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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13361/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13361/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DIONISIO Parte_1 GIOVANNI e AR AO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1 ANNUNZIATA DANIELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1998/2011 del Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 27/06/2025 e Parte_1 [...]
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. CP_1
*** Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
PRENDE ATTO del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e, Persona_1 per l'effetto, dispone la revoca, con decorrenza dal mese di novembre 2024, del contributo economico di €350,00 oltre Istat, posto a carico del Sig. . Parte_1
PRENDE ATTO che il Sig. si impegna a corrispondere, a mani del figlio , Parte_1 Per_1
l'importo di €3216,76, a titolo di arretrati secondo gli indici Istat, mediante n. 12 versamenti rateali costanti di €250,00 ciascuno, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 e rata finale a saldo di €216,76 nel mese di gennaio 2026.
PRENDE ATTO che la RA , con decorrenza dal mese di giugno 2025, rinuncia CP_1 all'assegno divorzile previsto in suo favore in misura di €250,00 mensili, oltre all'adeguamento annuale secondo Istat intervenuto negli anni, a fronte del pagamento in suo favore dell'importo di
€12.000,00 (eurododicimila), che accetta a titolo di una tantum, con gli effetti e le preclusioni di cui all'art. 5 comma ottavo legge n. 898/1970, concordando le parti che l'importo di €6000,00 verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario istantaneo o assegno circolare contestualmente alla firma del presente ricorso congiunto e il saldo di €6000,00 al passaggio in giudicato della sentenza che recepirà il seguente accordo.
PRENDE ATTO che con l'accettazione dell'importo di cui sopra, la RA ritiene CP_1 tacitato e soddisfatto ogni rapporto economico con il Signor , a qualunque titolo intercorso, Parte_1 compreso quanto maturato a titolo di rivalutazione secondo gli indici ISTAT, per sé e per il figlio
, dichiarando le Parti di null'altro avere più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, Per_1 ragione o causa, fatto salvo il puntuale adempimento degli impegni che si originano dal presente accordo.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 13361/2025 promossa da:
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DIONISIO Parte_1 GIOVANNI e AR AO che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Controparte_1 ANNUNZIATA DANIELA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1998/2011 del Tribunale di Torino ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti.
Con ricorso congiuntamente depositato il 27/06/2025 e Parte_1 [...]
chiedevano al Tribunale la modifica delle condizioni di divorzio. CP_1
*** Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole rispondono al prevalente interesse della stessa.
Le spese sono compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto dell'accordo tra le parti e per l'effetto, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio:
PRENDE ATTO del raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio e, Persona_1 per l'effetto, dispone la revoca, con decorrenza dal mese di novembre 2024, del contributo economico di €350,00 oltre Istat, posto a carico del Sig. . Parte_1
PRENDE ATTO che il Sig. si impegna a corrispondere, a mani del figlio , Parte_1 Per_1
l'importo di €3216,76, a titolo di arretrati secondo gli indici Istat, mediante n. 12 versamenti rateali costanti di €250,00 ciascuno, con decorrenza dal mese di gennaio 2025 e rata finale a saldo di €216,76 nel mese di gennaio 2026.
PRENDE ATTO che la RA , con decorrenza dal mese di giugno 2025, rinuncia CP_1 all'assegno divorzile previsto in suo favore in misura di €250,00 mensili, oltre all'adeguamento annuale secondo Istat intervenuto negli anni, a fronte del pagamento in suo favore dell'importo di
€12.000,00 (eurododicimila), che accetta a titolo di una tantum, con gli effetti e le preclusioni di cui all'art. 5 comma ottavo legge n. 898/1970, concordando le parti che l'importo di €6000,00 verrà corrisposto a mezzo bonifico bancario istantaneo o assegno circolare contestualmente alla firma del presente ricorso congiunto e il saldo di €6000,00 al passaggio in giudicato della sentenza che recepirà il seguente accordo.
PRENDE ATTO che con l'accettazione dell'importo di cui sopra, la RA ritiene CP_1 tacitato e soddisfatto ogni rapporto economico con il Signor , a qualunque titolo intercorso, Parte_1 compreso quanto maturato a titolo di rivalutazione secondo gli indici ISTAT, per sé e per il figlio
, dichiarando le Parti di null'altro avere più reciprocamente a pretendere per qualsiasi titolo, Per_1 ragione o causa, fatto salvo il puntuale adempimento degli impegni che si originano dal presente accordo.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
18/07/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento