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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/03/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2573/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, nel proc. n. 2573
/2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], Parte_1
E
, nato in [...] il4/06/1980, entrambi elettivamente Parte_2
domiciliati in CASSINO (FR) alla via E. De Nicola n. 201, presso lo studio dell'Avv.
LANNI MICHELE che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del
26/03/2025.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 21/11/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/04/2001 in ROCCASECCA (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), hanno Per_1 Per_2
chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, diritto di visita Per_2
paterno, contributo al mantenimento in favore dei figli a carico del padre nella misura di
€ 400,00, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, contributo al mantenimento in favore della moglie a carico del sig. nella misura di € Pt_2
100,00 mensili). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2573/2024 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data 26/03/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in ROCCASECCA il 12/04/2001, atto trascritto nel
2 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROCCASECCA dell'anno 2001, al n.
1, parte I, serie);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 26/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Sara Lanzetta Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, nel proc. n. 2573
/2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nata in [...] il [...], Parte_1
E
, nato in [...] il4/06/1980, entrambi elettivamente Parte_2
domiciliati in CASSINO (FR) alla via E. De Nicola n. 201, presso lo studio dell'Avv.
LANNI MICHELE che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del
26/03/2025.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato il 21/11/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 12/04/2001 in ROCCASECCA (FR) e di aver avuto durante la convivenza i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), hanno Per_1 Per_2
chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei coniugi e successivamente, previa rimessione sul ruolo, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni concordate tra le parti.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulla domanda di separazione, senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affido condiviso del figlio minore con collocamento presso la madre, diritto di visita Per_2
paterno, contributo al mantenimento in favore dei figli a carico del padre nella misura di
€ 400,00, oltre rivalutazione ISTAT e al 50% delle spese straordinarie, contributo al mantenimento in favore della moglie a carico del sig. nella misura di € Pt_2
100,00 mensili). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
La causa deve proseguire in merito alla domanda di divorzio proposta cumulativamente;
con separata ordinanza, si dispone, pertanto, per l'ulteriore corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c.
Spese alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2573/2024 R.G., con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte depositate in data 26/03/2025;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge (matrimonio contratto in ROCCASECCA il 12/04/2001, atto trascritto nel
2 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROCCASECCA dell'anno 2001, al n.
1, parte I, serie);
3) manda alla cancelleria le comunicazioni e gli adempimenti di sua spettanza;
4) dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio;
5) spese alla sentenza definitiva.
Cassino, 26/03/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
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