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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/07/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 al n. 660, avente ad oggetto: azione ex art. 292, comma 1, Dlgs. N.
209/2005;
TRA
(P.I.: ), già , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, in qualità di impresa territorialmente designata al
Fondo di Garanzia Vittime della strada ex art. 286 D.lgs. 209/2005, rappresentata e difesa, in virtù di mandato alle liti steso in calce all'atto di citazione, dall'avv. Rovini
Katy ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via Irno n. 125 presso lo studio dell'avv. Michele Montone;
ATTRICE
E
(C.F.: ), residente in [...];
CONVENUTO-CONTUMACE
***
All'udienza del 02/04/2025 il procuratore costituito concludeva come da verbale di udienza, integralmente richiamato in questa sede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione depositato in data 13/03/2019, la società , Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, il Sig. , per sentire P_ accogliere le seguenti conclusioni: “"Voglia l'Ill.mo Tribunale … condannare il sig.
a rimborsare alle quale impresa designata alla P_ Parte_1 gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 9.042.54= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
Più in dettaglio, l'attrice deduceva del sinistro stradale occorso in data 13/03/1993, in
Potenza lungo V.le G. Marconi, nel quale rimanevano coinvolti una Opel Corsa tg. PZ
305430 di proprietà del sig. ed una Opel Kadett tg. TA 366017 Controparte_3
(privo di copertura assicurativa) di proprietà del sig. e condotta dal sig. P_
. Persona_1
Ove il sig. , nelle circostanze di tempo e di luogo sopra riportate ed alla guida Per_1
della Opel Kadett, non osservando, la dovuta diligenza andava ad urtare contro la predetta Opel Corsa che si trovava regolarmente parcheggiata in detta via.
Il sig. , attesi i danni subiti, provvedeva a richiedere il risarcimento dei danni CP_3
alle (oggi ) quale impresa territorialmente designata dal Parte_1 Parte_1
FGVS. Decorsi i termini di legge instaurava innanzi al Giudice di Pace di Potenza, procedimento finalizzato al ristoro dei danni, che si concludeva con sentenza di rigetto n. 276/98. Sentenza che veniva impugnata dal sig. avanti al Tribunale di CP_3
Potenza, il cui procedimento si concludeva con sentenza di accoglimento n. 312/2002 con la quale, i convenuti, venivano condannati al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese di giustizia.
L'istante Compagnia a seguito di sentenza esecutiva provvedeva al pagamento, in favore di , della somma di € 9.542,54. Controparte_3
Quindi, l'odierna attrice, proponeva azione nei confronti di responsabile P_
del sinistro, per il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato , in quanto CP_3
CP_ l'autovettura Opel Kadett targata TA 366017, di proprietà del convenuto , all'atto dell'incidente era sprovvista dell'obbligatoria copertura assicurativa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 292 del D.lgs. 209/05, l'attrice , proponeva Parte_1
l'odierna azione per ottenere la restituzione di quanto corrisposto al danneggiato del sinistro.
2) Il Sig. , benché regolarmente citato in giudizio non si costituiva ed P_ all'udienza del 20/09/2019 ne veniva dichiarata la contumacia.
3) La causa istruita per via documentale, all'udienza del 02/04/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 4) Preliminarmente, deve essere delineato il thema disputandum della fattispecie che ci occupa. A tal uopo si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 7 luglio 2022 n. 21514, hanno risolto il contrasto sorto in seno al giudice di legittimità circa la natura dell'azione ex art. 292 Codice delle Assicurazioni Private che, al primo comma, consente all'impresa assicuratrice designata per garantire il Fondo
Vittime della Strada, di agire nei confronti del responsabile civile del sinistro per il recupero delle somme pagate nonché degli interessi e delle spese.
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte con ordinanza n. 18802/2021, rilevato un contrasto tra gli orientamenti esistenti sul punto, rimetteva la questione alla Sezioni
Unite.
Il giudice di legittimità, dopo l'esegesi dell'art. 292 cod. ass. priv., procedeva all'analisi dei punti salienti relativi ai tre orientamenti esistenti in seno alla Cassazione, inerenti alla natura giuridica dell'azione ex art. 292 cod. ass. priv.
