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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 333/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4501/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002025003290876600 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 19/09/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno ed
Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 25/09/2025, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se stesso, ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 100 2025 00329087 66 000, notificata in data 29/08/2025, contenente l'iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate – D.P. Salerno, del complessivo importo di € 3.905,94, a seguito del controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 del Modello REDDITI/2022 relativo all'anno d'imposta 2021, in riferimento all'omesso o carente versamento dell'Irpef dovuta per il detto anno d'imposta, unitamente alle Sanzioni ed agli Interessi.
Per quanto precisato dal ricorrente, l'iscrizione a ruolo aveva fatto seguito al disconoscimento del “credito
Irpef da utilizzare in compensazione”, di € 2.741,00, confermato dall'Agenzia delle Entrate con comunicazione ricevuta dal canale CIVIS in riferimento all'anno d'imposta 2018.
Il detto credito era stato riportato al rigo “RN36 (eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione)”, della Dichiarazione Integrative per il periodo d'imposta 2019 trasmessa all'Ufficio
l'11/02/2022.
Era stato poi inserito nel quadro “DI” della Dichiarazione dei Redditi 2022 (periodo d'imposta 2021), facendo riferimento alla dichiarazione integrativa presentata per il periodo d'imposta 2019.
L'iscrizione a ruolo era stata preceduta dalla “Comunicazione i Irregolarità” alla cui richiesta di anullamento in autotutela il canale CIVIS aveva risposto negativamente, atteso che “l'importo del quadro “DI” risulta già inserito nel quadro RN come credito anno precedente nella dichiarazione per l'anno d'imposta 2019 presentata il 24/11/2020.
Il ricorrente ha impugnato la predetta Cartella di Pagamento eccependo:
- Violazione e falsa applicazione delle istruzioni ministeriali per la compilazione del Modello Unico, avendo operato conformemente a quanto ivi previsto;
- Carenza di Motivazione, perché fondata su un atto presupposto (Comunicazione di Irregolarità) palesemente viziato;
- Violazione del principio della capacità contributiva, essendo stato disconosciuto un credito legittimo;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate – D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 07/11/2025, ha insistito per la legittimità dell'atto impugnato, anche considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il credito di € 2.741,00 è stato già utilizzato, quindi deve essere restituito.
Precisamente, il predetto credito sarebbe stato considerato come utilizzato a seguito del minor versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2019, con conseguente suo azzeramento.
Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
L'Avv. Ricorrente_1, con proprie Memorie Illustrative depositate 30/12/2025, mettendo in rilievo le contraddizioni evidenti nelle Memorie di costituzione dell'Ufficio, ha insistito per la illegittimità dell'atto impugnato e per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È evidente, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, che il presunto minor versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2019, lamentato dall'Ufficio, è scaturito da un errore di compilazione del modello
F24 pagato il 27/09/2019 nel quale, in corrispondenza del pagamento della prima rata di acconto di € 2.604,67, erroneamente era stato riportato l'anno 2018 in luogo del 2019.
Il detto errore aveva comportato la rilevazione di minori imposte versate rispetto a quelle indicate nella dichiarazione dei redditi, con conseguente ripresa a tassazione e, comunque, con erroneo disconoscimento del credito di € 2.741,00, comunque spettante e comunque riportato nelle dichiarazioni dei redditi contestate nel rispetto delle istruzioni ministeriali.
Al riguardo va preliminarmente precisato che i fatti sono pacifici, sicché deve ritenersi che l'indicazione nel modello F24 di un anno (2018) al posto di un altro (2019) è stata dovuta ad un mero errore materiale del contribuente, riconosciuto come tale, in questa sede contenziosa, dallo stesso contribuente.
Ciò posto, va rilevato che il contribuente, anche in sede contenziosa, ben può emendare errori materiali e solo formali, in tal modo evitando la realizzazione di un prelievo fiscale indebito e più gravoso di quello previsto dalla legge, in contrasto con i principi costituzionali della capacita contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa, che avrebbero dovuto indurre l'Ufficio a prendere atto dell'errore e annullare l'atto impugnato (v., In senso conforme, sia pur in tema di ritrattabilità della dichiarazione redditi, Cass. 1926/2008;
Cass. 2226/2011; Cass. 5852/2012).
