Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/02/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 10.2.2025, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatoria n. 237/2023 R.G.
TRA
Avv. FORTE S Parte_1
E
Controparte_1
[...] anche quale mandatario di avv. G BORRELLI
[...] CP_2 conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2023, la parte istante in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso la comunicazione preveniva d'iscrizione ipotecaria n. 01476 2022 00007912 000 ed avverso agli atti presupposti con cui gli veniva chiesto il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di omesso pagamento dei contributi e di relative sanzioni ed accessori nei termini ivi indicati. A sostegno dell'opposizione deduceva varie censure. Si costituiva in giudizio le parti intimate deducendone l'infondatezza dell'opposizione formulata. Veniva istruita con produzioni documentali e, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente osservarsi che l'opposizione proposta prima facie ha ad oggetto la comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n. 01476 2022 00007912 000 e gli atti presupposti ivi identificate.
2.1. Ciò posto, va subito evidenziato che l'opposizione proposta, avendo ad oggetto anche la doglianza relativa all'omessa notificazione degli atti presupposti (cartelle ed avvisi di addebito indicati a pag. 2 e 3 de ricorso), deve in parte qua qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi (cfr. ex multis Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 27019), dal momento che il ruolo costituisce titolo esecutivo ai sensi del D lgs n. 46/1999 art. 49, comma 1. E' noto che dopo l'iscrizione al ruolo viene notificata al singolo debitore la cartella di pagamento, che altro non è se non un estratto del ruolo, del cit. D. lgs., ex artt. 11 e 12. Il DPR 602/1973 art. 50 comma 2, come modificato dal cit. D. lgs. n.
46/1999 art.16, dispone poi che se l'espropriazione non è iniziata decorso il termine di sessanta giorni
Nella specie si tratta di opposizione a questo avviso di pagamento, e quindi di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, (cfr. art.29 d.lgs n. 46/1999 per cui le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie). A norma del suddetto art. 617 cpc, l'opposizione de qua si doveva quindi proporre nei venti giorni dalla notifica della comunicazione gravata.
2.2. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità, in base alla lettura degli atti (cfr, Cass., nn. 9 912/2001;
11251/1996). Risulta pacificamente dagli atti (ricorso) che nella specie la comunicazione gravata è stata notificata il 30.11.2022, come ammesso dall'istante a pag. 2 del ricorso mentre il ricorso è stato depositato in data 5.1.2023. Non è stato, quindi, osservato il termine perentorio di venti giorni previsto dal ridetto art. 617 cpc, (nel testo novellato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del CP_ 2005) sicchè l'opposizione è inammissibile in parte qua, in adesione all'eccezione sollevata dall a verbale d'udienza (cfr. in termini ex multis Cass. Cass. civ., Sez. lavoro, 12/11/2008, n. 27019; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 11-05-2010, n. 11338; Cass. 20.7.01 n. 9912; Tribunale Roma Sez. lavoro,
Sent., 26/11/2018).
3. Non può sottacersi comunque che la doglianza attorea afferente all'omissione della notifica dei titoli predetti ha natura formale e come tale doveva dedursi comunque nel termine di 20 giorni ex art. 617 cpc (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/07/2015, n.15116; Tribunale Novara sez. lav., 10/10/2023,
n.222). Anche sotto tale profilo, l'opposizione è inammissibile.
4. Tale inammissibilità preclude delibare l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente.
5.1. Infondata è anche la doglianza mossa dall'opponente circa la maturata prescrizione nel lasso temporale tra la notifica degli atti presupposti e la comunicazione gravata ove si considerino gli atti interruttivi successivi quali intimazione di pagamento n.0142 20129110355587000 notificata in data 2.1.2023, intimazione di pagamento n. 0142 2017 9006511904000 notificata in data 30.8.2017, intimazione di pagamento n. 0142 2019 9001511803000 notificata in data 18.6.2019, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.01476 2015 00002504000 notificata in data 4.5.2015, comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria n.01476 202200007912000 notificata in data
30.11.2022 gravata nella odierna sede.
