TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 26/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1776/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1776/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. ULERI NICOLINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DETTORI Controparte_1 P.IVA_1
GIACOMO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e contro
(P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. DETTORI Controparte_2 P.IVA_2
GIACOMO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare la totale responsabilità del per il danno subito dalla Controparte_1 signora come da tabelle allegate valutate all'esito della visita Parte_1 medica effettuata dalla pari ad €. 28.450,43 Pt_1
pagina 1 di 7 • per l'effetto condannare il al pagamento della somma di € 28.450,43 oltre Controparte_1 interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
• emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Cpa e spese generali come per legge”
Per parte convenuta come da comparsa di costituzione: Controparte_1
“a) In via principale, rigettare la domanda attrice, poiché infondata in fatto come in diritto;
con relativa condanna al pagamento di spese e competenze di lite.
b) Nella reietta ipotesi di riconoscimento di un qualunque diritto risarcitorio in capo all'attrice, rideterminarne il quantum come emergente dall'istruttoria di causa, dichiarando e accertando comunque quantomeno il prevalente suo concorso di colpa nell'evento e conseguentemente liquidando il danno nella percentuale di giustizia;
con vittoria di spese e competenze di lite”
Per parte convenuta come da comparsa di costituzione: Controparte_2
a) In via principale e assorbente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
e, per l'effetto della relativa estraneità al processo, condannare l'attrice al pagamento delle
[...]
relative spese e competenze di lite.
b) Subordinatamente, nel merito, rigettare la domanda attrice, poiché infondata in fatto come in diritto;
con relativa condanna al pagamento di spese e competenze di lite.
c) Nella reietta ipotesi di riconoscimento di un qualunque diritto risarcitorio in capo all'attrice, rideterminarne il quantum come emergente dall'istruttoria di causa, dichiarando e accertando comunque, quantomeno il prevalente suo concorso di colpa nell'evento e conseguentemente liquidando il danno nella percentuale di giustizia;
con vittoria di spese e competenze di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva Parte_1
il in qualità di custode della strada di Corso Vittorio NU, e Controparte_1 [...]
in qualità di compagnia assicurativa del convenuto, chiedendo l'accertamento della CP_2
responsabilità ex art. 2051 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorso in data 26.11.2021 ore
12,15 circa e, per l'effetto, chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra esposte, stava percorrendo a piedi il Corso Vittorio
NU;
pagina 2 di 7 - che, giunta all'angolo con Piazza Garibaldi, era caduta rovinosamente a terra a causa di una mattonella mobile lesionata e non segnalata;
- che era stata soccorsa da e che era stata portata all'Ospedale di Alghero;
Persona_1
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito del sinistro;
- che sussiste la responsabilità del custode della strada;
- che i tentativi di definizione stragiudiziale della vertenza hanno avuto esito negativo.
Con comparsa del 26.7.2023 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva il Controparte_1
quale, contestata la ricostruzione dei fatti resa parte attrice, eccepito che la caduta era da imputarsi integralmente al pedone, il quale non aveva tenuto un comportamento prudente e attento, eccepita l'insussistenza del nesso causale con la res, rappresentato che nella fase stragiudiziale l'attrice aveva riferito di essere caduta nell'intento di attraversare la strada a causa del dislivello tra la pavimentazione e un tombino, dedotta pertanto tale incongruenza con i fatti dedotti nella citazione, eccepito che né il tombino né l'asserita mattonella sono state causa della caduta, contestato in ogni caso il quantum debeatur, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa.
Con comparsa del 26.7.2023 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, Controparte_2
eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non vi è alcun rapporto assicurativo con l'attrice, contestata, nel merito, la ricostruzione attorea dei fatti, eccepito che la caduta era da imputarsi integralmente al pedone, il quale non aveva tenuto un comportamento prudente e attento, rappresentato che nella fase stragiudiziale l'attrice aveva riferito di essere caduta nell'intento di attraversare la strada a causa del dislivello tra la pavimentazione e un tombino, dedotta pertanto tale incongruenza con i fatti dedotti nella citazione, , contestato in ogni caso il quantum debeatur, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, di rigettare le domande attoree e, in subordine, di riconoscere il concorso di colpa.
