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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/06/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1362/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 1362/2024, promossa in grado d'appello,
da
, ( C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed, ivi residente in [...], , Parte_2
( ), nata a [...] il [...], residente in [...]
52, ), nato il [...] in Parte_3 C.F._3
Milano ed, ivi, residente, in via Bertinoro 9, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo
Brunetti, Carmen Colangelo e Lupi Madeleine Maria ed elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultima in MILANO, VIA LUCIANO MANARA n. 5, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
, (C.F. ) nata a [...] il [...] residente in CP_1 C.F._4
Milano via Mario Pagano 2, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Angelo Eugenio
Colombo e dall'avv.to Condò Cinzia ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, VIA DE AMICIS 19, in forza di procura alle liti in atti;
pagina 1 di 13 APPELLATA
PER LA RIFORMA
dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., con numero cronologico 1941/2024 emessa in data
28.03.2024 dal Tribunale Ordinario di Milano, nella causa civile R.G. n. 24067/ 2022,
Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa Valentina Boroni, notificata alle parti in data 29.03.2024.
OGGETTO: diritto al sepolcro
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 3.6.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
1) In riforma dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., con numero cronologico
1941/2024 emessa in data 28.03.2024 dal Tribunale Ordinario di Milano, nella causa civile n.R.G.
24067/ 2022, Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa Valentina Boroni, notificata alle parti dalla Cancelleria in data 29.03.2024, accertare il mancato diritto, in capo alla defunta di essere seppellita Parte_4 nella tomba della famiglia de sepolcro “G 468 Reparto XX tombino privato” CP_2 CP_3 sito presso il Cimitero Monumentale di Milano e, per l'effetto, dichiarare legittimo il rifiuto opposto a tale tumulazione da parte degli odierni appellanti;
2) In considerazione della circostanza che, medio tempore e sub iudice, dopo la proposizione dell'odierno appello, l'appellata ha eseguito la tumulazione della defunta ordinarne Parte_4 l'estumulazione;
3) Con condanna di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Milano, 13 dicembre 2024
( Avv. Madeleine Maria Lupi)
( Avv. Vincenzo Brunetti)
( Avv. Carmen Colangelo)
PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
-In principalità e in rito: dichiarare l'appello improcedibile ex art. 342 c.p.c.
pagina 2 di 13 -In subordine e nel merito: dichiarare l'appello infondato in fatto e in diritto per i motivi dedotti e, per l'effetto, confermare la gravata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 28.03.2024 dal Giudice Dott.ssa Boroni, Sezione I Civile del Tribunale di Milano, nella causa civile .R.G. 24067/ 2022.
-In ogni caso: Con vittoria di spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Milano, 11 dicembre 2024
Avv. Cinzia Condò
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla ordinanza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
Con ricorso ex art. 702-bis c.c., conveniva in giudizio e CP_1 Parte_1
, chiedendo accertarsi la natura di sepolcro familiare della tomba privata Parte_2
“G 468 Reparto XX tombino privato” situata presso il Cimitero Monumentale di Milano e oggetto di concessione del Comune di Milano a de Monclin, nonché di dichiarare il diritto di Controparte_4
ad essere ivi sepolta, quale coniuge di figlio della concessionaria. Parte_4 A_
Parte ricorrente domandava, altresì, di accertare l'illegittimità del rifiuto alla predetta tumulazione opposto dal sig. , discendente della concessionaria, comunicato al Comune di Parte_1
Milano a mezzo del sig. indicato dagli eredi quale destinatario delle comunicazioni;
Parte_3
domandava, pertanto, al Tribunale l'autorizzazione alla tumulazione nella predetta tomba di famiglia delle ceneri della sig.ra provvisoriamente giacenti presso il cimitero di Lambrate, in Parte_4
attesa di essere trasferite al Cimitero Monumentale di Milano.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di dichiararsi l'improcedibilità Parte_1
del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione, atteso che la causa introdotta era da ritenersi relativa alla materia ereditaria, nonché di dichiarare l'invalidità del giudizio per mancata chiamata in causa di quale litisconsorte necessario, in quanto Parte_3
discendente diretto della concessionaria e, quindi, titolare del diritto di sepoltura, al quale andava, quindi, esteso contraddittorio. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avversaria affermando che doveva escludersi il diritto della IG.ra - moglie del defunto Parte_4 A_
che era stato uno dei tre figli della fondatrice - ad essere sepolta nella Controparte_5
tomba di famiglia, atteso che il corrispondente diritto del figlio della concessionaria, A_
si era estinto con la sua morte e la sua tumulazione nel sepolcro gentilizio familiare;
il
[...]
convenuto assumeva che la IG.ra non poteva neppure aver ricevuto la titolarità iure Parte_4
pagina 3 di 13 haereditario ad essere seppellita nella tomba di famiglia del marito, attesa la mancata premorienza delle altre due figlie della fondatrice al fratello il che escludeva la A_ trasformazione dell'originario sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario.
Si costituiva anche associandosi alle difese di Parte_2 Parte_1
.
[...]
Con ordinanza in data 12.1.2023, il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si costituiva svolgendo argomentazioni assimilabili a Parte_3
quelle degli altri convenuti.
Il primo giudice definiva il giudizio con ordinanza in data 28.3.2024 accogliendo il ricorso e accertando il diritto della defunta di essere tumulata presso il sepolcro famigliare “G Parte_4
468 Reparto XX tombino privato”, sito presso il Cimitero Monumentale di Milano, e l'illegittimità del diniego alla tumulazione opposto dai resistenti, che venivano condannati a rifondere le spese di lite sopportate dalla ricorrente.
In sostanza, il Tribunale, ritenuta la natura gentilizia del sepolcro oggetto di causa, affermava che, in difetto di diversa volontà espressa dal fondatore, il diritto alla tumulazione si trasmetteva non solo ai discendenti dello stesso, o comunque ai parenti più prossimi consanguinei, ma anche ai di questi coniugi, poiché appartenenti all'organico nucleo familiare del fondatore stesso, anche se a quest'ultimo non legati da legami di sangue strettamente intesi.
Di conseguenza, nel caso di specie, il diritto ad essere sepolta nella tomba di famiglia spettava anche a nuora della concessionaria, in quanto appartenente al medesimo nucleo Parte_4
familiare della stessa, poiché nuora e quindi legata alla fondatrice da un vincolo di affinità di primo grado.
Sotto tale profilo, richiamati gli artt. 2 e 29 Cost., il primo giudice evidenziava che il nucleo familiare non può che essere costituito da soggetti legati da vincoli di sangue, di coniugio e di stretta affinità. D'altra parte, osservava il Tribunale, escludere il coniuge dal concetto di famiglia, ai fini della tumulazione gentilizia, condurrebbe all'inaccettabile impossibilità di sepoltura congiunta di marito e moglie, costringendo i loro stretti congiunti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto in diverse località.
Il primo giudice evidenziava che detta conclusione trovava, del resto, conferma nell'art. 17 del
Regolamento dei servizi funebri e cimiteriali del Comune di Milano, che la fondatrice si era obbligata ad osservare, e che, per le tombe di famiglia, fa riferimento al diritto d'uso della sepoltura “del
pagina 4 di 13 concessionario, del coniuge, dell'unito civilmente, degli ascendenti degli ascendenti, dei discendenti sino al sesto grado, degli affini sino al sesto grado, del convivente more uxorio del concessionario, del convivente del concessionario”. Il Tribunale sul punto precisava che, sebbene detto Regolamento non potesse derogare al regime di trasferimento del diritto di sepoltura di indole gentilizia, esso rappresentava, comunque, un ausilio interpretativo idoneo a delineare la nozione di nucleo familiare, ai fini della sepoltura, concetto che dunque doveva ritenersi comprendere anche gli affini sino al sesto grado e quindi sicuramente la nuora della fondatrice.
Il giudice di prime cure riteneva, poi, privo di rilievo il riferimento a chi si fosse occupato delle spese di manutenzione del sepolcro o il fatto che nessun genero/nuora della fondatrice era stato seppellito in precedenza nel sepolcro di famiglia oggetto di causa;
anche le vicende giudiziarie di natura penale ed ereditaria coinvolgenti le parti erano considerate del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Infine, accertato in capo alla defunta il diritto alla tumulazione di indole gentilizia Parte_4
presso il sepolcro di famiglia, inteso quale prerogativa personale di carattere reale, imprescrittibile e irrinunciabile, non trasmissibile, idonea a determinare una particolare forma di comunione fra contitolari, il Tribunale escludeva un potere degli altri comunisti di opporsi alla tumulazione, per cui dichiarava l'illegittimità del diniego espresso dai convenuti alla tumulazione delle ceneri di
[...]
nella tomba di famiglia. Pt_4
Avverso tale sentenza proponevano appello Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della CP_1
sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza dell' 8.10.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza dell' 11.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al 3.6.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte pagina 5 di 13 sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 3.6.2025 e decisa nella camera di consiglio dell' 11.6.2025.
Con un unico motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha accertato il diritto della defunta nuora della fondatrice, ad essere Parte_4
seppellita presso il sepolcro familiare “G 468 Reparto XX Tombino privato”, sito presso il cimitero
Monumentale di Milano, concludendo pertanto per l'illegittimità del diniego a detta tumulazione opposto dagli odierni appellanti.
In particolare, questi ultimi -premesso di condividere il ragionamento del primo giudice in merito alla natura familiare-gentilizia del sepolcro della famiglia hanno Controparte_6
argomentato che detto tipo di sepolcro attribuisce il diritto di sepoltura solo all'originario fondatore e ai soggetti legati allo stesso iure sanguinis, con esclusione, pertanto, della nuora della fondatrice, che non
è consanguinea della stessa.
Secondo gli impugnanti il Tribunale avrebbe errato nell'interpretazione dell'ordinanza della
Cassazione n. 8020/2022, posta a fondamento della decisione, riconoscendo il diritto di sepoltura alla nuora della concessionaria, dal momento che, in detta pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che il sepolcro gentilizio attribuisce detto diritto solo al fondatore e ai suoi discendenti o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell'organico familiare strettamente inteso, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato e accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome. Parte appellante evidenzia che la Cassazione ha, altresì, precisato che la prerogativa sepolcrale originata iure sanguinis rappresenta un diritto personale di carattere reale, imprescrittibile e irrinunciabile, non trasmissibile, nè inter vivos, nè mortis causa, che nasce per volontà dell'originario fondatore -o, in mancanza, in ragione del legame di sangue con quello- e si estingue con il decesso del titolare.
Ne discenderebbe, secondo gli appellanti, che lo ius spetta solo al concessionario e ai suoi Per_2
discendenti e che, solo in mancanza di tali discendenti, tale diritto di estenderebbe ai parenti più vicini, legati da un vincolo di sangue al fondatore, nonché ai componenti della famiglia, nella cui cerchia si farebbero rientrare le persone col medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio, come la defunta Parte_4
pagina 6 di 13 Nel caso di specie, i discendenti della concessionaria erano i suoi tre figli: - Persona_3
madre e nonna degli odierni appellanti- e attualmente tra i A_ Controparte_7
discendenti diretti vi sono anche i nipoti della fondatrice, e Parte_1 Parte_2
, e il bisnipote della fondatrice
[...] Parte_3
A giudizio degli appellanti, essendo il figlio della concessionaria deceduto A_
prima delle sorelle, con la sua morte si sarebbe estinto il diritto alla tumulazione nel sepolcro gentilizio familiare, senza alcuna possibilità che sua moglie, possa avere ricevuto la titolarità iure Parte_4
haereditario di essere seppellita nella tomba di famiglia del marito. Al contempo dovrebbe escludersi che il sepolcro gentilizio si sia trasformato in sepolcro ereditario, posto che le sorelle di A_
non erano premorte al medesimo.
[...]
Nel caso di specie, secondo gli appellanti, esistono ancora dei discendenti diretti della fondatrice e la morte nel 2000 del figlio della stessa, marito di premorto alle A_ Parte_4
sorelle, avrebbe impedito che il diritto di sepoltura nella tomba del figlio della concessionaria si estendesse anche alla di lui moglie deceduta nel 2020. Parte_4
In assenza del diritto di ad essere tumulata nella tomba della famiglia Parte_4 CP_6
il diniego alla sepoltura della stessa espresso dagli appellanti sarebbe, dunque, legittimo,
[...]
sussistendo in capo a questi ultimi la legittimazione ad esprimere detta opposizione, in quanto senz'altro titolari del diritto di sepoltura nella tomba di famiglia per la loro qualità di discendenti diretti della fondatrice.
Gli appellanti evidenziano che la tomba gentilizia oggetto di causa è di piccole dimensioni, per cui non vi sarebbe spazio altrimenti per la sepoltura degli altri discendenti della fondatrice. Coerente con tale assunto sarebbe la circostanza che i mariti delle figlie della concessionaria sono seppelliti altrove. Inoltre, delle spese di ristrutturazione e manutenzione della tomba gentilizia si sarebbero sempre occupati unicamente gli odierni appellanti e non anche la signora quando era in vita. Pt_4
Da ultimo, parte appellante evidenzia che l'esito del giudizio di impugnazione del testamento pubblico di –contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale- non sarebbe del tutto Parte_4
irrilevante nel presente giudizio, perché detto procedimento potrebbe concludersi con il riconoscimento della qualità di erede anche in capo a , che ben potrebbe opporre il suo diniego, Parte_1 in qualità di erede della predetta defunta, all'esercizio dell'azione per la tumulazione di questa nel sepolcro oggetto di causa.
