Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 09/03/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 39/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE RO
composta dai seguenti magistrati:
TT EL Presidente Riccardo Patumi Consigliere ES GU Primo referendario (relatore)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità promosso dalla Procura regionale, e iscritto nel registro di segreteria al n. 46649, nei confronti di DI NA IU (codice fiscale [...]), nato a [...] il [...] e residente a [...], traversa Croce S. Sossio n. 4, non costituito;
Visti l’atto di citazione e la documentazione versata in atti;
Uditi all’udienza del 18 febbraio 2026 il relatore, primo referendario ES GU, e il viceprocuratore generale Domenico De Nicolo per la Procura regionale;
FATTO
Con decreto del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Modena n. 846 del 2 ottobre 2020, l’odierno convenuto, già assistente amministrativo in servizio a tempo determinato presso una scuola secondaria di secondo grado di Modena, e successivamente di un Istituto comprensivo, è stato condannato a 13.700 euro di multa, pena sospesa, per il reato di false certificazioni previsto e punito dall’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
L’Ufficio scolastico regionale, dopo avere denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, irrogava al dipendente la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
Né il decreto penale di condanna, né il licenziamento disciplinare sono stati opposti o impugnati.
Con atto di citazione depositato il 29 settembre 2025, e regolarmente notificato insieme con il decreto di fissazione dell’udienza, la Procura chiede il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alla retribuzione delle quattordici giornate di assenza dal lavoro giustificate dall’odierno convenuto tra il 2019 e il 2020 con certificazioni mediche risultate contraffatte, pari a 618,25 euro, e del danno all’immagine per 6.182,50 euro.
Il convenuto non ha svolto difese nella fase preprocessuale, né ha accettato la definizione del giudizio con il rito monitorio sulla base del decreto presidenziale n. 81/2025 del 14 ottobre 2025, né si è costituito in giudizio.
All’udienza del 18 febbraio 2026 la Procura si è riportata agli atti.
DIRITTO
Dev’essere dichiarata, in primo luogo, la contumacia del convenuto, in considerazione della regolare notificazione dell’atto introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell’udienza.
Nel merito, la domanda della Procura è fondata e va accolta.
L’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rubricato «False attestazioni o certificazioni», commina al primo comma la pena della reclusione congiunta alla multa per il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa. Al comma successivo precisa che nei casi del comma 1 il lavoratore è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione, nonché il danno d’immagine.
Si tratta di quanto verificatosi nel caso di specie, come risulta dagli atti del procedimento disciplinare dell’amministrazione scolastica prodotti dalla Procura. Ne consegue la condanna al risarcimento del danno patrimoniale da assenteismo e del danno all’immagine: il primo, in conformità con le predette produzioni documentali, nella misura dell’atto di citazione; il secondo, equitativamente determinato dalla Sezione nella misura del quintuplo del danno patrimoniale.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Emilia-Romagna – in accoglimento della domanda della Procura, previa dichiarazione di contumacia del convenuto, lo condanna al pagamento a favore dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna:
· di 618,25 euro a titolo di danno patrimoniale;
· di 3.091,25 euro a titolo di danno non patrimoniale all’immagine;
· degli interessi legali sui detti importi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo.
Condanna altresì il convenuto alle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 64 (sessantaquattro/00).
Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 18 febbraio 2026.
| L’estensore ES GU (F.to digitalmente) | Il Presidente TT EL (F.to digitalmente) |
Depositato in Segreteria il 9 marzo 2026 Il Direttore della Segreteria Dr. Laurino Macerola
(F.to digitalmente)