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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/11/2025, n. 4687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4687 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRESCIA III SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 4 novembre 2025; esaminate le note scritte depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 ter e dell'art. 429 c.p.c.
N. R.G. 2537/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa CO PO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace, in materia di opposizione alla ordinanza ingiunzione ex art. 22 legge n. 689/1981, promossa da:
, nato a [...], il [...], Parte_1 residente in [...], in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore di corrente in Esine (Bs), via Campassi Controparte_1
n. 56, rappresentato e difeso dall'avv. Omar Cantaluppi, ed elettivamente domiciliato come in atti,
APPELLANTE
Contro
Prefetto di Brescia (BS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 4 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., note alle quali si rimanda integralmente. Il Giudice, dopo la discussione, ha emesso la presente sentenza.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 25 ottobre 2022 (d'ora in avanti: Parte_1
“appellante”) adiva il Giudice di Pace di Brescia, per ottenere l'annullamento dei seguenti provvedimenti: verbale di accertamento e contestazione n. 520579632 del 26 settembre 2022, della Legione Carabinieri Lombardia, Compagnia di Breno (BS) e del relativo verbale di sequestro amministrativo del 27 settembre 2022, elevati nei suoi confronti per la violazione dell'art. 116, commi 15 e 17, del c.d.s., per avere guidato l'autovettura Maserati targata FG396WL, senza essere munito della prescritta CP_2 patente di guida, precedentemente revocatagli, con provvedimento del Prefetto di Brescia del 28 ottobre 2020.
Eccepiva il ricorrente la illegittimità derivata del verbale impugnato, perché l'ordinanza di revoca della patente di guida, del 28 ottobre 2020, dovrebbe ritenersi inefficace, perché emessa sulla base del verbale dei Carabinieri di Marrone (BS) del 30 settembre 2020, avverso cui egli aveva proposto ricorso al Prefetto di Brescia ex artt. 203 e 204 c.d.s., in data 28 novembre 2020, ricorso da ritenersi accolto ex art. 204, comma 1 bis, c.d.s., non essendo intervenuta alcuna ordinanza ingiunzione nel termine di legge.
Sul punto, il Giudice di prime cure ha ritenuto che il verbale del 30 settembre 2020, emesso per violazione ex art. 218, comma 6, c.d.s. (circolazione di guida con patente sospesa), non era impugnabile innanzi al Prefetto (o anche all'autorità giudiziaria), trattandosi di verbale non oblabile ai sensi dell'art. 202, comma 3 bis, c.d.s. (sicché, la possibilità di ricorrere al Prefetto residua, ai sensi dell'art. 203, comma 1, c.d.s., nei soli casi in cui sia consentito il pagamento in misura ridotta ed il pagamento non sia stato effettuato).
Conseguentemente, il Prefetto non aveva l'obbligo di esaminare il ricorso proposto il 28 novembre 2020, dovendo, invece, nei cinque anni successivi, emettere e notificare, ex art. 28 della legge n. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione, non potendo invece applicarsi l'art. 204, comma 1, c.d.s.
L'ordinanza del 28 ottobre 2020, con cui il Prefetto di Brescia ha ingiunto all'appellante il pagamento della somma di euro 2.209,50, doveva quindi ritenersi tempestiva, in quanto notificata in data 26 febbraio 2022, ossia prima del decorso dei cinque anni dalla violazione, ordinanza che il avrebbe dovuto impugnare entro trenta giorni Pt_1
(come da art. 6, comma 6, d.lgs. n. 150/2011), ciò che invece non ha fatto.
A ciò aggiungeva la considerazione che con sentenza n. 376/2021 il Giudice di Pace di Brescia ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida del ricorrente, emesso in data 28 ottobre 2020, sicché è ormai passato in giudicato l'accertamento della legittimità della revoca della patente di guida.
Ha poi, in relazione al secondo motivo di censura, ritenuto legittimo il provvedimento di sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, in base alla considerazione che in data 14 settembre 2022 (dodici giorni prima della contestazione in oggetto) il Pt_1 era stato sanzionato per la stessa violazione (ex art. 116, commi 15 e 17, c.d.s.), dai Carabinieri della compagnia di Breno (BS), tanto sulla scorta dell'interpretazione data alle dette disposizioni in ordine al concetto di reiterazione della condotta di guida senza patente (come da circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/852/16/109/33/1).
