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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/12/2025, n. 1923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1923 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1045 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ES Tancredi;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ES GE;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.07.1996 in Pedace con dal quale sono nati i figli Controparte_1
(15.04.1997), (25.11.2000) e (27.05.2013), chiedendo la Per_1 Per_2 Persona_3 conferma delle condizioni concordate tra le parti per come riportate nella sentenza di separazione R.G. n. 1770/2024.
1 Il convenuto si è associato alla domanda di divorzio, istando per la sola modifica della somma posta a suo carico a titolo di mantenimento in favore del figlio minore . Per_3
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza del Tribunale di Cosenza del 12.09.2024 passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti, all'udienza del 20.11.2025, hanno concordemente chiesto dichiararsi il divorzio alle medesime condizioni della separazione.
Le dette condizioni devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pedace in data
06.07.1996 da e da alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate tra le parti;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza;
- compensa le spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco Dott. Andrea Palma
2 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente
- dott.ssa Giusi Ianni Giudice
- dott.ssa Maria Giovanna De Marco Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1045 del R.G.A.C. dell'anno 2025, trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. ES Tancredi;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ES GE;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
Oggetto: divorzio
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente chiede dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06.07.1996 in Pedace con dal quale sono nati i figli Controparte_1
(15.04.1997), (25.11.2000) e (27.05.2013), chiedendo la Per_1 Per_2 Persona_3 conferma delle condizioni concordate tra le parti per come riportate nella sentenza di separazione R.G. n. 1770/2024.
1 Il convenuto si è associato alla domanda di divorzio, istando per la sola modifica della somma posta a suo carico a titolo di mantenimento in favore del figlio minore . Per_3
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta, ricorrendo nel caso in esame l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70.
Risulta dagli atti che con sentenza del Tribunale di Cosenza del 12.09.2024 passata in giudicato, è stata dichiarata la separazione dei coniugi.
È pacifica, inoltre, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione per il periodo previsto dalla legge.
Il periodo di tempo per il quale si è protratta la separazione e l'esito negativo del tentativo di conciliazione consentono di ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia venuta definitivamente a mancare e che non vi siano possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti, all'udienza del 20.11.2025, hanno concordemente chiesto dichiararsi il divorzio alle medesime condizioni della separazione.
Le dette condizioni devono essere recepite, non ravvisandosi ragioni ostative, avuto riguardo agli interessi della prole.
La definizione del giudizio su base consensuale giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pedace in data
06.07.1996 da e da alle condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate tra le parti;
- dispone che il cancelliere trasmetta copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile per quanto di sua competenza;
- compensa le spese.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Giudice relatore il Presidente
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco Dott. Andrea Palma
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