Il motivo è privo di fondamento.
E' utile, preliminarmente, inquadrare gli istituti che vengono in considerazione nel caso di specie.
pagina 7 di 13 Un privato, in forza di concessione amministrativa, può realizzare un edificio funerario, sul quale, in quanto bene immobile, acquista un diritto soggettivo perfetto di natura reale, assimilabile al diritto di superficie, posto che la tomba insiste, di norma, su suolo demaniale. Si parla di diritto sul sepolcro con riferimento a tale diritto reale che insiste sulla cappella funeraria, in quanto edificio. Tale diritto è liberamente trasferibile sia per atto tra vivi, che mortis causa, nei limiti stabiliti dalla concessione amministrativa e dai regolamenti di polizia mortuale, purché non sia previsto un divieto di trasferibilità nell'atto di fondazione o nella concessione.
Accanto a detto diritto reale sull'immobile, vi è poi lo ius sepulchri, inteso come il diritto di essere tumulato all'interno di un determinato sepolcro.
A sua volta, il diritto di sepolcro si distingue in primario e secondario.
Il diritto primario di sepolcro consiste nel diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un determinato sepolcro, mentre il diritto secondario indica sia la facoltà di accedere al sepolcro per le esternazioni connesse alla pietas verso il defunto, sia quella di opporsi ad atti che possono arrecare disonore alle sepolture e alle spoglie che contengono.
Quanto al diritto primario di sepolcro, ossia al diritto di essere tumulato in un determinato sepolcro, si pone la questione di individuare chi ha diritto di essere seppellito in una determinata cappella, dopo la morte del fondatore-concessionario.
Dottrina e giurisprudenza ritengono che debba prioritariamente farsi riferimento alla volontà del fondatore che, quando realizza l'edificio funerario, più scegliere se destinarlo ai propri familiari oppure ai propri eredi.
Nel primo caso si discorre di sepolcro gentilizio o familiare e i soggetti legittimati alla sepoltura in detto luogo saranno gli appartenenti alla cerchia familiare del fondatore, a prescindere dalla loro qualità di eredi. Detti familiari acquistano il diritto di essere tumulati nel sepolcro iure proprio sin dalla nascita, in virtù del rapporto di natura familiare avente con il fondatore.
Nel caso, invece, di sepolcro ereditario si applicheranno le regole proprie della successione mortis causa, per cui il diritto alla sepoltura sarà riconosciuto all'erede in quanto tale, sebbene estraneo al nucleo familiare del fondatore.
La volontà di quest'ultimo in ordine all'individuazione dei soggetti titolari del diritto di sepoltura e, dunque, relativamente alla natura familiare o ereditaria del sepolcro, può essere ricostruita con ogni mezzo, anche con prove testimoniali o sulla base di fatti concludenti.
Nel dubbio circa la natura del sepolcro, questo si presume familiare, ossia destinato al concessionario e ai suoi familiari, a lui legati da un rapporto di consanguineità o di coniugio, restando irrilevante la qualità di erede.
pagina 8 di 13 E' pacifico che un sepolcro, nato come familiare, si trasforma in ereditario nel momento in cui tutti i familiari del fondatore sono mancati: con la morte dell'ultimo familiare il sepolcro si modifica in ereditario, nel senso che il diritto alla sepoltura spetterà agli eredi dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore e da lì in avanti si applicheranno le regole della successione mortis causa.
La Suprema Corte ha infatti ripetutamente affermato che “nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre in quello gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione "mortis causa” (Cass. SU n. 17122 del 28.6.2018; Cass. n. 7000/2012).
Nel caso di specie è sostenuto dagli stessi appellanti che il sepolcro oggetto di causa sia di natura familiare e che, pertanto, il diritto di tumulazione spetti non agli eredi, ma ai familiari della fondatrice.
Si è visto che, nel dubbio, il sepolcro si presume gentilizio e, nel caso di specie, non è emerso che la fondatrice abbia voluto dar vita a un sepolcro ereditario;
tale diventerà, pertanto, solo con la morte dell'ultimo familiare della concessionaria.
Si discute, invece, dell'estensione della cerchia familiare e dunque di quali siano i soggetti legati alla fondatrice da un rapporto familiare tale da fondare il diritto primario di sepoltura.
Gli appellanti sostengono che tale diritto possa essere riconosciuto solo ai discendenti di sangue e che, solamente in mancanza degli stessi, la cerchia familiare possa essere estesa fino a comprendere altri parenti consanguinei e i coniugi.
Di conseguenza, poiché nel caso di specie non era discendente della fondatrice, ma Parte_4
nuora della stessa, in quanto moglie del figlio, non avrebbe diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia del marito. Tale diritto presupporrebbe l'assenza di discendenti della concessionaria, che invece nel caso in esame esistono e sono gli appellanti.
Tale assunto non può essere condiviso.
pagina 9 di 13 La Suprema Corte ha avuto modo di affermare in diverse pronunce che la cerchia familiare cui deve farsi riferimento per individuare i titolari del diritto alla sepoltura nel caso di sepolcro gentilizio comprende i discendenti, o, in mancanza, i parenti consanguinei collaterali, e i relativi coniugi, da intendersi come coniugi dei discendenti e degli altri parenti di sangue, che non siano discendenti diretti.
Con l' ordinanza n. 8020 del 22.3.2021 la Suprema Corte ha affermato che “nell'ipotesi del c.d. sepolcro gentilizio (che si presume in difetto di prova contraria), mancando alcuna disposizione da parte del fondatore del sepolcro, lo ius sepulchri spetta (secondo lo ius sanguinis) al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato e accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5547 del 19/05/1995,
Rv. 492358 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 12/05/1975)”.
L'interpretazione offerta dagli appellanti della pronuncia della Corte di Cassazione n. 8020/2021, secondo cui in presenza di discendenti non verrebbero in considerazione i coniugi degli stessi, non convince. A giudizio degli appellanti, solo in difetto di discendenti diretti, entrerebbero in gioco gli altri parenti consanguinei collaterali e i coniugi.
In realtà, la pronuncia, in armonia con altri precedenti della Suprema Corte, deve intendersi nel senso che nella cerchia familiare sono comprese le persone legate da vincoli di sangue e di matrimonio e che i discendenti diretti escludono i parenti collaterali, che subentrano solo in mancanza dei primi, ma che, sia per i primi, che per i secondi, si considerano anche i rispettivi coniugi. L'espressione “in mancanza”, tanto sottolineata dagli appellanti, va dunque intesa nel senso che gli altri parenti di sangue collaterali subentrano solo in mancanza di discendenti diretti, ma sia gli uni che gli altri, assieme ai relativi coniugi, formano il nucleo familiare cui deve farsi riferimento.