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere accolto e in considerazione dell'evolversi della vicenda processuale, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le patti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica
ACCOGLIE
il ricorso e compensa le spese di lite
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4501/2025 depositato il 25/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 1002025003290876600 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 183/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 19/09/2025 ad Agenzia Entrate D.P. Salerno ed
Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 25/09/2025, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se stesso, ha impugnato la Cartella di Pagamento n. 100 2025 00329087 66 000, notificata in data 29/08/2025, contenente l'iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate – D.P. Salerno, del complessivo importo di € 3.905,94, a seguito del controllo automatizzato, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/73 del Modello REDDITI/2022 relativo all'anno d'imposta 2021, in riferimento all'omesso o carente versamento dell'Irpef dovuta per il detto anno d'imposta, unitamente alle Sanzioni ed agli Interessi.
Per quanto precisato dal ricorrente, l'iscrizione a ruolo aveva fatto seguito al disconoscimento del “credito
Irpef da utilizzare in compensazione”, di € 2.741,00, confermato dall'Agenzia delle Entrate con comunicazione ricevuta dal canale CIVIS in riferimento all'anno d'imposta 2018.
Il detto credito era stato riportato al rigo “RN36 (eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione)”, della Dichiarazione Integrative per il periodo d'imposta 2019 trasmessa all'Ufficio
l'11/02/2022.
Era stato poi inserito nel quadro “DI” della Dichiarazione dei Redditi 2022 (periodo d'imposta 2021), facendo riferimento alla dichiarazione integrativa presentata per il periodo d'imposta 2019.
L'iscrizione a ruolo era stata preceduta dalla “Comunicazione i Irregolarità” alla cui richiesta di anullamento in autotutela il canale CIVIS aveva risposto negativamente, atteso che “l'importo del quadro “DI” risulta già inserito nel quadro RN come credito anno precedente nella dichiarazione per l'anno d'imposta 2019 presentata il 24/11/2020.
Il ricorrente ha impugnato la predetta Cartella di Pagamento eccependo:
- Violazione e falsa applicazione delle istruzioni ministeriali per la compilazione del Modello Unico, avendo operato conformemente a quanto ivi previsto;
- Carenza di Motivazione, perché fondata su un atto presupposto (Comunicazione di Irregolarità) palesemente viziato;
- Violazione del principio della capacità contributiva, essendo stato disconosciuto un credito legittimo;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate – D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 07/11/2025, ha insistito per la legittimità dell'atto impugnato, anche considerato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il credito di € 2.741,00 è stato già utilizzato, quindi deve essere restituito.
Precisamente, il predetto credito sarebbe stato considerato come utilizzato a seguito del minor versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2019, con conseguente suo azzeramento.
Ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
L'Avv. Ricorrente_1, con proprie Memorie Illustrative depositate 30/12/2025, mettendo in rilievo le contraddizioni evidenti nelle Memorie di costituzione dell'Ufficio, ha insistito per la illegittimità dell'atto impugnato e per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È evidente, dalla documentazione prodotta dal ricorrente, che il presunto minor versamento dell'imposta dovuta per l'anno d'imposta 2019, lamentato dall'Ufficio, è scaturito da un errore di compilazione del modello
F24 pagato il 27/09/2019 nel quale, in corrispondenza del pagamento della prima rata di acconto di € 2.604,67, erroneamente era stato riportato l'anno 2018 in luogo del 2019.
Il detto errore aveva comportato la rilevazione di minori imposte versate rispetto a quelle indicate nella dichiarazione dei redditi, con conseguente ripresa a tassazione e, comunque, con erroneo disconoscimento del credito di € 2.741,00, comunque spettante e comunque riportato nelle dichiarazioni dei redditi contestate nel rispetto delle istruzioni ministeriali.
Al riguardo va preliminarmente precisato che i fatti sono pacifici, sicché deve ritenersi che l'indicazione nel modello F24 di un anno (2018) al posto di un altro (2019) è stata dovuta ad un mero errore materiale del contribuente, riconosciuto come tale, in questa sede contenziosa, dallo stesso contribuente.
Ciò posto, va rilevato che il contribuente, anche in sede contenziosa, ben può emendare errori materiali e solo formali, in tal modo evitando la realizzazione di un prelievo fiscale indebito e più gravoso di quello previsto dalla legge, in contrasto con i principi costituzionali della capacita contributiva e della correttezza dell'azione amministrativa, che avrebbero dovuto indurre l'Ufficio a prendere atto dell'errore e annullare l'atto impugnato (v., In senso conforme, sia pur in tema di ritrattabilità della dichiarazione redditi, Cass. 1926/2008;
Cass. 2226/2011; Cass. 5852/2012).
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere accolto e in considerazione dell'evolversi della vicenda processuale, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le patti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica
ACCOGLIE
il ricorso e compensa le spese di lite
Salerno, 16/01/2026
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)