Il Giudice di prime cure ha peraltro ritenuto legittimo il comportamento dei Carabinieri, in ordine alla contestazione della recidiva, evincibile dalla sostituzione del verbale di fermo amministrativo con quello di fermo amministrativo, tenuto conto del fatto che il era ben conscio della già avvenuta violazione delle suddette Pt_1 disposizioni.
Con la sentenza impugnata (n. 242/2023) ha quindi rigettato il ricorso. L'appellante ha impugnato la decisione, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere fondati i motivi esposti con il presente appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza n. 242/2023, emessa dal Giudice di pace di Brescia, dott. Guido Mutti, nel procedimento distinto con il n. 5735/2022, Voglia: 1) per le ragioni sopra esposte, in riforma dell'impugnata sentenza, previo accertamento della irregolarità, invalidità, inesistenza, inefficacia e inidoneità a produrre effetti giuridici del provvedimento prefettizio di revoca del 28.10.2020 prot. N. M_IT C.F._1
00102737 28/10/20 Area III caducato per la mancata adozione del provvedimento nei termini previsti, annullare il verbale n. 520579632 del 26.9.2022 e con esso tutti i verbali e provvedimenti al medesimo conseguenti;
2) per le ragioni sopra esposte, in riforma dell'impugnata sentenza annullare – anche in via autonoma in forza di specifico motivo di gravame – il verbale di sequestro amministrativo del 27.9.2022 avente ad oggetto il veicolo targato FG396WL”. Controparte_3
Si è costituita in giudizio l'amministrazione appellata, che ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Per i motivi sopra esposti, la , ut supra Controparte_4 rappresentata e difesa, chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale di Brescia di voler accogliere le seguenti CONCLUSIONI Respingere l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza del Giudice di Pace. Con vittoria di spese e compensi”.
Istruita la causa a mezzo delle sole prove documentali, all'esito dell'udienza del 4 novembre 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle note scritte depositate dalle parti, la causa è stata decisa.
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Con il primo motivo di appello l'appellante censura la sentenza impugnata, ritenendo che il Giudice di prime cure sia incorso in “violazione di legge e/o errata applicazione degli artt. 116 comma 15 e 17, 203 e 204 D.Lgs 285/1992 per inefficacia e/o inidoneità e/o insussistenza e/o invalidità del provvedimento di revoca presupposto”.
Nello specifico, ritiene che il primo Giudice abbia errato nel ritenere non impugnabili innanzi al Prefetto (o all'autorità Giudiziaria) i verbali di contestazione di violazione del c.d.s. quando sia escluso il pagamento in misura ridotta della sanzione, posto che questa preclusione non si evince affatto dalla lettura delle disposizioni di cui agli artt. 203 e 204 bis D.Lgs 285/1992, laddove l'esclusione si ravvisa nella ipotesi di acquiescenza rispetto alla contestazione, ossia quando la sanzione pecuniaria sia stata pagata. Infatti, il verbale che non ammette il pagamento in misura ridotta presenta l'unico limite di non poter diventare titolo esecutivo, ma non incontra il diverso limite della non impugnabilità. Non essendo intervenuta alcuna decisione prefettizia, ai sensi dell'art. 204 c.d.s., il ricorso doveva ritenersi accolto. Inoltre, aggiunge che il ricorso avverso il provvedimento di revoca della patente di guida è stato rigettato non per le censure nel merito.
Il motivo è infondato.
Va premesso che l'art. 202, comma 3 bis esclude il pagamento in misura ridotta per la violazione prevista dall'art. 116 c.d.s. e che, nel caso di specie, ricorre una questione dirimente, ossia il fatto che con sentenza n. 376/2021 il Giudice di Pace di Brescia ha rigettato il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di revoca della patente di guida del ricorrente, emesso in data 28 ottobre 2020.
È quindi definitivamente accertata la violazione commessa dal in ordine all'art. Pt_1
116 c.d.s., né possono avere rilievo le questioni da lui ventilate in ordine al fatto che la decisione, peraltro neanche da lui depositata in questo giudizio, abbia coinvolto solo questioni formali, e non anche di merito, in ordine alla violazione.
