TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 26/11/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 750/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EN Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 750/2024 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio concordatario il 20.9.1997, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Niscemi, anno 1997 Parte II, Serie A n.145, unione dalla quale sono nate due figlie il 4.2.1998, e il 9.11.2004, entrambe maggiorenni e studentesse Persona_1 Persona_2 universitarie, chiedevano la pronuncia cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale n. 42/2024 dell'11.11.2024, il Tribunale di Gela pronunciava la separazione personale di detti coniugi e con ordinanza del 22.1.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, verificata la decorrenza dei termini nonché la conferma, da parte dei ricorrenti, delle condizioni già formulate nel ricorso introduttivo venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 17.6.2025, svolta in modalità cartolare con note scritte, ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano, pertanto, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni concordate e stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza resa in data 19.8.2025, veniva infine rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e, considerato che neppure il
Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento, le omologa.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 20.9.1997, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Niscemi al n. 145 Parte II Serie A dell'anno 1997;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e indicate nel ricorso congiunto;
Parte_1 Controparte_1
2 - DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
TR EN RT IG
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. RT IG Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. TR EN Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 750/2024 del Ruolo Generale di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. INCARBONE FLAVIO SALVATORE, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto;
il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di Parte_1 Controparte_1 avere contratto matrimonio concordatario il 20.9.1997, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Niscemi, anno 1997 Parte II, Serie A n.145, unione dalla quale sono nate due figlie il 4.2.1998, e il 9.11.2004, entrambe maggiorenni e studentesse Persona_1 Persona_2 universitarie, chiedevano la pronuncia cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale n. 42/2024 dell'11.11.2024, il Tribunale di Gela pronunciava la separazione personale di detti coniugi e con ordinanza del 22.1.2025, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché, verificata la decorrenza dei termini nonché la conferma, da parte dei ricorrenti, delle condizioni già formulate nel ricorso introduttivo venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 17.6.2025, svolta in modalità cartolare con note scritte, ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c.,
i procuratori delle parti concludevano, pertanto, chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto e la sostanziale conferma delle condizioni concordate e stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza resa in data 19.8.2025, veniva infine rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970 senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e, considerato che neppure il
Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento, le omologa.
Stante la mancanza di una parte soccombente nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 20.9.1997, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Niscemi al n. 145 Parte II Serie A dell'anno 1997;
- PRENDE ATTO delle condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e indicate nel ricorso congiunto;
Parte_1 Controparte_1
2 - DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 25.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
TR EN RT IG
3