Con decreto per le verifiche preliminari del 21.9.2023 venivano assegnati i termini per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prova testimoniale.
Con ordinanza del 16.4.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 5.3.2025, svolta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa in decisione.
*
Il rapporto tra parte attrice e Controparte_2
pagina 3 di 7 Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in quanto, alla luce Controparte_2
delle prospettazioni attoree (responsabilità per cosa in custodia), è chiaro che non è Controparte_2
titolare di alcuna posizione soggettiva passiva nel rapporto sostanziale danneggiato-custode di cui all'art. 2051 c.c.
E il convenuto non formulava alcuna domanda trasversale nei confronti della Controparte_1
convenuta sicché il contraddittorio non si è esteso nei confronti della compagnia Controparte_2
assicuratrice.
La domanda attorea nei confronti di deve essere rigettata per carenza della Controparte_2
legittimazione passiva.
La domanda risarcitoria nei confronti di Controparte_1
La domanda di parte attrice nei confronti dell'ente comunale è infondata e deve essere rigettata nei termini che seguono.
La fattispecie in esame deve ricondursi alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio le strade, occorre condividere il seguente orientamento “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art
1127, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico
pagina 4 di 7 di regolarità causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C. Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
Così delineati i criteri regolatori della materia, deve ritenersi pacifico tra le parti che la strada ove si era verificata la caduta è di proprietà del che risulta pertanto il custode della res. Controparte_1
Quanto al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, occorre osservare quanto segue.
Pur riconoscendo l'astratta ammissibilità della prova indiziaria del fatto storico, nel caso di specie non
è stato fornito un sufficiente quadro indiziario a riscontro dell'esatta dinamica della caduta e, per l'effetto, non è stata provata la causalità tra la res e l'evento.
Giova sin da ora evidenziare che il thema decidendum deve essere chiaramente allegato e, poi, provato da parte attrice e che, nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, la precisa identificazione della cosa “responsabile” nonché la prova delle caratteristiche della res e della dinamica dell'evento sono profili fondamentali proprio per il vaglio sulla causalità tra caduta e res.
Secondo la prospettazione attorea, la caduta era stata causata da una mattonella rotta situata in Corso
Vittorio NU (cfr. atto di citazione, senza alcuna ulteriore precisazione del thema decidendum atteso il non deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.); sin dalla comparsa di costituzione, il specificatamente contestava l'interazione della mattonella con Controparte_1
il pedone, eccependo che in sede stragiudiziale non era stato fatto alcun riferimento alla “mattonella” nonché richiamando le dichiarazioni di Assistente Capo Coordinatore presso la Testimone_1
Polizia di Stato, che era intervenuto in libero servizio nell'immediatezza dei fatti.
Il convenuto allegava che “nella lettera di costituzione in mora inviata all'Ente convenuto – e sottoscritta per ratifica dall'attrice! – si legge che la “...nell'intento di attraversare la strada Pt_1
cadeva rovinosamente per via del dissesto della pavimentazione stradale e del gradino, dovuto al dislivello tra il lastricato stradale ed un tombino”; in causa, invece, l'attrice rinnega sé stessa e non solo non parla di tombino/gradino (bensì di “mattonella”) ma arditamente nega l'attraversamento” (p.
2 della comparsa di costituzione); la parte attrice non contestava specificatamente tale circostanza, sicché deve dirsi provato ex art. 115 c.p.c. che, in sede stragiudiziale, Parte_1
aveva chiesto il risarcimento ex art. 2051 c.c. per la caduta causata dal dislivello tra la
[...]
pavimentazione e il tombino.
Tale circostanza veniva, peraltro, confermata dal testimone Assistente Capo Testimone_1
Coordinatore presso la Polizia di Stato, che era intervenuto in libero servizio nell'immediatezza dei fatti e che aveva redatto la relazione di libero servizio sub doc. 1 di parte convenuta.
pagina 5 di 7 In sede di escussione testimoniale, il teste riferiva che la signora era a già a terra e che l'attrice e il figlio “stavano andando in direzione piazza Garibaldi, che ha un fondo lastricato e appunto la signora
è caduta lì. Adesso che ci penso un po' potrebbe essere, ma non sono sicuro, che la signora aveva dei tacchettini un po' alti. Ma appunto è un ricordo vago. Dove era la signora quando è caduta? ricordo che mi hanno indicato un tombino, con un leggero dislivello verso il basso e il figlio mi ha indicato quello come punto della caduta. (…) Era un tombino scuro, bronzo/grigio un po' vecchio. La signora era seduta lì vicino sul marciapiede”.
Il teste precisava che all'epoca era libero dal servizio e di aver scattato le foto prodotte da
[...]
subito dopo i fatti. CP_1
Nessun riferimento alla presenza di una mattonella disconnessa veniva resa dal testimone né dall'attrice in sede stragiudiziale.
La dichiarazione testimoniale di è dotata di elevata attendibilità in quanto Testimone_1
proveniente da un soggetto altamente credibile, disinteressato e non legato all'attrice da relazioni familiari nonché appartenente alle Forze dell'ordine, il quale era intervenuto al di fuori del servizio nell'esercizio del proprio ruolo di prevenzione e sicurezza pubblica. Egli aveva altresì specificatamente raccolto le dichiarazioni dei presenti e, in particolare, le dichiarazioni del figlio della danneggiata.
Non può pertanto essere accolta la tesi di parte attrice secondo cui la caduta si era verificata a causa della mattonella traballante: la dichiarazione del teste figlio dell'attrice e, Persona_1
dunque, soggetto dotato di minore credibilità rispetto all'altro testimone, non è sufficiente a provare la tesi attorea, anche considerati gli indizi gravi, precisi e concordanti che depongono a favore della tesi di
(cfr. teste e condotta di parte attrice in sede stragiudiziale). Controparte_1 Testimone_1
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non sia emersa la prova del fatto storico così come prospettato da parte attrice.
Dunque, considerato che la domanda attorea aveva ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a causa della caduta su una mattonella traballante, si deve affermare l'infondatezza della pretesa per carenza della prova del fatto storico e dell'interazione tra il predone e l'asserita res.
La domanda attorea deve essere pertanto rigettata.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione di valore indeterminabile basso, valori minimi stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, ridotta ulteriormente la fase di trattazione atteso il numero delle memorie depositate, si liquidano in € 2.500,00, oltre IVA, CPA forfettario al 15% a favore di e, Controparte_1
pagina 6 di 7 tenuto conto della questione meramente processuale affrontata nel rapporto processuale, in € 2.000,00, oltre IVA, CPA forfettario al 15%, a favore di Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di nei confronti di Controparte_2 [...]
Parte_1
2) rigetta la domanda attorea nei confronti di Controparte_1
3) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1
per la somma di € 2.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e Controparte_1
rimborso forfettario al 15%;
4) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 [...]
per la somma di € 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso CP_2
forfettario al 15%.
Sassari, 26.5.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1776/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. ULERI NICOLINA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DETTORI Controparte_1 P.IVA_1
GIACOMO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
e contro
(P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. DETTORI Controparte_2 P.IVA_2
GIACOMO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
• accertare e dichiarare la totale responsabilità del per il danno subito dalla Controparte_1 signora come da tabelle allegate valutate all'esito della visita Parte_1 medica effettuata dalla pari ad €. 28.450,43 Pt_1
pagina 1 di 7 • per l'effetto condannare il al pagamento della somma di € 28.450,43 oltre Controparte_1 interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
• emettere sentenza che faccia luogo (per pronuncia costitutiva).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Cpa e spese generali come per legge”
Per parte convenuta come da comparsa di costituzione: Controparte_1
“a) In via principale, rigettare la domanda attrice, poiché infondata in fatto come in diritto;
con relativa condanna al pagamento di spese e competenze di lite.
b) Nella reietta ipotesi di riconoscimento di un qualunque diritto risarcitorio in capo all'attrice, rideterminarne il quantum come emergente dall'istruttoria di causa, dichiarando e accertando comunque quantomeno il prevalente suo concorso di colpa nell'evento e conseguentemente liquidando il danno nella percentuale di giustizia;
con vittoria di spese e competenze di lite”
Per parte convenuta come da comparsa di costituzione: Controparte_2
a) In via principale e assorbente, dichiarare il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
e, per l'effetto della relativa estraneità al processo, condannare l'attrice al pagamento delle
[...]
relative spese e competenze di lite.
b) Subordinatamente, nel merito, rigettare la domanda attrice, poiché infondata in fatto come in diritto;
con relativa condanna al pagamento di spese e competenze di lite.
c) Nella reietta ipotesi di riconoscimento di un qualunque diritto risarcitorio in capo all'attrice, rideterminarne il quantum come emergente dall'istruttoria di causa, dichiarando e accertando comunque, quantomeno il prevalente suo concorso di colpa nell'evento e conseguentemente liquidando il danno nella percentuale di giustizia;
con vittoria di spese e competenze di lite”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva Parte_1
il in qualità di custode della strada di Corso Vittorio NU, e Controparte_1 [...]
in qualità di compagnia assicurativa del convenuto, chiedendo l'accertamento della CP_2
responsabilità ex art. 2051 c.c. per le lesioni subite a causa del sinistro occorso in data 26.11.2021 ore
12,15 circa e, per l'effetto, chiedendo la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Più nel dettaglio, la parte attrice esponeva:
- che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra esposte, stava percorrendo a piedi il Corso Vittorio
NU;
pagina 2 di 7 - che, giunta all'angolo con Piazza Garibaldi, era caduta rovinosamente a terra a causa di una mattonella mobile lesionata e non segnalata;
- che era stata soccorsa da e che era stata portata all'Ospedale di Alghero;
Persona_1
- di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali a seguito del sinistro;
- che sussiste la responsabilità del custode della strada;
- che i tentativi di definizione stragiudiziale della vertenza hanno avuto esito negativo.
Con comparsa del 26.7.2023 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva il Controparte_1
quale, contestata la ricostruzione dei fatti resa parte attrice, eccepito che la caduta era da imputarsi integralmente al pedone, il quale non aveva tenuto un comportamento prudente e attento, eccepita l'insussistenza del nesso causale con la res, rappresentato che nella fase stragiudiziale l'attrice aveva riferito di essere caduta nell'intento di attraversare la strada a causa del dislivello tra la pavimentazione e un tombino, dedotta pertanto tale incongruenza con i fatti dedotti nella citazione, eccepito che né il tombino né l'asserita mattonella sono state causa della caduta, contestato in ogni caso il quantum debeatur, tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in subordine, il riconoscimento del concorso di colpa.
Con comparsa del 26.7.2023 (tempestiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, Controparte_2
eccepito in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non vi è alcun rapporto assicurativo con l'attrice, contestata, nel merito, la ricostruzione attorea dei fatti, eccepito che la caduta era da imputarsi integralmente al pedone, il quale non aveva tenuto un comportamento prudente e attento, rappresentato che nella fase stragiudiziale l'attrice aveva riferito di essere caduta nell'intento di attraversare la strada a causa del dislivello tra la pavimentazione e un tombino, dedotta pertanto tale incongruenza con i fatti dedotti nella citazione, , contestato in ogni caso il quantum debeatur, chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, di rigettare le domande attoree e, in subordine, di riconoscere il concorso di colpa.
