Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 27/02/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6469 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Alessandro Gambardella, presso il quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
CP_1
in persona del legale rapp.te p.t; convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.03.2024, il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto di avere una totale riduzione della capacita lavorativa a causa delle varie patologie sofferte;
di essere titolare di pensione d'invalidità civile – cat. Inv. civ n. 07847528 con decorrenza
1/5/2015- e di pensione ordinaria d'inabilità - cat IO n. 15126601 con decorrenza 1/11/2021- calcolato solo in base alla contribuzione italiana;
di aver presentato in data 28/02/2022, domanda di pensione di invalidità in convenzione internazionale con la Tunisia, potendo vantare, oltre alla contribuzione Inps- pari ad oltre 666 settimane- anche della contribuzione da lavoro dipendente versata in Tunisia dal 11/4/1986 al 31/12/1991; che in data 11/5/2022,
di aver vanamente inviato CP_2
un sollecito a mezzo pec in data 24/2/2023 per la definizione della domanda;
di aver proposto, in data 31/05/2023, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale, senza tuttavia ricevere riscontro alcuno.
Tanto premesso, evidenziando il proprio diritto alla pensione d'invalidità in convenzione internazionale con la Tunisia, anche in virtù di quanto statuito dall'art 17 par1 1 lett. a) e b) paragrafi 3 e 4 della convenzione internazionale tra Italia e Tunisia, ratificata con la legge n
735/1986 nonché dall'art. 15 e seguenti dell'Accordo Amministrativo, ha concluso chiedendo di “dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento della pensione di invalidità in convenzione internazionale con la Tunisia con decorrenza dal 01/03/2022 (primo giorno del mese successivo alla domanda amminsitartiva), computando i contibuti versati in Tunisia CP_ dal 11/4/1986 al 31/12/1991; condannare l alla liquidazione della pensione d'invalidità in convenzione internazionale con la Tunisia con decorrenza dal 01/03/2022 ed al pagamento dei ratei maturati e maturandi da tale data oltre interessi legali, da quantificarsi in separata sede;
” Spese vinte.
L'Istituto cui è stato notificato l'atto introduttivo non si è costituito in giudizio. Ne va quindi preliminarmente dichiarata la contumacia.
*****
Oggetto del presente giudizio è il diritto al ricalcolo della pensione di invalidità in convenzione internazionale con la Tunisia, con decorrenza dal 01/03/2022 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa), computando i contributi versati in Tunisia dal 11/4/1986 al 31/12/1991 , con la conseguente condanna dell' convenuto al CP_2
pagamento dei ratei maturati da tale data, la cui quantificazione è stata rimessa ad altra sede.
In particolare il ricorrente, già titolare di pensione di invalidità ordinaria, rivendica in questa sede il ricalcolo di quella già in godimento, all'esito del computo dei contributi versati nel suo paese d'origine.
La norma di riferimento è l'art 17 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Repubblica tunisina in materia di sicurezza sociale, ratificata con la Legge 7 ottobre 1986,
n. 735 che al paragrafo 1) lettera a) stabilisce: “Ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del riacquisto del diritto alle prestazioni, qualora un lavoratore sia stato sottoposto successivamente o alternativamente alla legislazione dei due Stati contraenti, i periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione di ciascuno dei due Stati contraenti sono totalizzati, nella misura in cui essi non si sovrappongano.”
Quindi la norma attribuisce alla totalizzazione una precisa finalità, ossia il conseguimento - nonché il mantenimento o riacquisto – del trattamento previdenziale.
Inoltre il paragrafo 2 dello stesso articolo prevede:” Qualora un lavoratore soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno degli Stati contraenti per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi di assicurazione previsti al paragrafo precedente, lettera a), l'Istituzione competente di questo
Stato è tenuta a versare l'importo della prestazione, calcolato unicamente sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa applica. Tale disposizione si applica anche quando l'interessato ha diritto, da parte dell'altro Stato contraente, ad una prestazione calcolata in base al seguente paragrafo 3.”
La disposizione descrive proprio la condizione del ricorrente, che, avendone maturato i requisiti, ha già ottenuto la pensione di invalidità ordinaria,– dato pacifico e documentato - dall' ( istituzione competente) che è tenuto a versare l'importo calcolato unicamente CP_1
sulla base dei periodi di assicurazione compiuti in base alla legislazione che essa ( istituzione n.d.r) applica.
Il citato paragrafo 3, richiamato dalla disposizione che si sta scrutinando, disciplina la diversa ipotesi in cui, non potendo il lavoratore far valere il diritto alle prestazioni a carico di uno Stato contraente, sulla base dei soli periodi di assicurazione compiuti in questo Stato,
l'Istituzione competente di detto Stato verifica l'esistenza del diritto alle prestazioni, totalizzando i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di ciascun Stato contraente. La stessa disposizione poi indica le modalità con cui determinarne l'importo.
Risulta evidente, pertanto, che quest'ultima ipotesi non è riferibile al caso del ricorrente che, per la legislazione previdenziale italiana, ha diritto – e già fruisce – di pensione di invalidità ordinaria. Ed infatti solo in assenza, in entrambi gli Stati contraenti, dei requisiti per la pensione, l'istituzione ( in Italia l ) cui la stessa è richiesta potrà procedere alla sua CP_1 erogazione utilizzando l'istituto della totalizzazione, seguendo le modalità di computo indicate dallo stesso paragrafo 3.
Il sistema descritto risponde ad un principio immanente nel sistema, che mira a tutelare le persone che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, i cui periodi di lavoro o di contribuzione non raggiungano il periodo minimo richiesto dalla legislazione nazionale per conferire il diritto alla pensione e perdano la possibilità di beneficiare di una prestazione alla quale esse avrebbero avuto diritto se non avessero svolto la propria attività lavorativa in
Stati diversi.
Tuttavia la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi maturati nei vari Stati si cumulano, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, si applica al solo fine di consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni e non anche per la determinazione della misura del rateo di pensione.
Per i cittadini dell'Unione Europea le disposizioni di riferimento sono contenute nel
Regolamento (CE) n. 883/2004, in cui agli artt 6, 51 e 52 sono descritte le condizioni e le modalità per procedere alla 'totalizzazione' dei contributi maturati in diversi Stati membri, ma sempre solo al fine del diritto al conseguimento della prestazione previdenziale ( art 6), che l'Istituzione preposta liquida 'a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale (prestazione autonoma); oppure calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo (prestazione pro rata), secondo le modalità che lo stesso Trattato prescrive (artt. 51 e 52).
Siffatto principio si rinviene anche nella legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che all' Art. 18 -Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali - Procedura di infrazione n. 2014/4168 – sancisce:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali.
La norma al successivo comma 3 chiarisce:” 3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell'interessato da presentare all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano…”
In altri termini, la peculiare situazione previdenziale del ricorrente non ha determinato l'impossibilità di ottenere il trattamento pensionistico allo stato percepito, così che non si rende necessario ricorrere all'istituto della totalizzazione invocato.
Nulla per le spese di giudizio, stante la contumacia dell' CP_1
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso c) nulla per le spese di giudizio
Napoli 27.02.2025
Il giudice
(dott. Ada Bonfiglio)