Infatti, nell'individuazione dei “componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso” la
Corte –come è reso palese dall'avverbio “strettamente”- ha voluto contemplare sia i discendenti, ossia i consanguinei più stretti, sia, in mancanza degli stessi, “gli altri parenti più vicini per vincolo di sangue”, ricomprendendo nella cerchia familiare così intesa “tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio” (Cass. 8020/21).
In tal senso si è espressa anche la sentenza della Cassazione, Sez. II, n. 16430 del 2012, secondo cui per “orientamento costante di questa Corte, in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi”.
pagina 10 di 13 Anche la sentenza della Suprema Corte n. 12957 del 2000 ha affermato che “il diritto alla sepoltura andava ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti e ai rispettivi coniugi” e ha espressamente riconosciuto alla moglie del figlio del fondatore il diritto alla sepoltura nel sepolcro della famiglia del marito, in quanto appartenente alla famiglia del fondatore. Si tratta di un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio, essendo la moglie del figlio della Parte_4
concessionaria.
Anche in precedenza la Corte aveva affermato che nella cerchia familiare del fondatore “avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato ed accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio” (Cass. n. 5547 del
19.5.1995).
Come osservato dal Tribunale, lo stesso art. 29 Cost. valorizza il matrimonio nell'individuazione del concetto di famiglia, la quale, pertanto, appare formata da soggetti legati tra loro da vincoli di sangue o di coniugio, come ritenuto dalle sentenze della Cassazione sopra citate.
Deve, pertanto, ritenersi che –in difetto di prova di una diversa volontà della concessionaria- la nuora, in quanto moglie del figlio, essendo legata alla fondatrice da un rapporto di affinità di primo grado, rientri nella cerchia familiare di quest'ultima, intesa, in prima battuta, come costituita dai discendenti diretti, e quindi in primis dai figli, e dai relativi coniugi. Solo in difetto di discendenti diretti, si avrà riguardo ai parenti collaterali.
Diversamente opinando, si dovrebbe, in sede di sepoltura, separare gli sposi uniti in vita dal matrimonio e tale soluzione appare contraria al rispetto ed alla pietas dovuti ai defunti secondo la coscienza sociale e costringerebbe, tra l'altro, i congiunti a praticare gli atti di culto verso gli stessi in luoghi diversi.
Come sopra rilevato, il diritto primario di sepoltura riconosciuto ai familiari, come sopra individuati,
è acquistato automaticamente, iure proprio, e determina l'insorgere di una particolare forma di comunione fra i contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità (Cass. SU n. 17122/2018).
In tale situazione è escluso il potere di alcuno degli altri titolari del medesimo diritto di vietare o condizionare il diritto al sepolcro spettante ai contitolari (Cass. 16430/2012, n. 519/1986).
Ne discende l'illegittimità del diniego opposto dagli odierni appellanti alla deposizione delle ceneri di nel sepolcro oggetto di causa. Parte_4
Nessuna rilevanza assume poi, nel caso di specie, il fatto che i mariti delle figlie della fondatrice non sono stati seppelliti nel medesimo sepolcro, tenuto conto che difetta la prova di una volontà della stessa pagina 11 di 13 di escludere i coniugi dei discendenti e considerato il concetto di famiglia delineato dal dettato costituzionale e dalle pronunce della Suprema Corte sopra citate.
Al contempo, non possono trarsi utili elementi di valutazione dall'individuazione dei soggetti che negli anni si sono occupati delle spese di ristrutturazione e manutenzione del sepolcro, considerata la distinzione, chiarita in premessa, tra il sepolcro inteso come edificio e lo ius sepulchri, come diritto ad essere tumulato nella tomba di famiglia.
Né possono assumere rilievo le asserite ridotte dimensione dell'edificio in discussione perché, se è vero che le cappelle funerarie hanno una capienza massima non superabile, non è, tuttavia previsto un diritto di precedenza di taluni familiari rispetto ad altri, se non nei termini già illustrati, per i quali i discendenti diretti, con i rispettivi coniugi, escludono gli altri parenti collaterali, che vengono in considerazione, di regola, solo in mancanza di discendenti, fatta sempre salva la diversa volontà del fondatore.
Infine, con riferimento al giudizio di impugnazione del testamento pubblico di che, Parte_4
secondo gli appellanti, si sarebbe potuto concludere con il riconoscimento della qualità di erede anche dell'appellante , che “ben potrebbe opporre il suo diniego, in qualità di erede Parte_1 della predetta defunta, all'esercizio dell'azione per la tumulazione di questa nel sepolcro oggetto di causa”, deve rilevarsi, da un lato, che parte appellata ha dato atto che è stata, nel frattempo, pronunciata sentenza di rigetto dell'impugnazione del testamento in questione e, dall'altro, che l'eventuale opposizione di un erede alla sepoltura del proprio dante causa con il rispettivo coniuge appare contraria a quei sentimenti di pietas verso i defunti che dovrebbero connotarne il culto.
L'appello proposto deve, pertanto, essere rigettato.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite, ex art. 91 cpc, in quanto soccombenti.
Le spese di lite sopportate da parte appellata, per il grado di appello, tenuto conto dei parametri del
D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22, del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni trattate e dell'effettivo impegno difensivo profuso, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per studio, euro
1.655,00 per la fase introduttiva, euro 4.287,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
pagina 12 di 13 Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza n.
1941/2024, emessa ex art. 702 ter c.p.c. in data 28.03.2024 dal Tribunale Ordinario di Milano -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2. condanna , e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagare a , a titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di CP_1
euro 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per studio, euro 1.655,00 per la fase introduttiva, euro
4.287,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell' 11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Cesira D'Anella
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott.ssa Cesira D'Anella Presidente
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Consigliere rel.
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa rg 1362/2024, promossa in grado d'appello,
da
, ( C.F. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
ed, ivi residente in [...], , Parte_2
( ), nata a [...] il [...], residente in [...]
52, ), nato il [...] in Parte_3 C.F._3
Milano ed, ivi, residente, in via Bertinoro 9, rappresentati e difesi dagli avv.ti Vincenzo
Brunetti, Carmen Colangelo e Lupi Madeleine Maria ed elettivamente domiciliati nello studio di quest'ultima in MILANO, VIA LUCIANO MANARA n. 5, in forza di procura alle liti in atti;
APPELLANTI contro
, (C.F. ) nata a [...] il [...] residente in CP_1 C.F._4
Milano via Mario Pagano 2, rappresentata e difesa dall' Avv. Antonio Angelo Eugenio
Colombo e dall'avv.to Condò Cinzia ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, VIA DE AMICIS 19, in forza di procura alle liti in atti;
pagina 1 di 13 APPELLATA
PER LA RIFORMA
dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., con numero cronologico 1941/2024 emessa in data
28.03.2024 dal Tribunale Ordinario di Milano, nella causa civile R.G. n. 24067/ 2022,
Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa Valentina Boroni, notificata alle parti in data 29.03.2024.