Il primo orientamento, riteneva che l'art. 292 disciplini una fattispecie di azione di regresso autonoma e specifica che trova il proprio fondamento nella sussistenza dei presupposti ex lege determinati. In tale costruzione teorica, l'illecito costituisce il presupposto e non il fatto costitutivo del diritto al regresso dell'impresa designata. Il diritto cui si ricollega l'azione in parola, pertanto, non è condizionato al diritto al risarcimento danni proprio del danneggiato, ma unicamente al ricorrere di alcuni presupposti previsti dalla legge. In ragione della predetta natura, l'orientamento in questione prevede l'applicazione del termine decennale in luogo di quello biennale, stabilito per l'azione risarcitoria spettante al danneggiato da vicende relative alla circolazione stradale. Inoltre, secondo tale tesi non trovavano applicazione gli artt. 1299
e 2055 cod. civ. (quest'ultimo per mancanza di un fatto dannoso derivato da più azioni od omissioni costituenti fatti illeciti distinti); corollario di tale impostazione è che quindi, nel caso di sinistro imputabile a più persone, l'impresa assicurativa può agire per l'intero, avendo l'obbligazione dell'impresa designata natura sostitutiva di quella dei responsabili e non solidale.
Il secondo orientamento, invece, riteneva a differenza del primo che l'azione ex art. 292 cod. ass. priv., rientrava nell'ambito delle azioni c.d. surrogatorie, in particolare rappresentava un'ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 cod. civ.
Il particolare tenore letterale dell'art. 292 cod. ass. priv. sarebbe quindi frutto di una scelta imprecisa ed atecnica effettuata dal legislatore. L'azione in esame sarebbe da qualificare come rivalsa dell'impresa designata che, subentrata nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile dell'incidente, è autorizzata ad agire verso quest'ultimo nel termine di due anni decorrenti, a seconda dell'orientamento sposato, dall'esecuzione del pagamento al danneggiato (Cass. Civ., 6 luglio 2007, n. 15357) o dalla comunicazione di surrogarsi nel credito effettuata dall'impresa assicuratrice (Cass.
Civ., 17 maggio 2007, n. 11457).
Il terzo orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità ritiene, invece, che l'art. 292 cod. ass. priv., disciplini un'azione del tutto speciale rispetto a quella di surroga nei diritti del danneggiato ed a quella di regresso nei confronti del danneggiante.
Tale interpretazione, facendo leva su quanto affermato da Cass. Civ., 6 ottobre 2016, n.
20026, non ritiene applicabili né l'art. 2055 c.c., non ammettendosi frazionamenti interni del regresso, secondo le diverse incidenze delle responsabilità dei coobbligati, né l'art. 1299, comma terzo c.c. Da ciò discende che l'impresa designata anche in questo caso ha diritto ad agire per l'intero contro uno dei responsabili e, in caso di insolvenza del corresponsabile eventualmente escusso, l'altro sarà tenuto a corrispondere l'intero.
Le Sezioni Unite aderendo a tale ultimo orientamento hanno ritenuto che “il carattere solidaristico dell'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata per il Fondo, ispirato - come già detto - da finalità pubblicistiche e sociali poste a presidio della disciplina di settore e a tutela delle vittime della circolazione stradale e accentuato dalle ricordate modalità di alimentazione, conforma nettamente la natura e la disciplina dell'azione prevista dal comma 1 dell'art. 292 del D.lgs. n. 209 2005 (cd. codice delle assicurazioni private), che risultano del tutto peculiari. All'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata. Ad avviso del Collegio, l'azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al comma 1 dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato. L'atipicità del vincolo solidale esistente tra
l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima - in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto - comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.lgs. n. 209 del 2005, art.
292 comma 1) … Infine, trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato”.