5.2. Sono poi tardive e come tali irrilevanti le contestazioni dell'istante in merito alla validità della notifica degli atti interruttivi predetti in quanto sollevate dopo la prima udienza di discussione.
5.3. A ciò si aggiunga che costituisce circostanza pacifica la presentazione da parte dell'opponente dell'istanza di rateazione del 25 maggio 2015 che ha un palese effetto interruttivo (cfr. in termini Cass. 3414/2024).
6.1. Tardiva è poi l'eccezione di nullità della costituzione dell intimata in quanto CP_1 sollevata dopo la prima udienza di discussione.
2 6.2. Nel merito tale eccezione è comunque infondata come chiarito dal Corte d'Appello Bari,
Sez. lavoro, Sent., 17/10/2023, n. 1839 secondo cui: “ l'art. 1, comma 8, D.L. n. 193 del 2016, nel regolare
l'attività processuale dell' quale successore ope legis di , dispone che: "L'ente Controparte_3 CP_4
è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello
Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. 2.
Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
… Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546". La convenzione tra ed Avvocatura di Stato del 22.6.2017, all'art. 3.4, espressamente dedicato al "Contenzioso Controparte_3 afferente l'attività di Riscossione", afferma che: "3.4.1 L'Avvocatura assume il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: - azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); - azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione;
- altre liti innanzi al
Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall'Avvocatura dello
Stato; - liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria.
3.4.2 L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti odi avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e
Corte d'Appello; liti innanzi alle Commissioni Tributarie". Alla luce di tali disposizioni, non è richiesta un'apposita delibera dell'ente prevista dall'art. 43 R.D. n. 1611 del 1933, norma dedicata espressamente a quei "casi speciali", in cui la deroga alla regola della rappresentanza dell'Avvocatura di Stato non sia già stata disciplinata dalla legge (come avvenuto nella specie con l'art. 1 co. 8, D.L. n. 193 del 2016) e dagli atti di normazione secondaria cui la legge rinvia
(nella specie Regolamento e Convenzione). Ne consegue che, essendo stati espressamente previsti e disciplinati - con atti deliberativi generali cui la L. n. 225 del 2016 ha demandato tale potere - i "casi speciali" nei quali l'ente non è rappresentato dall'Avvocatura di Stato e può essere rappresentato da avvocati di libero foro, non è esigibile, ai fini della legittimazione processuale, l'adozione nella fattispecie di una apposita delibera, dovendosi la stessa isolvere nella pedissequa adesione ad una scelta già operata a monte dall'amministrazione a ciò legittimata ex lege. Tale opzione interpretativa trova riscontro in quanto da ultimo stabilito da Cass., SS.UU., n. 30008/2019, secondo cui, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' impregiudicata la generale facoltà di Controparte_5 avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello
Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, R.D. n.
1611 del 1933 cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere
3 generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Ed ancora, quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e CP_1
l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell a mezzo CP_1 dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, "senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità" (principio enunciato dalla S.C. ai sensi dell'art. 363 c.p.c.). Non è, quindi, necessaria l'allegazione da parte dell' di apposita e specifica CP_6 documentazione circa l e fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto “ In definitiva, gli atti presupposti sono validi e per conseguenza è valida anche la comunicazione gravata, in assenza di vizi propri della medesima. Ne deriva che l'opposizione è infondata sotto tutti i profili e va di conseguenza rigettata.
7. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord.,
(ud. 17/05/2018) 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ.
Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro,
08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
8. Le spese di causa tra l'opponente e le parti intimate vanno compensate attesa l'opinabilità delle questioni controverse alla luce della fattispecie concreta.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sull'opposizione di cui in epigrafe, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede: dichiara inammissibile l'opposizione in parte qua e la rigetta nella parte residua, nei termini di cui in motivazione;
4 spese compensate.
Bari, 10.2.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
5