Ciò posto, va rimarcato quanto evidenziato dalla Corte di cassazione (sezione II civile, n. 13676/2019), secondo la quale: “Questa Corte, dopo alcuni precedenti in senso contrario, è giunta ad un orientamento consolidato, al quale si intende dare continuità, affermando che: "In tema di violazioni del codice della strada, quando non sia possibile il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ex art. 202 C.d.S., la mancata impugnazione del verbale non determina la formazione del titolo esecutivo, essendo impugnabile, in questa tipologia di sanzione, esclusivamente l'ordinanza ingiunzione, secondo la disciplina generale desumibile dalla L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 22." (Cassazione civile, sez. VI, 21/05/2014, n. 11288; Cass. civ., sez. II, 16 ottobre 2006 n. 22120; Cass. civ., sez. II, 12 giugno 2008 n. 15841). Secondo l'interpretazione di questa Corte, la trasmissione del verbale al Prefetto è prevista ai fini della emissione di ordinanza-ingiunzione per la determinazione e la irrogazione della sanzione, in relazione alle circostanze del caso concreto, fra il minimo e il massimo, non potendo essa essere determinata direttamente dal trasgressore, che intenda pagarla, con il meccanismo automatico di cui all'art. 202 C.d.S., comma 1. Secondo il disposto dell'art. 202 C.d.S., comma 1, infatti, per le violazioni del C.d.S., per le quali è stabilita una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme, estinguendo la propria obbligazione. L'art. 203 C.d.S., comma 1, statuisce che i trasgressori, "nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione"; il successivo comma 3 che "qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta il verbale, in deroga alle disposizioni di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 17, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese del procedimento". Trattasi di un meccanismo che presuppone il mancato pagamento della sanzione in misura ridotta e non può applicarsi ove il destinatario del verbale non possa estinguere la propria obbligazione con quelle modalità. Poiché, in tali casi, l'art. 203 C.d.S., comma 3 non è applicabile, si applica la disciplina generale della L. n. 689 del 1981, artt. 18 e 22, che non prevede la possibilità di impugnare il verbale di contestazione dinanzi all'autorità giudiziaria, ma solo l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18. In tali ipotesi, la L. n. 689 del 1981 è applicabile alle violazioni previste dal codice della strada;
poiché la legge non stabilisce un termine per l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, ma solo un termine di prescrizione di cinque anni dal giorno della commessa violazione del diritto dell'Amministrazione alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione”.
Dunque, calando questi principi al caso di specie, v'è che il non può dolersi del Pt_1 fatto che non sia stato riconosciuto una sorta di silenzio assenso (ex art. 204 c.d.s.) a seguito della sua impugnazione del verbale di accertamento, posto che questo, in quanto non impugnabile (né innanzi al Prefetto, né innanzi all'Autorità Giudiziaria), non era in alcun modo valutabile. L'unico effetto scaturente da quel verbale era infatti l'emissione, nel termine prescrizionale di cinque anni, della ordinanza ingiunzione, questa sì impugnabile, ma non impugnata dall'appellante.
Con il secondo motivo di appello ha censurato la sentenza impugnata per asserita
“Violazione di legge e/o errata applicazione degli artt. 116 comma 15 e 17 e 213 D.Lgs 285/1992 in punto di sanzioni accessorie”.
Nello specifico, l'appellante ritiene che il ragionamento del Giudice di Pace, in ordine alla considerazione della recidiva, quale mera reiterazione dei comportamenti per dar luogo alla confisca, provenga dalla interpretazione di una circolare del Ministero dell'Interno, non avente forza di legge e, soprattutto, comportante una analogia in malam partem (il primo Giudice, a suo dire, nell'escludere che il concetto di recidiva di cui all'art. 116 al comma 17, operi secondo i criteri di cui all'art. 8 bis L. 689/1981, violerebbe la ratio sia del medesimo art. 116 che dell'art. 5 del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8). In definitiva, escludendo la ricorrenza di qualsivoglia reiterazione della condotta, la sanzione accessoria applicabile sarebbe quella del fermo e non del sequestro amministrativo.
Anche questo motivo è infondato e va rigettato.