5) Puntualizzato quanto sopra, va evidenziato che in atti sussiste sia la prova del sinistro occorso in data 13/03/1993 in Potenza in via Marconi, ove nella circostanza l'auto di proprietà del sig. , una Opel Kadett targata TA 366017, condotta P_ da , collideva con l'autovettura di proprietà di , una Persona_1 Controparte_3
Opel Corsa targata PZ 305430 che si trovava regolarmente parcheggiata su detta via.
La dinamica del sinistro è stata accerta con sentenza del Tribunale di Potenza n.
312/2002, che ha accolto l'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_3 del Pretore di Potenza n. 276/1998, emettendo la seguente decisione: “a) accoglie
l'appello e per l'effetto dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente della Opel Kadett targata TA 366017 e condanna e l' in qualità P_ Controparte_4 rispettivamente di proprietario dell'autovettura danneggiante e di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, in solido fra loro al risarcimento in favore di dei danni dallo stesso subiti, che liquida in complessivi Controparte_3
euro 2.582,28, oltre interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata dal giorno del sinistro alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale da tale momento all'effettivo sodisfo;
b) condanna e l' … in solido fra loro al P_ Parte_2
pagamento in favore di delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_3
che liquida in complessivi euro 3.270,67 …”. Depositato in atti vi è l'atto di transazione del 02/09/2002, sottoscritto dal danneggiato e per autentica e rinuncia al beneficio della solidarietà passiva, Controparte_3 dall'avv. Alessandro Singetta, con il quale in esecuzione della sentenza n. 312/2002 del
Tribunale di Potenza, veniva riconosciuta e corrisposta, dall'Impresa Assicuratrice designata, la somma di € 9.542,54 in favore di che ne rilasciava Parte_3
quietanza.
Inoltre, sussiste la prova documentale dell'intervenuta interruzione del termine prescrittivo decennale, effettuata con raccomandata del 02/02/2011, con la quale si dava atto del pagamento di € 9.542,54, eseguito in favore di e si Parte_3
richiedeva la sua restituzione al danneggiante , pena, la proposizione P_ dell'azione ai sensi dell'art. 292 del Dlgs. 209/05 per il recupero della somma pagata.
In data 21/10/2015, seguiva proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita alla quale non vi aderiva. P_
6) L'attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, riconosceva l'intervenuto pagamento CP_ della minor somma di € 500,00 da parte del convenuto , il quale in seguito a diffida e messa in mora del 21/01/2011 ricevuta il 02/02/2011, si accordava per il pagamento rateale del dovuto. Pagamento rateale interrotto dopo il versamento della somma di €
500,00, facendo venir meno l'accordo del rimborso rateale. Pertanto, la somma che deve essere rimborsata è pari ad € 9.042,54.
7) Alla luce di quanto sopra esposto si deve ritenere che la domanda risulta fondata e provata e merita l'accoglimento.
8) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del quantum di accoglimento della domanda, dell'attività espletata nelle varie fasi del processo e della tariffa vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda R.G. 660/2019, proposta da , quale Parte_1 impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia vittime della strada”, in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) contro (convenuto), ogni P_
altra istanza, eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta da , quale impresa designata alla Pt_1 Parte_1 gestione del “Fondo di garanzia vittime della strada”, per quanto in parte motiva, e per l'effetto condanna, , al pagamento, in favore , della P_ Parte_1 somma di € 9.042,54, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
b) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore dell'attrice, che liquida in € 2.547,00.
Così deciso in Potenza il 30/07/2025
Il GOP
dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 al n. 660, avente ad oggetto: azione ex art. 292, comma 1, Dlgs. N.
209/2005;
TRA
(P.I.: ), già , in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
legale rappresentante pro tempore, in qualità di impresa territorialmente designata al
Fondo di Garanzia Vittime della strada ex art. 286 D.lgs. 209/2005, rappresentata e difesa, in virtù di mandato alle liti steso in calce all'atto di citazione, dall'avv. Rovini
Katy ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via Irno n. 125 presso lo studio dell'avv. Michele Montone;
ATTRICE
E
(C.F.: ), residente in [...];
CONVENUTO-CONTUMACE
***
All'udienza del 02/04/2025 il procuratore costituito concludeva come da verbale di udienza, integralmente richiamato in questa sede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione depositato in data 13/03/2019, la società , Parte_1
conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, il Sig. , per sentire P_ accogliere le seguenti conclusioni: “"Voglia l'Ill.mo Tribunale … condannare il sig.
a rimborsare alle quale impresa designata alla P_ Parte_1 gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 9.042.54= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della notifica del presente atto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis”.
