizioni ad esecuzione o ad atti esecutivi o avverso provvedimenti cautelari di garanzia del credito.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 08/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
4
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/05/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 9909/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. PASSAFIUME TANIA per parte ricorrente nonché l'avv. DI GLORIA MARCO per l' e l'avv. ZACCARIA DEBORA in CP_1 sostituzione dell'avv. ROMEO DANIELA per l'A.D.E.R.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9909 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. PASSAFIUME TANIA Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con l'avv. DI GLORIA MARCO
-resistente -
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ROMEO
DANIELA
-resistente- oggetto: opposizione a preavviso di fermo amministrativo conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 08/05/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti, che liquida complessivamente in € 1.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA, per ciascuno di essi.
2 Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 01/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' , CP_1 Controparte_4
proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29680202400003374000 del 26 Aprile 2024, deducendone l'illegittimità per infondatezza della pretesa contributiva sottesa all'avviso d'addebito 59620230003632035000, del 16.12.2023, emesso a titolo di contributi impagati verso la gestione commercianti dell' alla quale non avrebbe dovuto essere iscritto, chiedendo per CP_1
questo l'annullamento del provvedimento impugnato.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resistevano in giudizio i convenuti, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso e, pertanto, chiedendone il rigetto.
Senza alcuna istruzione, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è inammissibile.
Quale unico motivo d'opposizione, la parte ricorrente deduce l'infondatezza nel merito della pretesa contributiva.
Va quindi sul punto rilevato che l'avviso d'addebito sotteso al provvedimento di fermo impugnato è stato notificato a mezzo PEC in data
16.12.2023 e non opposto.
La mancata impugnazione nei termini di cui al Dlgs 17.2.1999 n. 46, ha determinato sia l'irretrattabilità del credito, che l'inammissibilità successiva di qualsivoglia motivo di contestazione che avrebbe potuto sollevarsi mediante la rituale impugnazione, in virtù della natura decadenziale del termine succitato (cfr.: cfr. Cass. civ. Sez. L. ord. n. 26101 del 2-11-2017).
Il termine di quaranta giorni in esso indicato è da ritenersi perentorio
(ex multis Cass. 18145/2012 “…in tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs.
3 n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo”.
A fronte dell'avviso d'addebito notificato in data 16.12.2023, il ricorso in opposizione avverso la fondatezza della pretesa contributiva avrebbe dovuto depositarsi entro il 25.1.2024.
L'opposizione proposta in sede di impugnazione di atto da esso derivante (la comunicazione di fermo amministrativo) è quindi da ritenere tardiva, con decadenza del diritto del ricorrente ad ogni contestazione.
Rilevando al contempo che, posto il titolo esecutivo alla base dell'atto, oggetto dell'impugnazione avrebbe potuto essere unicamente un accadimento successivo alla formazione del titolo stesso, ma non precedente ad esso.
Non essendo stato formulato alcun altro motivo d'opposizione avverso la prefata comunicazione di fermo, il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile, ritendosi assorbita ogni altra questione attinente al merito della causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, rilevando che l'esenzione dalla soccombenza di cui all'art. 152 disp.att.
C.p.c. non opera nelle azioni di accertamento negativo dell'obbligo contributivo così come nelle azioni di opposizioni ad esecuzione o ad atti esecutivi o avverso provvedimenti cautelari di garanzia del credito.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 08/05/2025
Il Giudice Onorario
Giovanni Lentini
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