OGGETTO: diritto al sepolcro
CONCLUSIONI
Le parti, in vista dell'udienza del 3.6.2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 cpc, chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
1) In riforma dell'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., con numero cronologico
1941/2024 emessa in data 28.03.2024 dal Tribunale Ordinario di Milano, nella causa civile n.R.G.
24067/ 2022, Sezione I Civile, Giudice Dott.ssa Valentina Boroni, notificata alle parti dalla Cancelleria in data 29.03.2024, accertare il mancato diritto, in capo alla defunta di essere seppellita Parte_4 nella tomba della famiglia de sepolcro “G 468 Reparto XX tombino privato” CP_2 CP_3 sito presso il Cimitero Monumentale di Milano e, per l'effetto, dichiarare legittimo il rifiuto opposto a tale tumulazione da parte degli odierni appellanti;
2) In considerazione della circostanza che, medio tempore e sub iudice, dopo la proposizione dell'odierno appello, l'appellata ha eseguito la tumulazione della defunta ordinarne Parte_4 l'estumulazione;
3) Con condanna di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Milano, 13 dicembre 2024
( Avv. Madeleine Maria Lupi)
( Avv. Vincenzo Brunetti)
( Avv. Carmen Colangelo)
PARTE APPELLATA
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
-In principalità e in rito: dichiarare l'appello improcedibile ex art. 342 c.p.c.
pagina 2 di 13 -In subordine e nel merito: dichiarare l'appello infondato in fatto e in diritto per i motivi dedotti e, per l'effetto, confermare la gravata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa in data 28.03.2024 dal Giudice Dott.ssa Boroni, Sezione I Civile del Tribunale di Milano, nella causa civile .R.G. 24067/ 2022.
-In ogni caso: Con vittoria di spese e dei compensi del doppio grado di giudizio.
Milano, 11 dicembre 2024
Avv. Cinzia Condò
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In ordine allo svolgimento del procedimento di primo grado dalla ordinanza impugnata e dagli atti di causa emerge quanto segue.
Con ricorso ex art. 702-bis c.c., conveniva in giudizio e CP_1 Parte_1
, chiedendo accertarsi la natura di sepolcro familiare della tomba privata Parte_2
“G 468 Reparto XX tombino privato” situata presso il Cimitero Monumentale di Milano e oggetto di concessione del Comune di Milano a de Monclin, nonché di dichiarare il diritto di Controparte_4
ad essere ivi sepolta, quale coniuge di figlio della concessionaria. Parte_4 A_
Parte ricorrente domandava, altresì, di accertare l'illegittimità del rifiuto alla predetta tumulazione opposto dal sig. , discendente della concessionaria, comunicato al Comune di Parte_1
Milano a mezzo del sig. indicato dagli eredi quale destinatario delle comunicazioni;
Parte_3
domandava, pertanto, al Tribunale l'autorizzazione alla tumulazione nella predetta tomba di famiglia delle ceneri della sig.ra provvisoriamente giacenti presso il cimitero di Lambrate, in Parte_4
attesa di essere trasferite al Cimitero Monumentale di Milano.
Si costituiva chiedendo, in via preliminare, di dichiararsi l'improcedibilità Parte_1
del ricorso per mancato esperimento del procedimento di mediazione, atteso che la causa introdotta era da ritenersi relativa alla materia ereditaria, nonché di dichiarare l'invalidità del giudizio per mancata chiamata in causa di quale litisconsorte necessario, in quanto Parte_3
discendente diretto della concessionaria e, quindi, titolare del diritto di sepoltura, al quale andava, quindi, esteso contraddittorio. Nel merito, chiedeva il rigetto della domanda avversaria affermando che doveva escludersi il diritto della IG.ra - moglie del defunto Parte_4 A_
che era stato uno dei tre figli della fondatrice - ad essere sepolta nella Controparte_5
tomba di famiglia, atteso che il corrispondente diritto del figlio della concessionaria, A_
si era estinto con la sua morte e la sua tumulazione nel sepolcro gentilizio familiare;
il
[...]
convenuto assumeva che la IG.ra non poteva neppure aver ricevuto la titolarità iure Parte_4
pagina 3 di 13 haereditario ad essere seppellita nella tomba di famiglia del marito, attesa la mancata premorienza delle altre due figlie della fondatrice al fratello il che escludeva la A_ trasformazione dell'originario sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario.
Si costituiva anche associandosi alle difese di Parte_2 Parte_1
.
[...]
Con ordinanza in data 12.1.2023, il Tribunale disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di che si costituiva svolgendo argomentazioni assimilabili a Parte_3
quelle degli altri convenuti.
Il primo giudice definiva il giudizio con ordinanza in data 28.3.2024 accogliendo il ricorso e accertando il diritto della defunta di essere tumulata presso il sepolcro famigliare “G Parte_4
468 Reparto XX tombino privato”, sito presso il Cimitero Monumentale di Milano, e l'illegittimità del diniego alla tumulazione opposto dai resistenti, che venivano condannati a rifondere le spese di lite sopportate dalla ricorrente.
In sostanza, il Tribunale, ritenuta la natura gentilizia del sepolcro oggetto di causa, affermava che, in difetto di diversa volontà espressa dal fondatore, il diritto alla tumulazione si trasmetteva non solo ai discendenti dello stesso, o comunque ai parenti più prossimi consanguinei, ma anche ai di questi coniugi, poiché appartenenti all'organico nucleo familiare del fondatore stesso, anche se a quest'ultimo non legati da legami di sangue strettamente intesi.
Di conseguenza, nel caso di specie, il diritto ad essere sepolta nella tomba di famiglia spettava anche a nuora della concessionaria, in quanto appartenente al medesimo nucleo Parte_4
familiare della stessa, poiché nuora e quindi legata alla fondatrice da un vincolo di affinità di primo grado.
Sotto tale profilo, richiamati gli artt. 2 e 29 Cost., il primo giudice evidenziava che il nucleo familiare non può che essere costituito da soggetti legati da vincoli di sangue, di coniugio e di stretta affinità. D'altra parte, osservava il Tribunale, escludere il coniuge dal concetto di famiglia, ai fini della tumulazione gentilizia, condurrebbe all'inaccettabile impossibilità di sepoltura congiunta di marito e moglie, costringendo i loro stretti congiunti a manifestare i loro sentimenti di devozione e di culto in diverse località.
Il primo giudice evidenziava che detta conclusione trovava, del resto, conferma nell'art. 17 del
Regolamento dei servizi funebri e cimiteriali del Comune di Milano, che la fondatrice si era obbligata ad osservare, e che, per le tombe di famiglia, fa riferimento al diritto d'uso della sepoltura “del
pagina 4 di 13 concessionario, del coniuge, dell'unito civilmente, degli ascendenti degli ascendenti, dei discendenti sino al sesto grado, degli affini sino al sesto grado, del convivente more uxorio del concessionario, del convivente del concessionario”. Il Tribunale sul punto precisava che, sebbene detto Regolamento non potesse derogare al regime di trasferimento del diritto di sepoltura di indole gentilizia, esso rappresentava, comunque, un ausilio interpretativo idoneo a delineare la nozione di nucleo familiare, ai fini della sepoltura, concetto che dunque doveva ritenersi comprendere anche gli affini sino al sesto grado e quindi sicuramente la nuora della fondatrice.