Più in dettaglio, l'attrice deduceva del sinistro stradale occorso in data 13/03/1993, in
Potenza lungo V.le G. Marconi, nel quale rimanevano coinvolti una Opel Corsa tg. PZ
305430 di proprietà del sig. ed una Opel Kadett tg. TA 366017 Controparte_3
(privo di copertura assicurativa) di proprietà del sig. e condotta dal sig. P_
. Persona_1
Ove il sig. , nelle circostanze di tempo e di luogo sopra riportate ed alla guida Per_1
della Opel Kadett, non osservando, la dovuta diligenza andava ad urtare contro la predetta Opel Corsa che si trovava regolarmente parcheggiata in detta via.
Il sig. , attesi i danni subiti, provvedeva a richiedere il risarcimento dei danni CP_3
alle (oggi ) quale impresa territorialmente designata dal Parte_1 Parte_1
FGVS. Decorsi i termini di legge instaurava innanzi al Giudice di Pace di Potenza, procedimento finalizzato al ristoro dei danni, che si concludeva con sentenza di rigetto n. 276/98. Sentenza che veniva impugnata dal sig. avanti al Tribunale di CP_3
Potenza, il cui procedimento si concludeva con sentenza di accoglimento n. 312/2002 con la quale, i convenuti, venivano condannati al risarcimento dei danni ed alla refusione delle spese di giustizia.
L'istante Compagnia a seguito di sentenza esecutiva provvedeva al pagamento, in favore di , della somma di € 9.542,54. Controparte_3
Quindi, l'odierna attrice, proponeva azione nei confronti di responsabile P_
del sinistro, per il rimborso di quanto corrisposto al danneggiato , in quanto CP_3
CP_ l'autovettura Opel Kadett targata TA 366017, di proprietà del convenuto , all'atto dell'incidente era sprovvista dell'obbligatoria copertura assicurativa.
Pertanto, ai sensi dell'art. 292 del D.lgs. 209/05, l'attrice , proponeva Parte_1
l'odierna azione per ottenere la restituzione di quanto corrisposto al danneggiato del sinistro.
2) Il Sig. , benché regolarmente citato in giudizio non si costituiva ed P_ all'udienza del 20/09/2019 ne veniva dichiarata la contumacia.
3) La causa istruita per via documentale, all'udienza del 02/04/2025, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 4) Preliminarmente, deve essere delineato il thema disputandum della fattispecie che ci occupa. A tal uopo si osserva che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza 7 luglio 2022 n. 21514, hanno risolto il contrasto sorto in seno al giudice di legittimità circa la natura dell'azione ex art. 292 Codice delle Assicurazioni Private che, al primo comma, consente all'impresa assicuratrice designata per garantire il Fondo
Vittime della Strada, di agire nei confronti del responsabile civile del sinistro per il recupero delle somme pagate nonché degli interessi e delle spese.
La Terza Sezione Civile della Suprema Corte con ordinanza n. 18802/2021, rilevato un contrasto tra gli orientamenti esistenti sul punto, rimetteva la questione alla Sezioni
Unite.
Il giudice di legittimità, dopo l'esegesi dell'art. 292 cod. ass. priv., procedeva all'analisi dei punti salienti relativi ai tre orientamenti esistenti in seno alla Cassazione, inerenti alla natura giuridica dell'azione ex art. 292 cod. ass. priv.
