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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - composto dai Sigg. Magistrati:
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4712/2024 R.G. TRA rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Sebastiano Tinelli;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv.to Felix Controparte_1 Garzelli;
- RESISTENTE– Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16.04.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con in data Controparte_1 08.03.1990 a Noci e, a fondamento della sua domanda, deduceva che: Per_
• dal loro matrimonio erano nati i figli e rispettivamente il 14.07.1993 ed il Per_2
26.07.1990;
• il Tribunale di Bari, con decreto del 15.11.2022 aveva omologato la loro separazione personale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento muliebre. Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, chiedendo di riconoscere in suo favore € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento muliebre. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 21.11.2024, il Giudice con ordinanza del 29.11.2024 revocava l'assegno di mantenimento muliebre a decorrere dal mese di maggio 2024. Infine, all'udienza figurata del 08.10.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 25.09.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. concludeva in data 14.10.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Noci, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08.03.1990 a Noci da e trascritto al n. 5, P. II, serie A, anno Parte_1 Controparte_1
1990;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 25.09.2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 4 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
1)- DISABATO dott. Giuseppe - PRESIDENTE
2)- NOCERA dott.ssa Rosella - GIUDICE rel.
3)- DI GIOIA dott.ssa Tiziana - GIUDICE riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 4712/2024 R.G. TRA rappresentato e difeso in virtù di procura in atti dall'Avv.to Sebastiano Tinelli;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentata e difesa giusta mandato in atti dall'Avv.to Felix Controparte_1 Garzelli;
- RESISTENTE– Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari;
- INTERVENUTO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16.04.2024 chiedeva al Tribunale di Bari di dichiarare la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio da lui contratto con in data Controparte_1 08.03.1990 a Noci e, a fondamento della sua domanda, deduceva che: Per_
• dal loro matrimonio erano nati i figli e rispettivamente il 14.07.1993 ed il Per_2
26.07.1990;
• il Tribunale di Bari, con decreto del 15.11.2022 aveva omologato la loro separazione personale;
• era decorso il termine di legge e non vi erano i presupposti per la ripresa della convivenza. Chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento muliebre. Fissata la comparizione personale delle parti, la resistente si costituiva in giudizio e non si opponeva alla declaratoria ex adverso invocata, chiedendo di riconoscere in suo favore € 200,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento muliebre. All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi del 21.11.2024, il Giudice con ordinanza del 29.11.2024 revocava l'assegno di mantenimento muliebre a decorrere dal mese di maggio 2024. Infine, all'udienza figurata del 08.10.2025 le parti davano atto di aver raggiunto un accordo per divorziare consensualmente alle condizioni riportate nella convenzione del 25.09.2025. La causa veniva contestualmente riservata per la decisione. Il P.M. concludeva in data 14.10.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, divenuta congiunta in corso di causa, è fondata e merita, pertanto, pieno accoglimento sussistendo le condizioni previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1/12/70 n. 898 e successive modifiche. Invero, dalla copia del decreto di omologa emerge non solo che i coniugi sono separati ma che dalla data dell'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento a quella di proposizione del presente ricorso risulta compiuto il termine di legge di sei mesi richiesto dalla citata norma, come modificata dalla L. n. 74/87 e successive (L. n. 55/2015). Alla stregua delle risultanze della documentazione anagrafica in atti, inoltre, appare legittimo desumere che dalla data della comparizione nel giudizio separativo ad oggi le parti siano vissute ininterrottamente separate: ne consegue l'assoluta impossibilità di ricostruire tra loro quella comunione materiale e spirituale necessaria al perdurare del matrimonio.
2.- Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della legge n. 898/70, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio in conseguenza del matrimonio. All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Noci, nei cui atti il matrimonio risulta trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui al D. P. R. n. 396/2000.
3.- Quanto ai rapporti personali ed economici tra le parti, le pattuizioni concordate sono conformi alla legge e, pertanto, devono essere recepite in sentenza.
4.- Le spese processuali sono compensate integralmente in ragione della consensualizzazione della lite.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione I Civile, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08.03.1990 a Noci da e trascritto al n. 5, P. II, serie A, anno Parte_1 Controparte_1
1990;
2. prende atto delle condizioni concordate nella convenzione datata 25.09.2025, da loro sottoscritta;
3. dichiara che la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello Stato civile del Comune suddetto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/2000;
5. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge. Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio della Sezione I Civile, il 4 novembre 2025.
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato