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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/07/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7743/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Ciro Marcello Anania e Giovanni Battista Scalia;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 09/07/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 maggio 2025 ha proposto Parte_1 impugnazione avverso il licenziamento comunicato il 15 aprile 2025, chiedendo che il venga condannato alla sua reintegrazione in servizio Controparte_1
ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento all'effettiva riammissione in servizio, oltre al versamento dei consequenziali contributi;
1 soltanto in subordine, ha chiesto l'adozione dei medesimi provvedimenti previa rideterminazione della sanzione in conformità ai principi di proporzionalità. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente, insegnante dipendente del convenuto, in primo luogo ha eccepito la nullità del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001
(visto che i fatti addebitati si verificavano il 15 ed il 18 dicembre 2023 ed il 26 gennaio 2024 la Dirigente Scolastica dell' relazionava l'accaduto all' Controparte_2 [...]
, mentre il procedimento disciplinare veniva avviato soltanto il 13 Controparte_1
febbraio 2025 e concluso il 14 aprile 2025); in secondo luogo, ha eccepito la nullità del licenziamento disciplinare perché intimato per fatti diversi da quelli oggetto di contestazione;
in terzo luogo ha contestato l'utilizzabilità ai fini disciplinare delle sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p.; in quarto luogo ha contestato la sussistenza degli atti persecutori addebitati e, in ogni caso, la sussistenza di un'ipotesi di destituzione ex art. 498, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 297/1994, anche alla luce dell'illegittimità del giudizio di pericolosità su cui si basa il recesso datoriale;
in subordine, ha eccepito la sproporzionalità della sanzione applicata, invocando l'applicazione di una sanzione conservativa (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 25 giugno 2025 il
[...]
e l' Controparte_1 Controparte_3
, in via preliminare, hanno eccepito il difetto di legittimazione
[...]
passiva di quest'ultimo; nel merito, invece, hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestando ciascuno dei motivi d'impugnazione (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Con il provvedimento impugnato il veniva licenziato perché lo stesso 1) a Pt_1
seguito “di una serie di comportamenti irrituali tenuti nei riguardi dell'ex compagna nonché dell'utilizzo di molteplici termini offensivi della dignità personale e della moralità della stessa, minacciava di morte la donna in questione all'interno dei locali scolastici dell'
[...]
di Bagheria Precisando di conoscere un metodo per alleviare la di lui sofferenza CP_2 dovuta all'interruzione della relazione con la donna in questione affermando testualmente “ti ammazzo ma non a scuola, fuori, così poi a scuola metteremo la panchina rossa e le scarpe rosse con
2 inciso il tuo nome”; 2) il 30 settembre 2022 avrebbe “inseguito l'auto presso cui si trovava la donna oggetto delle proprie attenzioni, in compagnia di un amico, intimandogli di fermarsi”; 3) il
18 dicembre 2023 avrebbe “atteso la donna all'ingresso della scuola inseguendola a distanza e chiamandola in continuazione alla porta della classe ove la stessa avrebbe dovuto svolgere il proprio servizio lavorativo per poi attenderla nuovamente alla fine della lezione”. Tali condotte, oggetto di condanna ex art. 444 c.p.p., secondo il medesimo provvedimento di licenziamento avrebbero irrimediabilmente incrinato il rapporto fiduciario intercorrente con il datore di lavoro, anche in considerazione della “spiccata pericolosità” del “nell'intrattenere Pt_1 relazioni interpersonali, tenuto conto del delicato contesto dove viene espletata la prestazione lavorativa”, e della “palesata tendenza” dell'odierno ricorrente “alla sopraffazione/violenza tale da non poter escludere il rischio di una possibile, eventuale, futura reiterazione di comportamenti analoghi presso il luogo di lavoro anche con terzi soggetti differenti” (cfr. allegato n. 1 del ricorso).
Ora, è pacifico (e le parti vi concordano) che la sentenza penale pronunciata ai sensi del secondo comma dell'art. 444 c.p.p. non abbia efficacia e non possa essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili (art. 445 c.p.p.).
Il ricorrente ha specificamente contestato i fatti addebitati, negando, in particolare, di aver proferito la minaccia di morte nei confronti della persona offesa (cfr. pagina 17 del ricorso), sostenendo che gli altri episodi si sarebbero svolti in un clima di tensione legato al rapporto sentimentale con la medesima donna (cfr. il tenore complessivo del ricorso).
A questo punto il Tribunale deve chiedersi se i fatti addebitati al possano Pt_1
ritenersi dimostrati, sostanzialmente soltanto alla luce della querela sporta dalla persona offesa, quale unico elemento probatorio utilizzato dall'Amministrazione convenuta per la sua decisione e conseguentemente sottoposto all'attenzione di questo Tribunale (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione).
E' opinione di questo giudice che la risposta alla superiore domanda debba essere negativa.
Infatti, s'è vero che il giudice può porre a fondamento della propria decisione anche delle cd. prove atipiche, è certamente da escludersi che nella fattispecie concreta la legittimità del licenziamento di cui si discute possa ritenersi accertata in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato alla polizia giudiziaria ed in assenza di
3 contraddittorio con l'incolpato. La sola lettura della querela, infatti, non consente a questo giudice di vagliare l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, né all'odierno ricorrente di esercitare adeguatamente e compiutamente il proprio diritto di difesa.
Anche il tipo di condotta delittuosa attribuita al (art. 612 bis c.p.), Pt_1
peraltro, depone se non per la necessità, quanto meno per l'opportunità dell'esame diretto della persona offesa, indispensabile per vagliare l'effettiva consistenza delle (gravi) molestie denunciate.
Sotto un diverso profilo, invece, va senz'altro censurato il giudizio di pericolosità espresso dall'Amministrazione nei confronti del docente e posto illegittimamente a fondamento della propria decisione, perché, anche tralasciando l'opposta valutazione del giudice penale nel concedere la sospensione condizionale della pena (cfr. sentenza di cui all'allegato n. 3 del ricorso), tale valutazione non può che presupporre l'accertamento delle condotte contestate (nel caso di specie, come visto, del tutto mancante).
Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso ed alla consequenziale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 63, comma 2, del d.lgs.
165/2001: annullato il licenziamento, quindi, il convenuto va condannato alla CP_1 reintegrazione del nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità Pt_1
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (15 aprile 2025) a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a ventiquattro mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), ma vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato il 15 aprile 2025
e condanna il all'immediata reintegrazione di Controparte_1
nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità Parte_1
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (15 aprile 2025) a quello dell'effettiva reintegrazione (comunque non superiore a ventiquattro
4 mensilità) ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al medesimo periodo;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese giudiziali, che liquida complessivamente in € Parte_1
3.423,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 3.164,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7743/2025 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli avv.ti Ciro Marcello Anania e Giovanni Battista Scalia;
- parte ricorrente -
e
Controparte_1
(c.f. ), parte rappresentata e difesa
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 09/07/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 maggio 2025 ha proposto Parte_1 impugnazione avverso il licenziamento comunicato il 15 aprile 2025, chiedendo che il venga condannato alla sua reintegrazione in servizio Controparte_1
ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento all'effettiva riammissione in servizio, oltre al versamento dei consequenziali contributi;
1 soltanto in subordine, ha chiesto l'adozione dei medesimi provvedimenti previa rideterminazione della sanzione in conformità ai principi di proporzionalità. A sostegno dell'impugnazione il ricorrente, insegnante dipendente del convenuto, in primo luogo ha eccepito la nullità del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55 bis del d.lgs. 165/2001
(visto che i fatti addebitati si verificavano il 15 ed il 18 dicembre 2023 ed il 26 gennaio 2024 la Dirigente Scolastica dell' relazionava l'accaduto all' Controparte_2 [...]
, mentre il procedimento disciplinare veniva avviato soltanto il 13 Controparte_1
febbraio 2025 e concluso il 14 aprile 2025); in secondo luogo, ha eccepito la nullità del licenziamento disciplinare perché intimato per fatti diversi da quelli oggetto di contestazione;
in terzo luogo ha contestato l'utilizzabilità ai fini disciplinare delle sentenza di patteggiamento pronunciata ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p.; in quarto luogo ha contestato la sussistenza degli atti persecutori addebitati e, in ogni caso, la sussistenza di un'ipotesi di destituzione ex art. 498, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. 297/1994, anche alla luce dell'illegittimità del giudizio di pericolosità su cui si basa il recesso datoriale;
in subordine, ha eccepito la sproporzionalità della sanzione applicata, invocando l'applicazione di una sanzione conservativa (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 25 giugno 2025 il
[...]
e l' Controparte_1 Controparte_3
, in via preliminare, hanno eccepito il difetto di legittimazione
[...]
passiva di quest'ultimo; nel merito, invece, hanno chiesto il rigetto del ricorso, contestando ciascuno dei motivi d'impugnazione (cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Con il provvedimento impugnato il veniva licenziato perché lo stesso 1) a Pt_1
seguito “di una serie di comportamenti irrituali tenuti nei riguardi dell'ex compagna nonché dell'utilizzo di molteplici termini offensivi della dignità personale e della moralità della stessa, minacciava di morte la donna in questione all'interno dei locali scolastici dell'
[...]
di Bagheria Precisando di conoscere un metodo per alleviare la di lui sofferenza CP_2 dovuta all'interruzione della relazione con la donna in questione affermando testualmente “ti ammazzo ma non a scuola, fuori, così poi a scuola metteremo la panchina rossa e le scarpe rosse con
2 inciso il tuo nome”; 2) il 30 settembre 2022 avrebbe “inseguito l'auto presso cui si trovava la donna oggetto delle proprie attenzioni, in compagnia di un amico, intimandogli di fermarsi”; 3) il
18 dicembre 2023 avrebbe “atteso la donna all'ingresso della scuola inseguendola a distanza e chiamandola in continuazione alla porta della classe ove la stessa avrebbe dovuto svolgere il proprio servizio lavorativo per poi attenderla nuovamente alla fine della lezione”. Tali condotte, oggetto di condanna ex art. 444 c.p.p., secondo il medesimo provvedimento di licenziamento avrebbero irrimediabilmente incrinato il rapporto fiduciario intercorrente con il datore di lavoro, anche in considerazione della “spiccata pericolosità” del “nell'intrattenere Pt_1 relazioni interpersonali, tenuto conto del delicato contesto dove viene espletata la prestazione lavorativa”, e della “palesata tendenza” dell'odierno ricorrente “alla sopraffazione/violenza tale da non poter escludere il rischio di una possibile, eventuale, futura reiterazione di comportamenti analoghi presso il luogo di lavoro anche con terzi soggetti differenti” (cfr. allegato n. 1 del ricorso).
Ora, è pacifico (e le parti vi concordano) che la sentenza penale pronunciata ai sensi del secondo comma dell'art. 444 c.p.p. non abbia efficacia e non possa essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili (art. 445 c.p.p.).
Il ricorrente ha specificamente contestato i fatti addebitati, negando, in particolare, di aver proferito la minaccia di morte nei confronti della persona offesa (cfr. pagina 17 del ricorso), sostenendo che gli altri episodi si sarebbero svolti in un clima di tensione legato al rapporto sentimentale con la medesima donna (cfr. il tenore complessivo del ricorso).
A questo punto il Tribunale deve chiedersi se i fatti addebitati al possano Pt_1
ritenersi dimostrati, sostanzialmente soltanto alla luce della querela sporta dalla persona offesa, quale unico elemento probatorio utilizzato dall'Amministrazione convenuta per la sua decisione e conseguentemente sottoposto all'attenzione di questo Tribunale (cfr. allegato n. 11 della memoria di costituzione).
E' opinione di questo giudice che la risposta alla superiore domanda debba essere negativa.
Infatti, s'è vero che il giudice può porre a fondamento della propria decisione anche delle cd. prove atipiche, è certamente da escludersi che nella fattispecie concreta la legittimità del licenziamento di cui si discute possa ritenersi accertata in base alle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa dal reato alla polizia giudiziaria ed in assenza di
3 contraddittorio con l'incolpato. La sola lettura della querela, infatti, non consente a questo giudice di vagliare l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, né all'odierno ricorrente di esercitare adeguatamente e compiutamente il proprio diritto di difesa.
Anche il tipo di condotta delittuosa attribuita al (art. 612 bis c.p.), Pt_1
peraltro, depone se non per la necessità, quanto meno per l'opportunità dell'esame diretto della persona offesa, indispensabile per vagliare l'effettiva consistenza delle (gravi) molestie denunciate.
Sotto un diverso profilo, invece, va senz'altro censurato il giudizio di pericolosità espresso dall'Amministrazione nei confronti del docente e posto illegittimamente a fondamento della propria decisione, perché, anche tralasciando l'opposta valutazione del giudice penale nel concedere la sospensione condizionale della pena (cfr. sentenza di cui all'allegato n. 3 del ricorso), tale valutazione non può che presupporre l'accertamento delle condotte contestate (nel caso di specie, come visto, del tutto mancante).
Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento del ricorso ed alla consequenziale adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 63, comma 2, del d.lgs.
165/2001: annullato il licenziamento, quindi, il convenuto va condannato alla CP_1 reintegrazione del nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità Pt_1
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (15 aprile 2025) a quello dell'effettiva reintegrazione, comunque non superiore a ventiquattro mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), ma vengono liquidate come in dispositivo secondo i valori tariffari minimi (di per sé congrui).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il licenziamento intimato il 15 aprile 2025
e condanna il all'immediata reintegrazione di Controparte_1
nel posto di lavoro, oltre al pagamento di un'indennità Parte_1
risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (15 aprile 2025) a quello dell'effettiva reintegrazione (comunque non superiore a ventiquattro
4 mensilità) ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al medesimo periodo;
condanna il al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese giudiziali, che liquida complessivamente in € Parte_1
3.423,00, di cui € 259,00 per esborsi ed € 3.164,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 09/07/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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