Il primo orientamento, riteneva che l'art. 292 disciplini una fattispecie di azione di regresso autonoma e specifica che trova il proprio fondamento nella sussistenza dei presupposti ex lege determinati. In tale costruzione teorica, l'illecito costituisce il presupposto e non il fatto costitutivo del diritto al regresso dell'impresa designata. Il diritto cui si ricollega l'azione in parola, pertanto, non è condizionato al diritto al risarcimento danni proprio del danneggiato, ma unicamente al ricorrere di alcuni presupposti previsti dalla legge. In ragione della predetta natura, l'orientamento in questione prevede l'applicazione del termine decennale in luogo di quello biennale, stabilito per l'azione risarcitoria spettante al danneggiato da vicende relative alla circolazione stradale. Inoltre, secondo tale tesi non trovavano applicazione gli artt. 1299
e 2055 cod. civ. (quest'ultimo per mancanza di un fatto dannoso derivato da più azioni od omissioni costituenti fatti illeciti distinti); corollario di tale impostazione è che quindi, nel caso di sinistro imputabile a più persone, l'impresa assicurativa può agire per l'intero, avendo l'obbligazione dell'impresa designata natura sostitutiva di quella dei responsabili e non solidale.
Il secondo orientamento, invece, riteneva a differenza del primo che l'azione ex art. 292 cod. ass. priv., rientrava nell'ambito delle azioni c.d. surrogatorie, in particolare rappresentava un'ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 cod. civ.
Il particolare tenore letterale dell'art. 292 cod. ass. priv. sarebbe quindi frutto di una scelta imprecisa ed atecnica effettuata dal legislatore. L'azione in esame sarebbe da qualificare come rivalsa dell'impresa designata che, subentrata nei diritti del danneggiato nei confronti del responsabile dell'incidente, è autorizzata ad agire verso quest'ultimo nel termine di due anni decorrenti, a seconda dell'orientamento sposato, dall'esecuzione del pagamento al danneggiato (Cass. Civ., 6 luglio 2007, n. 15357) o dalla comunicazione di surrogarsi nel credito effettuata dall'impresa assicuratrice (Cass.
Civ., 17 maggio 2007, n. 11457).
Il terzo orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità ritiene, invece, che l'art. 292 cod. ass. priv., disciplini un'azione del tutto speciale rispetto a quella di surroga nei diritti del danneggiato ed a quella di regresso nei confronti del danneggiante.
Tale interpretazione, facendo leva su quanto affermato da Cass. Civ., 6 ottobre 2016, n.
20026, non ritiene applicabili né l'art. 2055 c.c., non ammettendosi frazionamenti interni del regresso, secondo le diverse incidenze delle responsabilità dei coobbligati, né l'art. 1299, comma terzo c.c. Da ciò discende che l'impresa designata anche in questo caso ha diritto ad agire per l'intero contro uno dei responsabili e, in caso di insolvenza del corresponsabile eventualmente escusso, l'altro sarà tenuto a corrispondere l'intero.
Le Sezioni Unite aderendo a tale ultimo orientamento hanno ritenuto che “il carattere solidaristico dell'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata per il Fondo, ispirato - come già detto - da finalità pubblicistiche e sociali poste a presidio della disciplina di settore e a tutela delle vittime della circolazione stradale e accentuato dalle ricordate modalità di alimentazione, conforma nettamente la natura e la disciplina dell'azione prevista dal comma 1 dell'art. 292 del D.lgs. n. 209 2005 (cd. codice delle assicurazioni private), che risultano del tutto peculiari. All'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata. Ad avviso del Collegio, l'azione in parola va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato. Trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata dal Fondo nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile. Le caratteristiche di specialità dell'azione di cui al comma 1 dell'art. 292 del codice delle assicurazioni private non consentono di parificare tout court la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato. L'atipicità del vincolo solidale esistente tra
l'obbligazione del o dei responsabili del sinistro stradale e quella ex lege del Fondo (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima - in ragione della specialità del vigente sistema di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli (e dei natanti) caratterizzato dall'obbligatorietà dell'assicurazione e, nel rispetto dei precetti costituzionali e sovranazionali che impongono una peculiare attenzione ai fini solidaristici di cui si è già detto - comporta che l'impresa designata può agire per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nei confronti del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) nelle ipotesi, tra cui rientra quella all'esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dal D.lgs. n. 209 del 2005, art.