Il giudice di prime cure riteneva, poi, privo di rilievo il riferimento a chi si fosse occupato delle spese di manutenzione del sepolcro o il fatto che nessun genero/nuora della fondatrice era stato seppellito in precedenza nel sepolcro di famiglia oggetto di causa;
anche le vicende giudiziarie di natura penale ed ereditaria coinvolgenti le parti erano considerate del tutto irrilevanti ai fini della decisione.
Infine, accertato in capo alla defunta il diritto alla tumulazione di indole gentilizia Parte_4
presso il sepolcro di famiglia, inteso quale prerogativa personale di carattere reale, imprescrittibile e irrinunciabile, non trasmissibile, idonea a determinare una particolare forma di comunione fra contitolari, il Tribunale escludeva un potere degli altri comunisti di opporsi alla tumulazione, per cui dichiarava l'illegittimità del diniego espresso dai convenuti alla tumulazione delle ceneri di
[...]
nella tomba di famiglia. Pt_4
Avverso tale sentenza proponevano appello Parte_1 Parte_2
e
[...] Parte_3
Si costituiva contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della CP_1
sentenza impugnata.
All'esito della prima udienza dell' 8.10.2024, il consigliere istruttore, visti gli artt. 127 ter e 352
c.p.c fissava, davanti a sé, l'udienza dell' 11.2.2025 –poi rinviata d'ufficio al 3.6.2025- per la rimessione della causa in decisione, assegnando termini perentori alle parti -calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza- di giorni 60 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica;
infine assegnava altresì termine sino alla data dell'udienza per il deposito di note scritte pagina 5 di 13 sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.
Depositati gli iscritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 3.6.2025 e decisa nella camera di consiglio dell' 11.6.2025.
Con un unico motivo di impugnazione gli appellanti hanno censurato la decisione del Tribunale nella parte in cui ha accertato il diritto della defunta nuora della fondatrice, ad essere Parte_4
seppellita presso il sepolcro familiare “G 468 Reparto XX Tombino privato”, sito presso il cimitero
Monumentale di Milano, concludendo pertanto per l'illegittimità del diniego a detta tumulazione opposto dagli odierni appellanti.
In particolare, questi ultimi -premesso di condividere il ragionamento del primo giudice in merito alla natura familiare-gentilizia del sepolcro della famiglia hanno Controparte_6
argomentato che detto tipo di sepolcro attribuisce il diritto di sepoltura solo all'originario fondatore e ai soggetti legati allo stesso iure sanguinis, con esclusione, pertanto, della nuora della fondatrice, che non
è consanguinea della stessa.
Secondo gli impugnanti il Tribunale avrebbe errato nell'interpretazione dell'ordinanza della
Cassazione n. 8020/2022, posta a fondamento della decisione, riconoscendo il diritto di sepoltura alla nuora della concessionaria, dal momento che, in detta pronuncia, la Suprema Corte ha affermato che il sepolcro gentilizio attribuisce detto diritto solo al fondatore e ai suoi discendenti o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell'organico familiare strettamente inteso, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato e accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome. Parte appellante evidenzia che la Cassazione ha, altresì, precisato che la prerogativa sepolcrale originata iure sanguinis rappresenta un diritto personale di carattere reale, imprescrittibile e irrinunciabile, non trasmissibile, nè inter vivos, nè mortis causa, che nasce per volontà dell'originario fondatore -o, in mancanza, in ragione del legame di sangue con quello- e si estingue con il decesso del titolare.
Ne discenderebbe, secondo gli appellanti, che lo ius spetta solo al concessionario e ai suoi Per_2
discendenti e che, solo in mancanza di tali discendenti, tale diritto di estenderebbe ai parenti più vicini, legati da un vincolo di sangue al fondatore, nonché ai componenti della famiglia, nella cui cerchia si farebbero rientrare le persone col medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio, come la defunta Parte_4
pagina 6 di 13 Nel caso di specie, i discendenti della concessionaria erano i suoi tre figli: - Persona_3
madre e nonna degli odierni appellanti- e attualmente tra i A_ Controparte_7
discendenti diretti vi sono anche i nipoti della fondatrice, e Parte_1 Parte_2
, e il bisnipote della fondatrice
[...] Parte_3
A giudizio degli appellanti, essendo il figlio della concessionaria deceduto A_
prima delle sorelle, con la sua morte si sarebbe estinto il diritto alla tumulazione nel sepolcro gentilizio familiare, senza alcuna possibilità che sua moglie, possa avere ricevuto la titolarità iure Parte_4
haereditario di essere seppellita nella tomba di famiglia del marito. Al contempo dovrebbe escludersi che il sepolcro gentilizio si sia trasformato in sepolcro ereditario, posto che le sorelle di A_
non erano premorte al medesimo.
[...]
Nel caso di specie, secondo gli appellanti, esistono ancora dei discendenti diretti della fondatrice e la morte nel 2000 del figlio della stessa, marito di premorto alle A_ Parte_4
sorelle, avrebbe impedito che il diritto di sepoltura nella tomba del figlio della concessionaria si estendesse anche alla di lui moglie deceduta nel 2020. Parte_4
In assenza del diritto di ad essere tumulata nella tomba della famiglia Parte_4 CP_6
il diniego alla sepoltura della stessa espresso dagli appellanti sarebbe, dunque, legittimo,
[...]
sussistendo in capo a questi ultimi la legittimazione ad esprimere detta opposizione, in quanto senz'altro titolari del diritto di sepoltura nella tomba di famiglia per la loro qualità di discendenti diretti della fondatrice.
Gli appellanti evidenziano che la tomba gentilizia oggetto di causa è di piccole dimensioni, per cui non vi sarebbe spazio altrimenti per la sepoltura degli altri discendenti della fondatrice. Coerente con tale assunto sarebbe la circostanza che i mariti delle figlie della concessionaria sono seppelliti altrove. Inoltre, delle spese di ristrutturazione e manutenzione della tomba gentilizia si sarebbero sempre occupati unicamente gli odierni appellanti e non anche la signora quando era in vita. Pt_4
Da ultimo, parte appellante evidenzia che l'esito del giudizio di impugnazione del testamento pubblico di –contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale- non sarebbe del tutto Parte_4
irrilevante nel presente giudizio, perché detto procedimento potrebbe concludersi con il riconoscimento della qualità di erede anche in capo a , che ben potrebbe opporre il suo diniego, Parte_1 in qualità di erede della predetta defunta, all'esercizio dell'azione per la tumulazione di questa nel sepolcro oggetto di causa.