Con decreto per le verifiche preliminari del 21.9.2023 venivano assegnati i termini per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
La causa veniva istruita con produzioni documentali e prova testimoniale.
Con ordinanza del 16.4.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, venivano assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
All'udienza del 5.3.2025, svolta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa in decisione.
*
Il rapporto tra parte attrice e Controparte_2
pagina 3 di 7 Deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di in quanto, alla luce Controparte_2
delle prospettazioni attoree (responsabilità per cosa in custodia), è chiaro che non è Controparte_2
titolare di alcuna posizione soggettiva passiva nel rapporto sostanziale danneggiato-custode di cui all'art. 2051 c.c.
E il convenuto non formulava alcuna domanda trasversale nei confronti della Controparte_1
convenuta sicché il contraddittorio non si è esteso nei confronti della compagnia Controparte_2
assicuratrice.
La domanda attorea nei confronti di deve essere rigettata per carenza della Controparte_2
legittimazione passiva.
La domanda risarcitoria nei confronti di Controparte_1
La domanda di parte attrice nei confronti dell'ente comunale è infondata e deve essere rigettata nei termini che seguono.
La fattispecie in esame deve ricondursi alla responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Come noto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva in capo al custode della cosa che ha cagionato il danno. La distribuzione dell'onere probatorio per la responsabilità in esame pone, a carico di parte attrice, l'onere di dimostrare il fatto storico e l'evento dannoso, il rapporto di custodia tra il convenuto e la res, nonché il rapporto di causalità tra evento dannoso e la cosa in custodia;
mentre quale prova liberatoria, il custode ha l'onere di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, ivi compreso il fatto dello stesso danneggiato o del terzo.
Con riguardo alla condotta del danneggiato in relazione alle cose inerti, quali ad esempio le strade, occorre condividere il seguente orientamento “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa – dell'art
1127, comma 1 c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico
pagina 4 di 7 di regolarità causale, connotandosi, invece per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (C. Cass. n. 34886/2021; già affermato da C. Cass. n 2480/2018).
Così delineati i criteri regolatori della materia, deve ritenersi pacifico tra le parti che la strada ove si era verificata la caduta è di proprietà del che risulta pertanto il custode della res. Controparte_1
Quanto al nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, occorre osservare quanto segue.
Pur riconoscendo l'astratta ammissibilità della prova indiziaria del fatto storico, nel caso di specie non
è stato fornito un sufficiente quadro indiziario a riscontro dell'esatta dinamica della caduta e, per l'effetto, non è stata provata la causalità tra la res e l'evento.
Giova sin da ora evidenziare che il thema decidendum deve essere chiaramente allegato e, poi, provato da parte attrice e che, nell'ambito della responsabilità da cose in custodia, la precisa identificazione della cosa “responsabile” nonché la prova delle caratteristiche della res e della dinamica dell'evento sono profili fondamentali proprio per il vaglio sulla causalità tra caduta e res.
Secondo la prospettazione attorea, la caduta era stata causata da una mattonella rotta situata in Corso
Vittorio NU (cfr. atto di citazione, senza alcuna ulteriore precisazione del thema decidendum atteso il non deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.); sin dalla comparsa di costituzione, il specificatamente contestava l'interazione della mattonella con Controparte_1
il pedone, eccependo che in sede stragiudiziale non era stato fatto alcun riferimento alla “mattonella” nonché richiamando le dichiarazioni di Assistente Capo Coordinatore presso la Testimone_1
Polizia di Stato, che era intervenuto in libero servizio nell'immediatezza dei fatti.
Il convenuto allegava che “nella lettera di costituzione in mora inviata all'Ente convenuto – e sottoscritta per ratifica dall'attrice! – si legge che la “...nell'intento di attraversare la strada Pt_1
cadeva rovinosamente per via del dissesto della pavimentazione stradale e del gradino, dovuto al dislivello tra il lastricato stradale ed un tombino”; in causa, invece, l'attrice rinnega sé stessa e non solo non parla di tombino/gradino (bensì di “mattonella”) ma arditamente nega l'attraversamento” (p.
