Articolo 932 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 932.
(Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli aventi diritto in caso di perdita presunta dell'aeromobile).

I diritti spettanti agli eredi presunti del lavoratore e agli altri aventi diritto, nel caso in cui l'aeromobile si presume perito, possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione dell'aeromobile dal registro di iscrizione.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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