Il motivo è privo di fondamento.
E' utile, preliminarmente, inquadrare gli istituti che vengono in considerazione nel caso di specie.
pagina 7 di 13 Un privato, in forza di concessione amministrativa, può realizzare un edificio funerario, sul quale, in quanto bene immobile, acquista un diritto soggettivo perfetto di natura reale, assimilabile al diritto di superficie, posto che la tomba insiste, di norma, su suolo demaniale. Si parla di diritto sul sepolcro con riferimento a tale diritto reale che insiste sulla cappella funeraria, in quanto edificio. Tale diritto è liberamente trasferibile sia per atto tra vivi, che mortis causa, nei limiti stabiliti dalla concessione amministrativa e dai regolamenti di polizia mortuale, purché non sia previsto un divieto di trasferibilità nell'atto di fondazione o nella concessione.
Accanto a detto diritto reale sull'immobile, vi è poi lo ius sepulchri, inteso come il diritto di essere tumulato all'interno di un determinato sepolcro.
A sua volta, il diritto di sepolcro si distingue in primario e secondario.
Il diritto primario di sepolcro consiste nel diritto di essere seppellito o di seppellire altri in un determinato sepolcro, mentre il diritto secondario indica sia la facoltà di accedere al sepolcro per le esternazioni connesse alla pietas verso il defunto, sia quella di opporsi ad atti che possono arrecare disonore alle sepolture e alle spoglie che contengono.
Quanto al diritto primario di sepolcro, ossia al diritto di essere tumulato in un determinato sepolcro, si pone la questione di individuare chi ha diritto di essere seppellito in una determinata cappella, dopo la morte del fondatore-concessionario.
Dottrina e giurisprudenza ritengono che debba prioritariamente farsi riferimento alla volontà del fondatore che, quando realizza l'edificio funerario, più scegliere se destinarlo ai propri familiari oppure ai propri eredi.
Nel primo caso si discorre di sepolcro gentilizio o familiare e i soggetti legittimati alla sepoltura in detto luogo saranno gli appartenenti alla cerchia familiare del fondatore, a prescindere dalla loro qualità di eredi. Detti familiari acquistano il diritto di essere tumulati nel sepolcro iure proprio sin dalla nascita, in virtù del rapporto di natura familiare avente con il fondatore.
Nel caso, invece, di sepolcro ereditario si applicheranno le regole proprie della successione mortis causa, per cui il diritto alla sepoltura sarà riconosciuto all'erede in quanto tale, sebbene estraneo al nucleo familiare del fondatore.
La volontà di quest'ultimo in ordine all'individuazione dei soggetti titolari del diritto di sepoltura e, dunque, relativamente alla natura familiare o ereditaria del sepolcro, può essere ricostruita con ogni mezzo, anche con prove testimoniali o sulla base di fatti concludenti.
Nel dubbio circa la natura del sepolcro, questo si presume familiare, ossia destinato al concessionario e ai suoi familiari, a lui legati da un rapporto di consanguineità o di coniugio, restando irrilevante la qualità di erede.
pagina 8 di 13 E' pacifico che un sepolcro, nato come familiare, si trasforma in ereditario nel momento in cui tutti i familiari del fondatore sono mancati: con la morte dell'ultimo familiare il sepolcro si modifica in ereditario, nel senso che il diritto alla sepoltura spetterà agli eredi dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore e da lì in avanti si applicheranno le regole della successione mortis causa.
La Suprema Corte ha infatti ripetutamente affermato che “nel sepolcro ereditario lo ius sepulchri si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre in quello gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo ius sepulchri è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione "mortis causa” (Cass. SU n. 17122 del 28.6.2018; Cass. n. 7000/2012).
Nel caso di specie è sostenuto dagli stessi appellanti che il sepolcro oggetto di causa sia di natura familiare e che, pertanto, il diritto di tumulazione spetti non agli eredi, ma ai familiari della fondatrice.
Si è visto che, nel dubbio, il sepolcro si presume gentilizio e, nel caso di specie, non è emerso che la fondatrice abbia voluto dar vita a un sepolcro ereditario;
tale diventerà, pertanto, solo con la morte dell'ultimo familiare della concessionaria.
Si discute, invece, dell'estensione della cerchia familiare e dunque di quali siano i soggetti legati alla fondatrice da un rapporto familiare tale da fondare il diritto primario di sepoltura.
Gli appellanti sostengono che tale diritto possa essere riconosciuto solo ai discendenti di sangue e che, solamente in mancanza degli stessi, la cerchia familiare possa essere estesa fino a comprendere altri parenti consanguinei e i coniugi.
Di conseguenza, poiché nel caso di specie non era discendente della fondatrice, ma Parte_4
nuora della stessa, in quanto moglie del figlio, non avrebbe diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia del marito. Tale diritto presupporrebbe l'assenza di discendenti della concessionaria, che invece nel caso in esame esistono e sono gli appellanti.
Tale assunto non può essere condiviso.
pagina 9 di 13 La Suprema Corte ha avuto modo di affermare in diverse pronunce che la cerchia familiare cui deve farsi riferimento per individuare i titolari del diritto alla sepoltura nel caso di sepolcro gentilizio comprende i discendenti, o, in mancanza, i parenti consanguinei collaterali, e i relativi coniugi, da intendersi come coniugi dei discendenti e degli altri parenti di sangue, che non siano discendenti diretti.
Con l' ordinanza n. 8020 del 22.3.2021 la Suprema Corte ha affermato che “nell'ipotesi del c.d. sepolcro gentilizio (che si presume in difetto di prova contraria), mancando alcuna disposizione da parte del fondatore del sepolcro, lo ius sepulchri spetta (secondo lo ius sanguinis) al fondatore medesimo e a tutti i suoi discendenti facenti parte della famiglia o, in mancanza, ai suoi parenti più vicini per vincolo di sangue, ossia ai componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso, nella cui cerchia, avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato e accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio, ancorché non aventi il medesimo cognome (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5547 del 19/05/1995,
Rv. 492358 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1834 del 12/05/1975)”.
L'interpretazione offerta dagli appellanti della pronuncia della Corte di Cassazione n. 8020/2021, secondo cui in presenza di discendenti non verrebbero in considerazione i coniugi degli stessi, non convince. A giudizio degli appellanti, solo in difetto di discendenti diretti, entrerebbero in gioco gli altri parenti consanguinei collaterali e i coniugi.