2 della comparsa di costituzione); la parte attrice non contestava specificatamente tale circostanza, sicché deve dirsi provato ex art. 115 c.p.c. che, in sede stragiudiziale, Parte_1
aveva chiesto il risarcimento ex art. 2051 c.c. per la caduta causata dal dislivello tra la
[...]
pavimentazione e il tombino.
Tale circostanza veniva, peraltro, confermata dal testimone Assistente Capo Testimone_1
Coordinatore presso la Polizia di Stato, che era intervenuto in libero servizio nell'immediatezza dei fatti e che aveva redatto la relazione di libero servizio sub doc. 1 di parte convenuta.
pagina 5 di 7 In sede di escussione testimoniale, il teste riferiva che la signora era a già a terra e che l'attrice e il figlio “stavano andando in direzione piazza Garibaldi, che ha un fondo lastricato e appunto la signora
è caduta lì. Adesso che ci penso un po' potrebbe essere, ma non sono sicuro, che la signora aveva dei tacchettini un po' alti. Ma appunto è un ricordo vago. Dove era la signora quando è caduta? ricordo che mi hanno indicato un tombino, con un leggero dislivello verso il basso e il figlio mi ha indicato quello come punto della caduta. (…) Era un tombino scuro, bronzo/grigio un po' vecchio. La signora era seduta lì vicino sul marciapiede”.
Il teste precisava che all'epoca era libero dal servizio e di aver scattato le foto prodotte da
[...]
subito dopo i fatti. CP_1
Nessun riferimento alla presenza di una mattonella disconnessa veniva resa dal testimone né dall'attrice in sede stragiudiziale.
La dichiarazione testimoniale di è dotata di elevata attendibilità in quanto Testimone_1
proveniente da un soggetto altamente credibile, disinteressato e non legato all'attrice da relazioni familiari nonché appartenente alle Forze dell'ordine, il quale era intervenuto al di fuori del servizio nell'esercizio del proprio ruolo di prevenzione e sicurezza pubblica. Egli aveva altresì specificatamente raccolto le dichiarazioni dei presenti e, in particolare, le dichiarazioni del figlio della danneggiata.
Non può pertanto essere accolta la tesi di parte attrice secondo cui la caduta si era verificata a causa della mattonella traballante: la dichiarazione del teste figlio dell'attrice e, Persona_1
dunque, soggetto dotato di minore credibilità rispetto all'altro testimone, non è sufficiente a provare la tesi attorea, anche considerati gli indizi gravi, precisi e concordanti che depongono a favore della tesi di
(cfr. teste e condotta di parte attrice in sede stragiudiziale). Controparte_1 Testimone_1
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non sia emersa la prova del fatto storico così come prospettato da parte attrice.
Dunque, considerato che la domanda attorea aveva ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a causa della caduta su una mattonella traballante, si deve affermare l'infondatezza della pretesa per carenza della prova del fatto storico e dell'interazione tra il predone e l'asserita res.
La domanda attorea deve essere pertanto rigettata.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione di valore indeterminabile basso, valori minimi stante la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate, ridotta ulteriormente la fase di trattazione atteso il numero delle memorie depositate, si liquidano in € 2.500,00, oltre IVA, CPA forfettario al 15% a favore di e, Controparte_1
pagina 6 di 7 tenuto conto della questione meramente processuale affrontata nel rapporto processuale, in € 2.000,00, oltre IVA, CPA forfettario al 15%, a favore di Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il difetto di legittimazione passiva di nei confronti di Controparte_2 [...]
Parte_1
2) rigetta la domanda attorea nei confronti di Controparte_1
3) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1
per la somma di € 2.500,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e Controparte_1
rimborso forfettario al 15%;
4) condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore di Parte_1 [...]
per la somma di € 2.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso CP_2
forfettario al 15%.
Sassari, 26.5.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 7 di 7