292 comma 1) … Infine, trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato”.
5) Puntualizzato quanto sopra, va evidenziato che in atti sussiste sia la prova del sinistro occorso in data 13/03/1993 in Potenza in via Marconi, ove nella circostanza l'auto di proprietà del sig. , una Opel Kadett targata TA 366017, condotta P_ da , collideva con l'autovettura di proprietà di , una Persona_1 Controparte_3
Opel Corsa targata PZ 305430 che si trovava regolarmente parcheggiata su detta via.
La dinamica del sinistro è stata accerta con sentenza del Tribunale di Potenza n.
312/2002, che ha accolto l'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_3 del Pretore di Potenza n. 276/1998, emettendo la seguente decisione: “a) accoglie
l'appello e per l'effetto dichiara che l'incidente per cui è causa si è verificato per responsabilità esclusiva del conducente della Opel Kadett targata TA 366017 e condanna e l' in qualità P_ Controparte_4 rispettivamente di proprietario dell'autovettura danneggiante e di impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, in solido fra loro al risarcimento in favore di dei danni dallo stesso subiti, che liquida in complessivi Controparte_3
euro 2.582,28, oltre interessi al tasso legale sulla somma via via rivalutata dal giorno del sinistro alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale da tale momento all'effettivo sodisfo;
b) condanna e l' … in solido fra loro al P_ Parte_2
pagamento in favore di delle spese del doppio grado di giudizio Controparte_3
che liquida in complessivi euro 3.270,67 …”. Depositato in atti vi è l'atto di transazione del 02/09/2002, sottoscritto dal danneggiato e per autentica e rinuncia al beneficio della solidarietà passiva, Controparte_3 dall'avv. Alessandro Singetta, con il quale in esecuzione della sentenza n. 312/2002 del
Tribunale di Potenza, veniva riconosciuta e corrisposta, dall'Impresa Assicuratrice designata, la somma di € 9.542,54 in favore di che ne rilasciava Parte_3
quietanza.
Inoltre, sussiste la prova documentale dell'intervenuta interruzione del termine prescrittivo decennale, effettuata con raccomandata del 02/02/2011, con la quale si dava atto del pagamento di € 9.542,54, eseguito in favore di e si Parte_3
richiedeva la sua restituzione al danneggiante , pena, la proposizione P_ dell'azione ai sensi dell'art. 292 del Dlgs. 209/05 per il recupero della somma pagata.
In data 21/10/2015, seguiva proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita alla quale non vi aderiva. P_
6) L'attrice, con l'atto introduttivo del giudizio, riconosceva l'intervenuto pagamento CP_ della minor somma di € 500,00 da parte del convenuto , il quale in seguito a diffida e messa in mora del 21/01/2011 ricevuta il 02/02/2011, si accordava per il pagamento rateale del dovuto. Pagamento rateale interrotto dopo il versamento della somma di €
500,00, facendo venir meno l'accordo del rimborso rateale. Pertanto, la somma che deve essere rimborsata è pari ad € 9.042,54.
7) Alla luce di quanto sopra esposto si deve ritenere che la domanda risulta fondata e provata e merita l'accoglimento.
8) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto del quantum di accoglimento della domanda, dell'attività espletata nelle varie fasi del processo e della tariffa vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda R.G. 660/2019, proposta da , quale Parte_1 impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia vittime della strada”, in persona del legale rappresentante pro tempore (attrice) contro (convenuto), ogni P_
altra istanza, eccezione disattesa e/o assorbita, così provvede:
a) accoglie la domanda proposta da , quale impresa designata alla Pt_1 Parte_1 gestione del “Fondo di garanzia vittime della strada”, per quanto in parte motiva, e per l'effetto condanna, , al pagamento, in favore , della P_ Parte_1 somma di € 9.042,54, oltre al pagamento degli interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
b) condanna il convenuto alla refusione delle spese di lite, in favore dell'attrice, che liquida in € 2.547,00.
Così deciso in Potenza il 30/07/2025
Il GOP
dott. Angelo Raffaele Violante