In realtà, la pronuncia, in armonia con altri precedenti della Suprema Corte, deve intendersi nel senso che nella cerchia familiare sono comprese le persone legate da vincoli di sangue e di matrimonio e che i discendenti diretti escludono i parenti collaterali, che subentrano solo in mancanza dei primi, ma che, sia per i primi, che per i secondi, si considerano anche i rispettivi coniugi. L'espressione “in mancanza”, tanto sottolineata dagli appellanti, va dunque intesa nel senso che gli altri parenti di sangue collaterali subentrano solo in mancanza di discendenti diretti, ma sia gli uni che gli altri, assieme ai relativi coniugi, formano il nucleo familiare cui deve farsi riferimento.
Infatti, nell'individuazione dei “componenti dell'organico nucleo familiare strettamente inteso” la
Corte –come è reso palese dall'avverbio “strettamente”- ha voluto contemplare sia i discendenti, ossia i consanguinei più stretti, sia, in mancanza degli stessi, “gli altri parenti più vicini per vincolo di sangue”, ricomprendendo nella cerchia familiare così intesa “tutte le persone del medesimo sangue, o legate tra loro da vincoli di matrimonio” (Cass. 8020/21).
In tal senso si è espressa anche la sentenza della Cassazione, Sez. II, n. 16430 del 2012, secondo cui per “orientamento costante di questa Corte, in difetto di una diversa volontà del fondatore, il sepolcro deve presumersi destinato sibi familiaeque suae, con la conseguenza che il diritto alla sepoltura va ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti ed ai rispettivi coniugi”.
pagina 10 di 13 Anche la sentenza della Suprema Corte n. 12957 del 2000 ha affermato che “il diritto alla sepoltura andava ritenuto spettante, iure sanguinis, a tutti i di lui discendenti e ai rispettivi coniugi” e ha espressamente riconosciuto alla moglie del figlio del fondatore il diritto alla sepoltura nel sepolcro della famiglia del marito, in quanto appartenente alla famiglia del fondatore. Si tratta di un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio, essendo la moglie del figlio della Parte_4
concessionaria.
Anche in precedenza la Corte aveva affermato che nella cerchia familiare del fondatore “avuto riguardo al significato semantico del termine generalmente usato ed accettato, debbono farsi rientrare tutte le persone del medesimo sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio” (Cass. n. 5547 del
19.5.1995).
Come osservato dal Tribunale, lo stesso art. 29 Cost. valorizza il matrimonio nell'individuazione del concetto di famiglia, la quale, pertanto, appare formata da soggetti legati tra loro da vincoli di sangue o di coniugio, come ritenuto dalle sentenze della Cassazione sopra citate.
Deve, pertanto, ritenersi che –in difetto di prova di una diversa volontà della concessionaria- la nuora, in quanto moglie del figlio, essendo legata alla fondatrice da un rapporto di affinità di primo grado, rientri nella cerchia familiare di quest'ultima, intesa, in prima battuta, come costituita dai discendenti diretti, e quindi in primis dai figli, e dai relativi coniugi. Solo in difetto di discendenti diretti, si avrà riguardo ai parenti collaterali.
Diversamente opinando, si dovrebbe, in sede di sepoltura, separare gli sposi uniti in vita dal matrimonio e tale soluzione appare contraria al rispetto ed alla pietas dovuti ai defunti secondo la coscienza sociale e costringerebbe, tra l'altro, i congiunti a praticare gli atti di culto verso gli stessi in luoghi diversi.
Come sopra rilevato, il diritto primario di sepoltura riconosciuto ai familiari, come sopra individuati,
è acquistato automaticamente, iure proprio, e determina l'insorgere di una particolare forma di comunione fra i contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità (Cass. SU n. 17122/2018).
In tale situazione è escluso il potere di alcuno degli altri titolari del medesimo diritto di vietare o condizionare il diritto al sepolcro spettante ai contitolari (Cass. 16430/2012, n. 519/1986).
Ne discende l'illegittimità del diniego opposto dagli odierni appellanti alla deposizione delle ceneri di nel sepolcro oggetto di causa. Parte_4
Nessuna rilevanza assume poi, nel caso di specie, il fatto che i mariti delle figlie della fondatrice non sono stati seppelliti nel medesimo sepolcro, tenuto conto che difetta la prova di una volontà della stessa pagina 11 di 13 di escludere i coniugi dei discendenti e considerato il concetto di famiglia delineato dal dettato costituzionale e dalle pronunce della Suprema Corte sopra citate.
Al contempo, non possono trarsi utili elementi di valutazione dall'individuazione dei soggetti che negli anni si sono occupati delle spese di ristrutturazione e manutenzione del sepolcro, considerata la distinzione, chiarita in premessa, tra il sepolcro inteso come edificio e lo ius sepulchri, come diritto ad essere tumulato nella tomba di famiglia.
Né possono assumere rilievo le asserite ridotte dimensione dell'edificio in discussione perché, se è vero che le cappelle funerarie hanno una capienza massima non superabile, non è, tuttavia previsto un diritto di precedenza di taluni familiari rispetto ad altri, se non nei termini già illustrati, per i quali i discendenti diretti, con i rispettivi coniugi, escludono gli altri parenti collaterali, che vengono in considerazione, di regola, solo in mancanza di discendenti, fatta sempre salva la diversa volontà del fondatore.
Infine, con riferimento al giudizio di impugnazione del testamento pubblico di che, Parte_4
secondo gli appellanti, si sarebbe potuto concludere con il riconoscimento della qualità di erede anche dell'appellante , che “ben potrebbe opporre il suo diniego, in qualità di erede Parte_1 della predetta defunta, all'esercizio dell'azione per la tumulazione di questa nel sepolcro oggetto di causa”, deve rilevarsi, da un lato, che parte appellata ha dato atto che è stata, nel frattempo, pronunciata sentenza di rigetto dell'impugnazione del testamento in questione e, dall'altro, che l'eventuale opposizione di un erede alla sepoltura del proprio dante causa con il rispettivo coniuge appare contraria a quei sentimenti di pietas verso i defunti che dovrebbero connotarne il culto.
L'appello proposto deve, pertanto, essere rigettato.
SPESE DI LITE
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite, ex art. 91 cpc, in quanto soccombenti.
Le spese di lite sopportate da parte appellata, per il grado di appello, tenuto conto dei parametri del
D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/22, del valore indeterminabile della controversia, della media complessità delle questioni trattate e dell'effettivo impegno difensivo profuso, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi euro 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per studio, euro
1.655,00 per la fase introduttiva, euro 4.287,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge.
pagina 12 di 13 Visto il rigetto dell'appello, la Corte dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, di cui all'art. 13 comma 1- quater del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza n.
1941/2024, emessa ex art. 702 ter c.p.c. in data 28.03.2024 dal Tribunale Ordinario di Milano -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'ordinanza impugnata;
2. condanna , e a Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagare a , a titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di CP_1
euro 8.470,00, di cui euro 2.518,00 per studio, euro 1.655,00 per la fase introduttiva, euro
4.287,00 per la fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, iva e cpa come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n.
115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell' 11.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Sommazzi Cesira D'Anella
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