Giova precisare che n tutte le ipotesi che assumono carattere penale per reiterazione dell'illecito depenalizzato, in luogo del fermo amministrativo del veicolo, trova applicazione la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano, in materia, le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI ed in particolare dell'art. 224 ter del C.d.S. Occorre peraltro precisare che, sulla base dell'espressa previsione del comma 17 dell'art. 116 C.d.S., a prescindere dalla qualificazione giuridica del fatto come amministrativo o penale, la ripetizione dell'illecito di guida senza patente dopo la depenalizzazione determina, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa e ciò anche quando la ripetizione del comportamento non può essere valutata come reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. n. 689 del 1981.
Infatti, la recidiva menzionata nel citato art. 116, comma 17, C.d.S. non può essere qualificata come reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. n. 689 del 1981, ma deve essere intesa nel senso più generale indicato dal codice della strada di mera ripetizione nel tempo del comportamento illecito.
In occasione della contestazione dell'illecito depenalizzato di cui all'art. 116, comma 15, C.d.S. o delle ipotesi criminose previste in caso di reiterazione nella medesima condotta, nei confronti del proprietario del veicolo o di chiunque abbia la materiale disponibilità dello stesso, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, deve essere contestato l'incauto affidamento di cui all'art. 116, comma 14, del C.d.S., quando ne consenta la guida o lo affidi a persona che non abbia conseguito la patente. In tali casi, il proprietario del veicolo non può ritenersi persona estranea all'illecito ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo di cui al comma 17 dell'art. 116 C.d.S.
Milita a favore della interpretazione più ampia della reiterazione della condotta (da intendersi come tale rispetto a quanto previsto dall'art. 8 bis della legge n. 689/1981), sia il fatto che essa è inserita in una legge speciale, quale è il d.lgs n. 285/1992 (c.d.s.), quindi derogante rispetto alla legge n. 689/1981, sia l'espressa previsione dell'art. 116, comma 17, di questo testo legislativo (come peraltro interpretato dalla circolare del Ministero dell'Interno sopra richiamata).
Nello specifico, infatti, seguendo una interpretazione letterale del testo, vi è che l'art. 116, comma 17, c.d.s., così si esprime: “17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo”.
Il comma 15 della disposizione così si esprime: “15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro;
la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica”. Il che significa che il legislatore ha operato un mero rimando, nel comma 17, alle violazioni, a tutte le violazioni, indicate nel precedente comma 15, quindi quelle di guida senza patente tout court e quelle con patente revocata o non rinnovata, per le quali, se reiterate nel tempo, sarà comminata l'ulteriore sanzione della confisca amministrativa.
Venendo al caso di specie, al fu revocata la patente, con provvedimento del 28 Pt_1 ottobre 2020, di fatto “passato in giudicato” e, poiché egli ha reiterato la sua condotta, in data 14 settembre 2022 e 26 settembre 2022, correttamente, seguendo l'interpretazione sopra riportata, è stato disposto il sequestro amministrativo del veicolo.
A ciò si aggiunga che non si ravvisa alcuna illegittimità dei provvedimenti emessi dalle Forze dell'Ordine, atteso che, sin dal primo provvedimento (quello del 26 settembre 2022), poi annullato in autotutela e sostituito con quello del 27 settembre 2022 (che disponeva il sequestro in luogo del fermo), venivano contestate al le violazioni Pt_1 di cui all'art. 116, commi 15 e 17, c.d.s.
Sicché può escludersi qualsivoglia violazione del diritto di difesa, peraltro esclusa in radice perché il ben conosceva le violazioni che gli erano state contestate in Pt_1 precedenza.
L'appello è quindi infondato e va rigettato.
Consegue a tanto la condanna del al pagamento delle spese di lite, da liquidarsi Pt_1 tenuto conto delle tariffe vigenti, delle fasi del giudizio svolte, del valore della controversia e dei valori medi (ad eccezione di quello di trattazione/istruzione, non essendosi svolta la fase istruttoria, per il quale valgono i valori minimi).
Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte del soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, III sezione civile, in persona del Giudice CO PO, decidendo sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1 del Giudice di pace di Brescia, n. 242/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite Parte_1 sostenute da parte appellata che liquida in euro 4.227,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. 2012/n. 228, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Brescia, 5 novembre 2025
Il Giudice
CO PO