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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
IA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°235 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. LOVECCHIO MARTINO ANTONIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCO FRANCESCO
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10/01/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Il ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di operaio carpentiere.
Nell'ambito di questa attività lavorativa, ha utilizzato utensili rumorosi quali mola, flex, martelli, trapani, cesoie a ghigliottina, segatrice a nastro, troncatrici e punzonatrici. L'attività di carpentiere ha esposto il ricorrente a livelli di rumorosità potenzialmente lesivi per l'udito tali da determinare etiologicamente la patologia.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 19% (diciannove per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Orbene, l' deve essere condannato alla costituzione della rendita e al pagamento del dovuto CP_1 maturato e maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 19% a far data dalla domanda, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su CP_1 quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.700,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 3.11.2025
Il Giudice
dott.ssa IA LEONE
.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
IA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°235 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'Avv. LOVECCHIO MARTINO ANTONIO Parte_1
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCO FRANCESCO
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 10/01/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per malattia professionale, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese. CP_1
Si costituiva ritualmente l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone CP_1 il rigetto.
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico tra l'attività lavorativa svolta e l'infermità lamentata.
Il ricorrente, infatti, per molti anni ha prestato la sua opera con la qualifica di operaio carpentiere.
Nell'ambito di questa attività lavorativa, ha utilizzato utensili rumorosi quali mola, flex, martelli, trapani, cesoie a ghigliottina, segatrice a nastro, troncatrici e punzonatrici. L'attività di carpentiere ha esposto il ricorrente a livelli di rumorosità potenzialmente lesivi per l'udito tali da determinare etiologicamente la patologia.
Il CTU ha quantificato il danno biologico in una percentuale pari al 19% (diciannove per cento), in applicazione a quanto previsto dalle tabelle per la determinazione dell'indennizzo del danno biologico
(D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000, con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Orbene, l' deve essere condannato alla costituzione della rendita e al pagamento del dovuto CP_1 maturato e maturando, nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91 n. 412 dal 31.12.91 con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' convenuto, per avervi dato causa. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente a conseguire la rendita per inabilità permanente al lavoro e danno biologico nella misura del 19% a far data dalla domanda, condanna l' al pagamento del dovuto con rivalutazione e interessi legali su CP_1 quelli maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, che CP_1 liquida complessivamente in € 2.700,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Taranto, 3.11.2025
Il Giudice
dott.ssa IA LEONE
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